Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 02/03/2026, n. 1486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1486 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01486/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06351/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6351 del 2025, proposto da
MA OL, rappresentata e difesa dall'avvocato Antimo Buonamano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’esecuzione
della sentenza n. 2434/2024 del 3 aprile 2024 del Tribunale di Napoli, II sezione lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 il dott. AV LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame, notificato e depositato il 20 novembre 2025, la ricorrente chiede l’esecuzione della sentenza n. 2434/2024 del 3 aprile 2024 del Tribunale di Napoli, II sezione lavoro, nel presupposto del suo passaggio in giudicato.
In particolare, premesso che con tale sentenza il ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato al pagamento a favore della ricorrente della somma di euro 1.500 mediante emissione di buono elettronico (cd. carta del docente), oltre spese di giudizio, viene denunciato che la sentenza non è stata eseguita e chiesto che la sezione ordini all’amministrazione intimata di eseguire il provvedimento fissando allo scopo un termine; in caso di ulteriore inerzia, parte ricorrente chiede che la sezione provveda alla nomina di un commissario che si sostituisca all’amministrazione e la condanna di quest’ultima alla corresponsione di una penalità di mora ex articolo 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Il ricorso è fondato e va accolto non avendo l’amministrazione, costituita con atto di stile, fornito elementi ostativi.
Di conseguenza deve ordinarsi al ministero dell’istruzione e del merito di procedere all’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione del presente provvedimento; in caso di ulteriore inerzia, è nominato commissario ad acta il acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito - MIM (art. 6 del D.M. 17 gennaio 2025, n. 6), con facoltà di delega ad un funzionario della medesima amministrazione, il quale, ove decorra infruttuosamente il termine sopra fissato, porrà in essere gli atti necessari per l'esecuzione del giudicato e della pronuncia alle spese recata dal presente provvedimento entro l'ulteriore termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione, a cura del difensore del ricorrente, della scadenza del termine assegnato all'amministrazione per provvedere.
L’amministrazione intimata è altresì condannata a corrispondere la penalità di mora.
L' astreinte verrà calcolata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, attese le funzioni compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela di cui all’art. 1 del c.p.a. assolte dallo strumento processuale.
Per la relativa quantificazione, in linea con il criterio della non manifesta iniquità ex art. 114 c.p.a., si assumeranno i seguenti criteri: I) quale dies a quo di decorrenza, il sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione, se anteriore, della presente sentenza all'amministrazione inadempiente; II) come dies ad quem , il giorno dell'adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato, anche laddove si sia insediato il commissario ad acta, non perdendo in tale ipotesi la resistente il proprio potere di provvedere, versandosi in una situazione di esercizio concorrente del potere da parte dell’amministrazione, che ne è titolare ex lege , e da parte del commissario, che, per ordine del giudice, deve provvedere in sua vece (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 8/2021); III) quale limite massimo, la somma corrispondente al 10% dell’importo dovuto dall’amministrazione in base al giudicato, attesa la necessità di individuare una soglia - limite oltre la quale l’astreinte perderebbe la propria funzione compulsoria per divenire invece fonte di sproporzionata e iniqua locupletazione del privato in danno della controparte (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 7/2019, punto 7.2 ove si richiamano anche i principi sovranazionali di garanzia in materia sanzionatoria in tema di chiarezza, intelligibilità e prevedibilità della regola di diritto, specificando inoltre che “ l’immanenza dell’alternativa surrogatoria non può che rendere peculiare il governo giudiziale della misura compulsoria, ed imporre una somministrazione che dal punto di vista quantitativo sia funzionale a stimolare l’amministrazione senza al contempo provocare lo spostamento dell’interesse del ricorrente verso l’utilità succedanea della (sovra)compensazione economica. La fissazione del tetto massimo della penalità e la valutazione, da parte del giudicante, della relativa non manifesta iniquità, è dunque, nell’ottica sopradetta, elemento assolutamente necessario ed ineludibile ”).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di NAPOLI, sezione V, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’amministrazione di eseguire la sentenza indicata in premessa nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento; condanna il ministero dell’istruzione e del merito al pagamento della penalità di mora secondo quanto precisato in premessa; dispone che in caso di ulteriore inerzia all’amministrazione inottemperante si sostituisca un commissario ad acta che è nominato in persona del Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito - MIM (art. 6 del D.M. 17 gennaio 2025, n. 6), con facoltà di delega ad un funzionario della medesima amministrazione.
Condanna il ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro milleduecento, oltre accessori di legge, con distrazione all’avvocato Buonamano per dichiarato anticipo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA RU, Presidente
AV LI, Consigliere, Estensore
Gianluca Di Vita, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AV LI | MA RU |
IL SEGRETARIO