TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/12/2025, n. 5578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5578 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 19/12/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa AU LE, chiamato il procedimento iscritto al n. 8753/2024 RGL, promosso da
Parte_1
contro
Controparte_1
alle ore 9.35 è presente l'avv. TO IO anche in sostituzione dell'avv.
IO CA per parte ricorrente che rileva di aver depositato telematicamente il ricorso notificato, conclude riportandosi alle difese e domande di cui in atti e chiede che la causa venga decisa con distrazione delle spese di lite.
Il Giudice
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 9.40
*********************
Successivamente, alle ore 15.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
*********************
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa AU LE, nella causa iscritta al n° 8753/2024 R.G.L. promossa
DA
(CF: ) rappresentato e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
TO IO e CA IO ed elettivamente domiciliato presso i loro domicili digitali ( e , giusta Email_1 Email_2 procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in , Via CP_1
Praga n°29, rappresentato e difeso dal Dirigente p.t. Dott. MORREALE PEPPUCCIO
- resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ORDINANZA INGIUNZIONE
All'udienza del 19 dicembre 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, ha emesso
S E N T E N Z A dando lettura del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
❖ Annulla l'Ordinanza ingiunzione nr. 24/0589, prot. nr. 14231 del 15.05.2024.
❖ Condanna l'Amministrazione convenuta a rifondere le spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida complessivamente in euro 2.000,00, oltre rimborso
2 spese esenti e spese forfetarie, CPA ed IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
MOTIVI IN FATTO E DITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7 giugno 2024 il ricorrente, come in epigrafe indicato, propose opposizione avverso l'Ordinanza-Ingiunzione n. 24/0589, prot. nr. 14231 del
15.05.2024 notificatagli il 22.5.2025, con cui gli veniva ingiunto di pagare la somma di €.
8.651,17, (di cui 8.640,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per l'asserita violazione dell'art. 3, comma 3, del D.L. 22.02.2022, n.12, convertito in legge 73/2022 e succ. mod., come sostituito dall'art. 22, comma 1, del D.lgs.151/2015 - per avere impiegato la lavoratrice in nero nei periodi 30.06.2019 e 31.10.2019 - Parte_2 ed € 11,17 per spese di notifica) rassegnando le seguenti domande:“[..] annullare e/o revocare con qualsivoglia statuizione l'ordinanza ingiunzione opposta nr.24/0589, prot. nr. 14231 del 15.05.2024, notificata, a mezzo del servizio postale, con raccomandata a.r. consegnata il 22.05.2024. In ogni caso, ridurre, comunque, sensibilmente l'importo della sanzione pecuniaria amministrativa ingiunta alla somma che sarà ritenuta congrua e di giustizia”.
A sostegno del ricorso deduceva:
1. l'intervenuta decadenza stante il decorso del termine ex art 14 comma 2 della
Legge n. 689/1981, con conseguente estinzione dell'obbligazione, secondo quanto previsto dall'ultimo comma della disposizione citata.
2. l'omessa notifica del preliminare verbale unico di accertamento e notificazione;
3. l'insussistenza della violazione;
4. la sproporzionalità tra la violazione e la sanzione irrogata violazione e falsa applicazione degli artt. 11 L. 689/81 e 3 L. 2491/90. Con Ritualmente evocato in giudizio l' di , in fase cautelare, si costituiva CP_1
contestando in toto il ricorso di cui chiedeva il rigetto e, in particolare, rilevando l'infondatezza della preliminare eccezione di decadenza in quanto “[..]
L'accertamento ispettivo è stato effettuato a far data del 31/10/2019 e la documentazione di lavoro prodotta dal consulente del lavoro in data Controparte_3
21/11/2019, di cui al verbale interlocutorio n. 2019-157414-PINT-1 del 21/11/2019
3 pertanto non sono trascorsi i termini prescrizionali di cui all'art.14 L.689/81, poiché il verbale unico è stato notificato a parte ricorrente in data 21/1/2020 [..]”.
Accolta l'istanza cautelare con Ordinanza del 17.10.2024, instaurato il giudizio di merito, la causa, istruita solo documentalmente, ritenuta matura per la decisione, sulle conclusioni delle parti, viene decisa all'udienza odierna come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Appare doveroso, prima di procedere all'esame del caso de quo, ricostruire la natura giuridica del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative con specifico riferimento al riparto dell'onere probatorio.
L'oggetto di siffatto giudizio consiste non già (e, comunque, non solo) nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato ma finanche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del medesimo provvedimento, sulla base dei principi consolidatisi nella giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione, di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza stessa dell'atto impugnato (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord. del 23-02-2018, n. 4424; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
3741 del 15/04/1999; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8031 del 26/06/1992).
Pertanto, «nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria [..]l'Amministrazione pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta quindi ad essa ai sensi dell'art. 2697 c.c. fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto
4 integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi » (cfr. Cass. civ. Sez. VI, Ord. del 23-02-2018, n. 4424).
Sempre preliminarmente, va evidenziato che la domanda appare tempestiva, in quanto proposta entro i termini previsti dall'art. 6 del d.lgs. 150/2011, a cui rimanda l'art. 22 l. 689/1981 («il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale»).
Ciò premesso, ritiene questo giudice di esaminare l'eccezione di decadenza ex art
14 comma 2 della Legge n. 689/1981 sollevata da parte ricorrente in ossequio al principio della “ragione più liquida”, che consente al giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c. (in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio), con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. civ Sent. dell'8 marzo 2017, n. 5805; Cass. civ. Sez. Unite, Sent del 18-12-2008, n. 29523).
Il ricorso è fondato.
Il richiamato art 14 testualmente prevede: «
1. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. 2.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
3. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
4. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste
5 dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137 , terzo comma, del medesimo codice.
5. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
6. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti
è stata omessa la notificazione nel termine prescritto».
Il termine previsto al comma 2 è perentorio (avendo la precisa funzione di garantire un tempestivo esercizio del diritto di difesa).
Orbene, la fattispecie per cui è causa trae il suo fondamento nell'accesso effettuato, in data 31.10.2019, dal personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del
Lavoro presso l'esercizio pubblico denominato “Bar Wisser”', sito in , Via CP_1
Tricomi n. 6/F-G-H, dove al suo interno vi era una postazione di rivendita Tabacchi gestito dalla ditta individuale esercente rivendita di tabacchi, Controparte_4 con sede legale in , Via del Vespro n. 141. CP_1
Nel corso di tale verifica veniva accertato che la ditta occupava irregolarmente nei giorni 30.6.2019 e 31.10.2019 (in nero e senza la preventiva comunicazione di assunzione) la lavoratrice come meglio indicata e generalizzata Parte_2
nel verbale di primo accesso ispettivo n. 2019-157414-PACC-1 del 31.10.2019
(regolarmente consegnato presso la sede aziendale) cui ha fatto seguito il verbale interlocutorio del 21.11.2019 di acquisizione della documentazione aziendale richiesta dagli ispettori, necessaria per la definizione della verifica ispettiva, e consegnata dal consulente del lavoro della , Pt_3 Controparte_3
Ciò premesso, occorre rammentare che in merito al termine di decadenza previsto dall'art. 14 l. 689/1981 la giurisprudenza consolidata dalla Corte di Cassazione (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. II, Sent. del 18/09/2020 n. 19512) afferma che «in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della
6 violazione il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dall'art. 14, comma 2, L. n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione».
Pertanto, nel caso in scrutinio, ritiene questo giudice che il termine debba decorrere non dal primo accesso ispettivo ma dalla data del verbale interlocutorio del
21.11.2019 e della consegna della documentazione richiesta avvenuta in pari data
(come affermato dalla stessa amministrazione in memoria di costituzione) giacché Con esso costituisce l'ultimo atto ispettivo compiuto dall' a conclusione delle proprie indagini, dal quale far decorrere il termine di 90 gg previsto dall'art. 14 l. n. 689/1981.
Orbene, tale termine non risulta rispettato in quanto, pur essendo stato emesso l'8.1.2020 il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019-157414-PCON-1 datato 8.1.2020 esso non risulta notificato a parte opponente (nel rapporto inoltrato ex art 17 L.689/81 al Capo dell'Ispettorato Provinciale di , si fa solamente CP_1
riferimento ad una notifica a mani in data 21.1.2020).
Invero, l'Amministrazione convenuta, onerata ex lege in tal senso, non ha fornito la prova che il verbale unico di accertamento e notificazione e asseritamente notificato il 21.1.2020, sia entrato nella sfera di conoscenza o conoscibilità del destinatario in quanto il suddetto verbale risulta firmato solamente dagli Ispettori (e non anche dal o un suo delegato) né è stata depositata alcuna cartolina di ricevimento Pt_1 dell'invio dello stesso per posta.
Conseguentemente, stante l'omessa notifica nei termini, deve trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, che prevede espressamente che «L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto».
7 In termini conclusivi, sulla scorta delle considerazioni sopra esposte e alla luce della documentazione come emergente ex actis, assorbita ogni altra questione, il ricorso va accolto e l'Ordinanza-Ingiunzione n° 24/0589, prot. nr. 14231 del
15.05.2024 va annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo al minimo della tariffa ai sensi del D.M. 55/2014 e DM 147/2022 tenuto conto dell'attività effettivamente espletata e del valore della sanzione, disponendone la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente che hanno dichiarato di averle anticipate senza ricevere compenso alcuno.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 19 dicembre 2025
IL GIUDICE
AU LE
8