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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 15/12/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente
Dott.ssa Marianna Frangiosa Giudice rel.
Dott.ssa Alessia Annunziata Giudice
a seguito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 322/2025 del Ruolo Generale V.G. avente ad oggetto: domanda congiunta per la modifica delle condizioni di divorzio vertente tra:
, nato il [...], ad [...] ed ivi residente a[...]
Follerau, n. 21, (C.F. ) e , nata il C.F._1 Parte_2
17.01.1978 ad Agropoli (SA) ed ivi residente a[...], (C.F.
), entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, C.F._2 dall'Avv. Angela Sciammarella (C.F. , ed elettivamente C.F._3 domiciliati presso il suo studio professionale, in Agropoli (Sa), alla Via A. De Gasperi
n. 65;
RICORRENTI
nonché
P.M. in sede presso il Tribunale di Vallo della Lucania il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda con visto 20.06.2025-01.07.2025;
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO
Con ricorso su domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 17.06.2025, gli odierni ricorrenti, i sigg.ri e , Parte_1 Parte_2 adiva l'intestato Tribunale esponendo in punto di fatto: di aver contratto matrimonio concordatario in Agropoli (Sa), in data 14.07.2007 e dalla cui unione nasceva, ad Agropoli (Sa) il 28.10.2010, ; che venuta meno Persona_1
l'affectio coniugalis a causa di sopravvenute incompatibilità, interveniva sentenza di cessazione degli effetti civili dell'intercorso matrimonio, n. 351/2018 dell'11-
15.10.2018 (R.G. 1066/2018) dell'intestato Tribunale dove veniva disposto, tra le altre cose, il versamento -a carico del sig. della somma di € 300,00 Parte_1 mensili a titolo di assegno divorzile per la sig.ra nonché l'importo Parte_2 di € 700,00 mensili a titolo di mantenimento per il figlio , oltre alla Per_1 rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT (Artt. 5 e 6).
Tanto premesso in punto di fatto e sul rilievo che era mutata la situazione fattuale a seguito del divorzio circa le condizioni economiche-reddituali della sig.ra e Pt_2 le necessità del figlio della coppia , chiedevano congiuntamente al Per_1
Tribunale di procedere alla revisione del provvedimento assunto in sede di divorzio alle seguenti e trascritte conclusioni “…OMOLOGARE le seguenti nuove condizioni in modifica della Sentenza n. 351/2018 del Tribunale di Vallo della Lucania pubblicata il 15.10.2018 e così statuire: A. la sig.ra rinuncia ad Parte_2 ogni forma di mantenimento a carico dell'ex coniuge , il quale non sarà Parte_1 più tenuto al versamento di assegno divorzile;
B. Il sig. verserà alla sig.ra Parte_1
la somma di € 1.000,00 mensili, importo soggetto a rivalutazione Parte_2 annua sulla base degli indici ISTAT a titolo di assegno di mantenimento per il figlio
” Per_2
In particolare, circa la revoca dell'assegno di divorzio le parti concordemente – premessa l'assunzione con contratto a tempo indeterminato della sig.ra a Pt_2 decorrere dal 01.09.2023 come docente di ruolo su sostegno e l'indipedenza economica raggiunta dalla stessa– chiedevano che ne venisse disposta la revoca degli importi originariamente posti a carico del sig. in favore della sig.ra Pt_1
. Pt_2 Le parti, inoltre, concordemente concludevano per la modifica – in melius- dell'importo dell'assegno di mantenimento per il figlio in €. 1.000,00 in Per_1 luogo di €. 700,00 disposto con il provvedimento n. 351/2018.
La prima udienza per la comparizione delle parti fissata per la data del 16.10.2025 veniva sostituita con il deposito di note scritte stante la domanda congiunta e la rinuncia alla comparizione.
Ebbene, nel caso di specie, le circostanze che sorreggono le domande risultano incontestate e pacifiche tra le parti conducendo ad una pronuncia di accoglimento delle richieste avanzate con il ricorso introduttivo dovendo il Tribunale disporre in conformità rispondendo le stesse anche alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio.
La condizione concordata circa l'assegno di mantenimento per la prole, è da ritenersi congrua in quanto non contraria a norme imperative nonché recepibile in questa sede in quanto conforme all'interesse del figlio minore della coppia allo stato di 15 anni e, quindi, conformemente alle sue accresciute Per_1 esigenze.
Va, pertanto, accolta la domanda di revoca della disposizione che onerava il sig.
al versamento in favore della sig.ra dell'importo di €. 300,00 mensili Pt_1 Pt_2 nonché della riforma dell'importo a titolo di mantenimento per il figlio della coppia
. Per_1
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, a parziale modifica delle statuizioni di cui alla sentenza n. 351/2018 dell'11-15.10.2018 (R.G. 1066/2018), revoca l'obbligo del sig. alla corresponsione dell'assegno Parte_1 divorzile per l'ex coniuge, sig.ra ; Parte_2
2. Dispone, a parziale modifica della statuizione di cui al punto 6) di cui alla sentenza n. 351/2018 dell'11-15.10.2018 (R.G. 1066/2018), che il sig. versi a titolo di mantenimento per il figlio minore Parte_1 la somma mensile di €. 1.000,00, da rivalutarsi Persona_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, ferme ed immutate le tempistiche e le modalità;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio 12.12.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr.ssa Marianna Frangiosa Dr.ssa Elvira Bellantoni