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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 22/12/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 18/12/2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento n.1850/2025, promosso da rappr.to e difeso dall'Avv. Parte_1
EP AT, e presso lo stesso elettivamente dom.to, per delega nell'atto introduttivo
Ricorrente contro
in persona del legale rappr.te p.t., rappresentato difeso dall'Avv. Daniela Bellassai, CP_1 come da procura in atti, ed elett.te domiciliato presso la sede di Frosinone dell'ente, in Piazza
Gramsci n.4
Resistente
e
, in persona di in Controparte_2 Controparte_3 qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio , rappresentata e difesa dall'Avv. David CP_4
EP OL ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Roma, Via Conca
d'Oro n. 285, come da procura ad litem inviata in via telematica e da ritenersi comunque apposta in calce ex art. 83, co. 3, c.p.c.
Resistente
FATTO E DIRITTO
All'udienza del 18/12/2025, i procuratori di parte ricorrente e dell' hanno concluso CP_1 come da relative note telematiche, chiedendo darsi atto della cessazione della materia del contendere, a seguito dell'accoglimento in sede amministrativa della richiesta attorea di annullamento dei tre avvisi di addebito n.347 2022 0001083778000, n.347 2022 0003797964000 e n.347 2023
0000984491000, richiamati nella intimazione di pagamento 047 2024 , come emerge P.IVA_1
1 dalla documentazione prodotta in atti.
Avendo l' , in sede amministrativa, accolto la domanda attorea oggetto anche del presente CP_5 giudizio deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di causa, esse possono compensarsi tra l'attore e l' nei limiti di 1/2, alla CP_1 luce del comportamento dell' che ha concesso la richiesta prestazione, nelle more del CP_5 giudizio;
il residuo va peraltro posto a carico dell'Ente, in base al principio della cd. soccombenza virtuale e viene liquidato come precisato in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M.
n.147/2022 per le cause di previdenza di valore fino a €.26.000, relativamente ai valori minimi previsti per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale. Vanno, invece, interamente compensate la spese di lite tra l'attore e l'altra convenuta, stante il tenore complessivo della decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa - nei limiti di 1/2 - le spese di lite tra l'attore e l' ponendo il residuo, CP_1 liquidato in €.932,50, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, a carico dell' con distrazione in favore del procuratore antistatario dell'attore; CP_1
3) compensa la spese di lite tra l'attore e l'altra convenuta.
Frosinone, 22/12/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
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