TRIB
Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/12/2025, n. 1824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1824 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
Dott.ssa MA IO Giudice Relatore
Dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2978/2024 R.G., avente ad oggetto: “domanda di separazione personale dei coniugi”
promossa da nata ad [...] il [...], con cittadinanza italiana, c.f. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Anna Lucchetta del Foro di Padova, giusta procura C.F._1
allegata al ricorso
Ricorrente
contro
nato in [...] l'[...], con cittadinanza italiana, c.f. , Controparte_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandra Toldo e Ludovica Dalla Costa del Foro di Vicenza, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
Resistente
pagina 1 di 4 e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 25.11.2025 i coniugi hanno chiesto di pronunziare la loro separazione personale con sentenza parziale sullo status.
Il P.M. ha espresso il proprio parere con nota del 26.11.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.07.2024, regolarmente notificato, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale, esponendo di aver contratto matrimonio con in Marocco il giorno Controparte_1
22.08.2002, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Valdastico (VI) al n. 8, Parte 2, Serie C, Ufficio 1, anno 2013; che da tale unione sono nati tre figli, e
(entrambe decedute prematuramente) e in data 01.10.2014; di essere stata vittima nel corso Per_3
della vita matrimoniale, insieme al figlio minore dei comportamenti autoritari, aggressivi e violenti Per_3
del marito, tanto dall'aver instaurato due precedenti procedimenti di separazione, entrambi estinti a seguito della sua rinuncia a coltivarli, dettata dal timore di possibili ripercussioni all'interno della comunità marocchina e della famiglia d'origine, della sua precarietà economica e delle pressioni subite dal marito;
che, tuttavia, anche dopo l'estinzione del secondo procedimento incardinato nel 2019, le violenze in ambito domestico sono proseguite, con grave pregiudizio anche per il figlio rendendo intollerabile la Per_3
prosecuzione della convivenza;
tutto ciò premesso, ha chiesto di pronunciarsi la separazione con addebito al marito e alle condizioni riportate in ricorso.
Con comparsa di risposta in data 10.10.2024 si è costituito , il quale, pur negando i Controparte_1 fatti addebitati, ha aderito alla domanda di separazione, ma a condizioni diverse rispetto a quelle richieste dalla ricorrente.
All'udienza di prima comparizione del 12.11.2024, preceduta dallo scambio delle memorie ex art. 473 bis
17 c.p.c., il Giudice relatore ha provveduto a sentire i coniugi ed ha differito la causa ad altra udienza per l'ascolto del figlio ai sensi dell'art. 473 bis 4 c.p.c. Espletato tale incombente ed emessi i Per_3
pagina 2 di 4 provvedimenti provvisori nell'interesse del minore, è stato conferito incarico ai Servizi Sociali di svolgere accertamenti per la verifica delle capacità genitoriali delle parti e di organizzare visite protette padre-figlio, successivamente sospese per le ragioni indicate nell'ordinanza del 13.05.2025.
In data 5.11.2025 i Servizi Sociali hanno depositato una relazione di aggiornamento.
All'udienza del 25.11.2025 fissata per l'esame di tale relazione e della documentazione economico- reddituale oggetto di ordine di esibizione emesso nei confronti del sig. ex art. 210 Controparte_1
c.p.c., la ricorrente ha chiesto di emettersi pronuncia sullo status coniugale ed il resistente ha aderito a tale richiesta.
Contestualmente la causa è stata rimessa al Collegio per l'emissione della sentenza parziale di separazione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
La domanda di separazione personale dei coniugi deve trovare accoglimento, sussistendo i presupposti normativi di cui all'art. 151 c.c.
I fatti da cui trae origine il ricorso promosso da ancorché contestati dal resistente con Parte_1
una diversa prospettazione delle cause dell'insorgenza della crisi matrimoniale, confermano la profondità di tale crisi rendendo manifesto che ci si trova di fronte ad una esperienza coniugale definitivamente naufragata nella quale il legame tra i consorti e l'originaria affectio si sono esauriti.
Trattandosi di sentenza parziale sullo status, va disposta, con separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore per l'espletamento dell'istruttoria necessaria in ordine alle ulteriori domande formulate nel giudizio.
La regolamentazione delle spese di giudizio deve essere riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale di cui in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nata in [...] il [...] e Parte_1
nato in [...] l'[...], uniti in matrimonio in Marocco il giorno 22.08.2002; Controparte_1
pagina 3 di 4 2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Valdastico (VI) l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, trascritto presso il predetto Comune nel relativo registro al n. 8, Parte 2, Serie C, Ufficio 1, anno 2013;
3) riserva la pronuncia sulle spese processuali all'esito del giudizio;
4) dispone con ordinanza separata e contestuale la rimessione sul ruolo del Giudice Relatore Dott.ssa
MA IO per l'espletamento dell'istruttoria in ordine alle ulteriori domande formulate nel giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 16/12/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa MA IO Dott.ssa Giovanna Sanfratello
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
Dott.ssa MA IO Giudice Relatore
Dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2978/2024 R.G., avente ad oggetto: “domanda di separazione personale dei coniugi”
promossa da nata ad [...] il [...], con cittadinanza italiana, c.f. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Anna Lucchetta del Foro di Padova, giusta procura C.F._1
allegata al ricorso
Ricorrente
contro
nato in [...] l'[...], con cittadinanza italiana, c.f. , Controparte_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandra Toldo e Ludovica Dalla Costa del Foro di Vicenza, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
Resistente
pagina 1 di 4 e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 25.11.2025 i coniugi hanno chiesto di pronunziare la loro separazione personale con sentenza parziale sullo status.
Il P.M. ha espresso il proprio parere con nota del 26.11.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.07.2024, regolarmente notificato, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale, esponendo di aver contratto matrimonio con in Marocco il giorno Controparte_1
22.08.2002, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Valdastico (VI) al n. 8, Parte 2, Serie C, Ufficio 1, anno 2013; che da tale unione sono nati tre figli, e
(entrambe decedute prematuramente) e in data 01.10.2014; di essere stata vittima nel corso Per_3
della vita matrimoniale, insieme al figlio minore dei comportamenti autoritari, aggressivi e violenti Per_3
del marito, tanto dall'aver instaurato due precedenti procedimenti di separazione, entrambi estinti a seguito della sua rinuncia a coltivarli, dettata dal timore di possibili ripercussioni all'interno della comunità marocchina e della famiglia d'origine, della sua precarietà economica e delle pressioni subite dal marito;
che, tuttavia, anche dopo l'estinzione del secondo procedimento incardinato nel 2019, le violenze in ambito domestico sono proseguite, con grave pregiudizio anche per il figlio rendendo intollerabile la Per_3
prosecuzione della convivenza;
tutto ciò premesso, ha chiesto di pronunciarsi la separazione con addebito al marito e alle condizioni riportate in ricorso.
Con comparsa di risposta in data 10.10.2024 si è costituito , il quale, pur negando i Controparte_1 fatti addebitati, ha aderito alla domanda di separazione, ma a condizioni diverse rispetto a quelle richieste dalla ricorrente.
All'udienza di prima comparizione del 12.11.2024, preceduta dallo scambio delle memorie ex art. 473 bis
17 c.p.c., il Giudice relatore ha provveduto a sentire i coniugi ed ha differito la causa ad altra udienza per l'ascolto del figlio ai sensi dell'art. 473 bis 4 c.p.c. Espletato tale incombente ed emessi i Per_3
pagina 2 di 4 provvedimenti provvisori nell'interesse del minore, è stato conferito incarico ai Servizi Sociali di svolgere accertamenti per la verifica delle capacità genitoriali delle parti e di organizzare visite protette padre-figlio, successivamente sospese per le ragioni indicate nell'ordinanza del 13.05.2025.
In data 5.11.2025 i Servizi Sociali hanno depositato una relazione di aggiornamento.
All'udienza del 25.11.2025 fissata per l'esame di tale relazione e della documentazione economico- reddituale oggetto di ordine di esibizione emesso nei confronti del sig. ex art. 210 Controparte_1
c.p.c., la ricorrente ha chiesto di emettersi pronuncia sullo status coniugale ed il resistente ha aderito a tale richiesta.
Contestualmente la causa è stata rimessa al Collegio per l'emissione della sentenza parziale di separazione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
La domanda di separazione personale dei coniugi deve trovare accoglimento, sussistendo i presupposti normativi di cui all'art. 151 c.c.
I fatti da cui trae origine il ricorso promosso da ancorché contestati dal resistente con Parte_1
una diversa prospettazione delle cause dell'insorgenza della crisi matrimoniale, confermano la profondità di tale crisi rendendo manifesto che ci si trova di fronte ad una esperienza coniugale definitivamente naufragata nella quale il legame tra i consorti e l'originaria affectio si sono esauriti.
Trattandosi di sentenza parziale sullo status, va disposta, con separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore per l'espletamento dell'istruttoria necessaria in ordine alle ulteriori domande formulate nel giudizio.
La regolamentazione delle spese di giudizio deve essere riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale di cui in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nata in [...] il [...] e Parte_1
nato in [...] l'[...], uniti in matrimonio in Marocco il giorno 22.08.2002; Controparte_1
pagina 3 di 4 2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Valdastico (VI) l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, trascritto presso il predetto Comune nel relativo registro al n. 8, Parte 2, Serie C, Ufficio 1, anno 2013;
3) riserva la pronuncia sulle spese processuali all'esito del giudizio;
4) dispone con ordinanza separata e contestuale la rimessione sul ruolo del Giudice Relatore Dott.ssa
MA IO per l'espletamento dell'istruttoria in ordine alle ulteriori domande formulate nel giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 16/12/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa MA IO Dott.ssa Giovanna Sanfratello
pagina 4 di 4