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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/09/2025, n. 1596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1596 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA II SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Margherita Valeriani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 127/2023 R.G.
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Roberta Costantino, che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
attrice
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Pina D'angelo, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
convenuta
CONCLUSIONI
Le parti, in ottemperanza al decreto del 16.7.2025, hanno depositato le note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate;
l'udienza è stata ce- lebrata con le modalità della c.d. trattazione scritta e la causa viene decisa con deposito telematico della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di di- ritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posi- zioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.- Con atto di citazione regolarmente notificato, ha impugnato la delibera Parte_1 adottata in data 21.10.2022 dell'assemblea del di Foggia. Controparte_2
1 L'attrice ha riferito di essere comproprietaria, con di uno degli Persona_1 appartamenti del condominio;
di non avere partecipato all'assemblea del 21.10.2022, convocata dall'amministratore per discutere, al punto 1, dell'“adesione al procedimento di mediazione del
8/10/2022 presentata dall'avv. Costantino Roberta in nome e per conto della condomina sig.ra
, per impugnativa delibere assembleari del Parte_2
23.9.2022, numero 2 e 3 dell'o.d.g.” e, al punto 2, della “nomina dell'avvocato che dovrà rappresentare il condominio […] in sede di mediazione”; che, a tale riunione, i presenti hanno deliberato la ratifica dei punti 2 e 3 della delibera del 23.9.2022 senza che tale argomento fosse preventivamente posto all'ordine del giorno e, dunque, contravvenendo alle prescrizioni dell'art. 66 disp. att. c.c.; di avere interesse a ottenerne l'annullamento dell'atto per evitare esborsi economici e attività che inciderebbero direttamente sulla sua proprietà; di avere promosso un tentativo di mediazione prima di introdurre il presente giudizio.
La ha, quindi, concluso chiedendo l'annullamento del punto 1 della delibera Pt_1 condominiale del 21.10.2022, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 9.5.2023, si è costituito in giudizio il
, impugnando e contestando integralmente quanto dedotto dalla Controparte_3 controparte.
Il Condominio ha premesso di essere stato già citato a giudizio dalla nel Pt_1 procedimento pendente davanti a questo Tribunale, iscritto al n. 2604/2020 R.G., avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni da infiltrazioni all'appartamento, realizzato sul lastrico solare, di cui è proprietaria;
ha altresì riferito che il precedente amministratore non ha Persona_2 informato l'assemblea circa l'esistenza di quel giudizio e ha trattenuto indebitamente i € 3.500 versati dai condomini per la transazione della lite con l'attrice; che la , pur consapevole Pt_1 della situazione, ha lasciato che il Giudice di quel giudizio dichiarasse la contumacia del che, a seguito di revoca giudiziale del , il si è costituito CP_1 Per_2 CP_1 tardivamente col nuovo amministratore e ha chiesto la remissione in termini, ma la si è Pt_1 opposta eccependo la mancata autorizzazione da parte dell'assemblea; che il Giudice di quel processo ha respinto tale eccezione, chiarendo come l'amministratore, quante volte si limiti a difendere il , può costituirsi senza bisogno di ottenere la preventiva autorizzazione, ma CP_1 non ha concesso la remissione in termini;
che, ad ogni buon conto, alla successiva assemblea del
23.9.2022, i presenti hanno ratificato l'operato del nuovo amministratore e ribadito la nomina del difensore di fiducia;
che la ha impugnato la delibera del 23.9.2022, deducendo la Pt_1 violazione del quorum deliberativo; che, per incardinare tale impugnativa, ha anzitutto invitato la
2 controparte alla mediazione e, di conseguenza, il nuovo amministratore ha convocato l'assemblea del 21.10.2022 per discutere su tale punto e sulla strategia difensiva da tenere, oltre che per nominare il difensore, ma, durante la riunione, constatata la presenza di tutti i condomini, esclusa l'odierna attrice (che versava in conflitto di interessi), si è proceduto a ratificare direttamente i punti della precedente delibera, oggetto dell'impugnativa promossa dalla . Pt_1
Il Condominio ha, anzitutto, eccepito il difetto dell'interesse ad agire della controparte perché, da un lato, la delibera impugnata non comporta esborsi per spese di lite a carico dell'attrice,
e, dall'altro, l'impugnazione mira a precludere la legittimità attività difensiva del CP_1 preordinata all'accertamento delle irregolarità urbanistiche dell'appartamento dell'attrice; ha, inoltre, eccepito il difetto dell'interesse ad agire dell'attrice perché, considerato la situazione di conflitto di interesse in cui versa la , questa non avrebbe comunque potuto partecipare alla Pt_1 discussione su questioni inerenti la costituzione e difesa del nel precedente giudizio, di CP_1 cui è controparte, né avrebbe potuto impedire all'amministratore di costituirsi o ai condomini di conferire individualmente il mandato al difensore pur in sede assembleare;
nel merito, ha infine eccepito l'infondatezza della domanda perché la ratifica dei punti 2 e 3 della delibera del 23.9.2022, ancorché non specificatamente indicata all'o.d.g., costituisce uno sviluppo prevedibile dell'argomento in discussione all'assemblea.
Il Condominio ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza dell'impugnazione, con conseguente condanna dell'attrice alla rifusione delle spese di lite;
ha invece rinunciato, con le note del 3.3.2025, alla richiesta di risarcimento del danno per lite temeraria.
II.- Concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., è stata formulata una proposta ex art. 185 bis
c.p.c. in data 17.10.2024, alla quale le parti non hanno inteso aderire.
Istruita, quindi, con sole prove documentali, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 18.9.2023, svoltasi in modalità cartolare e lette le note di trattazione scritta delle parti, viene decisa con deposito telematico della sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
III.- L'unico motivo d'impugnazione articolato dalla avverso la delibera condomi- Pt_1 niale del 21.10.2022 (ossia la violazione del disposto di cui all'art. 66 disp. att. c.c.) è infondato e, pertanto, la domanda va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
In premessa, va precisato che le deliberazioni dell'assemblea possono essere impugnate dai condomini assenti, dissenzienti o astenuti, nel caso in cui l'atto sia contrario alla legge o al regola- mento condominiale;
l'azione di annullamento, da proporre a pena di decadenza entro trenta giorni dalla conoscenza legale della delibera, non sospende l'esecuzione della delibera (salvo ordine del
3 Giudice). Tale rimedio, previsto dal legislatore all'art. 1137 c.c. per bilanciare l'interesse alla spedi- tezza e quello alla regolarità della gestione del condominio è affiancato, per giurisprudenza costan- te, dall'azione di nullità esperibile nei soli (gravi) casi di mancanza originaria degli elementi costi- tutivi essenziali, di impossibilità dell'oggetto o di illiceità della delibera.
Sul piano probatorio, grava sul condomino che agisce ex art. 1137 c.c. l'onere di dimostrare la violazione di legge o del regolamento condominiale, allegando e provando i fatti posti a base del- la sua impugnazione;
di contro, incombe sul convenuto l'onere di negare tali fatti e, CP_1 ove contestato dalla controparte, di dare prova che tutti i condomini sono stati tempestivamente av- visati della convocazione (cfr. Cass. civ. n. 12379/1992).
Nel caso di specie, la ha chiesto accertarsi e dichiararsi l'annullamento della delibe- Pt_1 ra del 21.10.2022 sul punto n. 1 dell'ordine del giorno, nella parte in cui – con millesimi 801,10 e i voti favorevoli dei 5 condomini presenti su 7 totali – sono stati ratificati i punti nn. 2 e 3 della pre- cedente delibera del 23.9.2022 (oggetto di separato giudizio di impugnazione), senza che tale attivi- tà fosse preventivamente posta all'ordine del giorno.
Tali circostanze fattuali non sono state smentite dalla controparte che, piuttosto, si è difesa eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione per carenza di interesse ad agire e, nel merito,
l'infondatezza della domanda, ritenendo che la ratifica deliberata costituisse un legittimo sviluppo del punto n. 1 dell'ordine del giorno, senza alcuna violazione delle norme in tema di convocazione dell'assemblea.
Considerato che la questione relativa al merito, e, cioè, alla portata interpretativa dell'art. 66 disp. att. c.c. e alla sua applicazione al caso concreto, è suscettibile di risolvere speditamente la con- troversia, si procede all'esame della stessa secondo il principio della ragione più liquida, tralascian- do le eccezioni di inammissibilità.
In proposito, va premesso che la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che l'avviso di convocazione dell'assemblea deve elencare, sia pure in modo non analitico e minuzioso, gli specifici argomenti da trattare, affinché sia possibile comprendere i termini essenziali di essi e consentire agli aventi diritto le conseguenti determinazioni anche relativamente alla partecipazione alla deliberazione;
cionondimeno, secondo la stessa giurisprudenza, non occorre che l'avviso di convocazione prefiguri lo sviluppo della discussione e il risultato dell'esame dei singoli punti all'or- dine del giorno (Cass. civ. n. 13047/2014).
In particolare, la disposizione dell'art. 1105 comma 3 c.c. – applicabile anche in materia di condominio di edifici – la quale prescrive che tutti i partecipanti debbano essere preventivamente informati delle questioni e delle materie sulle quali sono chiamati a deliberare, non comporta che
4 nell'avviso di convocazione debba essere prefigurato lo sviluppo della discussione ed il risultato dell'esame dei singoli punti da parte dell'assemblea (Cass. civ. n. 2999/2010).
L'accertamento della completezza o meno dell'ordine del giorno dell'assemblea condominia- le – nonché della pertinenza della deliberazione dell'assemblea al tema in discussione indicato nell'ordine del giorno contenuto nel relativo avviso di convocazione – è demandato all'apprezza- mento del giudice del merito (cfr. Cass. civ. n. 13047/2014).
Si tratta quindi di accertare, nella vicenda per cui è causa, se la ratifica della delibera prece- dente – non espressamente posta all'ordine del giorno – costituisse un plausibile sviluppo della di- scussione e dell'esame dei singoli punti in discussione, rientrando così nel perimetro dell'interpretazione dell'art. 66 disp. att. c.c. elaborata dalla giurisprudenza di legittimità.
Come emerge dal tenore letterale dei punti posti all'ordine del giorno in sede di convocazio- ne dell'assemblea del 21.10.2022, l'oggetto della riunione è stato preventivamente individuato nella discussione sulla mediazione presentata dall'avv. Costantino Roberta in nome e per conto della condomina sig.ra e, di conseguenza, nella strategia difensiva del da tenere in Pt_1 CP_1 relazione alla presunta illegittimità della delibera del 23.9.2022 impugnata per difetto di quorum de- liberativo (punto n. 1 odg) e nella conseguente nomina del difensore del per la predetta CP_1 procedura di mediazione (punto n. 2 odg).
Dagli atti di causa, risulta che l'assemblea, riunita in seconda convocazione, durante la di- scussione sul primo punto all'ordine del giorno – ossia “l'adesione al procedimento di mediazione del 8/10/2022 presentata dall'avv. Costantino Roberta in nome e per conto della condomina sig.ra
/ , per impugnativa delibere assembleari del Parte_1 Controparte_2
23.9.2022, punti 2 e 3 dell'odg” – ha ratificato tale ultima delibera con quorum di 801,10 millesimi e voto favorevole all'unanimità dei cinque condomini presenti su sette totali.
Ciò posto, deve ritenersi che la decisione di ratificare tale delibera, con ampio quorum, allo scopo di prevenire la declaratoria di illegittimità dell'atto impugnato e i suoi effetti, abbia rappre- sentato – senza dubbio – una scelta attinente alla strategia difensiva relativa alla mediazione e alla conseguente controversia avente ad oggetto proprio l'impugnazione di quei due punti all'odg della delibera del 23.9.2022, espressamente menzionati nella convocazione della riunione del 21.10.2022.
La ratifica era, dunque, pienamente prevedibile da parte della che, in qualità di con- Pt_1 troparte, era a conoscenza di tutti i fatti di causa e, quindi, dell'eventualità che il , per CP_1 contrastare il dedotto vizio procedurale di cui alla controversia da mediare, ratificasse l'impugnata delibera con ampio quorum, così superando i motivi di impugnazione formulati da controparte nel pendente giudizio davanti al Tribunale di Foggia (n. 2604/2020 R.G.).
5 In altri termini, la ratifica oggetto del presente giudizio di impugnazione, pur non essendo stata espressamente indicata tra i punti all'ordine del giorno in fase di convocazione dell'assemblea, doveva ritenersi un possibile e, anzi, prevedibile sviluppo della discussione sulla mediazione, col risultato che, seguendo la condivisibile giurisprudenza in tema di art. 66 disp. att. c.c., essa va rite- nuta pienamente legittima.
Da tanto consegue il rigetto della domanda di annullamento e la condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Si dà atto, infatti, che il principio della soccombenza impone che la parte venga condannata a pagare le spese di lite in favore della parte vittoriosa a prescindere dal fatto che il soccombente sia stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (come nella specie, essendo stata la ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in forza di delibera n. 24/2022 del Con- Parte_1 siglio dell'Ordine di Foggia datata 29.12.2022), ciò in quanto “il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del D.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare all'Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra risultata vittoriosa” (Cass. civ. n. 10053/2012).
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
V.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi d'ufficio, in assenza di nota spese, ai sensi del D.M. n. 55/2014 aggiornato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione fino a € 52.000,00, in ragione del valore indeterminabile della causa complessità bassa, applicando i valori minimi per tutte le fasi, stante la natura documentale della causa e la non particolare difficoltà delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. RIGETTA la domanda di parte attrice;
2. CONDANNA alla rifusione, in favore del Parte_1 [...]
, delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 3.809, oltre Controparte_4
a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Foggia, 21 Settembre 2025
Il Giudice – Margherita Valeriani
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