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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 06/10/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 470/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. sopra indicato, avente ad oggetto “Ricorso congiunto per la rinuncia all'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne”, promossa congiuntamente da
(C.F.: ), nata il [...], a [...], residente in 6 Rue Parte_1 C.F._1 de Bragance L – 1255 Luxembourg, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Giovanni
Petrantoni;
e da
(C.F.: ), nato il [...] a [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Giovanni
Petrantoni;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 26.05.2025 ha espresso parere favorevole.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza emessa in data 20.07.2025 ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 19.05.2025, ed premesso che Parte_1 Parte_2 Parte_1
è figlia primogenita di e che con sentenza n. 697/2018 emessa il 25.10.2018 e
[...] Parte_2 depositata il 7.11.2018, la Corte di Appello di Caltanissetta - in parziale riforma della sentenza n.
402/2016, emessa dal Tribunale di Enna il 29.07.2016 nel giudizio di separazione dei coniugi (
[...]
– - in merito alle statuizioni di natura patrimoniale, limitatamente all'oggetto Pt_2 Controparte_1 del presente giudizio, disponeva che il sig. pagasse l'importo di € 1.000,00 Parte_2 omnicomprensivo delle spese straordinarie, a titolo di assegno di mantenimento in favore della figlia
, hanno chiesto a questo Tribunale sulla base della sopravvenuta indipendenza Parte_1 economica della predetta figlia, la revoca definitiva dell'assegno di mantenimento disposto in suo favore con la suddetta sentenza.
Le parti hanno, quindi, chiesto di regolamentare i loro rapporti patrimoniali alle seguenti condizioni:
“Revocare l'assegno di mantenimento posto a carico del sig. di € 1.000,00 in favore Parte_2 della figlia sig.ra , per rinuncia di quest'ultima e per le motivazioni indicate in Parte_1 ricorso, essendo la stessa oramai economicamente autosufficiente, disposto con la sentenza n.
697/2018 del 25/10/2018, depositata il 7/11/2018 della Corte di Appello di Caltanissetta”.
Il Tribunale, dunque, valutato che la superiore richiesta appare conforme alla vigente disciplina legislativa e ravvisato che la stessa non si pone in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento della concorde istanza, di cui al ricorso congiunto del 19.05.2025, il cui contenuto è stato confermato dalle parti con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Il Pubblico Ministero non si è opposto all'accoglimento del ricorso e ha espresso parere favorevole in data 26.05.2025.
Le condizioni concordemente formulate dalle parti possono, pertanto, essere recepite in quanto le stesse regolamentano compiutamente le condizioni inerenti alla figlia e ai rapporti Parte_1 economici intercorrenti tra le parti, avendo quest'ultima raggiunto l'indipendenza economica e avendo quindi espressamente rinunciato all'assegno di mantenimento in suo favore.
Essendo il ricorso congiunto, nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio.
***
P.Q.M.
Il Tribunale, acquisito il parere favorevole del P.M., definitivamente pronunciando:
- prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti con il ricorso congiunto depositato in data 19.05.2025 e confermato con note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in data
27.06.2025; - revoca l'assegno di mantenimento posto a carico di di € 1.000,00 in favore della figlia Parte_2
; Parte_1
- nulla sulle spese.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 3.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Dott.ssa Sara Antonelli Dott.ssa Marika Motta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. sopra indicato, avente ad oggetto “Ricorso congiunto per la rinuncia all'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne”, promossa congiuntamente da
(C.F.: ), nata il [...], a [...], residente in 6 Rue Parte_1 C.F._1 de Bragance L – 1255 Luxembourg, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Giovanni
Petrantoni;
e da
(C.F.: ), nato il [...] a [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Giovanni
Petrantoni;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 26.05.2025 ha espresso parere favorevole.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza emessa in data 20.07.2025 ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 19.05.2025, ed premesso che Parte_1 Parte_2 Parte_1
è figlia primogenita di e che con sentenza n. 697/2018 emessa il 25.10.2018 e
[...] Parte_2 depositata il 7.11.2018, la Corte di Appello di Caltanissetta - in parziale riforma della sentenza n.
402/2016, emessa dal Tribunale di Enna il 29.07.2016 nel giudizio di separazione dei coniugi (
[...]
– - in merito alle statuizioni di natura patrimoniale, limitatamente all'oggetto Pt_2 Controparte_1 del presente giudizio, disponeva che il sig. pagasse l'importo di € 1.000,00 Parte_2 omnicomprensivo delle spese straordinarie, a titolo di assegno di mantenimento in favore della figlia
, hanno chiesto a questo Tribunale sulla base della sopravvenuta indipendenza Parte_1 economica della predetta figlia, la revoca definitiva dell'assegno di mantenimento disposto in suo favore con la suddetta sentenza.
Le parti hanno, quindi, chiesto di regolamentare i loro rapporti patrimoniali alle seguenti condizioni:
“Revocare l'assegno di mantenimento posto a carico del sig. di € 1.000,00 in favore Parte_2 della figlia sig.ra , per rinuncia di quest'ultima e per le motivazioni indicate in Parte_1 ricorso, essendo la stessa oramai economicamente autosufficiente, disposto con la sentenza n.
697/2018 del 25/10/2018, depositata il 7/11/2018 della Corte di Appello di Caltanissetta”.
Il Tribunale, dunque, valutato che la superiore richiesta appare conforme alla vigente disciplina legislativa e ravvisato che la stessa non si pone in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento della concorde istanza, di cui al ricorso congiunto del 19.05.2025, il cui contenuto è stato confermato dalle parti con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Il Pubblico Ministero non si è opposto all'accoglimento del ricorso e ha espresso parere favorevole in data 26.05.2025.
Le condizioni concordemente formulate dalle parti possono, pertanto, essere recepite in quanto le stesse regolamentano compiutamente le condizioni inerenti alla figlia e ai rapporti Parte_1 economici intercorrenti tra le parti, avendo quest'ultima raggiunto l'indipendenza economica e avendo quindi espressamente rinunciato all'assegno di mantenimento in suo favore.
Essendo il ricorso congiunto, nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio.
***
P.Q.M.
Il Tribunale, acquisito il parere favorevole del P.M., definitivamente pronunciando:
- prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti con il ricorso congiunto depositato in data 19.05.2025 e confermato con note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in data
27.06.2025; - revoca l'assegno di mantenimento posto a carico di di € 1.000,00 in favore della figlia Parte_2
; Parte_1
- nulla sulle spese.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 3.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Dott.ssa Sara Antonelli Dott.ssa Marika Motta