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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/10/2025, n. 2728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2728 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2962/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Maria Grazia Federici Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 21.10.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3337/2024, pubblicata il 25.03.2024,
TRA
(C.F. ) E, PER , QUALE MANDATARIA, Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
in persona del legale rappresentante pro Parte_3
tempore, con sede legale in VIA V. ALFIERI 1 31015 CONEGLIANO, con il patrocinio degli avv. MONTI FULVIO LORENZO e SIRONI STEFANIA, elettivamente domiciliata in VIA
ALESSANDRO MANZONI, 46 20900 MONZA presso lo studio dei predetti difensori, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede CP_1 P.IVA_2
legale in VIA RAFFAELE RUBATTINO 54 20134 MILANO, con il patrocinio dell'avv.
TR MA, elettivamente domiciliata in PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 9 20121
MILANO presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3337/2024, pubblicata il
25/03/2024, in materia di “Factoring”.
pagina 1 di 13
CONCLUSIONI:
Per QUALE MANDATARIA LA Parte_4 [...]
Parte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, contrariis reiectis, così giudicare: .- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3337/2024 emessa dal Tribunale di Milano Sesta Sez.
Civile, Giudice Dott.ssa Rossella Filippi nell'ambito del giudizio N.R.G. 28318/2021 pubblicata il 25/03/2024 mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: a.- in via preliminare. .- per tutti i motivi indicati in narrativa, tenuto presente che l'opposizione non è di pronta soluzione in quanto la creditrice non dispone della documentazione relativa al contatto di appalto e che pertanto al fine di assolvere ai propri Co oneri, per l'ipotesi in cui le eccezioni avversarie non si ritengano tardive, dovrà costituire le proprie prove nel processo mediante interpelli e prove testimoniali, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 8785/2021 (Rg n. 4232/2021) emesso dal
Tribunale di Milano in data 10/05/2021 e notificato in data 11/05/2021. b.- sempre in via preliminare. - per tutti i motivi indicati in narrativa accertare e dichiarare l'avvenuta ricezione della cessione del credito intercorsa tra e notificata CP_3 Controparte_4
a in data 03.03.2017, dichiarare che il debitore ceduto nulla ha contestato in merito al CP_1
credito ceduto, accertare che il debitore è caduto nelle decadenze di legge e CP_1
conseguentemente dichiarare l'inammissibilità delle domande avanzate tardivamente dalla opponente con ogni più ampia conseguenza di legge. c.- nel merito. - per tutti i motivi indicati in narrativa, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 8785/2021 (Rg n.4332/2021) emesso dal Tribunale di
Milano ed in ogni caso confermare il credito azionato da con ogni conseguenza di Pt_1
legge. d.- in via istruttoria. - ordinare immediatamente ex art. 210 c.p.c. l'esibizione di tutta la documentazione contrattuale relativa ai lavori svolti in esecuzione di eventuali altri rapporti di appalto tra ndg 53 62727 e alla attrice opponente ovvero ad ogni CP_3 CP_1
altro soggetto che potrebbe disporre della documentazione suddetta;
con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei concedendi termini di cui all'art. 183 c.p.c. - rigettare le istanze istruttorie avversarie. - ordinare ex art. 210 c.p.c. l'esibizione di tutta la documentazione contrattuale (e anche dei relativi allegati) e di cantiere relativa ai lavori svolti presso la "CENTRALE TERMICA AT in Milano" o in qualsivoglia altro stabilimento nel quale sono stati eseguiti dei lavori da per conto di 2 da parte della attrice CP_3 CP_1
pagina 2 di 13 opponente nonché del direttore dei lavori, del responsabile dello stabilimento e del Fallimento
nei confronti del quale ultimo dovrà anche disporre l'acquisizione dei CP_3
nominativi di cui sopra. - ammettere prova per interpello del legale rappresentante di
[...]
e per testi (legale rappresentante di in bonis;
curatore del Fallimento MS CP_1 CP_3
Isolamenti; direttore dello stabilimento di Milano ove sono stati eseguiti gli interventi sulla centrale termica di cui al noto contratto di appalto) sui seguenti capitoli di prova: 1) “vero che tra sono intercorsi molteplici contratti di appalto? 2) “vero che CP_3 CP_1
in relazione ai contratti di appalto intercorsi tra e con Controparte_5 CP_1
riferimento ai lavori eseguiti in Milano sono stati eseguiti molteplici lavori, taluni dei quali ulteriori rispetto a quelli di cui agli indicati SAL? 3) “vero che in esecuzione dei contratti di appalto intercorsi fra e con riferimento ai lavori oggetto di Controparte_5 CP_1
appalto sono stati eseguiti molteplici lavori anche se nelle fatture ad essi relative è sempre indicata la sola attività di "rimozione e rifacimento copertura"? 4) “vero che nei contratti di appalto in essere tra e la accadeva che venissero concordate oralmente CP_3 CP_1
delle modifiche e che pertanto il progetto esecutivo finale era diverso dal progetto iniziale predisposto da ed in relazione al quale era stata formulata dalla società ora fallita la CP_1 proposta contrattuale? 5) “vero che la contabilità di è frammentaria e CP_3
sussistono notevoli problemi sia in relazione ai contratti di appalto dalla medesima svolti? 6)
“vero che tutte le fatture emesse da a in relazione alle diverse revisioni CP_3 CP_1 contrattuali intercorse recano la stessa dicitura in relazioni a diversi SAL?”. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge per entrambi i gradi di giudizio.”
Per CP_1
“L'Appellata con il presente atto chiede che la Corte di Appello di Milano accolga le seguenti conclusioni - in via preliminare, dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare la richiesta dell'appellante di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, rigettare l'appello con conferma della sentenza impugnata. In via istruttoria, ci si oppone alle istanze di prova per testi e per interpello del legale rappresentante di CP_1
articolate da per i motivi già indicati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. Pt_1
e, nella denegata ipotesi di loro ammissione, chiede, comunque, di essere abilitata a CP_1
prova contraria, con il medesimo teste indicato a prova diretta nella propria memoria ex art.
183, comma 6, n. 2 c.p.c. Si producono: atto di appello e fascicolo di I grado. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
pagina 3 di 13 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il CP_1
decreto ingiuntivo numero 8785/21 con cui le era stato ingiunto di corrispondere a Pt_1
e per essa alla mandataria l'importo di euro 51.240,00
[...] Parte_3
portato dalla fattura160511 del 19.10.2016. L'opponente ha eccepito l'inesistenza della fattura emessa dalla società fattura che era stata ceduta, dapprima, al Banco di Controparte_5
Desio e della Brianza Spa – in forza di un contratto di factoring intrattenuto tra le parti – e, successivamente, dal Banco di Desio e della Brianza a in forza di un'ulteriore cessione Pt_1
di crediti in blocco.
L'opponente ha allegato che la fattura non risultava essere stata ricevuta, né registrata, nella contabilità della ome riferito in riscontro alla diffida stragiudiziale;
che la fattura azionata CP_1
da recava quale riferimento il contratto n. ZA50001117 avente ad oggetto la “rimozione CP_6 copertura esistente e suo rifacimento centrale termica AT” del 04.10.2016, commessa produttiva 1613840259; tale contratto tuttavia, risultava sottoscritto e successivamente integrato, rispettivamente, in data 11.10.2016 e in data 15.12.2016 e prevedeva un compenso complessivo a favore del fornitore pari ad Euro 47.250,00, oltre IVA (per Controparte_5
complessivi Euro 57.645,00), interamente portato dalle fatture n. 160546 del 09.11.2016 e n.
160609 del 21.12.2016, entrambe saldate da direttamente a CP_1 Controparte_5
l'1.3.2017; che la ricostruzione sopra esposta risultava ulteriormente avvalorata dalla lettura congiunta delle comunicazioni inviate a mezzo e-mail da a il Controparte_5 CP_1
Cont
5.12.2016 e il 21.12.2016, con cui la trasmetteva le fatture emesse e ne richiedeva il pagamento - successivamente alla data di presunta emissione della fattura per cui è causa - e della comunicazione successiva, datata 17.02.2017, con cui comunicava Controparte_5 la variazione della banca d'appoggio e il nuovo codice IBAN su cui eseguire i pagamenti, citando nell'oggetto esclusivamente le fatture n. 160546 del 19.11.2016 e n. 160609 del
21.12.2016 (senza fare alcun riferimento alla fattura n. 160511 del 19.10.2016).
L'opponente ha poi eccepito l'irrilevanza della circostanza che la cessione dell'(inesistente) credito di al Banco di Desio e della Brianza S.p.a. - alla quale è poi seguita Controparte_5
l'ulteriore cessione del medesimo credito a - fosse stata notificata a l 03.03.2017, Pt_1 CP_1 in quanto, nella cessione di credito, la notifica prevista dall'art. 1264 c.c. ha esclusivamente la funzione di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore al cedente piuttosto che al cessionario, restando a carico del cessionario l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare del credito, in caso di successive contestazioni sollevate dal debitore ceduto.
pagina 4 di 13 L'opponente ha pertanto chiesto al Tribunale di dichiarare l'illegittimità ed inefficacia del decreto ingiuntivo n. 8785/2021, annullandolo o revocandolo, dichiarando che nulla CP_1
deve a Parte_1
Si è costituita chiarendo che aveva agito in via monitoria nei confronti di Parte_1 [...]
in forza del rapporto dalla medesima società intrattenuto con la creditore CP_1 CP_3
della opponente. -correntista di Banco Desio- aveva presentato alla Banca la CP_3
fattura emessa nei confronti di - ora azionata - chiedendo al Banco Desio di CP_1
factorizzare il corrispettivo dalla medesima portato;
a fronte della accettazione della Banca, il credito in parola era stato ceduto dalla al Banco di Desio che, contestualmente, CP_3
aveva liquidato al proprio correntista l'80% delle somme portate dal documento contabile;
successivamente, in virtù di una cessione massiva (cartolarizzazione), era Parte_1
diventata titolare del credito vantato da Banco di Desio nei confronti di (NDG CP_3
53_62727), il cui nominativo era stato riportato nel contratto di cessione e pubblicato sul sito della cedente in ottemperanza dell'art.
7.1. della Legge 30 aprile 1999, n. 130; nelle more,
[...]
era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Monza ed in seno alla procedura CP_3
concorsuale il Curatore fallimentare aveva riconosciuto l'opponibilità del contratto di factoring alla procedura.
L'opposta ha allegato che: ogni cessione tra le parti Banco Desio, e CP_3 Pt_1
era intervenuta mediante apposito avviso di cessione in relazione al credito factorizzato;
CP_1
era estranea al rapporto di appalto dal quale derivava il credito azionato e aveva Parte_1 riscontrato l'assenza di pregiudizi atti ad inibire l'eventuale azione recuperatoria;
a fronte della notificazione ex art. 1264 c.c., nulla era stato eccepito dalla debitrice ceduta e l'opposta CP_1
aveva pertanto agito per la tutela del proprio credito;
la fattura azionata nella presente sede era stata emessa e trasmessa dalla a il 19 ottobre 2016 ed era quindi CP_3 CP_1
antecedente alle fatture indicate dall'opponente, con la conseguenza che esse non incidevano sulla pretesa fatta valere nel presente giudizio;
la consegna non era contestata da controparte che si era limitata ad allegare di non aver contabilizzato la fattura in parola;
la comunicazione di intervenuta cessione del credito factorizzato da parte della Banca cedente era intervenuta in data 3 marzo 2017 e controparte nulla aveva prodotto in merito ad eventuali contestazioni svolte solo successivamente alla ricezione della fattura, né tanto meno aveva contestato il perfezionamento della notificazione da parte di Banco Desio;
aveva prodotto un CP_1
documento contrattuale, in base al quale risulterebbe corretta l'intervenuta fatturazione da parte di del credito ora azionato, per poi produrre ulteriore “revisione 1” con la quale CP_3
- sempre a suo dire - sarebbero stati modificati i termini per il pagamento, nonché il complessivo pagina 5 di 13 ammontare dell'appalto, con conseguente non debenza di quanto portato dalla fattura azionata in sede monitoria.
L'opposta ha pertanto eccepito che: le contestazioni avversarie non erano opponibili al creditore cessionario factor, se non fatte immediatamente dopo la notificazione ex art. 1264 c.c. della avvenuta cessione;
allo stato non era possibile per la verificare la fondatezza delle Pt_1
pretese avversarie, in quanto le produzioni documentali avversarie non consentivano in alcun modo di ricostruire il rapporto di appalto intervenuto tra la creditrice cedente e la debitrice ceduta.
L'opposta ha poi eccepito che la mancata tempestiva contestazione, di seguito alla prima regolare notifica di avvenuta cessione, travolgeva a cascata ogni successiva eccezione avversaria;
che, sul debitore ceduto, gravava l'obbligo di buona fede e di informazione nei confronti del cessionario, quale destinatario della denuncia di asseriti vizi;
che la denuncia dei vizi o eventuali contestazioni dovevano essere inoltrate tempestivamente dal debitore al cessionario, sussistendo un obbligo a carico del debitore ceduto di comunicare al factor le cause che possono viziare la pretesa creditoria oggetto della cessione.
L'opposta ha chiesto, in via preliminare, di concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
di accertare e dichiarare l'avvenuta ricezione della cessione del credito intercorsa tra e , notificata a n data 03.03.2017; CP_3 Controparte_4 CP_1
di dichiarare che il debitore ceduto nulla aveva contestato in merito al credito ceduto, incappando nelle decadenze di legge;
conseguentemente, di dichiarare l'inammissibilità delle domande tardivamente avanzate dall'opponente, con ogni più ampia conseguenza di legge;
nel merito, di rigettare la domanda attorea e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo.
Il Tribunale ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, senza ammissione di mezzi di prova, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo.
Secondo il primo Giudice, la notifica della cessione del credito ha solo l'effetto di impedire al debitore ceduto di pagare in buona fede al cedente, con effetto liberatorio;
l'accettazione della cessione non equivale del resto ad una ricognizione tacita di debito. Non era poi condivisibile l'eccezione di parte opposta, relativa alla cristallizzazione del credito per mancata contestazione del debitore, a seguito della notifica della cessione in favore del Banco Desio e della Brianza
S.p.a., non essendo il debitore ceduto parte del rapporto tra cedente e cessionario. Né il cessionario poteva pretendere il risarcimento dei danni da parte del debitore ceduto per pagina 6 di 13 violazione di un (inesistente) obbligo di informazione, giacché il comportamento passivo o inerte del debitore, a fronte della mera comunicazione dell'avvenuta cessione, non violava il principio di correttezza e buona fede, non essendo questi obbligato a porre in essere uno specifico comportamento nei confronti del cessionario, tale da implicare un aggravamento della sua posizione.
In relazione alla posizione della il Tribunale ha sottolineato che l'opponente (con pec Pt_1
del 20.7.2020, in riscontro alla notifica della seconda cessione del credito) aveva comunicato all'opposta che non le risultavano pendenze con la (doc. 8), pertanto la Controparte_5
cessionaria risultava già edotta della posizione del debitore rispetto all'asserito credito ceduto ed avrebbe dovuto rendersi parte diligente nel raccogliere le informazioni necessarie in relazione al credito che si accingeva ad azionare, in quanto gravava su l'onere della Pt_1
prova del credito.
quale mandataria di ha proposto appello per i Parte_3 Parte_1
seguenti motivi:
1) Violazione degli artt. 1193 e 2697 c.c. per avere il Tribunale erroneamente ritenuto provato il pagamento delle somme oggetto della pretesa monitoria, e per avere onerato il creditore di provare che detto pagamento non era stato eseguito.
Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere estinto il credito di nei confronti di CP_3 CP_1 in forza dell'avvenuto pagamento di due fatture successive e aventi importo diverso rispetto a quella azionata con il ricorso monitorio. La ricostruzione dei fatti resa dal Tribunale si baserebbe solo su quanto dedotto da e su documentazione priva di valore probatorio, in CP_1
quanto di provenienza unilaterale e contestata da Pt_1
Il Tribunale avrebbe poi errato nel non accogliere l'istanza di ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c. della documentazione di cantiere e di quella contabile. Non avrebbe poi considerato che quale secondo cessionario e soggetto estraneo al contratto di appalto intercorso tra Pt_1
e nulla poteva sapere circa l'asserita intervenuta estinzione del credito e CP_1 CP_3
in merito agli accordi successivamente intervenuti nel corso del contratto di appalto, trattandosi di fatti emersi solo in corso di causa. Banco di Desio aveva anticipato alla correntista
[...]
l'importo dovuto a fronte della cessione, ma la correntista non aveva comunicato CP_3
alla cessionaria né che i lavori erano già stati saldati dalla né che erano state emesse altre, CP_1
diverse e successive fatture, comprensive di ulteriori commesse. non poteva peraltro opporre alla cessionaria modifiche negoziali intervenute in data CP_1
successiva rispetto alla cessione.
2) Mancata istruttoria. Erroneità del rigetto delle istanze ex art. 210 c.p.c.
pagina 7 di 13 Il Tribunale avrebbe deciso la causa sulla scorta di fatti e documenti allegati da pur avendo CP_1
la società opponente offerto solo una prova unilaterale dell'asserito avvenuto pagamento, oltretutto per un importo diverso rispetto a quello portato dalla fattura azionata (ossia l'importo di due fatture successive a quella azionata).
Ad avviso dell'appellante, il creditore che agisce per il pagamento deve provare il titolo del suo diritto, non il mancato pagamento, poiché la prova del fatto estintivo è a carico del debitore che lo eccepisce. A fronte di un pagamento avente efficacia estintiva ed eseguito con riferimento ad un determinato credito, è onere del creditore provare che il pagamento deve essere imputato ad un credito diverso da quello indicato dal debitore, ma è pacifico che tale prova possa essere raggiunta in corso di causa.
Sarebbe pertanto erroneo il ragionamento del Tribunale, secondo cui, in forza della comunicazione intervenuta in data 20.07.2020 con cui ffermava (e non documentava) che CP_1
non le risultavano pendenze con la la cessionaria avrebbe dovuto raccogliere le CP_3
informazioni necessarie per smentire tale affermazione, in quanto attrice sostanziale.
3) Genericità e difetto di motivazione della sentenza impugnata.
Il primo Giudice avrebbe posto a base della decisione il solo fatto che aveva dedotto un CP_1
fatto estintivo, senza fornire una motivazione sufficiente. In realtà, l'opponente non aveva fornito adeguata prova del fatto estintivo e le richieste istruttorie di non erano state Pt_1 accolte, impedendo così all'opposta di fornire prova della falsità delle affermazioni avversarie e del fatto che tra e erano intercorsi diversi contratti di appalto ed erano CP_3 CP_1
stati eseguiti molteplici lavori, anche in base ad accordi orali. infine si era astenuta dal depositare tutta la documentazione contabile relativa al CP_1
rapporto contrattuale intercorso con anche al fine di evitare conseguenze a sé CP_3
sfavorevoli, ben sapendo che il factor non disponeva della documentazione contrattuale e contabile.
Si è costituita nel presente giudizio la società chiedendo il rigetto dell'appello e la CP_1
conferma della sentenza di primo grado.
L'appellata ha rilevato, in primo luogo, che si era formato il giudicato sulla statuizione del
Tribunale di rigetto dell'eccezione di “cristallizzazione” del credito ceduto per mancata contestazione da parte di seguito della notifica della cessione a favore di Banco Desio. CP_1
Mancava infatti sul punto una precisa censura da parte dell'appellante, sostenuta da una chiara argomentazione, volta a contrastare la motivazione contenuta nella sentenza impugnata.
Circa i motivi di appello, ha rilevato di aver pienamente soddisfatto l'onere probatorio a CP_1 suo carico, producendo il contratto con e la prova dell'integrale versamento del CP_3
pagina 8 di 13 dovuto, effettuato l'1.3.2017, in data anteriore alla notifica della cessione del credito (ricevuta il 9.3.2017).
La fattura azionata con il decreto ingiuntivo opposto - precedente a quelle saldate da - era CP_1
stata evidentemente emessa per prestazioni inesistenti ed era stata ceduta illegittimamente da
Controparte_5
Nessuna prova dell'esistenza del credito portato in detta fattura era stata prodotta da Pt_1
e, al contrario, tutti gli elementi agli atti avvaloravano la ricostruzione dei fatti resa dall'opponente/odierna appellata ( non aveva mai sollecitato il pagamento CP_3
dell'importo di cui alla fattura posta a base del ricorso monitorio, né aveva mai citato detta fattura nelle email e nella missiva inviate a contenenti richiesta di pagamento e CP_1 segnalazione dei nuovi dati bancari per l'effettuazione del bonifico).
Correttamente il Tribunale non aveva accolto l'istanza ex art. 210 c.p.c., in quanto del tutto esplorativa, generica e volta a supplire ad un onere probatorio incombente sul creditore opposto e rimasto inadempiuto.
L'appellata ha poi sottolineato come l'intervenuta notifica della cessione a Banco di Desio, ricevuta il 9.3.2017, non aveva avuto altro che la funzione di escludere l'effetto liberatorio di un pagamento al creditore cedente, ma non esonerava certamente la cessionaria di fornire prova dell'esistenza del credito ceduto. Non era poi condivisibile la tesi dell'appellante, secondo cui avrebbe avuto tutta una serie di obblighi informativi relativi alla consistenza del credito, CP_1
obblighi in realtà gravanti sul creditore cedente, rimanendo il debitore ceduto del tutto estraneo al contratto di cessione e al rapporto tra cedente e cessionario. E' infatti il cessionario ad avere l'onere di raccogliere tutte le informazioni necessarie (in ordine all'esistenza e all'ammontare) relative al credito acquistato dal cedente, per essere in grado di resistere alle eventuali contestazioni sollevate dal ceduto, onere si ribadisce non assolto dall'odierna appellante.
All'udienza del 30.9.2025, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini per il deposito di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica. La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 7.10.2025.
L'appello è infondato e deve pertanto essere respinto.
Va premesso che i capitoli di prova dedotti dall'opposta/odierna appellante sono inammissibili perché del tutto generici, riferendosi all'asserita esistenza di “molteplici contratti”, “molteplici lavori” e “revisioni contrattuali” non meglio precisati (il cap. 5 è anche valutativo).
L'istanza ex art. 210 c.p.c. è parimenti inammissibile, in quanto di tenore esplorativo e generico
(si chiede infatti l'esibizione di “tutta la documentazione contrattuale e di cantiere”, relativa ai pagina 9 di 13 lavori presso la Centrale Termica AT in Milano o a “qualsivoglia altro stabilimento nel quale sono stati eseguiti dei lavori da per conto di ). CP_3 CP_1
Per costante giurisprudenza, “l'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio
a carico dell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito” (ved. Cass. ord. 31251/21; 17948/2006).
Nel caso di specie, premessa la genericità dell'istanza, va sottolineata la sua natura meramente esplorativa, essendo la stessa volta a supplire ad una prova del tutto carente, circa la sussistenza del credito fatto valere. Inoltre, come correttamente osservato dal Tribunale, ben avrebbe potuto la società cessionaria provvedere all'acquisizione direttamente dalla cedente di documentazione volta a provare la posizione creditoria.
Il secondo motivo di appello, relativo ad un presunto errore del primo Giudice nel non aver ammesso le prove dedotte da è pertanto infondato. Pt_1
Parimente infondati sono il primo e il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Il Tribunale ha applicato correttamente i principi in tema di onere della prova.
Gravava infatti sulla parte creditrice cessionaria (quale attore sostanziale nel procedimento di opposizione) l'onere di provare l'esistenza del credito fatto valere, a fronte delle specifiche contestazioni mosse dalla debitrice ceduta (che ha dedotto e documentato l'intervenuto pagamento, prima della notifica della prima cessione, dell'intero corrispettivo dovuto a
[...]
e portato da fatture diverse, rispetto a quella ceduta a . CP_3 Pt_1
Tale prova non è stata in alcun modo fornita da Pt_5
Va ribadito e confermato che la prima notifica della cessione del credito a Banco di Desio non ha comportato alcun tacito riconoscimento da parte di dell'esistenza del credito. CP_1
La notifica della cessione del credito e la sua accettazione da parte del debitore ceduto hanno, come già detto, il solo effetto di escludere l'effetto liberatorio di un eventuale pagamento da parte del debitore al creditore cedente, successivo a tale notifica, nonché di risolvere il conflitto tra più cessionari (ved. Cass. ord. 4713/2019; 5869/2014), ma non valgono ad esonerare il cessionario dall'onere di provare il credito. L'accettazione da parte del debitore non comporta del resto alcun riconoscimento dell'esistenza del credito ceduto (ved. Cass. 3184/2016, secondo cui “L'accettazione della cessione del credito da parte del debitore ceduto non costituisce ricognizione tacita del debito, trattandosi di una dichiarazione di scienza priva di contenuto
pagina 10 di 13 negoziale, sicché, il ceduto non viola il principio di buona fede nei confronti del cessionario, se non contesta il credito, pur se edotto della cessione, né il suo silenzio può costituire conferma di esso, perché, per assumere tale significato, occorre un'intesa tra le parti negoziali cui il ceduto è estraneo”; ved. anche Cass. ord. 3319/2020).
Non ha valore di tacito riconoscimento del debito nemmeno il silenzio del debitore ceduto sulla natura del credito. La mancata informativa al cessionario delle ragioni di contestazione del credito non comporta poi una violazione dell'obbligo di buona fede;
tale obbligo non può essere infatti esteso sino ad includere l'informazione dettagliata delle ragioni del rifiuto di adempiere
(così Cass. 26664/2007; ved. anche Cass. ord. 3319/2020 cit.: “In tema di factoring, il debitore ceduto che, reso edotto della cessione, non abbia avvertito il factor dell'inesistenza di crediti per i quali il cedente abbia ricevuto anticipazioni, non è tenuto al risarcimento dei danni subiti dal cessionario poiché, a fronte della mera comunicazione dell'avvenuta cessione, il suo comportamento inerte non viola il principio di correttezza e buona fede, non sussistendo a suo carico - neanche nel caso in cui abbia accettato la cessione - un obbligo di informazione che ne aggravi la posizione “; sentenza 21599/2010: “Il factor che si limiti a notificare al debitore ceduto l'avvenuta cessione, in proprio favore, dei crediti vantati verso quest'ultimo dal cedente, omettendo (negligentemente) di informarsi presso il debitore ceduto circa l'esistenza dei crediti stessi, non può pretendere il risarcimento dei danni dal ceduto stesso per pretesa violazione di un (inesistente) obbligo di informazione, giacché il comportamento passivo o inerte del debitore ceduto, a fronte della mera comunicazione dell'avvenuta cessione, non viola il principio di correttezza e buona fede, non essendo detto debitore obbligato a porre in essere uno specifico comportamento nei confronti del cessionario tale da implicare un aggravamento della sua posizione”; conf. 5947/1999).
Ciò premesso, tornando alla valutazione delle prove, va ribadito che non ha provato Pt_1
l'esistenza del credito ceduto e azionato, come era suo onere.
L'appellante ha prodotto atto di cessione di credito da a Banco di Desio recante CP_3
la data del 19.10.2016, relativo ad una sola fattura per € 42.000,00 oltre IVA (riferita all'ordine n. Z450001117), cessione che risulta essere stata notificata a mezzo raccomandata solo il
9.3.2017. Ha poi prodotto prova della notifica della seconda cessione in blocco (a , in Pt_1
data 20.7.2020, nonché messaggio email di del 27.7.2020, con cui l'odierna appellata CP_1
contestava il credito, dando atto di non avere alcuna pendenza nei confronti di CP_3
avendo provveduto a saldare già da tempo tutte le fatture ricevute da quest'ultima, e precisava che la fattura n.160511 non rientrava tra le fatture inviate da e ricevute da CP_3 CP_1
pagina 11 di 13 A fronte di una precisa contestazione del debitore ceduto circa l'inesistenza del credito, non si è attivata nel raccogliere informazioni e documentazione dal cedente, circa Pt_1
l'effettiva esistenza del credito oggetto di cessione.
Per contro, a prodotto a sostegno delle proprie allegazioni: il contratto di appalto stipulato CP_1 con (dalla stessa sottoscritto), relativo all'ordine n. Z450001117 e il programma CP_3
di esecuzione dei lavori;
la revisione del 15.11.2016, sottoscritta dalla con CP_3 previsione di un maggior corrispettivo per l'appaltatore, pari ad € 47.250,00 oltre IVA;
le condizioni generali di contratto;
le fatture emesse da per € 29.355,23 oltre IVA CP_3 ed € 17.894,77 oltre IVA (complessivi € 47.250,00 oltre IVA); la distinta di bonifico in favore di dell'1.3.2017 (con cui è stato pagato l'intero importo di cui alle sopra indicate CP_3
due fatture); la corrispondenza email tra e tra cui un messaggio del CP_3 CP_1
27.2.2017 con indicazione del nuovo IBAN ove effettuare il pagamento (IBAN risultante dalla distinta di bonifico).
I documenti prodotti da contrariamente a quanto asserito dall'appellante, hanno pieno CP_1
valore probatorio, non trattandosi di documenti unilateralmente formati da ma di contratti CP_1
e modifiche delle pattuizioni negoziali sottoscritte dal creditore cedente e di fatture emesse dallo stesso cedente.
Tali documenti possono essere valutati dalla Corte come elementi di prova o comunque quali plurimi indizi concordanti, circa il fatto che il corrispettivo del contratto tra e CP_3
era portato da fatture diverse rispetto a quella ceduta ed è stato integramente corrisposto CP_1
in data antecedente alla prima cessione di credito.
Per tutti i motivi esposti, l'appello deve essere respinto, con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in conformità alla domanda di parte appellata e alla relativa nota spese, conforme ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022, relativi al corretto scaglione individuato in base al valore della causa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e, per essa quale mandataria, da Parte_1 Parte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3337/2024, pubblicata il 25/03/2024,
[...]
così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
pagina 12 di 13 2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 12.500,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali ed oltre a IVA e c.p.a. come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 07/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Laura Sara Tragni
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Maria Grazia Federici Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 21.10.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3337/2024, pubblicata il 25.03.2024,
TRA
(C.F. ) E, PER , QUALE MANDATARIA, Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
in persona del legale rappresentante pro Parte_3
tempore, con sede legale in VIA V. ALFIERI 1 31015 CONEGLIANO, con il patrocinio degli avv. MONTI FULVIO LORENZO e SIRONI STEFANIA, elettivamente domiciliata in VIA
ALESSANDRO MANZONI, 46 20900 MONZA presso lo studio dei predetti difensori, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede CP_1 P.IVA_2
legale in VIA RAFFAELE RUBATTINO 54 20134 MILANO, con il patrocinio dell'avv.
TR MA, elettivamente domiciliata in PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 9 20121
MILANO presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3337/2024, pubblicata il
25/03/2024, in materia di “Factoring”.
pagina 1 di 13
CONCLUSIONI:
Per QUALE MANDATARIA LA Parte_4 [...]
Parte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, contrariis reiectis, così giudicare: .- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3337/2024 emessa dal Tribunale di Milano Sesta Sez.
Civile, Giudice Dott.ssa Rossella Filippi nell'ambito del giudizio N.R.G. 28318/2021 pubblicata il 25/03/2024 mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: a.- in via preliminare. .- per tutti i motivi indicati in narrativa, tenuto presente che l'opposizione non è di pronta soluzione in quanto la creditrice non dispone della documentazione relativa al contatto di appalto e che pertanto al fine di assolvere ai propri Co oneri, per l'ipotesi in cui le eccezioni avversarie non si ritengano tardive, dovrà costituire le proprie prove nel processo mediante interpelli e prove testimoniali, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 8785/2021 (Rg n. 4232/2021) emesso dal
Tribunale di Milano in data 10/05/2021 e notificato in data 11/05/2021. b.- sempre in via preliminare. - per tutti i motivi indicati in narrativa accertare e dichiarare l'avvenuta ricezione della cessione del credito intercorsa tra e notificata CP_3 Controparte_4
a in data 03.03.2017, dichiarare che il debitore ceduto nulla ha contestato in merito al CP_1
credito ceduto, accertare che il debitore è caduto nelle decadenze di legge e CP_1
conseguentemente dichiarare l'inammissibilità delle domande avanzate tardivamente dalla opponente con ogni più ampia conseguenza di legge. c.- nel merito. - per tutti i motivi indicati in narrativa, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 8785/2021 (Rg n.4332/2021) emesso dal Tribunale di
Milano ed in ogni caso confermare il credito azionato da con ogni conseguenza di Pt_1
legge. d.- in via istruttoria. - ordinare immediatamente ex art. 210 c.p.c. l'esibizione di tutta la documentazione contrattuale relativa ai lavori svolti in esecuzione di eventuali altri rapporti di appalto tra ndg 53 62727 e alla attrice opponente ovvero ad ogni CP_3 CP_1
altro soggetto che potrebbe disporre della documentazione suddetta;
con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei concedendi termini di cui all'art. 183 c.p.c. - rigettare le istanze istruttorie avversarie. - ordinare ex art. 210 c.p.c. l'esibizione di tutta la documentazione contrattuale (e anche dei relativi allegati) e di cantiere relativa ai lavori svolti presso la "CENTRALE TERMICA AT in Milano" o in qualsivoglia altro stabilimento nel quale sono stati eseguiti dei lavori da per conto di 2 da parte della attrice CP_3 CP_1
pagina 2 di 13 opponente nonché del direttore dei lavori, del responsabile dello stabilimento e del Fallimento
nei confronti del quale ultimo dovrà anche disporre l'acquisizione dei CP_3
nominativi di cui sopra. - ammettere prova per interpello del legale rappresentante di
[...]
e per testi (legale rappresentante di in bonis;
curatore del Fallimento MS CP_1 CP_3
Isolamenti; direttore dello stabilimento di Milano ove sono stati eseguiti gli interventi sulla centrale termica di cui al noto contratto di appalto) sui seguenti capitoli di prova: 1) “vero che tra sono intercorsi molteplici contratti di appalto? 2) “vero che CP_3 CP_1
in relazione ai contratti di appalto intercorsi tra e con Controparte_5 CP_1
riferimento ai lavori eseguiti in Milano sono stati eseguiti molteplici lavori, taluni dei quali ulteriori rispetto a quelli di cui agli indicati SAL? 3) “vero che in esecuzione dei contratti di appalto intercorsi fra e con riferimento ai lavori oggetto di Controparte_5 CP_1
appalto sono stati eseguiti molteplici lavori anche se nelle fatture ad essi relative è sempre indicata la sola attività di "rimozione e rifacimento copertura"? 4) “vero che nei contratti di appalto in essere tra e la accadeva che venissero concordate oralmente CP_3 CP_1
delle modifiche e che pertanto il progetto esecutivo finale era diverso dal progetto iniziale predisposto da ed in relazione al quale era stata formulata dalla società ora fallita la CP_1 proposta contrattuale? 5) “vero che la contabilità di è frammentaria e CP_3
sussistono notevoli problemi sia in relazione ai contratti di appalto dalla medesima svolti? 6)
“vero che tutte le fatture emesse da a in relazione alle diverse revisioni CP_3 CP_1 contrattuali intercorse recano la stessa dicitura in relazioni a diversi SAL?”. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge per entrambi i gradi di giudizio.”
Per CP_1
“L'Appellata con il presente atto chiede che la Corte di Appello di Milano accolga le seguenti conclusioni - in via preliminare, dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare la richiesta dell'appellante di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, rigettare l'appello con conferma della sentenza impugnata. In via istruttoria, ci si oppone alle istanze di prova per testi e per interpello del legale rappresentante di CP_1
articolate da per i motivi già indicati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. Pt_1
e, nella denegata ipotesi di loro ammissione, chiede, comunque, di essere abilitata a CP_1
prova contraria, con il medesimo teste indicato a prova diretta nella propria memoria ex art.
183, comma 6, n. 2 c.p.c. Si producono: atto di appello e fascicolo di I grado. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
pagina 3 di 13 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il CP_1
decreto ingiuntivo numero 8785/21 con cui le era stato ingiunto di corrispondere a Pt_1
e per essa alla mandataria l'importo di euro 51.240,00
[...] Parte_3
portato dalla fattura160511 del 19.10.2016. L'opponente ha eccepito l'inesistenza della fattura emessa dalla società fattura che era stata ceduta, dapprima, al Banco di Controparte_5
Desio e della Brianza Spa – in forza di un contratto di factoring intrattenuto tra le parti – e, successivamente, dal Banco di Desio e della Brianza a in forza di un'ulteriore cessione Pt_1
di crediti in blocco.
L'opponente ha allegato che la fattura non risultava essere stata ricevuta, né registrata, nella contabilità della ome riferito in riscontro alla diffida stragiudiziale;
che la fattura azionata CP_1
da recava quale riferimento il contratto n. ZA50001117 avente ad oggetto la “rimozione CP_6 copertura esistente e suo rifacimento centrale termica AT” del 04.10.2016, commessa produttiva 1613840259; tale contratto tuttavia, risultava sottoscritto e successivamente integrato, rispettivamente, in data 11.10.2016 e in data 15.12.2016 e prevedeva un compenso complessivo a favore del fornitore pari ad Euro 47.250,00, oltre IVA (per Controparte_5
complessivi Euro 57.645,00), interamente portato dalle fatture n. 160546 del 09.11.2016 e n.
160609 del 21.12.2016, entrambe saldate da direttamente a CP_1 Controparte_5
l'1.3.2017; che la ricostruzione sopra esposta risultava ulteriormente avvalorata dalla lettura congiunta delle comunicazioni inviate a mezzo e-mail da a il Controparte_5 CP_1
Cont
5.12.2016 e il 21.12.2016, con cui la trasmetteva le fatture emesse e ne richiedeva il pagamento - successivamente alla data di presunta emissione della fattura per cui è causa - e della comunicazione successiva, datata 17.02.2017, con cui comunicava Controparte_5 la variazione della banca d'appoggio e il nuovo codice IBAN su cui eseguire i pagamenti, citando nell'oggetto esclusivamente le fatture n. 160546 del 19.11.2016 e n. 160609 del
21.12.2016 (senza fare alcun riferimento alla fattura n. 160511 del 19.10.2016).
L'opponente ha poi eccepito l'irrilevanza della circostanza che la cessione dell'(inesistente) credito di al Banco di Desio e della Brianza S.p.a. - alla quale è poi seguita Controparte_5
l'ulteriore cessione del medesimo credito a - fosse stata notificata a l 03.03.2017, Pt_1 CP_1 in quanto, nella cessione di credito, la notifica prevista dall'art. 1264 c.c. ha esclusivamente la funzione di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore al cedente piuttosto che al cessionario, restando a carico del cessionario l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare del credito, in caso di successive contestazioni sollevate dal debitore ceduto.
pagina 4 di 13 L'opponente ha pertanto chiesto al Tribunale di dichiarare l'illegittimità ed inefficacia del decreto ingiuntivo n. 8785/2021, annullandolo o revocandolo, dichiarando che nulla CP_1
deve a Parte_1
Si è costituita chiarendo che aveva agito in via monitoria nei confronti di Parte_1 [...]
in forza del rapporto dalla medesima società intrattenuto con la creditore CP_1 CP_3
della opponente. -correntista di Banco Desio- aveva presentato alla Banca la CP_3
fattura emessa nei confronti di - ora azionata - chiedendo al Banco Desio di CP_1
factorizzare il corrispettivo dalla medesima portato;
a fronte della accettazione della Banca, il credito in parola era stato ceduto dalla al Banco di Desio che, contestualmente, CP_3
aveva liquidato al proprio correntista l'80% delle somme portate dal documento contabile;
successivamente, in virtù di una cessione massiva (cartolarizzazione), era Parte_1
diventata titolare del credito vantato da Banco di Desio nei confronti di (NDG CP_3
53_62727), il cui nominativo era stato riportato nel contratto di cessione e pubblicato sul sito della cedente in ottemperanza dell'art.
7.1. della Legge 30 aprile 1999, n. 130; nelle more,
[...]
era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Monza ed in seno alla procedura CP_3
concorsuale il Curatore fallimentare aveva riconosciuto l'opponibilità del contratto di factoring alla procedura.
L'opposta ha allegato che: ogni cessione tra le parti Banco Desio, e CP_3 Pt_1
era intervenuta mediante apposito avviso di cessione in relazione al credito factorizzato;
CP_1
era estranea al rapporto di appalto dal quale derivava il credito azionato e aveva Parte_1 riscontrato l'assenza di pregiudizi atti ad inibire l'eventuale azione recuperatoria;
a fronte della notificazione ex art. 1264 c.c., nulla era stato eccepito dalla debitrice ceduta e l'opposta CP_1
aveva pertanto agito per la tutela del proprio credito;
la fattura azionata nella presente sede era stata emessa e trasmessa dalla a il 19 ottobre 2016 ed era quindi CP_3 CP_1
antecedente alle fatture indicate dall'opponente, con la conseguenza che esse non incidevano sulla pretesa fatta valere nel presente giudizio;
la consegna non era contestata da controparte che si era limitata ad allegare di non aver contabilizzato la fattura in parola;
la comunicazione di intervenuta cessione del credito factorizzato da parte della Banca cedente era intervenuta in data 3 marzo 2017 e controparte nulla aveva prodotto in merito ad eventuali contestazioni svolte solo successivamente alla ricezione della fattura, né tanto meno aveva contestato il perfezionamento della notificazione da parte di Banco Desio;
aveva prodotto un CP_1
documento contrattuale, in base al quale risulterebbe corretta l'intervenuta fatturazione da parte di del credito ora azionato, per poi produrre ulteriore “revisione 1” con la quale CP_3
- sempre a suo dire - sarebbero stati modificati i termini per il pagamento, nonché il complessivo pagina 5 di 13 ammontare dell'appalto, con conseguente non debenza di quanto portato dalla fattura azionata in sede monitoria.
L'opposta ha pertanto eccepito che: le contestazioni avversarie non erano opponibili al creditore cessionario factor, se non fatte immediatamente dopo la notificazione ex art. 1264 c.c. della avvenuta cessione;
allo stato non era possibile per la verificare la fondatezza delle Pt_1
pretese avversarie, in quanto le produzioni documentali avversarie non consentivano in alcun modo di ricostruire il rapporto di appalto intervenuto tra la creditrice cedente e la debitrice ceduta.
L'opposta ha poi eccepito che la mancata tempestiva contestazione, di seguito alla prima regolare notifica di avvenuta cessione, travolgeva a cascata ogni successiva eccezione avversaria;
che, sul debitore ceduto, gravava l'obbligo di buona fede e di informazione nei confronti del cessionario, quale destinatario della denuncia di asseriti vizi;
che la denuncia dei vizi o eventuali contestazioni dovevano essere inoltrate tempestivamente dal debitore al cessionario, sussistendo un obbligo a carico del debitore ceduto di comunicare al factor le cause che possono viziare la pretesa creditoria oggetto della cessione.
L'opposta ha chiesto, in via preliminare, di concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
di accertare e dichiarare l'avvenuta ricezione della cessione del credito intercorsa tra e , notificata a n data 03.03.2017; CP_3 Controparte_4 CP_1
di dichiarare che il debitore ceduto nulla aveva contestato in merito al credito ceduto, incappando nelle decadenze di legge;
conseguentemente, di dichiarare l'inammissibilità delle domande tardivamente avanzate dall'opponente, con ogni più ampia conseguenza di legge;
nel merito, di rigettare la domanda attorea e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo.
Il Tribunale ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, senza ammissione di mezzi di prova, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo.
Secondo il primo Giudice, la notifica della cessione del credito ha solo l'effetto di impedire al debitore ceduto di pagare in buona fede al cedente, con effetto liberatorio;
l'accettazione della cessione non equivale del resto ad una ricognizione tacita di debito. Non era poi condivisibile l'eccezione di parte opposta, relativa alla cristallizzazione del credito per mancata contestazione del debitore, a seguito della notifica della cessione in favore del Banco Desio e della Brianza
S.p.a., non essendo il debitore ceduto parte del rapporto tra cedente e cessionario. Né il cessionario poteva pretendere il risarcimento dei danni da parte del debitore ceduto per pagina 6 di 13 violazione di un (inesistente) obbligo di informazione, giacché il comportamento passivo o inerte del debitore, a fronte della mera comunicazione dell'avvenuta cessione, non violava il principio di correttezza e buona fede, non essendo questi obbligato a porre in essere uno specifico comportamento nei confronti del cessionario, tale da implicare un aggravamento della sua posizione.
In relazione alla posizione della il Tribunale ha sottolineato che l'opponente (con pec Pt_1
del 20.7.2020, in riscontro alla notifica della seconda cessione del credito) aveva comunicato all'opposta che non le risultavano pendenze con la (doc. 8), pertanto la Controparte_5
cessionaria risultava già edotta della posizione del debitore rispetto all'asserito credito ceduto ed avrebbe dovuto rendersi parte diligente nel raccogliere le informazioni necessarie in relazione al credito che si accingeva ad azionare, in quanto gravava su l'onere della Pt_1
prova del credito.
quale mandataria di ha proposto appello per i Parte_3 Parte_1
seguenti motivi:
1) Violazione degli artt. 1193 e 2697 c.c. per avere il Tribunale erroneamente ritenuto provato il pagamento delle somme oggetto della pretesa monitoria, e per avere onerato il creditore di provare che detto pagamento non era stato eseguito.
Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere estinto il credito di nei confronti di CP_3 CP_1 in forza dell'avvenuto pagamento di due fatture successive e aventi importo diverso rispetto a quella azionata con il ricorso monitorio. La ricostruzione dei fatti resa dal Tribunale si baserebbe solo su quanto dedotto da e su documentazione priva di valore probatorio, in CP_1
quanto di provenienza unilaterale e contestata da Pt_1
Il Tribunale avrebbe poi errato nel non accogliere l'istanza di ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c. della documentazione di cantiere e di quella contabile. Non avrebbe poi considerato che quale secondo cessionario e soggetto estraneo al contratto di appalto intercorso tra Pt_1
e nulla poteva sapere circa l'asserita intervenuta estinzione del credito e CP_1 CP_3
in merito agli accordi successivamente intervenuti nel corso del contratto di appalto, trattandosi di fatti emersi solo in corso di causa. Banco di Desio aveva anticipato alla correntista
[...]
l'importo dovuto a fronte della cessione, ma la correntista non aveva comunicato CP_3
alla cessionaria né che i lavori erano già stati saldati dalla né che erano state emesse altre, CP_1
diverse e successive fatture, comprensive di ulteriori commesse. non poteva peraltro opporre alla cessionaria modifiche negoziali intervenute in data CP_1
successiva rispetto alla cessione.
2) Mancata istruttoria. Erroneità del rigetto delle istanze ex art. 210 c.p.c.
pagina 7 di 13 Il Tribunale avrebbe deciso la causa sulla scorta di fatti e documenti allegati da pur avendo CP_1
la società opponente offerto solo una prova unilaterale dell'asserito avvenuto pagamento, oltretutto per un importo diverso rispetto a quello portato dalla fattura azionata (ossia l'importo di due fatture successive a quella azionata).
Ad avviso dell'appellante, il creditore che agisce per il pagamento deve provare il titolo del suo diritto, non il mancato pagamento, poiché la prova del fatto estintivo è a carico del debitore che lo eccepisce. A fronte di un pagamento avente efficacia estintiva ed eseguito con riferimento ad un determinato credito, è onere del creditore provare che il pagamento deve essere imputato ad un credito diverso da quello indicato dal debitore, ma è pacifico che tale prova possa essere raggiunta in corso di causa.
Sarebbe pertanto erroneo il ragionamento del Tribunale, secondo cui, in forza della comunicazione intervenuta in data 20.07.2020 con cui ffermava (e non documentava) che CP_1
non le risultavano pendenze con la la cessionaria avrebbe dovuto raccogliere le CP_3
informazioni necessarie per smentire tale affermazione, in quanto attrice sostanziale.
3) Genericità e difetto di motivazione della sentenza impugnata.
Il primo Giudice avrebbe posto a base della decisione il solo fatto che aveva dedotto un CP_1
fatto estintivo, senza fornire una motivazione sufficiente. In realtà, l'opponente non aveva fornito adeguata prova del fatto estintivo e le richieste istruttorie di non erano state Pt_1 accolte, impedendo così all'opposta di fornire prova della falsità delle affermazioni avversarie e del fatto che tra e erano intercorsi diversi contratti di appalto ed erano CP_3 CP_1
stati eseguiti molteplici lavori, anche in base ad accordi orali. infine si era astenuta dal depositare tutta la documentazione contabile relativa al CP_1
rapporto contrattuale intercorso con anche al fine di evitare conseguenze a sé CP_3
sfavorevoli, ben sapendo che il factor non disponeva della documentazione contrattuale e contabile.
Si è costituita nel presente giudizio la società chiedendo il rigetto dell'appello e la CP_1
conferma della sentenza di primo grado.
L'appellata ha rilevato, in primo luogo, che si era formato il giudicato sulla statuizione del
Tribunale di rigetto dell'eccezione di “cristallizzazione” del credito ceduto per mancata contestazione da parte di seguito della notifica della cessione a favore di Banco Desio. CP_1
Mancava infatti sul punto una precisa censura da parte dell'appellante, sostenuta da una chiara argomentazione, volta a contrastare la motivazione contenuta nella sentenza impugnata.
Circa i motivi di appello, ha rilevato di aver pienamente soddisfatto l'onere probatorio a CP_1 suo carico, producendo il contratto con e la prova dell'integrale versamento del CP_3
pagina 8 di 13 dovuto, effettuato l'1.3.2017, in data anteriore alla notifica della cessione del credito (ricevuta il 9.3.2017).
La fattura azionata con il decreto ingiuntivo opposto - precedente a quelle saldate da - era CP_1
stata evidentemente emessa per prestazioni inesistenti ed era stata ceduta illegittimamente da
Controparte_5
Nessuna prova dell'esistenza del credito portato in detta fattura era stata prodotta da Pt_1
e, al contrario, tutti gli elementi agli atti avvaloravano la ricostruzione dei fatti resa dall'opponente/odierna appellata ( non aveva mai sollecitato il pagamento CP_3
dell'importo di cui alla fattura posta a base del ricorso monitorio, né aveva mai citato detta fattura nelle email e nella missiva inviate a contenenti richiesta di pagamento e CP_1 segnalazione dei nuovi dati bancari per l'effettuazione del bonifico).
Correttamente il Tribunale non aveva accolto l'istanza ex art. 210 c.p.c., in quanto del tutto esplorativa, generica e volta a supplire ad un onere probatorio incombente sul creditore opposto e rimasto inadempiuto.
L'appellata ha poi sottolineato come l'intervenuta notifica della cessione a Banco di Desio, ricevuta il 9.3.2017, non aveva avuto altro che la funzione di escludere l'effetto liberatorio di un pagamento al creditore cedente, ma non esonerava certamente la cessionaria di fornire prova dell'esistenza del credito ceduto. Non era poi condivisibile la tesi dell'appellante, secondo cui avrebbe avuto tutta una serie di obblighi informativi relativi alla consistenza del credito, CP_1
obblighi in realtà gravanti sul creditore cedente, rimanendo il debitore ceduto del tutto estraneo al contratto di cessione e al rapporto tra cedente e cessionario. E' infatti il cessionario ad avere l'onere di raccogliere tutte le informazioni necessarie (in ordine all'esistenza e all'ammontare) relative al credito acquistato dal cedente, per essere in grado di resistere alle eventuali contestazioni sollevate dal ceduto, onere si ribadisce non assolto dall'odierna appellante.
All'udienza del 30.9.2025, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini per il deposito di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica. La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 7.10.2025.
L'appello è infondato e deve pertanto essere respinto.
Va premesso che i capitoli di prova dedotti dall'opposta/odierna appellante sono inammissibili perché del tutto generici, riferendosi all'asserita esistenza di “molteplici contratti”, “molteplici lavori” e “revisioni contrattuali” non meglio precisati (il cap. 5 è anche valutativo).
L'istanza ex art. 210 c.p.c. è parimenti inammissibile, in quanto di tenore esplorativo e generico
(si chiede infatti l'esibizione di “tutta la documentazione contrattuale e di cantiere”, relativa ai pagina 9 di 13 lavori presso la Centrale Termica AT in Milano o a “qualsivoglia altro stabilimento nel quale sono stati eseguiti dei lavori da per conto di ). CP_3 CP_1
Per costante giurisprudenza, “l'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio
a carico dell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito” (ved. Cass. ord. 31251/21; 17948/2006).
Nel caso di specie, premessa la genericità dell'istanza, va sottolineata la sua natura meramente esplorativa, essendo la stessa volta a supplire ad una prova del tutto carente, circa la sussistenza del credito fatto valere. Inoltre, come correttamente osservato dal Tribunale, ben avrebbe potuto la società cessionaria provvedere all'acquisizione direttamente dalla cedente di documentazione volta a provare la posizione creditoria.
Il secondo motivo di appello, relativo ad un presunto errore del primo Giudice nel non aver ammesso le prove dedotte da è pertanto infondato. Pt_1
Parimente infondati sono il primo e il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Il Tribunale ha applicato correttamente i principi in tema di onere della prova.
Gravava infatti sulla parte creditrice cessionaria (quale attore sostanziale nel procedimento di opposizione) l'onere di provare l'esistenza del credito fatto valere, a fronte delle specifiche contestazioni mosse dalla debitrice ceduta (che ha dedotto e documentato l'intervenuto pagamento, prima della notifica della prima cessione, dell'intero corrispettivo dovuto a
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e portato da fatture diverse, rispetto a quella ceduta a . CP_3 Pt_1
Tale prova non è stata in alcun modo fornita da Pt_5
Va ribadito e confermato che la prima notifica della cessione del credito a Banco di Desio non ha comportato alcun tacito riconoscimento da parte di dell'esistenza del credito. CP_1
La notifica della cessione del credito e la sua accettazione da parte del debitore ceduto hanno, come già detto, il solo effetto di escludere l'effetto liberatorio di un eventuale pagamento da parte del debitore al creditore cedente, successivo a tale notifica, nonché di risolvere il conflitto tra più cessionari (ved. Cass. ord. 4713/2019; 5869/2014), ma non valgono ad esonerare il cessionario dall'onere di provare il credito. L'accettazione da parte del debitore non comporta del resto alcun riconoscimento dell'esistenza del credito ceduto (ved. Cass. 3184/2016, secondo cui “L'accettazione della cessione del credito da parte del debitore ceduto non costituisce ricognizione tacita del debito, trattandosi di una dichiarazione di scienza priva di contenuto
pagina 10 di 13 negoziale, sicché, il ceduto non viola il principio di buona fede nei confronti del cessionario, se non contesta il credito, pur se edotto della cessione, né il suo silenzio può costituire conferma di esso, perché, per assumere tale significato, occorre un'intesa tra le parti negoziali cui il ceduto è estraneo”; ved. anche Cass. ord. 3319/2020).
Non ha valore di tacito riconoscimento del debito nemmeno il silenzio del debitore ceduto sulla natura del credito. La mancata informativa al cessionario delle ragioni di contestazione del credito non comporta poi una violazione dell'obbligo di buona fede;
tale obbligo non può essere infatti esteso sino ad includere l'informazione dettagliata delle ragioni del rifiuto di adempiere
(così Cass. 26664/2007; ved. anche Cass. ord. 3319/2020 cit.: “In tema di factoring, il debitore ceduto che, reso edotto della cessione, non abbia avvertito il factor dell'inesistenza di crediti per i quali il cedente abbia ricevuto anticipazioni, non è tenuto al risarcimento dei danni subiti dal cessionario poiché, a fronte della mera comunicazione dell'avvenuta cessione, il suo comportamento inerte non viola il principio di correttezza e buona fede, non sussistendo a suo carico - neanche nel caso in cui abbia accettato la cessione - un obbligo di informazione che ne aggravi la posizione “; sentenza 21599/2010: “Il factor che si limiti a notificare al debitore ceduto l'avvenuta cessione, in proprio favore, dei crediti vantati verso quest'ultimo dal cedente, omettendo (negligentemente) di informarsi presso il debitore ceduto circa l'esistenza dei crediti stessi, non può pretendere il risarcimento dei danni dal ceduto stesso per pretesa violazione di un (inesistente) obbligo di informazione, giacché il comportamento passivo o inerte del debitore ceduto, a fronte della mera comunicazione dell'avvenuta cessione, non viola il principio di correttezza e buona fede, non essendo detto debitore obbligato a porre in essere uno specifico comportamento nei confronti del cessionario tale da implicare un aggravamento della sua posizione”; conf. 5947/1999).
Ciò premesso, tornando alla valutazione delle prove, va ribadito che non ha provato Pt_1
l'esistenza del credito ceduto e azionato, come era suo onere.
L'appellante ha prodotto atto di cessione di credito da a Banco di Desio recante CP_3
la data del 19.10.2016, relativo ad una sola fattura per € 42.000,00 oltre IVA (riferita all'ordine n. Z450001117), cessione che risulta essere stata notificata a mezzo raccomandata solo il
9.3.2017. Ha poi prodotto prova della notifica della seconda cessione in blocco (a , in Pt_1
data 20.7.2020, nonché messaggio email di del 27.7.2020, con cui l'odierna appellata CP_1
contestava il credito, dando atto di non avere alcuna pendenza nei confronti di CP_3
avendo provveduto a saldare già da tempo tutte le fatture ricevute da quest'ultima, e precisava che la fattura n.160511 non rientrava tra le fatture inviate da e ricevute da CP_3 CP_1
pagina 11 di 13 A fronte di una precisa contestazione del debitore ceduto circa l'inesistenza del credito, non si è attivata nel raccogliere informazioni e documentazione dal cedente, circa Pt_1
l'effettiva esistenza del credito oggetto di cessione.
Per contro, a prodotto a sostegno delle proprie allegazioni: il contratto di appalto stipulato CP_1 con (dalla stessa sottoscritto), relativo all'ordine n. Z450001117 e il programma CP_3
di esecuzione dei lavori;
la revisione del 15.11.2016, sottoscritta dalla con CP_3 previsione di un maggior corrispettivo per l'appaltatore, pari ad € 47.250,00 oltre IVA;
le condizioni generali di contratto;
le fatture emesse da per € 29.355,23 oltre IVA CP_3 ed € 17.894,77 oltre IVA (complessivi € 47.250,00 oltre IVA); la distinta di bonifico in favore di dell'1.3.2017 (con cui è stato pagato l'intero importo di cui alle sopra indicate CP_3
due fatture); la corrispondenza email tra e tra cui un messaggio del CP_3 CP_1
27.2.2017 con indicazione del nuovo IBAN ove effettuare il pagamento (IBAN risultante dalla distinta di bonifico).
I documenti prodotti da contrariamente a quanto asserito dall'appellante, hanno pieno CP_1
valore probatorio, non trattandosi di documenti unilateralmente formati da ma di contratti CP_1
e modifiche delle pattuizioni negoziali sottoscritte dal creditore cedente e di fatture emesse dallo stesso cedente.
Tali documenti possono essere valutati dalla Corte come elementi di prova o comunque quali plurimi indizi concordanti, circa il fatto che il corrispettivo del contratto tra e CP_3
era portato da fatture diverse rispetto a quella ceduta ed è stato integramente corrisposto CP_1
in data antecedente alla prima cessione di credito.
Per tutti i motivi esposti, l'appello deve essere respinto, con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in conformità alla domanda di parte appellata e alla relativa nota spese, conforme ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022, relativi al corretto scaglione individuato in base al valore della causa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e, per essa quale mandataria, da Parte_1 Parte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3337/2024, pubblicata il 25/03/2024,
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così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
pagina 12 di 13 2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 12.500,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali ed oltre a IVA e c.p.a. come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 07/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Laura Sara Tragni
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