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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/12/2025, n. 7366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7366 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
FR AT Presidente
SU IN Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 6811 R.G.A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 18/12/2024 e vertente
TRA
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Papilli Domenico (C.F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via C.F._3
Tuscolana n° 851, giusta procura in atti
Appellanti
E
persona dell'amministratore pro- Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Licopoli Tiziana (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, C.F._4
Viale dei Consoli n°11, giusta procura in atti;
Appellato nonché (P.I.V.A. in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gizzi Daniele (C.F. C.F._5
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genzano di Roma, IA G. AR
n° 32, giusta procura in atti
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7194/2020 pronunciata dal Tribunale di Roma, pubblicata in data 14.05.2020
Conclusioni
Per gli appellanti: “ Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, in riforma totale della appellata sentenza di primo grado n. 7194/2020 pronunciata dal Tribunale
Ordinario di Roma Sezione Quinta Civile G.I. Dr. Fabio Miccio resa pubblica con il deposito in cancelleria il 14.5.2020, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, domanda deduzione ed eccezione, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: In Via principale e nel merito: - accertare e dichiarare che il giardino/cortile /patio e rimessaggio di proprietà privata dei coniugi Parte_3
pertinente ed attiguo la loro abitazione ubicata al piano terreno interno 2
[...]
della scala B del Condominio di Via Lucio Papirio, 109 in Roma, occupato dai ponteggi e dall'area di cantiere impiantati dalla (ditta appaltatrice) Controparte_3
per eseguire e portare a completamento i lavori di rifacimento e di ristrutturazione condominiale nell'interesse del Condominio committente di Via Lucio Papirio, 109 in
Roma, abbandonati anzitempo e non terminati alla data del 30.11.2014 stabilita per la loro definitiva riconsegna ed ultimazione, non è stato restituito nella piena ed incondizionata materiale disponibilità dei suoi proprietari ed utilizzatori ivi residenti il 30.11.2014 e che siffatta occupazione risultando arbitraria e priva di un valido e legittimo titolo legale si è protratta ininterrottamente dal 1.12.2014 fino al 12.06.2015, in quanto in questo periodo non sono proseguiti ma sono stati definitivamente abbandonati e non sono stati più ripresi né completati i lavori appaltati dal
convenuto alla mentre quelli successivamente appaltati CP_1 Controparte_3
ed eseguiti dalla avrebbero interessato Controparte_4 l'installazione di nuovi ponteggi sull'area privata dei coniugi a Parte_3
decorrere dal 26.10.2015 ; - accertare e dichiarare che siffatta occupazione illegittima
e priva di titolo legale ha cagionato nel periodo interessato sopra riferito ossia dal
1.12.2014 al 12.06.2015 ossia in 194 giorni a carico dei sigg.ri danni Parte_4
materiali ingenti per l'assoluto mancato utilizzo e godimento personale e residenziale dell'area cortilizia giardino, patio e rimessaggio veicoli di 200 mq occupata per 68 mq dai ponteggi e dal cantiere edile, compromettendo e generando gravi restrizioni e limitazioni alla vita quotidiana personale e alla convivenza familiare in siffatte condizioni ambientali rendendo tutto il giardino l'area cortilizia il patio ed il rimessaggio assolutamente impraticabili inaccessibili ed inservibili dai ponteggi e dal cantiere edile, l'abitazione attigua di residenza familiare degli attori oscurata, sempre sporca, impolverata chiusa e bloccata dai ponteggi esterni con aria irrespirabile, viziata e con illuminazione artificiale sempre accesa, nuocendo alle condizioni di salute, di vita e all' integrità fisica e psichica degli attori (segnatamente alla salute psichica della sig.ra ) e dei loro familiari con essi coabitanti (due Parte_2
figli maggiorenni), rendendo impossibile alla famiglia utilizzare Parte_5
anche il cortile a rimessaggio di ben 4 veicoli di proprietà dei residenti come in passato era sempre avvenuto (costretti a parcheggiarli fuori sulla pubblica strada esposti al rischio di danneggiamenti e di furti) , rendendo impossibile a costoro godersi giornate di sole, di luce di bel tempo e di relax all'aperto e potersi distrarre e ricavare tutti i benefici ed i vantaggi di disporre di un'area cortilizia e di giardino privata di ben 200 mq libera, ordinata, aperta, pulita coltivata a giardino e comunicante con l'abitazione di residenza al piano terreno, cagionando altresì danni alla vita di relazione degli attori per non aver costoro potuto svolgere e intrattenere nel periodo interessato rapporti e relazioni di vita sociale con parenti amici e conoscenti versando il loro immobile e l'intera area cortilizia-giardino in condizioni a dir poco pietose e di assoluta invivibilità, impraticabilità ed impresentabilità, sia dell'abitazione che del giardino pertinenziale, ed infine generando uno stato di allerta di panico e di insicurezza in siffatti luoghi per la presenza dei ponteggi e del cantiere che potevano invero rafforzare e favorire la consumazione di reati in danno dei residenti;
- condannare in solido tra loro il in persona del Controparte_5
suo Amm.re e legale rapp.te p.t. e la in persona del suo Amm.re Unico Controparte_3
e legale rapp.te p.t. a risarcire gli appellanti di tutti i danni materiali, ambientali, alla salute dei residenti, alla vita di relazione, alla sicurezza dei luoghi, e di altra natura come esaurientemente descritti alla premessa e nelle conclusioni del presente atto da intendersi qui integralmente riportati e trascritti causati dall'occupazione continuativa ed ingiustificata sine titulo e sine die dell'area privata cortilizia/giardino/patio e di rimessaggio vetture dei coniugi durante Parte_5
il periodo che va dal 1.12.2014 al 12.06.2015 ad opera dei ponteggi e del cantiere edile ivi presenti di proprietà della soc. impiegati per eseguire opere e CP_3
lavori di ristrutturazione nell'interesse esclusivo del Condominio committente (che al
30.11.2014 erano stati già abbandonati definitivamente anzitempo dalla società appaltatrice), in maniera onnicomprensiva nella misura di Euro 13.983,52 determinando siffatta valutazione sulla scorta della tabella, tariffa o mercuriale pubblico che il Comune di Roma applica in materia di occupazione temporanea di aree
e suolo pubblici (COSAP del Comune di Roma) nella circoscrizione territoriale ove si trovano gli immobili degli appellanti ed il fabbricato condominiale, moltiplicando il valore di questa tariffa di Euro 1,06 al giorno per il numero dei mq occupati (68 mq di ponteggi) determinandosi una indennità giornaliera di occupazione senza titolo di
Euro 72,08 che moltiplicata per i 194 giorni che è durata l'occupazione sine titulo dà come risultato finale l'importo di Euro 13.983,52 ovvero in una somma di danaro equivalente, paritetica ed onnicomprensiva a quella suindicata di tutti i danni come sopraindicati cagionati agli attori, ovvero in una somma maggiore o minore che il
Giudicante adito riterrà di applicare e di giustizia anche con valutazione equitativa
(similare al criterio della mancata percezione dei frutti civili derivanti dai mancati corrispettivi delle locazioni di abitazione e pertinenza di euro 2.000,00 mensili) nel corso dell'istruendo giudizio a riforma e in sostituzione definitiva di quella determinata in via equitativa dal giudice di primo grado assolutamente insufficiente marginale ed inadeguata a offrire una giusta riparazione e ristoro dei danni patiti dagli appellanti;
- condannare comunque sempre in solido tra loro entrambi gli appellati al pagamento in favore degli appellanti degli interessi legali maturati e maturandi da calcolarsi sul valore della sorte capitale riconosciuta e liquidata oltre al pagamento delle spese competenze ed onorari IVA C.A. e rimborso delle spese forfettarie al 15% del doppio grado di giudizio, sia del primo grado che dell'odierno grado di giudizio a riforma della sentenza impugnata nonché' spese, competenze ed onorari stragiudiziali della fase della mediazione obbligatoria svolta. - condannare infine il in persona del suo Amm.re e Controparte_6
legale rapp.te p.t. alla immediata restituzione in favore degli odierni CP_7
appellanti delle spese processuali poste a carico di questi ultimi sulla scorta dell'impugnata sentenza del Tribunale Ordinario di Roma nella misura di 3.274,65 i quali al solo fine di evitare l'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado hanno già versato al l'intero importo dovuto.” Controparte_5
Per l'appellato : «Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni CP_1
contraria istanza disattesa ed eccezione reietta: In via pregiudiziale: dichiarare
l'appello inammissibile non rientrando tale ipotesi nell'ipotesi di cui all'art. 339 cod. proc. civ., nonché per difetto del requisito di specificità di cui all'art. 434 cod. proc. civ. e per non avere lo stesso alcuna ragionevole possibilità di accoglimento. Nel merito rigettare l'appello proposto dai signori Parte_1
e in quanto infondato sia in fatto che in diritto e non provato Parte_2
confermando la sentenza n. 7194 del 13 maggio 2020, resa dal Tribunale di
Roma, Sezione Quinta, Dott. Miccio, e depositata in Cancelleria il 14 maggio
2020. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Per l'appellata società . “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, CP_2
contrariis rejectis: - nel merito per le motivazioni esposte ovvero per quanto ritenuto di giustizia, respingere la domanda dell'appellante nei capi che coinvolgono la difesa della parte appellata, poiché infondata in fatto ed in diritto
e non provata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio del doppio grado. In ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari del grado, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In primo grado, gli odierni appellanti, a sostegno della propria domanda hanno esposto che con l'assemblea straordinaria del 7.3.2014 il appellato deliberava CP_1
l'affidamento dei lavori di appalto per la ristrutturazione e il rifacimento delle parti comuni del fabbricato condominiale, alla con lavori previsti per il Controparte_8
periodo dal 30.4.2014 al 30.11.2014. I ponteggi fissi di proprietà della società CP_2
e gran parte dell'area cantieristica furono collocati ed appoggiati sull'area
[...]
cortilizia pertinenziale privata dell'appartamento degli appellanti, occupando una superficie di 68 mq. Gli stessi dichiaravano di aver rinunciato all'indennità prevista dal regolamento condominiale. Evidenziavano, altresì, di avere subìto, per tutto il tempo di esecuzione dei lavori, forti disagi connessi alla presenza del cantiere nell'area di proprietà, che aveva reso inutilizzabile a fini abitativi tutta l'area cortilizia di circa 200 mq a causa della dispersione, contaminazione e presenza nell'aria e sul terreno pertinenziale di calcinacci di polveri cementizie, materiali ed attrezzature del cantiere edile. Prima della scadenza del termine dei lavori, il contratto di appalto tra la CP_2
e il Condominio era stato risolto per rinuncia da parte della società appaltatrice in
[...]
data 3.10.2014, accettata dal nell'assemblea del 2.12.2014 e nonostante CP_1
la risoluzione consensuale del contratto di appalto e le richieste di liberazione dell'area rivolte al condominio i ponteggi e l'area di cantiere era stata liberata solo in data 12 giugno 2015. Specificava di aver subito, in seguito alla situazione di stallo imputabile alle parti convenute, un danno sia di natura patrimoniale che non patrimoniale, per il periodo che va dal 30.11.2014 alla data di consegna dell'immobile.
Il , in primo grado, si è costituiva chiedendo che venisse dichiarata la CP_1
nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda e delle conclusioni, sempre in via preliminare veniva richiesta l'estromissione del dal giudizio. CP_1
Nel merito richiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto. Si costituiva anche la società che chiedeva il rigetto della domanda perché CP_2
infondata in fatto e diritto ed in subordine chiedeva in caso di accoglimento che si dichiarasse che unico responsabile fosse il Condominio.
Il Giudice di prime cure, dopo aver rigettato le eccezioni preliminari del CP_1
ha proceduto alla qualificazione della natura giuridica della responsabilità che gli attori intendevano imputare alle parti convenute. Inoltre, evidenziava che nella fattispecie in esame non sorge un rapporto diretto tra condòmino e condominio, bensì il condòmino, in questo caso gli odierni appellanti, permettono l'accesso alla propria unità immobiliare direttamente alla ditta appaltatrice unica obbligata alla liberazione del fondo. Il Giudice escludeva la responsabilità del Controparte_9
, riconoscendo invece in capo alla società la responsabilità per non aver
[...] CP_2
proceduto alla rimozione dei ponteggi dopo la risoluzione contrattuale, non essendo accoglibili le giustificazioni avanzate dalla società in merito alla mancata CP_2
rimozione dei ponteggi in quanto trattasi di circostanze non provate ed eventualmente riferibili al rapporto tra condominio e società appaltatrice.
Il Tribunale così provvedeva:” Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione
e deduzione disattesa e respinta, così provvede: - in via preliminare, rigetta le eccezioni sollevate dal convenuto;
- nel merito, rigetta la domanda di CP_1
condanna del convenuto al risarcimento del danno, e per l'effetto, CP_1
condanna gli attori alla rifusione a favore dello stesso delle spese di lite che liquida in
€2.738,00, oltre alle spese generali al 15% IVA e cpa;
- accoglie la domanda proposta avverso la e per l'effetto, condanna la al risarcimento del danno CP_2 CP_2
che liquida in € 3.500,00, oltre agli interessi legali dovuti dal deposito del presente provvedimento e fino al saldo condanna la alla refusione delle spese di lite CP_2
a favore degli attori, che liquida in € 2.738,00, per compensi;
€ 312,00 per esborsi, oltre spese alle generali al 15% IVA e cpa. “
Avverso tale sentenza proponevano appello e . Parte_6 Parte_2 Si sono costituiti con due distinti atti gli appellati, Controparte_9
e la società chiedendo il rigetto dell'appello.
[...] CP_2
Gli appellanti hanno proposto tre motivi di appello.
Con il primo motivo di appello rubricato: “Violazione e omessa applicazione di norme giuridiche”, lamentano gli appellanti che il giudice di prime cure non ha applicato nella fattispecie in esame né l'art. 843 c.c. né l'art. 6 del regolamento contrattuale di che rinvia e richiama l'art. 843 c.c. Secondo gli appellanti CP_1
qualora fossero stati applicati detti articoli il giudice non poteva non ravvisare la circostanza che la compressione del diritto di proprietà degli odierni appellanti era avvenuta al solo ed esclusivo fine di soddisfare le esigenze condominiali correlate all'esecuzione dei lavori di parti comuni al e che il singolo condòmino, CP_1
permette l'occupazione della propria aria privata spogliandosene temporaneamente a favore del che poi procede alla consegna di detta area alla società che deve CP_1
effettuare i lavori condominiali. Successivamente al termine dei lavori l'area deve essere restituita al che a sua volta la riconsegna al condòmino proprietario. CP_1
Dall'applicazione dell'art. 843 c.c., discende secondo gli appellanti, l'insorgenza di un rapporto diretto tra condòmino e condominio.
Con il secondo motivo di appello rubricato “omessa carente insufficiente contraddittoria motivazione del provvedimento giudiziale in ordine alla esclusione e all'estraneità del condominio edilizio nella responsabilità solidale con
l'impresa appaltatrice per tutti i danni patrimoniali e non cagionati CP_10
alla famiglia ” gli appellanti censurano la sentenza in quanto il Parte_3
giudice di primo grado non ha ravvisato la responsabilità solidale del CP_1
convenuto e della società nella causazione dei danni patrimoniale e non patrimoniali agli odierni appellanti.
I motivi possono essere trattati congiuntamente e sono infondati.
La Corte condivide il ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice di prime cure.
In caso di appalto il assume il ruolo di committente, CP_11 CP_1 rispondendo dei danni subiti dai terzi, da considerarsi tali anche i singoli condomini, soltanto in casi eccezionali. Con la sentenza 20557/2014 la Corte di Cassazione analizzando la ripartizione delle responsabilità in capo ad amministratore, CP_1
ed impresa nel caso in cui i lavori condominiali abbiano causato danni ai singoli condòmini, ha ribadito che in tema di appalto la responsabilità ricade sull'appaltatore che risponde dei danni provocati a terzi ed eventualmente anche dell'inosservanza della legge penale durante l'esecuzione del contratto in forza dell'autonomia con cui svolge la sua attività nell'esecuzione dell'opera. Una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi è configurabile solo allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso, tanto che l'appaltatore finisca per agire quale nudus minister privo dell'autonomia che normalmente gli compete (cfr.
Cass. Civ. Sent. n. 2745/1999; Sent. n. 7499/2004), ovvero, quando sia configurabile, in capo al committente una culpa in eligendo, per aver affidato il lavoro ad un'impresa palesemente incompetente e priva di capacità tecniche (Cass. Civ. Sent. n.
15185/2004).
Nella fattispecie in esame non si ravvisa, come già evidenziato in primo grado, alcuna responsabilità del né le parti hanno contestato la scelta Controparte_12
dell'appaltatore da parte del condominio, né allo stesso è possibile muovere una responsabilità per culpa in vigilando.
Con il terzo motivo di appello rubricato. “Omessa insufficiente carente e contraddittoria motivazione della sentenza nella determinazione del quantum dei danni arrecati agli odierni appellanti.” questi censurano la sentenza di primo grado che ha liquidato per il danno patrimoniale la somma di € 3.500,00 non riconoscendo il danno non patrimoniale. Gli appellanti evidenziano che l'importo richiesto per il danno patrimoniale in primo grado era stato calcolato sulla base delle tariffe TOSAP vigenti nel Comune di Roma Capitale ed inoltre l'aria da considerare non era quella dei 68 mq interessata dalla presenza dei ponteggi e di materiali edili bensì, tutta l'area esterna di proprietà privata dei pari a 200 mq in quanto, per tutto il periodo in Parte_3 cui erano presenti i ponteggi, era stato impossibile agli odierni appellanti e alla loro famiglia utilizzare l'intera area.
La censura è infondata.
Il Giudice di prime cure in modo corretto ha riconosciuto il danno per l'occupazione del giardino degli odierni appellanti. Come sancito anche da una recente sentenza della
Corte di Cassazione, sentenza n. 32707/2024, considerata l'occupazione parziale del giardino, il danno-evento è identificato nel fatto stesso dell'occupazione, e quindi nella sua impossibilità di utilizzazione, quale circostanza legittimante del diritto al conseguimento di un'adeguata indennità ex art. 843, secondo comma, c.c. e indipendentemente dalla dimostrazione della sua entità (danno-conseguenza), alla cui determinazione si deve procedere in via equitativa, in mancanza di elementi obiettivi da cui desumerne la misura (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19849 del 18/07/2024). Nella fattispecie in esame il giudice ha ancorato la misura del risarcimento al valore reddituale dell'immobile, la cui fruibilità sia stata momentaneamente ridotta. La liquidazione del danno effettuata in primo grado nella misura di € 3.500,00 per l'occupazione di 68 mq di giardino per 6 mesi e 15 giorni decorrenti dalla risoluzione del contratto di appalto e la liberazione del giardino degli odierni appellanti avvenuta in data 12 giugno 2014 risulta essere congrua. A differenza di quanto sostenuto dagli appellanti nel caso in esame non possono trovare applicazione neanche le tabelle Cosap che il comune di Roma Capitale che applica nei casi di occupazione del suolo pubblico.
La Cosap riguarda il canone per l'occupazione di aree e spazi pubblici, e le finalità pubblicistiche e di tutela della collettività cui il canone è chiamato a adempiere non possono essere applicate nell'ambito dell'occupazione del suolo privato e nell'indennizzo prescritto dall'art. 843 c.c. il cui fine è quello di compensare il proprietario della compressione della sua esclusiva facoltà di godimento, nel caso in esame, di parte dell'area esterna del giardino. Condivisibile, altresì il ragionamento logico giuridico seguito dal giudice di prime cure che non ha riconosciuto la risarcibilità del danno non patrimoniale. Il danno non patrimoniale si configura nella sofferenza psico-fisica della vittima, direttamente causata dall'atto illecito. Questa sofferenza può comprendere angoscia, ansia, o dolore fisico. Il danno non patrimoniale è una categoria estremamente ampia.
Secondo la sentenza n. 9283/2014 della Corte di Cassazione che sintetizza il significato del danno non patrimoniale: “La categoria del danno non patrimoniale attiene ad ipotesi di lesione di interessi inerenti alla persona, non connotati da rilevanza economica o da valore scambio ed aventi natura composita, articolandosi in una serie di aspetti (o voci) con funzione meramente descrittiva (danno alla vita di relazione, danno esistenziale, danno biologico e danno morale, ecc.); ove essi ricorrano cumulativamente occorre, quindi, tenerne conto, in sede di liquidazione del danno, in modo unitario, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, fermo restando, l'obbligo del giudice di considerare tutte le peculiari modalità nel singolo caso, mediante la personalizzazione della liquidazione danno non patrimoniale” (Cass. n. 21716/2013; n. 1361/2014; S.U. n.
26972/2008). In base ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059
c.c., il danno non patrimoniale comprende non il solo il danno morale soggettivo, ma anche la lesione ingiusta di un valore che interessa la persona. C'è da aggiungere che la lesione dell'interesse deve superare una certa soglia di tollerabilità. In più il danno non deve essere futile, cioè consistente in un semplice disagio o fastidio (Cass. Civ n.
26972/2008; Cass. Civ. n. 4053/2009). Nel caso in esame gli aspetti di danno non patrimoniale evidenziati dai , seppure comprensibili, non legittimano Parte_3
la richiesta del risarcimento del danno non patrimoniale. Risulta infine condivisibile anche il rifiuto del danno alla salute psichica della richiesto in primo grado in Pt_3
quanto alcuna prova è stata fornita sulla riconducibilità dello stesso alla mancata rimozione dei ponteggi da parte della società convenuta CP_2
Le spese del presente grado di giudizio del , liquidate secondo il DM CP_1
55/2014, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellante.
Le spese della società relative al grado vanno compensate.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e Parte_1
, avverso la sentenza n. 7194/2020 pronunciata dal Tribunale di Roma, Parte_2
pubblicata in data 14.05.2020, così provvede:
1- Rigetta l'appello.
2- Condanna gli appellanti alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti del del secondo grado di giudizio Controparte_13
che liquida in € 2.906,00 oltre rimborso spese generali I.V.A. e CPA come per legge.
3- Compensa le spese processuali del grado tra appellanti e fra . CP_2
4- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR
n. 115/2002.
5- Roma,16.7.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
SU IN FR AT
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
FR AT Presidente
SU IN Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 6811 R.G.A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 18/12/2024 e vertente
TRA
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Papilli Domenico (C.F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via C.F._3
Tuscolana n° 851, giusta procura in atti
Appellanti
E
persona dell'amministratore pro- Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Licopoli Tiziana (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, C.F._4
Viale dei Consoli n°11, giusta procura in atti;
Appellato nonché (P.I.V.A. in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gizzi Daniele (C.F. C.F._5
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genzano di Roma, IA G. AR
n° 32, giusta procura in atti
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7194/2020 pronunciata dal Tribunale di Roma, pubblicata in data 14.05.2020
Conclusioni
Per gli appellanti: “ Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, in riforma totale della appellata sentenza di primo grado n. 7194/2020 pronunciata dal Tribunale
Ordinario di Roma Sezione Quinta Civile G.I. Dr. Fabio Miccio resa pubblica con il deposito in cancelleria il 14.5.2020, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, domanda deduzione ed eccezione, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: In Via principale e nel merito: - accertare e dichiarare che il giardino/cortile /patio e rimessaggio di proprietà privata dei coniugi Parte_3
pertinente ed attiguo la loro abitazione ubicata al piano terreno interno 2
[...]
della scala B del Condominio di Via Lucio Papirio, 109 in Roma, occupato dai ponteggi e dall'area di cantiere impiantati dalla (ditta appaltatrice) Controparte_3
per eseguire e portare a completamento i lavori di rifacimento e di ristrutturazione condominiale nell'interesse del Condominio committente di Via Lucio Papirio, 109 in
Roma, abbandonati anzitempo e non terminati alla data del 30.11.2014 stabilita per la loro definitiva riconsegna ed ultimazione, non è stato restituito nella piena ed incondizionata materiale disponibilità dei suoi proprietari ed utilizzatori ivi residenti il 30.11.2014 e che siffatta occupazione risultando arbitraria e priva di un valido e legittimo titolo legale si è protratta ininterrottamente dal 1.12.2014 fino al 12.06.2015, in quanto in questo periodo non sono proseguiti ma sono stati definitivamente abbandonati e non sono stati più ripresi né completati i lavori appaltati dal
convenuto alla mentre quelli successivamente appaltati CP_1 Controparte_3
ed eseguiti dalla avrebbero interessato Controparte_4 l'installazione di nuovi ponteggi sull'area privata dei coniugi a Parte_3
decorrere dal 26.10.2015 ; - accertare e dichiarare che siffatta occupazione illegittima
e priva di titolo legale ha cagionato nel periodo interessato sopra riferito ossia dal
1.12.2014 al 12.06.2015 ossia in 194 giorni a carico dei sigg.ri danni Parte_4
materiali ingenti per l'assoluto mancato utilizzo e godimento personale e residenziale dell'area cortilizia giardino, patio e rimessaggio veicoli di 200 mq occupata per 68 mq dai ponteggi e dal cantiere edile, compromettendo e generando gravi restrizioni e limitazioni alla vita quotidiana personale e alla convivenza familiare in siffatte condizioni ambientali rendendo tutto il giardino l'area cortilizia il patio ed il rimessaggio assolutamente impraticabili inaccessibili ed inservibili dai ponteggi e dal cantiere edile, l'abitazione attigua di residenza familiare degli attori oscurata, sempre sporca, impolverata chiusa e bloccata dai ponteggi esterni con aria irrespirabile, viziata e con illuminazione artificiale sempre accesa, nuocendo alle condizioni di salute, di vita e all' integrità fisica e psichica degli attori (segnatamente alla salute psichica della sig.ra ) e dei loro familiari con essi coabitanti (due Parte_2
figli maggiorenni), rendendo impossibile alla famiglia utilizzare Parte_5
anche il cortile a rimessaggio di ben 4 veicoli di proprietà dei residenti come in passato era sempre avvenuto (costretti a parcheggiarli fuori sulla pubblica strada esposti al rischio di danneggiamenti e di furti) , rendendo impossibile a costoro godersi giornate di sole, di luce di bel tempo e di relax all'aperto e potersi distrarre e ricavare tutti i benefici ed i vantaggi di disporre di un'area cortilizia e di giardino privata di ben 200 mq libera, ordinata, aperta, pulita coltivata a giardino e comunicante con l'abitazione di residenza al piano terreno, cagionando altresì danni alla vita di relazione degli attori per non aver costoro potuto svolgere e intrattenere nel periodo interessato rapporti e relazioni di vita sociale con parenti amici e conoscenti versando il loro immobile e l'intera area cortilizia-giardino in condizioni a dir poco pietose e di assoluta invivibilità, impraticabilità ed impresentabilità, sia dell'abitazione che del giardino pertinenziale, ed infine generando uno stato di allerta di panico e di insicurezza in siffatti luoghi per la presenza dei ponteggi e del cantiere che potevano invero rafforzare e favorire la consumazione di reati in danno dei residenti;
- condannare in solido tra loro il in persona del Controparte_5
suo Amm.re e legale rapp.te p.t. e la in persona del suo Amm.re Unico Controparte_3
e legale rapp.te p.t. a risarcire gli appellanti di tutti i danni materiali, ambientali, alla salute dei residenti, alla vita di relazione, alla sicurezza dei luoghi, e di altra natura come esaurientemente descritti alla premessa e nelle conclusioni del presente atto da intendersi qui integralmente riportati e trascritti causati dall'occupazione continuativa ed ingiustificata sine titulo e sine die dell'area privata cortilizia/giardino/patio e di rimessaggio vetture dei coniugi durante Parte_5
il periodo che va dal 1.12.2014 al 12.06.2015 ad opera dei ponteggi e del cantiere edile ivi presenti di proprietà della soc. impiegati per eseguire opere e CP_3
lavori di ristrutturazione nell'interesse esclusivo del Condominio committente (che al
30.11.2014 erano stati già abbandonati definitivamente anzitempo dalla società appaltatrice), in maniera onnicomprensiva nella misura di Euro 13.983,52 determinando siffatta valutazione sulla scorta della tabella, tariffa o mercuriale pubblico che il Comune di Roma applica in materia di occupazione temporanea di aree
e suolo pubblici (COSAP del Comune di Roma) nella circoscrizione territoriale ove si trovano gli immobili degli appellanti ed il fabbricato condominiale, moltiplicando il valore di questa tariffa di Euro 1,06 al giorno per il numero dei mq occupati (68 mq di ponteggi) determinandosi una indennità giornaliera di occupazione senza titolo di
Euro 72,08 che moltiplicata per i 194 giorni che è durata l'occupazione sine titulo dà come risultato finale l'importo di Euro 13.983,52 ovvero in una somma di danaro equivalente, paritetica ed onnicomprensiva a quella suindicata di tutti i danni come sopraindicati cagionati agli attori, ovvero in una somma maggiore o minore che il
Giudicante adito riterrà di applicare e di giustizia anche con valutazione equitativa
(similare al criterio della mancata percezione dei frutti civili derivanti dai mancati corrispettivi delle locazioni di abitazione e pertinenza di euro 2.000,00 mensili) nel corso dell'istruendo giudizio a riforma e in sostituzione definitiva di quella determinata in via equitativa dal giudice di primo grado assolutamente insufficiente marginale ed inadeguata a offrire una giusta riparazione e ristoro dei danni patiti dagli appellanti;
- condannare comunque sempre in solido tra loro entrambi gli appellati al pagamento in favore degli appellanti degli interessi legali maturati e maturandi da calcolarsi sul valore della sorte capitale riconosciuta e liquidata oltre al pagamento delle spese competenze ed onorari IVA C.A. e rimborso delle spese forfettarie al 15% del doppio grado di giudizio, sia del primo grado che dell'odierno grado di giudizio a riforma della sentenza impugnata nonché' spese, competenze ed onorari stragiudiziali della fase della mediazione obbligatoria svolta. - condannare infine il in persona del suo Amm.re e Controparte_6
legale rapp.te p.t. alla immediata restituzione in favore degli odierni CP_7
appellanti delle spese processuali poste a carico di questi ultimi sulla scorta dell'impugnata sentenza del Tribunale Ordinario di Roma nella misura di 3.274,65 i quali al solo fine di evitare l'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado hanno già versato al l'intero importo dovuto.” Controparte_5
Per l'appellato : «Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni CP_1
contraria istanza disattesa ed eccezione reietta: In via pregiudiziale: dichiarare
l'appello inammissibile non rientrando tale ipotesi nell'ipotesi di cui all'art. 339 cod. proc. civ., nonché per difetto del requisito di specificità di cui all'art. 434 cod. proc. civ. e per non avere lo stesso alcuna ragionevole possibilità di accoglimento. Nel merito rigettare l'appello proposto dai signori Parte_1
e in quanto infondato sia in fatto che in diritto e non provato Parte_2
confermando la sentenza n. 7194 del 13 maggio 2020, resa dal Tribunale di
Roma, Sezione Quinta, Dott. Miccio, e depositata in Cancelleria il 14 maggio
2020. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Per l'appellata società . “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, CP_2
contrariis rejectis: - nel merito per le motivazioni esposte ovvero per quanto ritenuto di giustizia, respingere la domanda dell'appellante nei capi che coinvolgono la difesa della parte appellata, poiché infondata in fatto ed in diritto
e non provata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio del doppio grado. In ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari del grado, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In primo grado, gli odierni appellanti, a sostegno della propria domanda hanno esposto che con l'assemblea straordinaria del 7.3.2014 il appellato deliberava CP_1
l'affidamento dei lavori di appalto per la ristrutturazione e il rifacimento delle parti comuni del fabbricato condominiale, alla con lavori previsti per il Controparte_8
periodo dal 30.4.2014 al 30.11.2014. I ponteggi fissi di proprietà della società CP_2
e gran parte dell'area cantieristica furono collocati ed appoggiati sull'area
[...]
cortilizia pertinenziale privata dell'appartamento degli appellanti, occupando una superficie di 68 mq. Gli stessi dichiaravano di aver rinunciato all'indennità prevista dal regolamento condominiale. Evidenziavano, altresì, di avere subìto, per tutto il tempo di esecuzione dei lavori, forti disagi connessi alla presenza del cantiere nell'area di proprietà, che aveva reso inutilizzabile a fini abitativi tutta l'area cortilizia di circa 200 mq a causa della dispersione, contaminazione e presenza nell'aria e sul terreno pertinenziale di calcinacci di polveri cementizie, materiali ed attrezzature del cantiere edile. Prima della scadenza del termine dei lavori, il contratto di appalto tra la CP_2
e il Condominio era stato risolto per rinuncia da parte della società appaltatrice in
[...]
data 3.10.2014, accettata dal nell'assemblea del 2.12.2014 e nonostante CP_1
la risoluzione consensuale del contratto di appalto e le richieste di liberazione dell'area rivolte al condominio i ponteggi e l'area di cantiere era stata liberata solo in data 12 giugno 2015. Specificava di aver subito, in seguito alla situazione di stallo imputabile alle parti convenute, un danno sia di natura patrimoniale che non patrimoniale, per il periodo che va dal 30.11.2014 alla data di consegna dell'immobile.
Il , in primo grado, si è costituiva chiedendo che venisse dichiarata la CP_1
nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda e delle conclusioni, sempre in via preliminare veniva richiesta l'estromissione del dal giudizio. CP_1
Nel merito richiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto. Si costituiva anche la società che chiedeva il rigetto della domanda perché CP_2
infondata in fatto e diritto ed in subordine chiedeva in caso di accoglimento che si dichiarasse che unico responsabile fosse il Condominio.
Il Giudice di prime cure, dopo aver rigettato le eccezioni preliminari del CP_1
ha proceduto alla qualificazione della natura giuridica della responsabilità che gli attori intendevano imputare alle parti convenute. Inoltre, evidenziava che nella fattispecie in esame non sorge un rapporto diretto tra condòmino e condominio, bensì il condòmino, in questo caso gli odierni appellanti, permettono l'accesso alla propria unità immobiliare direttamente alla ditta appaltatrice unica obbligata alla liberazione del fondo. Il Giudice escludeva la responsabilità del Controparte_9
, riconoscendo invece in capo alla società la responsabilità per non aver
[...] CP_2
proceduto alla rimozione dei ponteggi dopo la risoluzione contrattuale, non essendo accoglibili le giustificazioni avanzate dalla società in merito alla mancata CP_2
rimozione dei ponteggi in quanto trattasi di circostanze non provate ed eventualmente riferibili al rapporto tra condominio e società appaltatrice.
Il Tribunale così provvedeva:” Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione
e deduzione disattesa e respinta, così provvede: - in via preliminare, rigetta le eccezioni sollevate dal convenuto;
- nel merito, rigetta la domanda di CP_1
condanna del convenuto al risarcimento del danno, e per l'effetto, CP_1
condanna gli attori alla rifusione a favore dello stesso delle spese di lite che liquida in
€2.738,00, oltre alle spese generali al 15% IVA e cpa;
- accoglie la domanda proposta avverso la e per l'effetto, condanna la al risarcimento del danno CP_2 CP_2
che liquida in € 3.500,00, oltre agli interessi legali dovuti dal deposito del presente provvedimento e fino al saldo condanna la alla refusione delle spese di lite CP_2
a favore degli attori, che liquida in € 2.738,00, per compensi;
€ 312,00 per esborsi, oltre spese alle generali al 15% IVA e cpa. “
Avverso tale sentenza proponevano appello e . Parte_6 Parte_2 Si sono costituiti con due distinti atti gli appellati, Controparte_9
e la società chiedendo il rigetto dell'appello.
[...] CP_2
Gli appellanti hanno proposto tre motivi di appello.
Con il primo motivo di appello rubricato: “Violazione e omessa applicazione di norme giuridiche”, lamentano gli appellanti che il giudice di prime cure non ha applicato nella fattispecie in esame né l'art. 843 c.c. né l'art. 6 del regolamento contrattuale di che rinvia e richiama l'art. 843 c.c. Secondo gli appellanti CP_1
qualora fossero stati applicati detti articoli il giudice non poteva non ravvisare la circostanza che la compressione del diritto di proprietà degli odierni appellanti era avvenuta al solo ed esclusivo fine di soddisfare le esigenze condominiali correlate all'esecuzione dei lavori di parti comuni al e che il singolo condòmino, CP_1
permette l'occupazione della propria aria privata spogliandosene temporaneamente a favore del che poi procede alla consegna di detta area alla società che deve CP_1
effettuare i lavori condominiali. Successivamente al termine dei lavori l'area deve essere restituita al che a sua volta la riconsegna al condòmino proprietario. CP_1
Dall'applicazione dell'art. 843 c.c., discende secondo gli appellanti, l'insorgenza di un rapporto diretto tra condòmino e condominio.
Con il secondo motivo di appello rubricato “omessa carente insufficiente contraddittoria motivazione del provvedimento giudiziale in ordine alla esclusione e all'estraneità del condominio edilizio nella responsabilità solidale con
l'impresa appaltatrice per tutti i danni patrimoniali e non cagionati CP_10
alla famiglia ” gli appellanti censurano la sentenza in quanto il Parte_3
giudice di primo grado non ha ravvisato la responsabilità solidale del CP_1
convenuto e della società nella causazione dei danni patrimoniale e non patrimoniali agli odierni appellanti.
I motivi possono essere trattati congiuntamente e sono infondati.
La Corte condivide il ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice di prime cure.
In caso di appalto il assume il ruolo di committente, CP_11 CP_1 rispondendo dei danni subiti dai terzi, da considerarsi tali anche i singoli condomini, soltanto in casi eccezionali. Con la sentenza 20557/2014 la Corte di Cassazione analizzando la ripartizione delle responsabilità in capo ad amministratore, CP_1
ed impresa nel caso in cui i lavori condominiali abbiano causato danni ai singoli condòmini, ha ribadito che in tema di appalto la responsabilità ricade sull'appaltatore che risponde dei danni provocati a terzi ed eventualmente anche dell'inosservanza della legge penale durante l'esecuzione del contratto in forza dell'autonomia con cui svolge la sua attività nell'esecuzione dell'opera. Una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi è configurabile solo allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso, tanto che l'appaltatore finisca per agire quale nudus minister privo dell'autonomia che normalmente gli compete (cfr.
Cass. Civ. Sent. n. 2745/1999; Sent. n. 7499/2004), ovvero, quando sia configurabile, in capo al committente una culpa in eligendo, per aver affidato il lavoro ad un'impresa palesemente incompetente e priva di capacità tecniche (Cass. Civ. Sent. n.
15185/2004).
Nella fattispecie in esame non si ravvisa, come già evidenziato in primo grado, alcuna responsabilità del né le parti hanno contestato la scelta Controparte_12
dell'appaltatore da parte del condominio, né allo stesso è possibile muovere una responsabilità per culpa in vigilando.
Con il terzo motivo di appello rubricato. “Omessa insufficiente carente e contraddittoria motivazione della sentenza nella determinazione del quantum dei danni arrecati agli odierni appellanti.” questi censurano la sentenza di primo grado che ha liquidato per il danno patrimoniale la somma di € 3.500,00 non riconoscendo il danno non patrimoniale. Gli appellanti evidenziano che l'importo richiesto per il danno patrimoniale in primo grado era stato calcolato sulla base delle tariffe TOSAP vigenti nel Comune di Roma Capitale ed inoltre l'aria da considerare non era quella dei 68 mq interessata dalla presenza dei ponteggi e di materiali edili bensì, tutta l'area esterna di proprietà privata dei pari a 200 mq in quanto, per tutto il periodo in Parte_3 cui erano presenti i ponteggi, era stato impossibile agli odierni appellanti e alla loro famiglia utilizzare l'intera area.
La censura è infondata.
Il Giudice di prime cure in modo corretto ha riconosciuto il danno per l'occupazione del giardino degli odierni appellanti. Come sancito anche da una recente sentenza della
Corte di Cassazione, sentenza n. 32707/2024, considerata l'occupazione parziale del giardino, il danno-evento è identificato nel fatto stesso dell'occupazione, e quindi nella sua impossibilità di utilizzazione, quale circostanza legittimante del diritto al conseguimento di un'adeguata indennità ex art. 843, secondo comma, c.c. e indipendentemente dalla dimostrazione della sua entità (danno-conseguenza), alla cui determinazione si deve procedere in via equitativa, in mancanza di elementi obiettivi da cui desumerne la misura (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19849 del 18/07/2024). Nella fattispecie in esame il giudice ha ancorato la misura del risarcimento al valore reddituale dell'immobile, la cui fruibilità sia stata momentaneamente ridotta. La liquidazione del danno effettuata in primo grado nella misura di € 3.500,00 per l'occupazione di 68 mq di giardino per 6 mesi e 15 giorni decorrenti dalla risoluzione del contratto di appalto e la liberazione del giardino degli odierni appellanti avvenuta in data 12 giugno 2014 risulta essere congrua. A differenza di quanto sostenuto dagli appellanti nel caso in esame non possono trovare applicazione neanche le tabelle Cosap che il comune di Roma Capitale che applica nei casi di occupazione del suolo pubblico.
La Cosap riguarda il canone per l'occupazione di aree e spazi pubblici, e le finalità pubblicistiche e di tutela della collettività cui il canone è chiamato a adempiere non possono essere applicate nell'ambito dell'occupazione del suolo privato e nell'indennizzo prescritto dall'art. 843 c.c. il cui fine è quello di compensare il proprietario della compressione della sua esclusiva facoltà di godimento, nel caso in esame, di parte dell'area esterna del giardino. Condivisibile, altresì il ragionamento logico giuridico seguito dal giudice di prime cure che non ha riconosciuto la risarcibilità del danno non patrimoniale. Il danno non patrimoniale si configura nella sofferenza psico-fisica della vittima, direttamente causata dall'atto illecito. Questa sofferenza può comprendere angoscia, ansia, o dolore fisico. Il danno non patrimoniale è una categoria estremamente ampia.
Secondo la sentenza n. 9283/2014 della Corte di Cassazione che sintetizza il significato del danno non patrimoniale: “La categoria del danno non patrimoniale attiene ad ipotesi di lesione di interessi inerenti alla persona, non connotati da rilevanza economica o da valore scambio ed aventi natura composita, articolandosi in una serie di aspetti (o voci) con funzione meramente descrittiva (danno alla vita di relazione, danno esistenziale, danno biologico e danno morale, ecc.); ove essi ricorrano cumulativamente occorre, quindi, tenerne conto, in sede di liquidazione del danno, in modo unitario, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, fermo restando, l'obbligo del giudice di considerare tutte le peculiari modalità nel singolo caso, mediante la personalizzazione della liquidazione danno non patrimoniale” (Cass. n. 21716/2013; n. 1361/2014; S.U. n.
26972/2008). In base ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059
c.c., il danno non patrimoniale comprende non il solo il danno morale soggettivo, ma anche la lesione ingiusta di un valore che interessa la persona. C'è da aggiungere che la lesione dell'interesse deve superare una certa soglia di tollerabilità. In più il danno non deve essere futile, cioè consistente in un semplice disagio o fastidio (Cass. Civ n.
26972/2008; Cass. Civ. n. 4053/2009). Nel caso in esame gli aspetti di danno non patrimoniale evidenziati dai , seppure comprensibili, non legittimano Parte_3
la richiesta del risarcimento del danno non patrimoniale. Risulta infine condivisibile anche il rifiuto del danno alla salute psichica della richiesto in primo grado in Pt_3
quanto alcuna prova è stata fornita sulla riconducibilità dello stesso alla mancata rimozione dei ponteggi da parte della società convenuta CP_2
Le spese del presente grado di giudizio del , liquidate secondo il DM CP_1
55/2014, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellante.
Le spese della società relative al grado vanno compensate.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e Parte_1
, avverso la sentenza n. 7194/2020 pronunciata dal Tribunale di Roma, Parte_2
pubblicata in data 14.05.2020, così provvede:
1- Rigetta l'appello.
2- Condanna gli appellanti alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti del del secondo grado di giudizio Controparte_13
che liquida in € 2.906,00 oltre rimborso spese generali I.V.A. e CPA come per legge.
3- Compensa le spese processuali del grado tra appellanti e fra . CP_2
4- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR
n. 115/2002.
5- Roma,16.7.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
SU IN FR AT