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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/12/2025, n. 5215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5215 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
LAVORO
N.R.G. 1783/2025
Il GOP, dott.ssa CI ER, giusta la delega conferita mediante decreto del 16.9.2025
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(c.f. rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti TOZZI FRANCESCO e CHIARIELLO GIUSEPPINA;
ricorrente contro
(c.f. ), CP_1 P.IVA_1
non costituito
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente procedimento, con decreto del 16.09.2025, è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto GOP, dott.ssa CI ER.
All'esito dell'udienza del 25/11/2025 che si è svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza.
Con ricorso depositato in data 07.02.2025, il ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto a ricevere dall' il pagamento della somma di € 353,75 a CP_1 titolo di Tfr maturato e versato in suo favore dalla Eurolog Soc. Coop. (P. Iva
) presso il Fondo Tesoreria durante il periodo di lavoro per il periodo dal P.IVA_2
19/11/2021 al 30/6/2022 con conseguente condanna dell' CP_1
L'Istituto non si costituiva.
In corso di causa, il ricorrente ha dedotto di aver ricevuto il pagamento del TFR
richiesto in data 31/7/2025, in data successiva a quella di notifica del ricorso. Pertanto,
ha chiesto di dichiarare la cessata la materia del contendere con condanna dell' al CP_1
pagamento delle spese di lite con attribuzione.
Per effetto del pagamento, pertanto, va pronunciata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse dell'istante alla pronuncia di merito.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La
cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite,
a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Pag. 2 di 4 Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite -che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione -vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005,
n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000,
n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni. attesa la formulazione generica e l'insussistenza degli elementi costitutivi della stessa.
Pag. 3 di 4 Quanto al governo delle spese di lite, occorre fare applicazione del criterio della soccombenza virtuale. Come emerge dal contenuto della memoria, l'ente previdenziale ha provveduto al pagamento solo in data successiva al deposito ed alla notifica del ricorso. Il riconoscimento della fondatezza del ricorso avvenuto dopo la proposizione dell'azione giudiziaria e la documentazione in atti fanno ritenere con elevato grado di verosimiglianza che anche in sede giurisdizionale la domanda avrebbe avuto accoglimento.
Le spese di lite tra parte ricorrente e l' seguono la soccombenza e sono liquidate CP_1
in dispositivo.
P.Q.M.
il GOP, dott.ssa CI ER, giusta delega conferita mediante decreto del 16.9.2025 dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso N.R.G. 1783/2025, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna l' in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore di CP_1
parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in € 100,00 oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
27/12/2025 Il GOP
CI ER
Pag. 4 di 4
LAVORO
N.R.G. 1783/2025
Il GOP, dott.ssa CI ER, giusta la delega conferita mediante decreto del 16.9.2025
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(c.f. rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti TOZZI FRANCESCO e CHIARIELLO GIUSEPPINA;
ricorrente contro
(c.f. ), CP_1 P.IVA_1
non costituito
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente procedimento, con decreto del 16.09.2025, è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto GOP, dott.ssa CI ER.
All'esito dell'udienza del 25/11/2025 che si è svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza.
Con ricorso depositato in data 07.02.2025, il ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto a ricevere dall' il pagamento della somma di € 353,75 a CP_1 titolo di Tfr maturato e versato in suo favore dalla Eurolog Soc. Coop. (P. Iva
) presso il Fondo Tesoreria durante il periodo di lavoro per il periodo dal P.IVA_2
19/11/2021 al 30/6/2022 con conseguente condanna dell' CP_1
L'Istituto non si costituiva.
In corso di causa, il ricorrente ha dedotto di aver ricevuto il pagamento del TFR
richiesto in data 31/7/2025, in data successiva a quella di notifica del ricorso. Pertanto,
ha chiesto di dichiarare la cessata la materia del contendere con condanna dell' al CP_1
pagamento delle spese di lite con attribuzione.
Per effetto del pagamento, pertanto, va pronunciata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse dell'istante alla pronuncia di merito.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La
cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite,
a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Pag. 2 di 4 Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite -che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione -vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005,
n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000,
n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni. attesa la formulazione generica e l'insussistenza degli elementi costitutivi della stessa.
Pag. 3 di 4 Quanto al governo delle spese di lite, occorre fare applicazione del criterio della soccombenza virtuale. Come emerge dal contenuto della memoria, l'ente previdenziale ha provveduto al pagamento solo in data successiva al deposito ed alla notifica del ricorso. Il riconoscimento della fondatezza del ricorso avvenuto dopo la proposizione dell'azione giudiziaria e la documentazione in atti fanno ritenere con elevato grado di verosimiglianza che anche in sede giurisdizionale la domanda avrebbe avuto accoglimento.
Le spese di lite tra parte ricorrente e l' seguono la soccombenza e sono liquidate CP_1
in dispositivo.
P.Q.M.
il GOP, dott.ssa CI ER, giusta delega conferita mediante decreto del 16.9.2025 dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso N.R.G. 1783/2025, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna l' in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore di CP_1
parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in € 100,00 oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
27/12/2025 Il GOP
CI ER
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