Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/04/2025, n. 1623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1623 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 11038/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile iscritta al n. 11038/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall' avv. Mariarosaria Menditto (C.F. , domiciliata come in atti;
C.F._2
- ATTORE –
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa agli avv.ti Giovanni P.IVA_1
Lauro (C.F. ) e Angelo Carbone (C.F. ), e C.F._3 C.F._4
domiciliata come in atti;
-CONVENUTO –
OGGETTO: società di persone
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da conclusioni depositate in atti ex art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto il 18.12.2023 ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
al fine di sentir dichiarare la nullità della Controparte_1
delibera assunta dai soci della convenuta il 20.9.2023, previa sospensione in via cautelare dell'esecuzione di detta delibera. 1
- la era stata costituita il 9.2.1979 con come socio CP_1 CP_1
accomandatario e e come accomandanti;
CP_2 CP_3
- a seguito dell'esclusione dalla compagine sociale di , con atto notarile del CP_1
4.10.2010 veniva revocata la sua esclusione, conferita nuovamente a quest'ultimo la qualifica di socio accomandatario, ricostituito il capitale sociale con attribuzione ad CP_1
della quota del 34% e, prendendo atto che la pluralità dei soci non era stata ricostruita
[...]
nei sei mesi successivi alla precedente esclusione del socio accomandatario, veniva deliberato lo scioglimento e lo stato di liquidazione della Parte_2
- in data 30.8.2017, e dunque nel corso della liquidazione della società, interveniva il decesso di , di cui l'odierna attrice è erede;
CP_1
- con delibera dei soci del 20.9.2023 si prendeva atto del decesso di e, fermo il CP_1
diritto degli eredi alla liquidazione della quota ex art. 2284 c.c., si riconosceva, in ragione di tale evento, l'accrescimento ex lege e della quota dei soci accomandanti superstiti della
. Controparte_4
Ciò premesso in fatto, l'odierna attrice si è affermata legittimata all'impugnazione della delibera del
20.9.2023 in quanto, essendo la società già in liquidazione al momento del decesso del socio accomandatario, non poteva applicarsi la normativa di cui al 2284 c.c., bensì quella per il socio accomandante, con conseguente trasferimento mortis causa della qualità di socio ex art. 2322 c.c.; ha poi ritenuto la delibera illegittima sia nella parte in cui i soci hanno determinato di accrescere le rispettive quote di partecipazione suddividendosi quelle di , sia per l'impossibilità di CP_1
procedere, durante la fase di liquidazione della società, alla liquidazione della quota capitale del socio defunto.
Si è costituita eccependo in Controparte_1
primo luogo la carenza di legittimazione di parte attrice, per mancanza della qualità di socia e chiedendo nel merito il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto, con condanna ex art. 96 co.3 c.p.c.
Con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. l'attrice, sulla base del fatto di aver ricevuto annualmente una quota degli utili della ha chiesto di accertare in via preliminare Pt_2
l'esistenza, tra lei e i soci superstiti della convenuta, di un tacito accordo di continuazione della società mediante il suo subentro nella partecipazione del defunto . CP_1
Tale richiesta è stata ritenuta inammissibile da parte convenuta perché domanda nuova, e comunque infondata nel merito.
2 La causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria e all'udienza del 10.4.2025, all'esito dei termini ex art. 189 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
Deve preliminarmente darsi atto che in corso di causa le parti hanno esperito il tentativo di mediazione, sebbene con esito negativo (cfr. verbale in atti).
Inoltre va precisato che con ordinanza del 15.1.2024 è stata rigettata la domanda cautelare formulata dall'attrice in corso di causa per ottenere la sospensione dell'impugnata decisione.
Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione con cui la convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione ad impugnare la decisione sociale del 20.9.2023 per essere priva della qualità di socia.
Orbene, risulta dagli atti che la società è stata costituita nel 1979 da , e Controparte_5 CP_3
e che quest'ultimo aveva la qualifica di socio accomandatario. È altresì pacifico il CP_1
decesso del socio accomandatario nel 2017, quando la società era già stata posta in CP_1
liquidazione, e che l'odierna attrice ne è erede.
Va premesso che l'eccezione della convenuta si fonda sul condivisibile assunto per cui l'erede del socio accomandatario è privo di legittimazione a far valere l'illegittimità della delibera societaria (in tal senso Tribunale di Milano 14.10.2009, n. 12196, secondo cui “deve essere dichiarata la carenza di legittimazione dell'erede del socio accomandatario – in quanto semplice erede di quota sociale –
a far valere l'illegittimità della delibera societaria poiché l'erede non ha certamente ereditato la qualità di socio”).
A tal proposito l'art. 2284 c.c. stabilisce che salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano. L'art. 2322
c.c., dettato specificamente per le società in accomandita semplice, stabilisce altresì che la (sola) quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte.
Sulla base di tali disposizioni è stato condivisibilmente affermato che “nella società in accomandita semplice, soltanto la quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte, ai sensi dell'art. 2322 cod. civ., mentre in caso di morte del socio accomandatario trova applicazione l'art. 2284 cod. civ., in virtù del quale gli eredi non subentrano nella posizione del defunto nell'ambito della società, e non assumono quindi la qualità di soci accomandatari a titolo di successione "mortis causa", ma hanno diritto soltanto alla liquidazione della quota del loro dante causa, salvo diverso accordo con gli altri soci in ordine alla continuazione della società”
(Cass. 21803/2006, Cass. 24476/2011, Cass. 3671/2001).
3 Essendo l'odierna attrice erede del socio accomandatario, non è subentrata automaticamente nella posizione del de cuius nell'ambito della società, e pertanto non ha acquisito la qualità di socio, avendo semmai diritto alla liquidazione della quota del suo dante causa che, ove sia già intervenuto lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, “si confonde con il diritto a partecipare alla liquidazione della società che è procedimento di assorbente portata” (Cass. 9397/2011), ma senza che ciò determini l'acquisto della qualità di socio (Cass. 6263/2005).
Né appare sostenibile la tesi di parte attrice secondo cui, con la messa in liquidazione della società,
“la quota di partecipazione del signor dovesse essere parificata in tutto a quella di un socio CP_1 accomandante” (così in citazione, pag.5), con la conseguenza che in tal guisa sarebbe stata senz'altro trasmissibile mortis causa all'odierna attrice ex art. 2322 c.c. Infatti, se è vero che con lo stato di liquidazione la società passa da una fase di gestione attiva ad una fase esclusivamente volta al soddisfacimento dei creditori, previa realizzazione delle attività, e alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, è anche vero che la stessa “continua ad esistere con la stessa individualità, struttura e organizzazione” (Cass. 3221/1999), senza che ciò comporti un'automatica trasformazione della qualità di socio accomandatario in quella di accomandante.
Ove ciò avvenisse, si avrebbe una inammissibile elusione del disposto dell'art. 2313 c.c., secondo cui i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali mentre i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita: in altre parole, con la sola messa in liquidazione della società il socio accomandatario sarebbe in grado di sottrarsi alla responsabilità illimitata che gli è propria. Responsabilità illimitata che, invece, non solo permane durante la fase di scioglimento e messa in liquidazione della società in accomandita semplice, ma nemmeno viene meno, stante il disposto dell'art. 2312 co.2 c.c., con “l'estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, atteso che tale evento non determina
l'estinzione dell'obbligazione sociale, ma solo il suo trasferimento in capo ai soci, i quali ne rispondono secondo lo stesso regime di responsabilità vigente "pendente societate" (Cass.
13805/2016).
Sulla base di quanto argomentato, deve quindi concludersi che non ha acquistato Parte_1
mortis causa la qualità di socia della Parte_2
L'attrice però, con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. ha sostenuto di aver comunque acquistato la qualità di socia della convenuta sulla base di un tacito accordo di continuazione della società mediante il suo subentro nella partecipazione del defunto . Per tali ragioni ha chiesto CP_1
di accertare in via preliminare l'esistenza di detto accordo.
4 Parte convenuta ne ha contestato l'ammissibilità, per essere domanda nuova formulata tardivamente, sia il merito, per essere infondata.
Ad avviso di questo Tribunale tale accertamento non può che concludersi in senso negativo, e ciò a prescindere dal vaglio di ammissibilità processuale della relativa domanda.
Sul punto l'art. 2284 c.c., in caso di morte del socio, fa salva la possibilità per i soci superstiti di continuare la società con gli eredi ove questi vi acconsentano;
in tal caso “l'acquisto della qualifica di socio accomandatario non deriva dalla posizione di erede del socio accomandatario defunto, ma dal contenuto del predetto accordo” (Cass. 21803/2006).
In tali casi l'accordo “non richiede forma scritta e può anche risultare da fatti concludenti” (Cass.
6849/1988 e, più di recente, Cass. 15686/2020), e ciò anche nel caso in cui la società sia titolare di beni immobili: l'obbligo di forma scritta ex art. 1350 c.c. sussisterebbe solo ove l'accordo comportasse il trasferimento di beni immobili in luogo del pagamento del controvalore monetario della quota (Cass. 2812/1976), circostanza non verificatasi nel caso di specie.
Al fine di dimostrare tale assunto, l'attrice ha prodotto le proprie dichiarazioni dei redditi a partire dal 2018 (all. 8-15) nonché dichiarazioni fiscali relative alla società e alle quote dei soci denominate
“prospetto di riparto” (all. 16-27), da cui emergerebbe come la convenuta le abbia riconosciuto una quota di utili pari alla partecipazione del capitale sociale del de cuius. Ha altresì prodotto alcune immagini asseritamente tratte da conversazioni su WhatsApp (cfr. all.ti alla memoria ex art. 171 ter
n.2 c.p.c.). Infine ha formulato ordine di esibizione e articolato prova testimoniale.
Di contro parte convenuta, con le memorie ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., ha prodotto documentazione attestante il versamento rateale della quota di liquidazione in favore dell'attrice, e ulteriori immagini tratte da conversazioni su WhatsApp.
Ad avviso del Tribunale, l'esistenza del tacito accordo di continuazione della società prospettato da parte attrice non risulta dimostrata.
In primo luogo l'esistenza dell'accordo per fatti concludenti è smentita dall'esistenza di un accordo di senso contrario scritto dai soci che, proprio con la delibera del 20.9.2023, oggetto del presente processo, hanno esplicitamente affermato che “f) ai sensi dell'art. 2284, salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidatore la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la Società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano;
g) che gli eredi di hanno pertanto maturato il diritto CP_1
alla liquidazione della quota del socio defunto” (cfr. lett. f-g delle premesse) e che pertanto.
“preso atto del decesso dell'accomandatario in assenza di diversa previsione del CP_1
contratto sociale, fermo il diritto degli eredi alla liquidazione della quota, riconoscono che la
5 partecipazione già spettante al defunto socio accomandatario si è accresciuta ex lege in favore dei soci superstiti…” (cfr. art. 1).
Tale dichiarazione scritta, ponendosi in termini di incompatibilità con l'esistenza di accordi di senso contrario, a maggior ragione se dimostrabili solamente per fatti concludenti, vale ad escludere la prospettazione di parte attrice, e ciò a prescindere da eventuali inadempimenti di tale deliberazione;
né d'altronde parte attrice ne ha dedotto espressamente un'eventuale natura simulata
Posto che tale elemento appare di per sé decisivo ai fini della risoluzione della questione, ad esso deve aggiungersi, ad abundantiam:
- che la è in liquidazione dal 2010 e che pertanto appare difficilmente Pt_2
immaginabile un tacito accordo volto alla prosecuzione di una società che si è posta ormai fuori dal mercato e ha come unico scopo quello della liquidazione dei suoi beni;
- che la documentazione fiscale prodotta da risulta di provenienza di quest'ultima, Pt_1 quanto alle dichiarazioni dei redditi, e di incerta provenienza quanto ai “prospetti di riparto” in quanto privi di sottoscrizione (a ben vedere sembrerebbero inviati dal liquidatore
), in cui in ogni caso non vi è prova di pagamenti, bensì soltanto Persona_1
l'indicazione, nel paragrafo “quote del socio” di somme importi a titolo di “reddito per acconti”. Tali elementi, già di per sé non inequivoci, risultano poi in contrasto con la documentazione prodotta da parte convenuta, che attesta il pagamento a di somme Pt_1 per “anticipo quote di liquidazione”;
- che le immagini delle conversazioni WhatsApp prodotte dalle parti non appaiono direttamente conferenti con la questione all'esame del Tribunale, né forniscono specifici elementi concreti da cui desumere l'esistenza del tacito accordo prospettato da parte attrice;
- che la richiesta di ordine di esibizione formulata da parte attrice ex art. 210 c.p.c., e avente ad oggetto le dichiarazioni fiscali della società, i bonifici eseguiti in favore dei soci e la copia degli estratti conto e dei verbali dei liquidatori, deve dichiararsi inammissibile. La giurisprudenza maggioritaria ritiene, quale condizione di ammissibilità dell'istanza ex art. 210 c.p.c., che tale strumento non possa sopperire all'inerzia delle parti e che il documento richiesto non possa essere diversamente acquisito al processo (Cass. 18152/2020, Cass.
9522/2012, Cass. 17948/2006, Cass. 149/2003); nel caso di specie la parte attrice non ha dimostrato di essersi inutilmente attivata per reperire i documenti richiesti;
- la prova testimoniale articolata da parte attrice, oltre che smentita dalle citate dichiarazioni di cui alla delibera del 20.9.2023, è stata formulata per capi generici (capi 1, 2, 4), in quanto privi di elementi che consentono di collocare univocamente il fatto nel tempo e nello spazio
6 (cfr. Cass. 20997/2011), irrilevanti ai fini della decisione (capi 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) e di natura valutativa (capo 4).
Pertanto parte attrice deve dichiararsi priva della legittimazione ad impugnare la delibera del
20.9.2023 poiché priva della qualità di socia.
Laddove si voglia invece ritenere la delibera impugnabile da chiunque abbia interesse invocando le norme generali in tema di nullità (artt. 1418 e 1421 c.c.), ipotesi che parte attrice ha tra l'altro prospettato soltanto con la memoria di replica ex art.189 c.p.c. e quindi oltre il termine per le preclusioni assertive, non risulta individuato un concreto interesse ad agire da parte di Pt_1
Sul punto va rammentato che “la legittimazione generale all'azione di nullità, prevista dall'art.
1421 cod. civ., non esime l'attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse, a norma dell'art. 100 cod. proc. civ., non potendo tale azione essere esercitata per un fine collettivo di attuazione della legge” (Cass. 2447/2014).
A tal proposito alcun concreto pregiudizio patrimoniale risulta derivare in capo all'attrice dalla delibera impugnata, atteso che questa, riconoscendo incidenter tantum il diritto agli eredi di alla liquidazione della quota (tra l'altro oggetto di accantonamento ex art. 2280 e di CP_1
pagamento rateale come da bonifici prodotti), si è limitata soltanto a disporre – per quanto oggetto dell'impugnazione proposta - l'accrescimento proporzionale della quota dei soci accomandanti in suddivisione della quota del socio defunto (cfr. sul punto l'ordinanza cautelare resa in corso di causa).
Né, infine, parte attrice ha specificamente allegato il verificarsi di una delle fattispecie di cui all'art. 2379 c.c. (ove si volesse ritenere tale norma, dettata per l'invalidità delle delibere assembleari nelle società per azioni, applicabile al caso di specie) e in particolare un'ipotesi di illiceità dell'oggetto della decisione del 20.9.2023, non essendo stata individuata la norma imperativa asseritamente violata o circostanze da cui desumere una sua contrarietà all'ordine pubblico o al buon costume ex artt. 1346 e 1343 c.c.
In conclusione, per i motivi sopra profusi, la domanda deve essere respinta.
Le spese del giudizio, comprensive della fase cautelare in corso di causa, sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del DM 55/2014. Non sussistono i presupposti per provvedere ai sensi dell'art. 96 co.3 c.p.c.
P.Q.M.
rigetta la domanda;
7 condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
liquidate in complessivi € 9.240, di cui € 2.740 per il Controparte_1
procedimento cautelare in corso di causa ed € 6.500 per il giudizio di merito, oltre spese generali,
CPA e IVA come per legge, con attribuzione agli avv.ti Angelo Carbone e Giovanni Lauro.
Aversa, 30/04/2025
il Giudice dott. Giovanni Di Giorgio
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