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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 16/10/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1357/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo OD, nella causa proposta da rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Ganci, Rosalia Parte_1
CA e ER CE
- ricorrente -
CONTRO
, rappresentato e difeso ex art. Controparte_1
417 bis c.p.c. dal dott. Giampiero Conti
- resistente -
OGGETTO: Retribuzione Professionale Docenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
A seguito dell'udienza del 15.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note depositate, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 18.10.2024, ha convenuto Parte_1 in giudizio il , deducendo: di avere svolto, negli Controparte_1 anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, attività di docente in forza di successivi contratti a tempo determinato, in virtù di supplenze brevi;
di non aver percepito, al pari dei docenti di ruolo o assunti con contratto a tempo determinato per la durata dell'intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche
(30 giugno), l'emolumento relativo alla Retribuzione Professionale Docenti (RPD) ex art. 7 del CCNL 15.3.2021.
Lamentando quindi l'illegittimità e il carattere discriminatorio della suddetta disciplina pattizia, nella parte in cui esclude dal beneficio i docenti con contratti di supplenza breve in considerazione dell'identica natura di mansioni e obblighi formativi fra il personale docente di ruolo e quello precario, nonché alla luce del principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego dei lavoratori, sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva
1999/70/CE ha chiesto: “accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del
15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con;
per l'effetto, condannare il Controparte_1
, in favore di parte ricorrente, al pagamento delle Controparte_1 relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto, a titolo di retribuzione professionale docenti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 493,41 o in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, il si è costituito in giudizio chiedendo CP_2 il rigetto del ricorso.
La causa, senza attività istruttoria, è stata decisa all'udienza del 15.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso va integralmente accolto.
*
Pag. 2 di 9 Oggetto della presente controversia è l'accertamento del diritto di
[...]
percepire la Retribuzione Professionale Docenti. Parte_1
Deve osservarsi che la questione sottoposta all'attenzione del Giudicante è stata risolta dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20015 del 27.7.2018, le cui argomentazioni interamente si condividono e che in questa sede, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si riportano e si fanno proprie:
«2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
Pag. 3 di 9 4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass.
26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, DE Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 DO ER
Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del
Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (DE Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi
Pag. 4 di 9 precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di
Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata CP_1 temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della
RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo
Pag. 5 di 9 determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio,
e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui CP_1 la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di
"periodi di servizio inferiori al mese";
10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perché il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384 c.p.c., comma 4, è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: "l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio».
Il principio di diritto come sopra enunciato è stato recentemente ribadito con l'ordinanza della Suprema Corte n. 629/2020, che pure si condivide e richiama, in particolare quando afferma che risulta «conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n.
20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere
Pag. 6 di 9 l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, nè consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio».
Ciò posto, nel caso di specie, negli anni scolastici dedotti in giudizio, il ricorrente ha prestato servizio in virtù di plurimi contratti a tempo determinato (cfr. doc. 1, ricorso) e pertanto, conformemente agli indirizzi giurisprudenziali sopra richiamati, va dichiarato il diritto dello stesso al riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti (RPD) di cui all'art. 7 CCNL Scuola del 15.03.2001.
Passando alla quantificazione del dovuto, vanno ritenuti corretti i conteggi effettuati dal ricorrente in quanto determinati alla luce dei contratti in atti, delle ore di lavoro prestate, del numero di giorni di lavoro, nonché degli indici retributivi previsti nel
C.C.N.L. applicato al rapporto di lavoro.
Il conteggio analitico contenuto nell'atto introduttivo può essere assunto a base della presente decisione in quanto non specificamente contestato dal convenuto sul CP_1 piano della correttezza tecnico-contabile che si è limitato ad una contestazione di stile.
Sul punto, va infatti evidenziato che - secondo consolidato orientamento giurisprudenziale che si condivide - “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del
Pag. 7 di 9 rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (Cass. civ. Sez. lavoro Sent.,
18/02/2011, n. 4051).
Il convenuto deve pertanto essere condannato al pagamento della somma CP_1 di € 493,41, a titolo di retribuzione professionale docenti, pacificamente non corrisposta, oltre interessi legali maturati dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo.
Il convenuto va, infine, condannato alla refusione delle spese di lite in CP_1 favore di parte ricorrente, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, tenuto conto dell'attività processuale svolta (si precisa in particolare che viene liquidato un unico compenso per la fase trattazione - decisionale in ragione della indistinguibilità della dette fasi quando la causa
è decisa alla prima udienza come nel caso di specie), dello scaglione di riferimento (fino a euro 1.100) applicando i valori minimi, tenuto altresì conto della natura seriale della controversia e della maggiorazione ex art. 4, comma 1 bis D.M. 55/2014, che, in ragione del numero di documenti prodotti, si reputa congrua nella misura del 10%.
Spese distratte in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione: dichiara il diritto di al riconoscimento della Parte_1
Retribuzione Professionale Docenti (RPD) di cui all'art. 7 CCNL Scuola del
15.03.2001 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; condanna il , in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_3 pagamento in favore di della somma di € 493,41, a Parte_1 titolo di Retribuzione Professionale Docenti, oltre interessi legali maturati dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo;
Pag. 8 di 9 condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite di € 284,00, CP_1 oltre spese generali, Iva, C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori, antistatari.
Così deciso in Sciacca, il 16.10.2025
IL GIUDICE
Leonardo OD
Pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
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Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo OD, nella causa proposta da rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Ganci, Rosalia Parte_1
CA e ER CE
- ricorrente -
CONTRO
, rappresentato e difeso ex art. Controparte_1
417 bis c.p.c. dal dott. Giampiero Conti
- resistente -
OGGETTO: Retribuzione Professionale Docenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
A seguito dell'udienza del 15.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note depositate, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 18.10.2024, ha convenuto Parte_1 in giudizio il , deducendo: di avere svolto, negli Controparte_1 anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, attività di docente in forza di successivi contratti a tempo determinato, in virtù di supplenze brevi;
di non aver percepito, al pari dei docenti di ruolo o assunti con contratto a tempo determinato per la durata dell'intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche
(30 giugno), l'emolumento relativo alla Retribuzione Professionale Docenti (RPD) ex art. 7 del CCNL 15.3.2021.
Lamentando quindi l'illegittimità e il carattere discriminatorio della suddetta disciplina pattizia, nella parte in cui esclude dal beneficio i docenti con contratti di supplenza breve in considerazione dell'identica natura di mansioni e obblighi formativi fra il personale docente di ruolo e quello precario, nonché alla luce del principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego dei lavoratori, sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva
1999/70/CE ha chiesto: “accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del
15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con;
per l'effetto, condannare il Controparte_1
, in favore di parte ricorrente, al pagamento delle Controparte_1 relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto, a titolo di retribuzione professionale docenti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 493,41 o in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, il si è costituito in giudizio chiedendo CP_2 il rigetto del ricorso.
La causa, senza attività istruttoria, è stata decisa all'udienza del 15.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso va integralmente accolto.
*
Pag. 2 di 9 Oggetto della presente controversia è l'accertamento del diritto di
[...]
percepire la Retribuzione Professionale Docenti. Parte_1
Deve osservarsi che la questione sottoposta all'attenzione del Giudicante è stata risolta dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20015 del 27.7.2018, le cui argomentazioni interamente si condividono e che in questa sede, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si riportano e si fanno proprie:
«2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
Pag. 3 di 9 4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass.
26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, DE Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 DO ER
Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del
Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (DE Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi
Pag. 4 di 9 precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di
Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata CP_1 temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della
RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo
Pag. 5 di 9 determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio,
e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui CP_1 la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di
"periodi di servizio inferiori al mese";
10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perché il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384 c.p.c., comma 4, è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: "l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio».
Il principio di diritto come sopra enunciato è stato recentemente ribadito con l'ordinanza della Suprema Corte n. 629/2020, che pure si condivide e richiama, in particolare quando afferma che risulta «conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n.
20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere
Pag. 6 di 9 l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, nè consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio».
Ciò posto, nel caso di specie, negli anni scolastici dedotti in giudizio, il ricorrente ha prestato servizio in virtù di plurimi contratti a tempo determinato (cfr. doc. 1, ricorso) e pertanto, conformemente agli indirizzi giurisprudenziali sopra richiamati, va dichiarato il diritto dello stesso al riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti (RPD) di cui all'art. 7 CCNL Scuola del 15.03.2001.
Passando alla quantificazione del dovuto, vanno ritenuti corretti i conteggi effettuati dal ricorrente in quanto determinati alla luce dei contratti in atti, delle ore di lavoro prestate, del numero di giorni di lavoro, nonché degli indici retributivi previsti nel
C.C.N.L. applicato al rapporto di lavoro.
Il conteggio analitico contenuto nell'atto introduttivo può essere assunto a base della presente decisione in quanto non specificamente contestato dal convenuto sul CP_1 piano della correttezza tecnico-contabile che si è limitato ad una contestazione di stile.
Sul punto, va infatti evidenziato che - secondo consolidato orientamento giurisprudenziale che si condivide - “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del
Pag. 7 di 9 rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (Cass. civ. Sez. lavoro Sent.,
18/02/2011, n. 4051).
Il convenuto deve pertanto essere condannato al pagamento della somma CP_1 di € 493,41, a titolo di retribuzione professionale docenti, pacificamente non corrisposta, oltre interessi legali maturati dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo.
Il convenuto va, infine, condannato alla refusione delle spese di lite in CP_1 favore di parte ricorrente, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, tenuto conto dell'attività processuale svolta (si precisa in particolare che viene liquidato un unico compenso per la fase trattazione - decisionale in ragione della indistinguibilità della dette fasi quando la causa
è decisa alla prima udienza come nel caso di specie), dello scaglione di riferimento (fino a euro 1.100) applicando i valori minimi, tenuto altresì conto della natura seriale della controversia e della maggiorazione ex art. 4, comma 1 bis D.M. 55/2014, che, in ragione del numero di documenti prodotti, si reputa congrua nella misura del 10%.
Spese distratte in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione: dichiara il diritto di al riconoscimento della Parte_1
Retribuzione Professionale Docenti (RPD) di cui all'art. 7 CCNL Scuola del
15.03.2001 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; condanna il , in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_3 pagamento in favore di della somma di € 493,41, a Parte_1 titolo di Retribuzione Professionale Docenti, oltre interessi legali maturati dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo;
Pag. 8 di 9 condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite di € 284,00, CP_1 oltre spese generali, Iva, C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori, antistatari.
Così deciso in Sciacca, il 16.10.2025
IL GIUDICE
Leonardo OD
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