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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/10/2025, n. 2245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2245 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE-UFFICIO ESECUZIONE
In persona del giudice dr.ssa Patrizia Acampora ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al N. R.G. A.C. 1971/2024
TRA
elett.te dom.to in Cast/re di Stabia alla va G. Mazzini 18 presso lo studio Parte_1 dell'Avv. De Liguori Stanislao PEC: ATTORE Email_1
E
(c.f. ) in persona del l.r.p.t. Controparte_1 P.IVA_1
rapp.ta e difesa dall'Avvocatura dello Stato CONVENUTA
E
rapp.ta e difesa dall'avv. Francesca Di Gennaro Controparte_2
CONVENUTA
E
in persona del sindaco p.t. CONVENUTA-CONTUMACE Controparte_3
E
CONVENUTA-CONTUMACE Controparte_4
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 cpc. CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
L'attore ha proposto opposizione ex art. 615 I co. cpc. avverso l'intimazione di pagamento n. 071
2024 90120714 01 000 per l'importo di euro 12.109,78; l'opposizione si sostanzia sulla omessa notifica degli atti prodromici e cioè della cartella di pagamento n. 07120210092571147, cartella di pagamento n. 07120220077258171 e dell'avviso di accertamento n. TF501AI03748/2020.
si costituiva eccependo il difetto di giurisdizione del G.O. in Controparte_2
favore della CTP e l'incompetenza per materia del Tribunale in favore del gdp
Si costituiva la quale, in via preliminare Controparte_1
eccepiva il difetto di giurisdizione, nel merito il rigetto della domanda, poiché, con riguardo all'avviso di accertamento n. TF501AI03748/2020 esso è stato ritualmente notificato a mani di CP_5
in data 8-6-21, persona convivente;
mentre per le due cartelle di pagamento n. 07120210092571147
e n. 07120220077258171 nulla può essergli contestato poiché trattasi di attività di competenza dell' , vinte le spese ovvero in subordine compensate le spese. Controparte_1
e restavano Controparte_3 Controparte_4
contumaci. La causa all'esito dello spirare del termine concesso per note viene ora all'esame nel merito.
Vanno preliminarmente esaminate l'eccezione di difetto di giurisdizione e la l'incompetenza per materia sul punto:
il Tribunale adito deve declinare la propria giurisdizione in favore del Giudice Tributario attesa la natura tributaria del credito chiesto con l'atto opposto relativo al mancato pagamento dell'addizionale
EF (avviso di accertamento n. TF501AI03748/2020). Ai sensi dell'art. 37 cpc il difetto di giurisdizione è rilevato anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo, fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito (Cass. SS. UU. n. 5762/2012), la giurisdizione tributaria a cui sono devolute tutte le controversie relative a imposte e tasse, è una giurisdizione esclusiva di carattere generale senza limitazioni relative all'an ed al quantum del tributo e quindi indifferente dal contenuto della domanda e si arresta solamente di fronte agli atti di esecuzione forzata tributaria ( Cass. Civ. n. 2382/07; n. 11082/07).
L'opposizione all'esecuzione non ancora iniziata ex art. 615 co. 1 cpc non rientra nell'esenzione prevista dall'art. 2 del D. L.gs n. 546/1992 in base al quale sono escluse dalla giurisdizione tributaria solamente le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria, successivi alla notifica della cartella di pagamento. Sussiste la giurisdizione del Giudice Tributario come chiarito dalla
Cassazione SS. UU. ordinanza n. 1394 del 18-1-2022 che hanno risolto il conflitto di giurisdizione richiamando la disciplina di cui al combinato disposto del D. Lgs n. 546/92, art. 2 e del DPR n. 602 del 1973, art. 49 e segg. ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti (cfr. anche SS. UU. sent. n. 4846/2021): in particolare le Sezioni Unite hanno precisato a) spetta alla giurisdizione tributaria la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati, b) spetta alla giurisdizione ordinaria la cognizione delle questioni inerenti alla forma dell'atto esecutivo, sia se esso sia conseguito a una valida notifica della cartella nonché per fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella.
Infine, in tema di riscossione dei tributi locali, la devoluzione alla giurisdizione delle commissioni tributarie della controversia concernente l'impugnazione di un'ingiunzione emessa ai sensi del R.D.
14 aprile 1910 n. 639, le Sezioni Unite hanno infatti sancito che l'ingiunzione non è un atto dell'espropriazione forzata, ma ha la stessa funzione, di atto prodromico dell'esecuzione forzata, che svolge la cartella di pagamento, e deve, pertanto, poter essere impugnata come una cartella di pagamento, ai sensi dell'art. 19 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 (Cass., Sez. Un., 20 maggio
2005, n. 10958).
Va altresì accolta l'eccezione di incompetenza per materia del Tribunale in favore del gdp con riferimento alle cartelle di pagamento n. 07120210092571147 e n. 07120220077258171
Le spese devono essere compensate tra le parti in ragione dell'esame pregiudiziale sulla giurisdizione e sull'incompetenza per materia del Tribunale
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così dispone: 1) Dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore della Corte di Giustizia Tributaria territorialmente competente;
2) dichiara l'incompetenza per materia del Tribunale adito in favore del giudice di pace territorialmente competente.
Riassunzione della causa nei termini di legge
Compensa le spese di lite
Torre Annunziata 14-10-25 il Giudice dr.ssa Patrizia Acampora
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE-UFFICIO ESECUZIONE
In persona del giudice dr.ssa Patrizia Acampora ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al N. R.G. A.C. 1971/2024
TRA
elett.te dom.to in Cast/re di Stabia alla va G. Mazzini 18 presso lo studio Parte_1 dell'Avv. De Liguori Stanislao PEC: ATTORE Email_1
E
(c.f. ) in persona del l.r.p.t. Controparte_1 P.IVA_1
rapp.ta e difesa dall'Avvocatura dello Stato CONVENUTA
E
rapp.ta e difesa dall'avv. Francesca Di Gennaro Controparte_2
CONVENUTA
E
in persona del sindaco p.t. CONVENUTA-CONTUMACE Controparte_3
E
CONVENUTA-CONTUMACE Controparte_4
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 cpc. CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
L'attore ha proposto opposizione ex art. 615 I co. cpc. avverso l'intimazione di pagamento n. 071
2024 90120714 01 000 per l'importo di euro 12.109,78; l'opposizione si sostanzia sulla omessa notifica degli atti prodromici e cioè della cartella di pagamento n. 07120210092571147, cartella di pagamento n. 07120220077258171 e dell'avviso di accertamento n. TF501AI03748/2020.
si costituiva eccependo il difetto di giurisdizione del G.O. in Controparte_2
favore della CTP e l'incompetenza per materia del Tribunale in favore del gdp
Si costituiva la quale, in via preliminare Controparte_1
eccepiva il difetto di giurisdizione, nel merito il rigetto della domanda, poiché, con riguardo all'avviso di accertamento n. TF501AI03748/2020 esso è stato ritualmente notificato a mani di CP_5
in data 8-6-21, persona convivente;
mentre per le due cartelle di pagamento n. 07120210092571147
e n. 07120220077258171 nulla può essergli contestato poiché trattasi di attività di competenza dell' , vinte le spese ovvero in subordine compensate le spese. Controparte_1
e restavano Controparte_3 Controparte_4
contumaci. La causa all'esito dello spirare del termine concesso per note viene ora all'esame nel merito.
Vanno preliminarmente esaminate l'eccezione di difetto di giurisdizione e la l'incompetenza per materia sul punto:
il Tribunale adito deve declinare la propria giurisdizione in favore del Giudice Tributario attesa la natura tributaria del credito chiesto con l'atto opposto relativo al mancato pagamento dell'addizionale
EF (avviso di accertamento n. TF501AI03748/2020). Ai sensi dell'art. 37 cpc il difetto di giurisdizione è rilevato anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo, fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito (Cass. SS. UU. n. 5762/2012), la giurisdizione tributaria a cui sono devolute tutte le controversie relative a imposte e tasse, è una giurisdizione esclusiva di carattere generale senza limitazioni relative all'an ed al quantum del tributo e quindi indifferente dal contenuto della domanda e si arresta solamente di fronte agli atti di esecuzione forzata tributaria ( Cass. Civ. n. 2382/07; n. 11082/07).
L'opposizione all'esecuzione non ancora iniziata ex art. 615 co. 1 cpc non rientra nell'esenzione prevista dall'art. 2 del D. L.gs n. 546/1992 in base al quale sono escluse dalla giurisdizione tributaria solamente le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria, successivi alla notifica della cartella di pagamento. Sussiste la giurisdizione del Giudice Tributario come chiarito dalla
Cassazione SS. UU. ordinanza n. 1394 del 18-1-2022 che hanno risolto il conflitto di giurisdizione richiamando la disciplina di cui al combinato disposto del D. Lgs n. 546/92, art. 2 e del DPR n. 602 del 1973, art. 49 e segg. ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti (cfr. anche SS. UU. sent. n. 4846/2021): in particolare le Sezioni Unite hanno precisato a) spetta alla giurisdizione tributaria la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati, b) spetta alla giurisdizione ordinaria la cognizione delle questioni inerenti alla forma dell'atto esecutivo, sia se esso sia conseguito a una valida notifica della cartella nonché per fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella.
Infine, in tema di riscossione dei tributi locali, la devoluzione alla giurisdizione delle commissioni tributarie della controversia concernente l'impugnazione di un'ingiunzione emessa ai sensi del R.D.
14 aprile 1910 n. 639, le Sezioni Unite hanno infatti sancito che l'ingiunzione non è un atto dell'espropriazione forzata, ma ha la stessa funzione, di atto prodromico dell'esecuzione forzata, che svolge la cartella di pagamento, e deve, pertanto, poter essere impugnata come una cartella di pagamento, ai sensi dell'art. 19 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 (Cass., Sez. Un., 20 maggio
2005, n. 10958).
Va altresì accolta l'eccezione di incompetenza per materia del Tribunale in favore del gdp con riferimento alle cartelle di pagamento n. 07120210092571147 e n. 07120220077258171
Le spese devono essere compensate tra le parti in ragione dell'esame pregiudiziale sulla giurisdizione e sull'incompetenza per materia del Tribunale
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così dispone: 1) Dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore della Corte di Giustizia Tributaria territorialmente competente;
2) dichiara l'incompetenza per materia del Tribunale adito in favore del giudice di pace territorialmente competente.
Riassunzione della causa nei termini di legge
Compensa le spese di lite
Torre Annunziata 14-10-25 il Giudice dr.ssa Patrizia Acampora