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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 25/11/2025, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Tribunale di Civitavecchia
Sezione Civile Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone all'udienza del 25.11.2025, all'esito della discussione ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 903 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente tra
nata a [...] il [...] C.F. e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Milone Anna (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore in NO (RM) alla Via Udino Bombieri 45 (P.E.C.: Email_1 attore Contro
, res.te in 00062 - NO (RM) alla Via Delle Palme 3, scala B Controparte_1 int.3 Convenuto Conclusioni: come in atti Fatto e diritto Con citazione ritualmente notificata la SI. ra conveniva in giudizio Parte_1
rassegnando le seguenti conclusioni : “a) accertare e dichiarare la detenzione Controparte_2 sine titulo dell'immobile sito in NO (RM) alla Via Delle Palme 3 scala B int. 3 posta in essere dalla SI.ra e per l'effetto, condannare la medesima SI.ra Controparte_1 [...]
al rilascio dell'immobile sito in NO (RM) alla Via Delle Palme 3 scala B int.3, CP_1 in favore dell'attrice SI.ra ; b) condannare la convenuta al pagamento di Parte_1 una indennità per occupazione senza titolo nella misura di euro 5.200,00 considerato che dal novembre 2021 nulla è stato versato dalla IG.ra ; c) In via subordinata Controparte_1 condannare la convenuta al pagamento dell'indennità di occupazione senza titolo che il Giudice stabilirà in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. Premetteva parte attrice di essere proprietaria dell'immobile sito in NO (RM) alla Via delle Palme n. 3, distinta al catasto al foglio 23 particella 95 sub 23 Cat A2 e relativa pertinenza fg. 23 particella 95 sub 47 cat. C6; che l'immobile era occupato senza titolo dalla IG.ra la quale dal mese di novembre 2021 non versava alcuna somma a Controparte_1 titolo di indennità di occupazione nonostante le continue richieste verbali dell'attrice e da ultimo quella con raccomandata del giorno 09.02.2023. La causa, nella contumacia della convenuta veniva istruita con prove testimoniali e assunta in decisione all'udienza del 25.11.2025. La domanda di parte attrice va accolta per quanto di ragione. La domanda del ricorrente è fondata e va accolta. Va premesso, sotto il profilo della distribuzione degli oneri di prova (art. 2697 c.c.), che alla parte che svolga azione personale di rilascio (art. 2037 cit.) incombe esclusivamente di fornire dimostrazione della materiale occupazione dell'immobile da parte del convenuto, e di allegare che questi sia privo di titolo che lo legittimi a tale detenzione;
incombe al convenuto di eccepire e dimostrare di essere legittimo detentore della res in proprietà dell'attore, in virtù di idoneo titolo contrattuale o legale che lo abiliti a tanto (sulla distribuzione dell'onere probatorio v. ex plurimis Cass. n°4416.2007: "in tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza "ab origine" di qualsiasi titolo"; conf. Cass. n°26003.2010; Cass. n°1929.2009; Cass. n°11774.2006; Cass. n°23086.2004: "la domanda di restituzione di un bene, allorquando sia fondata sulla deduzione dell'arbitraria disponibilità materiale dello stesso da parte del convenuto e non accompagnata dalla contestuale richiesta di accertamento del diritto reale di proprietà, non può qualificarsi come rivendica e non integra un'azione reale, ma dev'essere qualificata come azione personale di rilascio o di restituzione e, qualora il convenuto contrapponga il suo diritto alla detenzione in base ad un titolo giuridico, la validità e persistenza di quest'ultimo diventa l'oggetto della controversia"; Cass. n°13605.2000). Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha allegato la occupazione senza titolo dell'immobile di causa da parte della convenuta comprovata dal certificato di residenza della detta e dalle dichiarazioni testimoniali. La convenuta non si è costituita né ha provato un titolo che la legittimi alla detenzione del bene. Va accolta pertanto la domanda di rilascio. Quanto alla pretesa risarcitoria di parte ricorrente la stessa va respinta. La prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. n. 14222/2012 e n. 20823/2015) ha stabilito che, in caso di occupazione senza titolo di un immobile altrui, l'esistenza di un danno in re ipsa subito dal proprietario, sul presupposto dell'utilità normalmente conseguibile nell'esercizio delle facoltà di godimento e di disponibilità del bene insite nel diritto dominicale, costituisce oggetto di una presunzione iuris tantum, la quale non può operare ove risulti positivamente accertato che il dominus si sia intenzionalmente disinteressato dell'immobile ed abbia omesso di esercitare su di esso ogni forma di utilizzazione. Da ultimo, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 39 del 07.10.2021, ha affermato che “il danno da occupazione “sine titulo”, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto (Sez. 3, n. 13071, 25/5/2018, Rv. 648709)”; né, prosegue la Corte, è sufficiente aver “riportato in maniera del tutto indicativa il valore del canone di locazione, senza mai dimostrare di aver perso occasioni favorevoli per locare l'immobile, ovvero di aver sofferto altri pregiudizi patrimoniali”., Anche di recente la suprema corte - SS.UU Civile Sent. Num. 33645/2022 - ha chiarito, in ordine al c.d. “danno in re ipsa” – che tale appunto non è – che “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno. Nel caso che ci occupa non è stata fornita alcun prova che la parte attrice volesse mettere sul mercato l'immobile per trarne un “legittimo” guadagno sulla base di un regolare contratto. Del resto non è neanche possibile chiedere al Tribunale di avallare una prassi irregolare quale quella di concedere in godimento un alloggio a fronte di un canone non denunciato fiscalmente. Le spese di lite come in dispositivo liquidate seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del difensore antistatario.
Per questi motivi
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone così provvede nel giudizio avente RG. 903/2023: accoglie la domanda per quanto di ragione e condanna al rilascio in Controparte_1 favore dell'attrice, SI.ra , dell'immobile sito in NO (RM) alla Via Delle Parte_1
Palme 3 scala B int. 3; condanna la convenuta alla refusione in favore dell'attrice delle spese di lite che liquida in euro 110,00 per esborsi, euro 2.100,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%) da distrarsi in favore del difensore antistatario. Civitavecchia 25.11.2025_
IL GIUDICE
dott.ssa Roberta Nardone