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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/12/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova Sezione del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
Parte_1
elettivamente domiciliata in Genova, Via alla Porta degli Archi, 10/12 presso e nello studio degli avv.ti Massimiliano Aloi (C.F.: ; PEC C.F._1
fax: 010 880090) e Gabriele Aloi (C.F.: Email_1
; PEC fax: 010 880090), C.F._2 Email_2 che la rappresentano ed assistono, anche disgiuntamente tra loro, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato e trasmessa, in sede di deposito, con la medesima busta telematica del presente atto, da intendersi rilasciata in calce a quest'ultimo ex art. 83 comma 3 c.p.c.
RICORRENTE CONTRO
CP_1
CONVENUTA Contumace
E contro
Controparte_2
CONVENUTA Contumace MOTIVAZIONE
ha lavorato dal 12.2.2024 al 9.4.2024 alle dipendenze di Parte_1 CP_1
avente quale oggetto sociale assistenza domiciliare / sociale a mezzo di personale con qualifica di OS , inquadramento del IV livello del cc.nl TE CO AL e orario part- time a 35 ore settimanali.
Ella risulta aver lavorato presso la , sita in Genova via Controparte_3
ON GU 1 , facente capo alla società LA LA SRL in virtù del contratto di appalto avente ad oggetto l'erogazione di servizi socio assistenziali sanitari, intercorso fra LA LA RL, quale committente e IG Consorzio Stabile SARL, quale appaltatore.
Il Consorzio ha poi provveduto a erogare suddetto servizio per il tramite della
Consorziata . CP_1
La lavoratrice, assumendo il mancato pagamento di crediti retributivi maturati in costanza del servizio reso nell'ambito del suddetto appalto conveniva in giudizio il suo datore di lavoro ed il quale obbligato solidale CP_1 Controparte_4
ex articolo 29 decreto legislativo 276/2003, cui chiedeva il pagamento in solido fra loro dell'importo complessivo di euro 4.619,44 di cui euro 147,86 a titolo di FR .
Le convenute, pur ritualmente citate in giudizio, non si costituivano e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia .
All'esito della discussione e del deposito di conteggio contabile può ora giungersi a decisione.
Il rapporto di lavoro con la società risulta dal contratto di lavoro e dalle CP_1
buste paga depositate in atti ( rispettivamente doc 3 e 4).
Da tali documenti può quindi desumersi l'inquadramento avuto dalla lavoratrice,
l'orario di lavoro (part time 35 ore), il luogo di lavoro in via GU 1 presso la e la durata del rapporto per come esattamente allegato Controparte_3
in ricorso .
Il contratto d'appalto firmato il 4.11.2022, depositato in corso di giudizio, ed intercorso fra LA LA RL e con durata dal 1 dicembre 2002- CP_2
30.11.2024, autorizza il Consorzio ed ha quale oggetto l'esecuzione di servizi socio assistenziali presso la , cui fu addetta la ricorrente. Controparte_3
Può quindi ritenersi provato che il abbia affidato a il servizio CP_2 CP_1
oggetto di appalto attraverso le prestazioni lavorative dei dipendenti di quest'ultima, fra cui la ricorrente.
L'affidamento di un Consorzio ad una società ad esso affiliata configura un sub appalto con conseguente responsabilità ex art 29 Dlv.o 276/2003 dell'Appaltatore- sub
Committente.
Il datore di lavoro non ha dato prova dell'avvenuto pagamento dei crediti maturati dalla ricorrente e segnatamente delle mensilità di febbraio e marzo 2024, né del FR a lei spettante all'esito delle dimissioni rassegnate in data 10.4.2024.
Gli importi risultano comprovati dalle buste paga in atti.
A tale importi deve aggiungersi l'indennità sostitutiva del preavviso sulla base di 40 giorni di calendario ex art 98 CCNL.
Ne deriva in capo alla ricorrente il diritto alla corresponsione dei crediti lavorativi sovra indicati, di cui dovranno rispondere il datore di lavoro e, limitatamente ai crediti aventi natura retributiva ( e quindi escluse Ferie, Rol ed indennità di mancato preavviso) anche il committente dell'appalto ex art 29 del dlvo 276/2003 .
Come indicato in giurisprudenza (Cassazione 12 giugno 2019 nr. 15.756, Cassazione
13 giugno 2019 nr. 15.957 e nr 15.958) l' elemento determinante ai fini dell'insorgere della responsabilità solidale è dato unicamente dalla corrispettività dell'emolumento retributivo rispetto alle prestazioni rese dal lavoratore nell'appalto e quindi dei soli crediti aventi natura strettamente retributiva ( Cassazione nr. 27078 2018, Cassazione nr. 31768 2018 ed altre). Ne consegue che vanno escluse dalla responsabilità solidale di IG : Ferie, Rol, indennità di malattia, IVS ed indennità di mancato preavviso in ragione della natura risarcitoria e previdenziale di tali emolumenti.
Segue la statuizione di condanna nei termini sotto specificati.
Alla soccombenza delle convenute consegue la condanna al pagamento delle spese di lite.
Il Giudice definendo il giudizio,
1. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a CP_1
corrispondere alla ricorrente euro 4.619,44, di cui euro 147,86 a titolo di FR,
e, in solido, solo fino alla concorrenza di euro Controparte_4
2.445,08, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo;
2. condanna le convenute ut supra a rifondere la ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro 1314,00, oltre IVA e CPA con distrazione in favore del difensore antistatario.
Genova, 02/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Maria PARODI
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova Sezione del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
Parte_1
elettivamente domiciliata in Genova, Via alla Porta degli Archi, 10/12 presso e nello studio degli avv.ti Massimiliano Aloi (C.F.: ; PEC C.F._1
fax: 010 880090) e Gabriele Aloi (C.F.: Email_1
; PEC fax: 010 880090), C.F._2 Email_2 che la rappresentano ed assistono, anche disgiuntamente tra loro, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato e trasmessa, in sede di deposito, con la medesima busta telematica del presente atto, da intendersi rilasciata in calce a quest'ultimo ex art. 83 comma 3 c.p.c.
RICORRENTE CONTRO
CP_1
CONVENUTA Contumace
E contro
Controparte_2
CONVENUTA Contumace MOTIVAZIONE
ha lavorato dal 12.2.2024 al 9.4.2024 alle dipendenze di Parte_1 CP_1
avente quale oggetto sociale assistenza domiciliare / sociale a mezzo di personale con qualifica di OS , inquadramento del IV livello del cc.nl TE CO AL e orario part- time a 35 ore settimanali.
Ella risulta aver lavorato presso la , sita in Genova via Controparte_3
ON GU 1 , facente capo alla società LA LA SRL in virtù del contratto di appalto avente ad oggetto l'erogazione di servizi socio assistenziali sanitari, intercorso fra LA LA RL, quale committente e IG Consorzio Stabile SARL, quale appaltatore.
Il Consorzio ha poi provveduto a erogare suddetto servizio per il tramite della
Consorziata . CP_1
La lavoratrice, assumendo il mancato pagamento di crediti retributivi maturati in costanza del servizio reso nell'ambito del suddetto appalto conveniva in giudizio il suo datore di lavoro ed il quale obbligato solidale CP_1 Controparte_4
ex articolo 29 decreto legislativo 276/2003, cui chiedeva il pagamento in solido fra loro dell'importo complessivo di euro 4.619,44 di cui euro 147,86 a titolo di FR .
Le convenute, pur ritualmente citate in giudizio, non si costituivano e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia .
All'esito della discussione e del deposito di conteggio contabile può ora giungersi a decisione.
Il rapporto di lavoro con la società risulta dal contratto di lavoro e dalle CP_1
buste paga depositate in atti ( rispettivamente doc 3 e 4).
Da tali documenti può quindi desumersi l'inquadramento avuto dalla lavoratrice,
l'orario di lavoro (part time 35 ore), il luogo di lavoro in via GU 1 presso la e la durata del rapporto per come esattamente allegato Controparte_3
in ricorso .
Il contratto d'appalto firmato il 4.11.2022, depositato in corso di giudizio, ed intercorso fra LA LA RL e con durata dal 1 dicembre 2002- CP_2
30.11.2024, autorizza il Consorzio ed ha quale oggetto l'esecuzione di servizi socio assistenziali presso la , cui fu addetta la ricorrente. Controparte_3
Può quindi ritenersi provato che il abbia affidato a il servizio CP_2 CP_1
oggetto di appalto attraverso le prestazioni lavorative dei dipendenti di quest'ultima, fra cui la ricorrente.
L'affidamento di un Consorzio ad una società ad esso affiliata configura un sub appalto con conseguente responsabilità ex art 29 Dlv.o 276/2003 dell'Appaltatore- sub
Committente.
Il datore di lavoro non ha dato prova dell'avvenuto pagamento dei crediti maturati dalla ricorrente e segnatamente delle mensilità di febbraio e marzo 2024, né del FR a lei spettante all'esito delle dimissioni rassegnate in data 10.4.2024.
Gli importi risultano comprovati dalle buste paga in atti.
A tale importi deve aggiungersi l'indennità sostitutiva del preavviso sulla base di 40 giorni di calendario ex art 98 CCNL.
Ne deriva in capo alla ricorrente il diritto alla corresponsione dei crediti lavorativi sovra indicati, di cui dovranno rispondere il datore di lavoro e, limitatamente ai crediti aventi natura retributiva ( e quindi escluse Ferie, Rol ed indennità di mancato preavviso) anche il committente dell'appalto ex art 29 del dlvo 276/2003 .
Come indicato in giurisprudenza (Cassazione 12 giugno 2019 nr. 15.756, Cassazione
13 giugno 2019 nr. 15.957 e nr 15.958) l' elemento determinante ai fini dell'insorgere della responsabilità solidale è dato unicamente dalla corrispettività dell'emolumento retributivo rispetto alle prestazioni rese dal lavoratore nell'appalto e quindi dei soli crediti aventi natura strettamente retributiva ( Cassazione nr. 27078 2018, Cassazione nr. 31768 2018 ed altre). Ne consegue che vanno escluse dalla responsabilità solidale di IG : Ferie, Rol, indennità di malattia, IVS ed indennità di mancato preavviso in ragione della natura risarcitoria e previdenziale di tali emolumenti.
Segue la statuizione di condanna nei termini sotto specificati.
Alla soccombenza delle convenute consegue la condanna al pagamento delle spese di lite.
Il Giudice definendo il giudizio,
1. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a CP_1
corrispondere alla ricorrente euro 4.619,44, di cui euro 147,86 a titolo di FR,
e, in solido, solo fino alla concorrenza di euro Controparte_4
2.445,08, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo;
2. condanna le convenute ut supra a rifondere la ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro 1314,00, oltre IVA e CPA con distrazione in favore del difensore antistatario.
Genova, 02/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Maria PARODI