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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 184/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
DI LO FABIO, Relatore
D'ORIANO MILENA, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3777/2024 depositato il 30/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2444/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 4
e pubblicata il 14/02/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220028383843000 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5346/2025 depositato il
22/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la contribuente Ricorrente_1 impugnò la cartella di pagamento notificata da Agenzia delle Entrate-Riscossione per tassa rifiuti Comune di Napoli anni 2014, 2015, 2016 e
2017, lamentando: 1) l'omessa notifica degli atti prodromici;
2) la decadenza dalla riscossione dei crediti iscritti a ruolo;
3) l'intervenuta prescrizione del credito tributario;
4) l'insussistenza della pretesa creditoria;
5) la contestazione dei conteggi effettuati perché non analiticamente specificati.
Si costituì in giudizio Agenzia delle Entrate-Riscossione che eccepì la carenza di legittimazione passiva riguardo ai motivi inerenti alle fasi precedenti alla consegna del ruolo, di competenza dell'Ente impositore, controdeducendo in ordine alle altre doglianze di parte attorea.
Si costituì in giudizio il Comune di Napoli che depositò controdeduzioni corredate da documentazione probatoria inerente agli atti prodromici ed alla loro notifica.
Il Giudice di primo grado respinse il ricorso, ritenendo provata la notifica degli atti presupposti, non maturata la decadenza e la prescrizione, e ritenendo nel merito della pretesa che essa fosse relativa all'esercizio commerciale in Indirizzo_1 come dettagliato negli avvisi, contenenti conteggi analitici in ordine alla determinazione del tributo.
Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto appello contestando il merito in ordine alla ubicazione della sede in ordine alla quale è stato applicato il tributo.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione per resistere al ricorso.
Si è costituito altresì il Comune di Napoli chiedendo il rigetto del gravame
All'esito della camera di consiglio del giorno 9 settembre 2025, il Collegio ha deliberato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre preliminarmente tracciare i limiti di cognizione del presente giudizio di appello.
Va evidenziato che si esamineranno esclusivamente i motivi di appello proposti in modo ammissibile, cioè nel rispetto dell'art. 342 c.p.c., il quale recita:
«L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
Nel caso in esame, l'appello è ammissibile in quanto rispetta le previsioni del citato art. 342 c.p.c., per cui
è possibile l'esame del merito dei motivi di gravame.
2. L'appello è infondato, in quanto le censure non scalfiscono il percorso argomentativo del primo giudice, congruamente motivato e condivisibile nelle conclusioni.
Con riguardo alla delimitazione del thema decidendum, l'appellante ha contestato unicamente il merito della pretesa tributaria, in ordine alla ubicazione della sede in ordine alla quale è stato applicato il tributo, mentre non sono reiterate le altre censure proposte in primo grado.
Il Collegio evidenzia tuttavia che il merito della pretesa tributaria non è più contestabile, in quanto, come illustrato nella sentenza gravata, sul punto non impugnata, «Il Comune di Napoli ha provato di aver notificato l'avviso di accertamento Tari anno 2014 n. 1100021/34705 a mezzo raccomandata a.r. il 16/1/2019; l'avviso per l'anno 2015 n. 950448/80313 a mezzo raccomandata a.r. il 16/1/2019; l'avviso per l'anno 2016 n.
950473/99318 a mezzo raccomandata a.r. il 30/1/2019; l'avviso per l'anno 2017 n. 950488/98572 a mezzo raccomndata a.r., rifiutata, il 29/1/2019. Gli avvisi, regolarmente e tempestivamente notificati e non opposti, sono divenuti definitivi». Ogni censura sul merito della pretesa tributaria, proposta avverso la presupponente cartella impugnata in primo grado, è ormai tardivamente proposta.
L'appello è pertanto respinto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello, e per l'effetto conferma la impugnata decisione. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 800,00 oltre accessori in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ed in Euro 600,00 in favore del comune di Napoli
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
DI LO FABIO, Relatore
D'ORIANO MILENA, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3777/2024 depositato il 30/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2444/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 4
e pubblicata il 14/02/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220028383843000 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5346/2025 depositato il
22/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la contribuente Ricorrente_1 impugnò la cartella di pagamento notificata da Agenzia delle Entrate-Riscossione per tassa rifiuti Comune di Napoli anni 2014, 2015, 2016 e
2017, lamentando: 1) l'omessa notifica degli atti prodromici;
2) la decadenza dalla riscossione dei crediti iscritti a ruolo;
3) l'intervenuta prescrizione del credito tributario;
4) l'insussistenza della pretesa creditoria;
5) la contestazione dei conteggi effettuati perché non analiticamente specificati.
Si costituì in giudizio Agenzia delle Entrate-Riscossione che eccepì la carenza di legittimazione passiva riguardo ai motivi inerenti alle fasi precedenti alla consegna del ruolo, di competenza dell'Ente impositore, controdeducendo in ordine alle altre doglianze di parte attorea.
Si costituì in giudizio il Comune di Napoli che depositò controdeduzioni corredate da documentazione probatoria inerente agli atti prodromici ed alla loro notifica.
Il Giudice di primo grado respinse il ricorso, ritenendo provata la notifica degli atti presupposti, non maturata la decadenza e la prescrizione, e ritenendo nel merito della pretesa che essa fosse relativa all'esercizio commerciale in Indirizzo_1 come dettagliato negli avvisi, contenenti conteggi analitici in ordine alla determinazione del tributo.
Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto appello contestando il merito in ordine alla ubicazione della sede in ordine alla quale è stato applicato il tributo.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione per resistere al ricorso.
Si è costituito altresì il Comune di Napoli chiedendo il rigetto del gravame
All'esito della camera di consiglio del giorno 9 settembre 2025, il Collegio ha deliberato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre preliminarmente tracciare i limiti di cognizione del presente giudizio di appello.
Va evidenziato che si esamineranno esclusivamente i motivi di appello proposti in modo ammissibile, cioè nel rispetto dell'art. 342 c.p.c., il quale recita:
«L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
Nel caso in esame, l'appello è ammissibile in quanto rispetta le previsioni del citato art. 342 c.p.c., per cui
è possibile l'esame del merito dei motivi di gravame.
2. L'appello è infondato, in quanto le censure non scalfiscono il percorso argomentativo del primo giudice, congruamente motivato e condivisibile nelle conclusioni.
Con riguardo alla delimitazione del thema decidendum, l'appellante ha contestato unicamente il merito della pretesa tributaria, in ordine alla ubicazione della sede in ordine alla quale è stato applicato il tributo, mentre non sono reiterate le altre censure proposte in primo grado.
Il Collegio evidenzia tuttavia che il merito della pretesa tributaria non è più contestabile, in quanto, come illustrato nella sentenza gravata, sul punto non impugnata, «Il Comune di Napoli ha provato di aver notificato l'avviso di accertamento Tari anno 2014 n. 1100021/34705 a mezzo raccomandata a.r. il 16/1/2019; l'avviso per l'anno 2015 n. 950448/80313 a mezzo raccomandata a.r. il 16/1/2019; l'avviso per l'anno 2016 n.
950473/99318 a mezzo raccomandata a.r. il 30/1/2019; l'avviso per l'anno 2017 n. 950488/98572 a mezzo raccomndata a.r., rifiutata, il 29/1/2019. Gli avvisi, regolarmente e tempestivamente notificati e non opposti, sono divenuti definitivi». Ogni censura sul merito della pretesa tributaria, proposta avverso la presupponente cartella impugnata in primo grado, è ormai tardivamente proposta.
L'appello è pertanto respinto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello, e per l'effetto conferma la impugnata decisione. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 800,00 oltre accessori in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ed in Euro 600,00 in favore del comune di Napoli