Sentenza 7 maggio 1999
Massime • 1
In tema di revocazione delle sentenze della Corte Suprema di cassazione, la relativa istanza è inammissibile allorquando la parte non addebiti al giudice di legittimità alcuna svista, su dati di fatto, produttiva dell'affermazione o della negazione di elementi decisivi per la soluzione del quesito proposto, bensì contesti la scelta di una soluzione giuridico - interpretativa diversa da quella auspicata dal ricorrente in sede di giudizio di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/05/1999, n. 4575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4575 |
| Data del deposito : | 7 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giulio GRAZIADEI - Presidente -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -
Dott. Salvatore DI PALMA - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
Dott. Angelo SPIRITO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
V.M.D. di TI IC & C. Sas, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANAPO 29, presso l'avvocato DARIO DI GRAVIO, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ORSA MINORE Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. B. VICO 22, presso l'avvocato PANCRAZIO BELLACOSA, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
FALLIMENTO MANIFATTURE NOCERA INFERIORE, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE TIZIANO 80, presso l'avvocato P. RICCIARDI, rappresentato e difeso dall'avvocato EDILBERTO RICCIARDI, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 9354/96 di revocazione ex art. 395 cpc della Corte Suprema di Cassazione di ROMA, depositata il 25/10/96;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 10/12/98 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI con le quali si chiede che la Suprema Corte di Cassazione dichiari l'inammissibilità della domanda con le pronunce di legge.
Svolgimento del processo
Il giudice delegato al fallimento "Manifatture di Nocera Inferiore" s.p.a. con ordinanza del 7 dicembre 1994 dispose la vendita con incanto, per l'udienza del 1 febbraio 1995, di un immobile;
con ordinanza del 7 marzo 1995, emessa dopo l'aggiudicazione - avendo due soggetti tra i quali la s.a.s. "V.M.D. di TI EL e C." fatto offerte in aumento di un sesto - dispose la vendita dell'immobile, per l'udienza del 17 maggio 1995, al prezzo maggiorato;
con ordinanza del 4 luglio 1995, emessa dopo la nuova aggiudicazione, dichiarò inammissibile la nuova offerta di aumento di un sesto fatto con atto depositato il 26 maggio 1995 dalla menzionata società. Avverso quest'ultima ordinanza la società propose reclamo, ai sensi dell'art. 26 della legge fallimentare, che il Tribunale di Nocera Inferiore respinse, con sentenza del 6 settembre 1995, affermando: a) che la dichiarazione di inammissibilità dell'offerta a causa della sua intempestività era errata, benché tale questione non fosse decisiva, perché l'offerta era tempestiva rispetto al secondo incanto, al quale essa si riferiva;
b) che con l'ordinanza - la quale non costituiva implicito provvedimento di sospensione della vendita ai sensi dell'art. 108 della legge fallimentare perché non solo non faceva alcun riferimento alle condizioni che tale sospensione consentono ma conteneva formale rilevazione della non ricorrenza delle stesse - era stato disposto un nuovo incanto, e non, come invece prevedeva l'art. 584 c.p.c., la gara tra gli offerenti;
c) che, stante l'unitarietà tra il procedimento di (primo) incanto e quello successivo introdotto dalle offerte in aumento, il secondo incanto doveva essere considerato assimilabile alla gara tra gli offerenti, che invece avrebbe dovuto essere disposta;
d) che l'ordinanza di indizione del nuovo incanto, in quanto determinata espressamente dalle offerte in aumento, esprimeva la "continuità" del procedimento di vendita, considerato altresì che con quell'ordinanza non poteva ritenersi disposta ne' la sospensione della vendita ai sensi dell'art. 108 della legge fallimentare (e ciò per il motivo più sopra indicato), ne' la revoca della stessa (e ciò sia per il contenuto formale dell'ordinanza stessa che per la rilevata unitarietà del procedimento di vendita); e) che, pertanto, doveva ritenersi che con l'ordinanza di indizione del nuovo incanto il giudice delegato non aveva inteso aprire una diversa fase del procedimento di vendita, così immutando rispetto alla previsione dell'art. 573 c.p.c. (indizione di gara tra gli offerenti), con conseguente inammissibilità di nuove offerte in aumento. Il ricorso per cassazione, proposto contro la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore dalla s.a.s. "V.M.D. di TI EL e C.", fu respinto da questa S.C. con la sentenza n. 9354 del 25 ottobre 1996, la quale rispose al quesito se sia ammissibile l'offerta di aumento del sesto dopo l'aggiudicazione emessa a conclusione di un incanto disposto dal giudice delegato sulla base di offerte di aumenti del sesto fatte dopo l'aggiudicazione seguita al precedente primo incanto. Al riguardo, la Corte di legittimità ha precisato che non era censurata dalla ricorrente l'affermazione del Tribunale che dopo la gara tra gli offerenti, alla quale si deve procedere, ai sensi degli art. 584 e 573 c.p.c., a seguito di offerte di aumento del sesto, non siano consentite (ulteriori) offerte in aumento, ma che piuttosto la ricorrente faceva leva (in contrasto con l'affermazione del Tribunale) sul fatto che l'indizione, dopo le offerte in aumento, e in luogo della gara tra gli offerenti, di un (secondo) incanto, determina una cesura tra il procedimento di primo incanto conclusosi con l'aggiudicazione e il procedimento introdotto con l'indizione del secondo incanto, e quindi l'autonomia di quest'ultimo, con conseguente applicabilità a questo stesso della disciplina del primo incanto nella parte in cui consente offerte in aumento.
Per la soluzione (negativa) del quesito la S.C. ha fatto riferimento al principio stabilito da Cass. sez. un. n. 8187 del 1993, secondo il quale la gara tra gli offerenti, conseguente a offerte di aumento del sesto, costituisce una fase ulteriore del procedimento di vendita (che con l'aggiudicazione deve ritenersi definitivamente concluso), la quale è retta da regole proprie e da un diverso sistema di aggiudicazione, e nella quale conseguentemente sono ammesse offerte di acquisto, ai sensi dell'art. 584 c.p.c., non solo da parte di coloro che, avendone o non il titolo, non abbiano preso parte al precedente incanto, ma anche da parte di coloro che dopo l'aggiudicazione non abbiano fatto l'aumento del sesto e di coloro che lo abbiano fatto tardivamente dopo la scadenza dei dieci giorni. Da questo principio la Corte di legittimità ha dedotto che non si può far discendere dalla mera indizione di un (secondo) incanto in luogo della gara tra gli offerenti la conclusione che quest'ultimo incanto debba costituire necessariamente un nuovo incanto equiparabile al primo e non possa invece essere considerato quale concretante sostanzialmente tale gara. Conclusione, quest'ultima, alla quale invece il Tribunale era pervenuto sulla precipua considerazione che il provvedimento di indizione del secondo incanto era stato determinato dalle offerte in aumento. E tale conclusione, che indubbiamente riveste fondamento logico, trova supporto - secondo la S.C. - nella ritenuta identità dell'ambito partecipativo delle due gare. Peraltro, l'essere (secondo il recente orientamento) la gara tra gli offerenti "aperta", al pari del primo incanto, non consente di desumere la conseguente necessaria applicabilità alla gara della stessa disciplina del primo incanto concernente l'ammissibilità di offerte in aumento: e ciò perché la disciplina normativa (art. 584 c.p.c.) ammette le stesse solo dopo il primo incanto, mostrando così di non voler protrarre all'infinito il procedimento di vendita, come invece avverrebbe se si ritenessero consentite tali offerte anche dopo la gara tra gli offerenti. E non contraddice l'indicata conclusione l'ammissibilità di offerte in aumento dopo un secondo incanto provocato da un provvedimento caducatorio del primo incanto perché in tal caso la dichiarata caducazione rende "primo" il secondo incanto. Da tali considerazioni il giudice di legittimità ha tratto il seguente principio: allorché il giudice (delegato al fallimento), dopo l'espletamento dell'incanto e la conseguente aggiudicazione, disponga, sulla base di offerte in aumento - senza contemporaneamente provvedere a sospendere o revocare la disposta vendita - anziché la gara tra gli offerenti, ai sensi degli artt. 573 e 584 c.p.c., un (nuovo) incanto, non sono ammesse, dopo l'espletamento di questo stesso con conseguente aggiudicazione, (ulteriori) offerte in aumento. La s.a.s. "V.M.D. di TI EL e C." propone ora ricorso per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione n. 9354 del 1996, svolgendo due motivi. Si sono costituiti con controricorso sia il Fallimento della s.p.a. "Manifatture di Nocera Inferiore" (nell'ambito della cui liquidazione dell'attivo era stata disposta la vendita di un complesso immobiliare), sia la s.r.l. "Orsa Minore" (risultata aggiudicataria degli immobili).
Motivi della decisione
La s.a.s. "V.M.D. di TI EL e C.", in un primo profilo dell'istanza di revocazione per errore di fatto, ex art. 395 n. 4 c.p.c., fa riferimento (nel primo motivo) a quel punto della sentenza in cui si afferma che "non è censurata dalla ricorrente l'affermazione del Tribunale che dopo la gara tra gli offerenti, alla quale si deve procedere, ai sensi degli art. 584 e 573 c.p.c., a seguito di offerte di aumento del sesto, non siano consentite (ulteriori) offerte in aumento".
La ricorrente sostiene, invece, che la circostanza, negata dalla Cassazione, risulta evidente dalla lettura del primo motivo di ricorso, "perché se veramente il dubbio e le censure avrebbero investito l'aumento di sesto, la ricorrente non avrebbe avuto alcun motivo di scomodare gli artt. 105 e 108 legge fallim. ...". A questo punto, la società trascrive - nel ricorso per revocazione - il testo di parte del primo motivo formulato in sede di ricorso per cassazione, nonché della memoria prodotta per quell'udienza. Sotto un secondo profilo, la società chiede la revocazione della sentenza di legittimità con riferimento al principio di diritto enunciato (e sopra trascritto), sostenendo che basta leggere quel periodo per rendersi conto che la S.C. ha fondato il suo ragionamento sul fatto che l'offerta d'acquisto della "V.M.D." era un "aumento di sesto", mentre essa era da qualificarsi "una mera offerta di acquisto a prezzo maggiore".
Il ricorso è inammissibile.
È noto che l'errore revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà, ossia in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile che abbia portato ad affermare l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo, che dagli atti e documenti medesimi risulti positivamente accertato. Sicché, non sono suscettibili di revocazione le sentenze della Corte di cassazione per le quali si deduca come errore di fatto un errore che attiene alla valutazione degli atti sottoposti al controllo della Corte stessa e che essa abbia correttamente percepito e che si risolve pertanto in un vizio di ragionamento sui fatti assunti o in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, in ogni caso qualificabile come errore di giudizio quando i fatti segnalati abbiano formato oggetto di esatta rappresentazione e poi di discussa valutazione (Cass. 14 maggio 1998, n. 4859). Tale ultima ipotesi ricorre, appunto, nel caso di specie, dove - riproducendo (senza alcuna aggiunta) come motivo di revocazione un intero motivo di ricorso per cassazione, ovvero cogliendo addirittura il vizio revocatorio in seno al principio di diritto enunciato dal giudice di legittimità - si chiede, di fatto, di ripercorrere, attraverso gli istituti congiunti del fallimento e dell'esecuzione, l'intero e complesso percorso logico-giuridico già seguito dalla S.C. in sede di ricorso per cassazione. Istanza, questa, che non merita alcun ingresso in base alla semplice considerazione che al giudice non viene addebitata nessuna svista produttiva dell'affermazione o della negazione di elementi decisivi per la soluzione del quesito proposto, bensì soltanto la scelta di una soluzione giuridico-interpretativa diversa da quella auspicata dalla società in sede di giudizio di legittimità.
Peraltro, anche entrando nel merito delle doglianze, è agevole rilevare che, se anche la società avesse inteso censurare (nel ricorso per cassazione) l'affermazione del Tribunale che dopo la gara tra gli offerenti - alla quale si deve procedere, ai sensi degli art. 584 e 573 c.p.c., a seguito di offerte di aumento del sesto - non sono consentite (ulteriori) offerte in aumento, a tale censura la S.C. ha fornito ampia ed esauriente risposta, la cui essenza può essere rinvenuta nel principio di diritto enunciato all'esito della motivazione. Così come, il fatto che, nell'ambito di questo principio di diritto, sia implicitamente contenuta l'affermazione che quella proposta dalla società era un'offerta in aumento del sesto e non (come vuole l'istante) una mera offerta d'acquisto a prezzo maggiore, non solo costituisce un'incensurabile interpretazione dei fatti di causa, ma rappresenta, altresì, un elemento assolutamente non decisivo nell'economia del complesso ragionamento elaborato dal giudice di legittimità e che può riassumersi intorno alla semplice considerazione che il sistema non può consentire una protrazione all'infinito del procedimento di vendita.
L'istante va condannato al pagamento delle spese processuali in favore di entrambi i controricorrenti costituiti.
Per questi motivi
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di entrambi i controricorrenti, che liquida, per ciascuno di questi ultimi, in complessive £ 15.170.000 , di cui £ quindici milioni per onorari. Rigetta la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. proposta dalla "Orsa Minore" s.r.l. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 1998.