Art. 2.
La maggiore spesa di lire 3.260 milioni, di cui al precedente articolo 1, sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile in ragione di lire 500 milioni nell'anno 1965 e di lire 920 milioni in ciascuno degli anni dal 1966 al 1968.
All'onere di lire 500 milioni previsto per l'anno finanziario 1965 si provvede per lire 250 milioni, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del fondo iscritto al capitolo n. 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1 luglio 31 dicembre 1964 e, per lire 250 milioni, a carico del fondo iscritto al capitolo n. 5381 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1965.
All'onere di lire 920 milioni previsto per l'anno 1966 si provvede con riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 del predetto stato di previsione per l'anno finanziario stesso.
Il Ministro per il tesoro 6 autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La maggiore spesa di lire 3.260 milioni, di cui al precedente articolo 1, sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile in ragione di lire 500 milioni nell'anno 1965 e di lire 920 milioni in ciascuno degli anni dal 1966 al 1968.
All'onere di lire 500 milioni previsto per l'anno finanziario 1965 si provvede per lire 250 milioni, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del fondo iscritto al capitolo n. 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1 luglio 31 dicembre 1964 e, per lire 250 milioni, a carico del fondo iscritto al capitolo n. 5381 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1965.
All'onere di lire 920 milioni previsto per l'anno 1966 si provvede con riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 del predetto stato di previsione per l'anno finanziario stesso.
Il Ministro per il tesoro 6 autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.