Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 47345.2023 del ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
- CF - e Parte_1 C.F._1 Parte_2
– CF: – entrambi in proprio e quali genitori esercenti la C.F._2
responsabilità genitoriale sul minore – elettivamente domiciliati in Per_1
Roma, Via Virgilio 1/L, nello studio del proprio difensore Avv. Giada Bernardi
(CF: ) PEC o al C.F._3 Email_1
fax n 06 89184459
ricorrenti
CONTRO
con sede in Roma, Via Fede- Controparte_1
rico Civinini, 111, cod. fisc. e part. IVA in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in 00199 Roma, Via
Ceresio, 24, presso lo studio del proprio difensore l'avv. Carlo Acquaviva del
Foro di Roma (cod. fisc. , PEC CodiceFiscale_4 [...]
Email_2
resistente
Nonché
1
in persona del pro tempore Controparte_2 CP_3
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato P.IVA_2
(C.F. ; PEC , presso i cui uffici P.IVA_3 Email_3
è ex lege domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le parti ricorrenti, ex artt. 281 decies e seguenti c.p.c., premettevano che il minore
è soggetto affetto da disabilità cognitiva di grado lieve, disturbo della Per_1
sfera emotiva, - più nota come ADHD - certificata dalla ASL già in data 2018, patologia classificata come handicap rientrante nella disciplina dell'art. 3 della L.
104/92. Il minore per l'anno scolastico 2022 – 2023 era stato iscritto all'Istituto odierno convenuto.
I ricorrenti avevano comunicato sin dall'iscrizione di F. alla IV elementare la problematica da cui il ragazzo è affetto, inviando anche la documentazione comprovante;
l'Istituto, all'epoca, redigeva il PEI che, in assenza di valutazione di revisione periodica da parte della ASL, si doveva applicare per il prosieguo del percorso scolastico e fino alla nuova valutazione.
Secondo i ricorrenti, l' resistente entro il mese di Ottobre 2023, sulla scorta CP_4
della documentazione già da due anni in suo possesso, avrebbe dovuto predisporre il PEI (Piano educativo Individualizzato) di F. da condividere con i genitori, al fine di approntare per il ragazzo le corrette e adeguate modalità di studio per l'anno scolastico appena iniziato, peraltro coincidente con inizio del triennio delle medie. Il Piano Educativo Individualizzato, definito unitamente alle linee guida ed all'assegnazione delle misure di sostegno dal Decreto Interministeriale 182 del
2020 promuove l'inclusione degli studenti con disabilità e garantisce a ciascuno tutto il necessario per partecipare appieno alla vita scolastica e realizzare il suo potenziale. Ai sensi dell'art. 3 del Decreto Interministeriale 182/2020 il PEI viene, infatti, elaborato da Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione (GLHO) - composto da docenti dell'alunno affetto da disabilità - in base alle esigenze del singolo studente e tenendo conto delle necessità e peculiarità del minore e poi condiviso con i genitori.
I ricorrenti ricordavano che nella stesura del PEI deve tenersi conto del Profilo
Dinamico Funzionale (PDF) del ragazzo, che si elabora sulla base delle risultanze
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dell'accertamento sanitario, e che indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap, le possibilità di recupero, le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate, nel rispetto delle scelte culturali del disabile;
il PEI, a norma degli artt. 5 e 6 del D.P.R. 24 febbraio 1994, deve contenere: finalità e obiettivi didattici;
itinerari di lavoro;
tecnologia da utilizzare;
metodologie, tecniche e verifiche;
modalità di coinvolgimento della famiglia.
L'art. 4 del Decreto Interministeriale 182/2020 prevede che il PEI debba essere approvato entro il 31 Ottobre dell'anno scolastico di riferimento, e ciò ovviamente proprio per poter consentire allo studente di affrontare il percorso di studi con gli strumenti adeguati. La redazione del PEI è dunque preciso obbligo del GLHO e, quindi, dell resistente. Era preciso obbligo del Controparte_5 [...]
– di affiancare al minore con difficoltà dei Controparte_6
docenti specializzati. L'Istituto Scolastico San Gabriele Roma è scuola parificata e
Cont come tale assoggettata alle disposizioni del come una scuola pubblica.
Nonostante quanto sopra per l'anno scolastico 2022 – 2023 F. non aveva avuto il
PEI giunto solo a marzo 2023 quando (secondo i ricorrenti) era ormai praticamente inutile. I ricorrenti assumono l'esistenza di reiterati solleciti mossi dagli attori all' resistente. CP_4
La mancata redazione del PEI è, secondo le parti ricorrenti, di per sé condotta altamente discriminatoria;
F. è un alunno con disabilità in una condizione di svantaggio e disuguaglianza rispetto agli altri alunni a causa della mancata valutazione dei suoi bisogni.
La ADHD da cui F. è affetto è una patologia che, tra le altre, comporta una difficoltà di concentrazione da parte del soggetto portatore, con derivanti difficoltà di apprendimento ed un'iperattività determinata proprio dall'incapacità di convogliare in maniera proficua l'energia e l'attenzione
ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione Iperattività) rientra nella categoria dei
Disturbi del Neuro sviluppo e si caratterizza per un deficit che causa una compromissione nel funzionamento personale, sociale, scolastico o lavorativo, con persistente presenza di disattenzione ( divagazione dal compito, mancanza di perseveranza, difficoltà nel mantenimento dell'attenzione, disorganizzazione non
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imputabili ad atteggiamenti di sfida o da mancata comprensione) e/o iperattività
(un'eccessiva attività motoria, un dimenarsi, la sensazione che il bambino sia
“sotto pressione”, tamburellamenti, loquacità; tali comportamenti si manifestano in momenti e situazioni in cui non sono appropriati).
La Scuola resistente aveva precluso al ragazzo la partecipazione ad una gita scolastica in data 27.03.2023 e lo confinava in una classe da solo, senza neanche premurarsi di smistarlo in altra classe, tanto che la madre lo andava a prendere, precisando nel foglio di uscita che motivo del rientro di F. a casa fosse proprio per l'essere stato il ragazzo lasciato solo. La condotta della controparte in tale occasione era censurabile ed a carattere altamente discriminatorio, laddove alla frustrazione del ragazzo per non essere andato in gita si è aggiunta quella di ritrovarsi solo in un'aula della scuola, con accrescimento in F. del senso di inadeguatezza e diversità. L'inadempimento dell agli obblighi ex lege CP_4
imposti aveva comportato che la valutazione scolastica del figlio dei ricorrenti non fosse corretta, laddove operata con parametri chiaramente inadeguati alla condizione di F.
La scuola con comunicazione del 03 Febbraio 2023 chiedeva ai ricorrenti di far
Pe seguire da un tutor sia per le problematiche di condotta che per il rendimento scolastico;
la comunicazione de qua sarebbe la prova provata dell'inadempimento dell' resistente. Sempre secondo i ricorrenti a causa ed in conseguenza CP_4
Pe della condotta omissiva dell' subiva un peggioramento Controparte_7
della sua patologia e ad iniziare dal Maggio 2023 un percorso di terapia a cadenza settimanale con lo psicologo che segue tutt'ora e che dovrà proseguire in futuro con costanza. Per sopperire alle difficoltà di apprendimento derivate dalla mancanza di un piano di studi personalizzato il Sigg.ri e Pt_1 Pt_2
affiancavano al figlio una tutor privata che lo aiuta negli studi, con conseguente aumento dei costi.
Gli stessi ricorrenti si sottoponevano ad un percorso parallelo a quello seguito da Pe roprio per poterlo gestire ed aiutare al meglio. Le spese sostenute dai ricorrenti per la terapia psicologica ed il tutor derivavano proprio dall'inadempimento dell' rispetto ai dettami del combinato disposto della L. Controparte_7
104/92, del Decreto Interministeriale 182/20 e ss. mm e del DPR del 1994 e delle
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normative vigenti in materia di tutela di alunni disabili. Proprio in conseguenza e
Pe per effetto di quanto sopra e delle gravi problematiche che veva incontrato nel corso dell'anno scolastico 2022 – 2023 i ricorrenti optavano per il trasferimento Pe del minore in altra scuola;
il cambio di Istituto, che requentava da diversi anni, era stato per il ragazzo fonte di ulteriore problematica. Era manifesta la violazione dell'art. 12 della Legge 104/92, che mette in rapporto la diagnosi di handicap- accertata dai presìdi medici competenti – con i successivi passaggi atti a creare le basi per l'integrazione del disabile nelle strutture scolastiche di riferimento, e quindi Profilo Dinamico-Funzionale (PDF) e diagnosi funzionale (DF) finalizzati all'elaborazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI). per l'anno Per_1
scolastico 2022 – 2023 aveva pieno diritto ad aver un PEI ed era preciso obbligo della scuola provvedere alla predisposizione del detto Piano, anno per anno, secondo un meccanismo dinamico di ricognizione del fabbisogno alla luce di quanto risultante dal PDF e dal PEI, i quali devono tenere conto dei bisogni del disabile e delle sue concrete esigenze educative.
Dalla illegittima condotta dell' derivava l'obbligo risarcitorio Controparte_7
dei resistenti – anche ex artt. 2043 e 2059 cc ed art 28 D Lgs 250711 - in favore dei ricorrenti e del minore di tutti i danni, patrimoniali e non, derivati e Per_1
derivandi dai dedotti accadimenti. Concludevano chiedendo di accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta dell Controparte_8
ovvero e quindi del
[...] Controparte_1 [...]
( già ) in persona del lrpt per non aver Controparte_6 CP_9
convocato il GLHO e non aver predisposto il PEI per l'alunno per Per_1
Cont l'anno scolastico 2022 – 2023; per l'effetto condannare il in persona del lrpt ai sensi dell'art. l 28 comma 5 del DLgs n 150/2011 a risarcire a , e per Per_1
esso ai genitori e odierni ricorrenti, il danno Parte_1 Parte_2
non patrimoniale subito a causa delle condotte discriminatorie ut in atti indicate e quantificato in € 18.000,00 – ovvero € 2.000,00 per ogni mese dell'anno scolastico 2022 -2023 – o nella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di
Cont Giustizia. Per l'effetto condannare il in persona del lrpt a risarcire ai genitori di e odierni ricorrenti - il danno Parte_3 Parte_2
patrimoniale subito a causa delle condotte discriminatorie in atti indicate ed
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ammontante ad €5.330,00; il tutto con interessi dalla domanda al saldo e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese.
Si costituiva e rappresentava Controparte_1
quanto segue. Il minore aveva iniziato a frequentare l'Istituto Scolastico
[...]
dalla 4^ primaria dell'anno scolastico 2020/2021 a seguito di CP_7
trasferimento dall'Istituto Comprensivo Octavia.
Al momento della iscrizione, i genitori non avevano comunicato alla scuola le problematiche del figlio. Già dai primi giorni di scuola emergevano i problemi e i docenti richiedevano indicazioni ai genitori e, quindi, convenivano che sarebbe stato necessario predisporre un Piano Didattico Personalizzato - PDP. Nel corso della riunione del 19.10.2020 fissata per il PDP i genitori dichiaravano di avere inviato poche ore prima alla Segreteria didattica (email del 19.10.2020) la documentazione dalla quale emergeva che l'alunno aveva un certificato di DSA;
che usufruiva dei benefici della l. 104 con diritto al sostegno scolastico e che per gli obiettivi educativi e didattici era stato redatto un Piano Educativo
Personalizzato - PEI dalla scuola di provenienza.
Considerate le comprensibili richieste della famiglia e tenuto conto che le normative relative al periodo emergenziale COVID consentivano la proroga della durata del PEI, per la 4^ primaria presso l'Istituto Scolastico San Gabriele era utilizzato il PEI predisposto dalla scuola di provenienza, l'Istituto Comprensivo
Octavia.
In 4^ primaria il ragazzo, nonostante le richieste dei docenti, non aveva il sostegno per espressa volontà dei genitori. In 5^ primaria – anno scolastico
2021/2022 - il ragazzo aveva avuto il sostegno, in quanto, a seguito di episodi di non gestione delle emozioni, la scuola aveva richiesto che la famiglia acconsentisse al sostegno;
per questo anno era stato aggiornato il PEI in data
12.11.2021. Al termine delle primarie, nel corso della riunione del 04.03.2022 a verbale era richiesto espressamente ai genitori l'aggiornamento della diagnosi in vista del passaggio alla scuola secondaria di primo grado.
Circa la 1° media: oltre alle richieste di invio di documentazione tramite i consigli di classe convocati in quinta primaria (come verbalizzato in data 12.11.2021 e in data 04.03.2022), la scuola aveva fatto analoga richiesta tramite apposite comunicazioni telefoniche nei mesi di ottobre-novembre 2022 da parte della
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Segreteria didattica e della Vicepreside. I genitori, nella intenzione di non penalizzare il futuro scolastico e personale del figlio, volevano evitare per le medie sia la formalizzazione di un nuovo PEI che il sostegno;
i genitori, in particolare, più volte dichiaravano che non avrebbero voluto il sostegno e soprattutto che l'alunno fosse portato fuori dell'aula durante l'orario scolastico per evitare una differenziazione e una esclusione.
I docenti, nelle more della predisposizione di un nuovo PEI, adottavano comunque una didattica personalizzata sulla base del PEI redatto per la primaria, unitamente alla valutazione dei dati in loro possesso e delle osservazioni quotidiane e adeguandolo alle esigenze del nuovo ciclo;
durante le lezioni, soprattutto quelle in cui F. aveva maggiori difficoltà nel comprendere l'argomento, i docenti ripetevano la spiegazione più volte a tutti e non solo a F., proprio per favorire la sua inclusione;
F. aveva la possibilità di recuperare eventuali voti insufficienti attraverso interrogazioni concordando con i docenti tempi e modalità delle interrogazioni stesse;
F. era inserito in lavori di gruppo o in coppia con i compagni di classe;
i docenti hanno sempre parlato con la classe per attutire eventuali tensioni e mettere F. a suo agio per favorirne la inclusione. In particolare, per F. i docenti hanno utilizzato i seguenti strumenti compensativi e dispensativi contenuti nel PEI redatto per la primaria:
a. interrogazioni programmate o volontarie b. schemi e mappe durante compiti scritti ed interrogazioni c. compiti e verifiche ridotte e/o semplificate d. tabelle e formulari e. utilizzo di calcolatrice f. dispensa dall'apprendimento mnemonico di formule;
riduzione del carico di studio a casa g. raggiungimento di obiettivi minimi mediante una selezione di argomenti.
La didattica personalizzata in favore di F. era stata resa agevole anche dal rilevo che alcuni docenti avevano seguito il minore sia alle elementari che alle medie. La
Presidenza e i docenti dell'Istituto Scolastico quindi, avevano CP_7
sempre avuto la massima attenzione per l'andamento scolastico (didattico e comportamentale) dell'alunno , mantenendo un costante dialogo con la Per_1
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famiglia. La pedagogista che affiancava nello studio il ragazzo si dichiarava soddisfatta dell'operato dei docenti.
Tuttavia, la famiglia, nonostante i continui solleciti della Presidenza – tramite la segreteria didattica - e dei docenti, non aveva presentato la diagnosi aggiornata, né aveva inoltrato il CIS: la scuola, malgrado la soddisfazione dei genitori e della pedagogista, aveva sempre insistito affinché fosse aggiornato il PEI ovvero redatto almeno un Piano Didattico personalizzato.
Il 26.01.2023 (mail 26.01.2023) la famiglia comunicava che era stata avviata presso la ASL competente la procedura per una nuova diagnosi. La scuola, quindi, inviava le relazioni dei professori alla ASL. Nella riunione del 28.02.2023, fissata per la redazione di un nuovo Piano Didattico Personalizzato, con la presenza di tutti i docenti, la pedagogista, i genitori di F. ribadivano la loro contrarietà rispetto alla redazione di un nuovo PEI e finanche di un PDP. In particolare, nella predetta riunione del 28.02.2023, i genitori riferivano che nel mese di marzo sarebbero state effettuate le visite presso la ASL per il rinnovo delle diagnosi, ma queste diagnosi non erano mai pervenute alla scuola, nonostante i continui solleciti.
Il 02.03.2023 la Scuola inviava una bozza di PDP ai genitori in attesa di loro osservazioni e proposte (mail 02.03.2023). Il PDP così costruito era sottoscritto dai genitori, dalla specialista e dai docenti.
F. aveva partecipato sempre a tutte le uscite didattiche;
non aveva partecipato solo al viaggio di istruzione in Umbria (4 giorni e 3 notti) perché per motivi comportamentali non era possibile la sua gestione. A fine anno, la scuola aveva organizzato - proprio per includere anche i ragazzi che non avevano partecipato al viaggio in Umbria - un viaggio di 3 giorni e 2 notti nell'Alto Lazio al quale i
Pe genitori non avevano voluto che partecipasse.
La domanda, quindi, era infondata. Chiedeva il rigetto di ogni domanda proposta nei confronti di , con condanna dei ricorrenti al Controparte_1
pagamento delle spese processuali da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Si costituiva il e, sostanzialmente, si associava alla domanda di rigetto CP_2
formulata dalla Parte_4
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All'udienza del 18.6.2024 erano rigettate le istanze istruttorie ed era fissata l'udienza in forma scritta ex art.189 c.p.c. per il 10.12.2024 per il deposito delle conclusioni sulla scorta delle quali la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda dei ricorrenti deve essere rigettata per assenza di qualsiasi provato comportamento illecito da parte dei resistenti. Il minore come Per_1
documentato, è affetto da disabilità cognitiva di grado lieve, disturbo della sfera emotiva, certificata dalla ASL rientrante nella disciplina dell'art. 3 della L.
104/92.
Scrivono testualmente i ricorrenti: …pag.2 “l'Istituto, all'epoca, redigeva il PEI che, in assenza di valutazione di revisione periodica da parte della ASL, si deve applicare per il prosieguo del percorso scolastico e fino alla nuova valutazione”.
Ed infatti agli atti è stato depositato il PEI relativo alla 5^ primaria – anno scolastico 2021/2022: in questo periodo il ragazzo ha avuto il sostegno;
era stato aggiornato il PEI in data 12.11.2021.
I ricorrenti affermano che: “nonostante quanto sopra per l'anno scolastico 2022 –
2023 F. NON HA AVUTO IL PEI ED I RELATIVI OBIETTIVI E STRUMENTI
COMPENSATIVI SE NON SOLO A MARZO 2023, quando era ormai praticamente inutile, e per giunta solo a seguito si reiterati solleciti mossi dagli attori all' resistente”. CP_4
Quindi i danni sarebbero, secondo la ricostruzione di parte ricorrente, in stretto nesso causale con la rappresentata omissione del piano formativo, discriminazione sussumibile nella presupposta omissione causatrice dei danni lamentati.
L'Istituto Scolastico riferisce che al termine delle primarie, nel corso della riunione del 04.03.2022 era richiesto espressamente ai genitori l'aggiornamento della diagnosi in vista del passaggio alla scuola secondaria di primo grado.
La 1^ media. Richieste di invio di documentazione tramite i consigli di classe convocati in quinta primaria (come verbalizzato in data 12.11.2021). In questo verbale (12.11.2021) la Scuola chiede un aggiornamento della diagnosi.
Nel verbale del 4.3.2022 si dà atto di una difficoltà collaborativa con la famiglia.
La Scuola sostiene, a difesa della propria tesi, che “I genitori, nella intenzione di non penalizzare il futuro scolastico e personale del figlio, volevano evitare per le medie sia la formalizzazione di un nuovo PEI che il sostegno;
i genitori, in
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particolare, più volte dichiaravano che non avrebbero voluto il sostegno e soprattutto che l'alunno venisse portato fuori dell'aula durante l'orario scolastico per evitare una differenziazione e una esclusione”.
I ricorrenti assumono l'esistenza di una condotta discriminatoria foriera di danni ma essa, alla luce dei documenti depositati dalla Scuola, non appare sussistente.
In primo luogo, si concorda con la affermazione dei ricorrenti secondo la quale il
PEI ha valore negli anni successivi alla sua redazione;
era onere dei genitori inviare alla Scuola un sempre aggiornato quadro diagnostico e richiedere il nuovo
PEI, seppur quello precedente fosse, comunque, ancora produttivo di effetti.
I ricorrenti non hanno documentalmente contrastato la tesi dell resistente CP_4 secondo la quale: “Tuttavia, la famiglia, nonostante i continui solleciti della
Presidenza – tramite la segreteria didattica - e dei docenti, non ha presentato la diagnosi aggiornata, né ha inoltrato il CIS: la scuola, malgrado la soddisfazione dei genitori e della pedagogista, ha sempre insistito affinché venisse aggiornato il
PEI ovvero redatto almeno un Piano Didattico Personalizzato”.
La difesa dei ricorrenti replica affermando la mancanza della “documentazione probante e che, con pari ovvietà, non corrispondono al vero, soprattutto considerando come F. sia soggetto già dal 2018 certificato come DSA dalla ASL
(ed è documentazione in possesso della controparte), patologia nel caso che interessa riconosciuta come handicap rientrante nella disciplina dell'art. 3 della
L. 104/92”.
Tuttavia, solo il 26.01.2023 (mail 26.01.2023) la famiglia comunicava che era stata avviata presso la ASL competente la procedura per una nuova diagnosi. La scuola, quindi, inviava le relazioni dei professori alla ASL.
Nel verbale del 28.2.23 la Scuola (in presenza dei genitori) sostanzialmente ribadiva la richiesta della diagnosi aggiornata, più volte reiterata alla famiglia
“nonostante le richieste avvenute in tal senso da parte della Scuola” (giova riportare per immagine il testo del verbale)
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Sempre nel verbale si legge che la famiglia nega problematiche a scuola ma soprattutto la stessa rifiuta il pdp. Nel verbale si legge, inoltre:
Il contenuto del verbale appare in linea con la tesi della resistente Scuola secondo la quale i ricorrenti erano contrari alla formalizzazione di strumenti di sostegno in favore del figlio. Si richiedeva l'intervento del Preside. Secondo i genitori questi fenomeni si verificavano solo a Scuola. Tale affermazione appare contrastante con la tesi del (non dimostrato) peggioramento addebitato alla Scuola e foriero di danni. Successivamente la stessa Scuola, in data 2.3.2023, scriveva:
“Gentile IA , Vi inviamo, come da accordi intercorsi nell'incontro di Pt_1 martedì 28 febbraio, il pdp di F. da ultimare. Il pdp è stato redatto sulla base dell'ultima diagnosi del 2019 in nostro possesso e sulla base delle osservazioni dei docenti. Le misure dispensative e compensative stabilite sono già state attuate dall'inizio dell'anno dopo un breve periodo di valutazione dell'alunno.
Rimaniamo in attesa della diagnosi aggiornata per ultimare il pdp e attivare, laddove necessario e concordandolo con la famiglia, un supporto didattico mirato. Rimaniamo in attesa di riscontro e rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento, Cordialmente”.
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Questa email costituisce una sorta di “messa in mora” verso una famiglia, la quale giunge a seguito di un verbale in cui la stessa famiglia: 1) è indicata come destinataria di richieste inevase;
2) riferisce che gli episodi accadono solo a
Scuola; 3) non ritiene opportuno la redazione di un nuovo P.D.P.
I ricorrenti assumono l'esistenza di reiterati solleciti mossi dagli attori all'Istituto resistente mentre, invece, dalla lettura dei documenti appare una situazione opposta.
Eppure, la Scuola redige il PDP con i documenti sanitari in possesso ed esso viene sottoscritto senza osservazioni da parte dei genitori.
Con queste premesse documentali viene smentito per tabulas ogni pur ipotizzabile comportamento discriminatorio, astrattamente invocato a supporto della richiesta
Pe di risarcimento danni. ha partecipato a tutte le uscite didattiche;
non ha partecipato unicamente al viaggio di istruzione in Umbria (4 giorni e 3 notti), poiché per motivi comportamentali non era possibile la gestione. Tuttavia, la decisione degli insegnanti era stata dettata dal comportamento del ragazzo che, a detta dei genitori, si manifestava solo a Scuola.
La Scuola deduce di aver organizzato a fine anno - proprio per includere anche i ragazzi che non avevano partecipato al viaggio in Umbria - un viaggio di 3 giorni e 2 notti nell'Alto Lazio al quale i genitori\ricorrenti non avevano aderito.
Tutte le relazioni scritte dagli insegnanti lasciano trasparire un alto grado di consapevolezza del Corpo docenti del proprio alto ruolo formativo;
i lamentati danni non sono minimamente ascrivibili a condotte improprie e\o discriminatorie riconducibili al Corpo docente o alla componente amministrativa non docente.
Anche a voler inquadrare come una responsabilità contrattuale della Scuola,
l'evento danno lamentato necessita necessariamente della ricostruzione di un chiaro antefatto causale, quale condotta illecita discriminatoria, da imputare alla
Scuola per le sue omissioni.
Ma la Scuola mai si è dimostrata omissiva e\o non curante.
I ricorrenti non hanno tempestivamente aggiornato la documentazione relativa al quadro clinico del minore non fornendo alla Scuola, che pur la richiedeva, la necessaria aggiornata diagnosi del minore, come peraltro ricordato dalla circolare
Regione Lazio 08.04.2014; nella quale si legge:
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Non sussiste la prova di un comportamento astrattamente discriminatorio della
Scuola resistente la quale (vedasi verbale del 28.2.23) ha cercato sempre di coinvolgere i ricorrenti nella conoscenza dei disagi del minore.
Nel ricorso non appare documentata una aggiornata produzione di certificazione medica capace di supportare le richieste avanzate in questa sede dai genitori. Sono coloro che esercitano la potestà genitoriale a essere onerati nei riguardi dell'Istituzione scolastica della funzione di conoscenza, rilevazione e certificazione ufficiale relativa allo status del minore.
La Scuola ha, diversamente da quanto rappresentato dai genitori, documentato il comportamento diligente degli organi preposti. L'assenza della prova dell'esistenza stessa di una condotta illecita esenta questo giudice dalla disamina della genesi, esistenza e quantificazione dei danni che da quella condotta sarebbero derivati.
Circa le spese di lite esse possono essere compensate;
la famiglia dei ricorrenti si
è trovata ad affrontare la oggettiva e difficile tematica familiare sopra esposta è può ragionevolmente essere stata indotta in errore nel ritenere che gli eventi dannosi possano essere stati astrattamente cagionati dalla condotta discriminatoria della Scuola;
quest'ultima ha, tuttavia, documentalmente rappresentato la correttezza del proprio agire. Sussistono, quindi, le gravi ed eccezionali ragioni di cui alla sentenza n. 77\2018 della Corte costituzionale per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta la domanda dei ricorrenti;
b) compensa le spese di lite.
Roma, 9.1.2025
Il Giudice
Alberto Cianfarini
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