Articolo 61 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753
Articolo 60Articolo 62
Versione
30 novembre 1980
Art. 61.
Per tutte le situazioni esistenti non conformi, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, alle disposizioni dei precedenti articoli 49, 51, 52, 53, 54, 55 e 56, gli uffici lavori compartimentali delle F.S., per le ferrovie dello Stato, ed i competenti uffici della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, potranno richiedere l'adeguamento alle disposizioni stesse quando cio' sia ritenuto necessario per la sicurezza dell'esercizio.
In tale caso e' dovuta una indennita' da determinarsi in base alle leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita' purche' si tratti di opere eseguite non in violazione alle preesistenti disposizioni di legge in materia di distanze legali.
Nel caso di costruzione di nuove linee, per le opere preesistenti non conformi alle disposizioni degli articoli richiamati al precedente primo comma, gli organi di cui allo stesso primo comma potranno richiedere l'adeguamento alle disposizioni stesse quando cio' sia necessario alla sicurezza dell'esercizio.
In tale caso e' dovuta una indennita' da determinarsi in base alle leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita' per tutte le opere eseguite precedentemente alla data di pubblicazione sul Foglio degli annunzi legali delle singole prefetture competenti per territorio dell'avviso dell'approvazione del progetto.
Entrata in vigore il 30 novembre 1980
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