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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 3844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3844 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G.14864/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero14864/2022, avente ad oggetto: Comunione e condominio, impugnazione di delibera condominiale e vertente
TRA
(C.F. ) nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente al Corso San Giovanni a Teduccio n. 849, P.co De Simone, sc. B2 Int.3, piano 1, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Luigi Marini, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via Campana n. 15;
ATTORE
E
sito in Napoli, al Corso San Giovanni a Controparte_1
Teduccio, n. 849 (C.F. ) nella persona dell'Amministratore p.t., P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Incoronato, presso il cui studio elettivamente domicilia in Portici (NA), alla Via A. Diaz n. 7;
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo
Pag. 1 a 13 svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore in epigrafe indicato conveniva in giudizio il per sentir accogliere in suo danno le Controparte_1
seguenti conclusioni:“1) NEL MERITO: per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare nulla per indeterminatezza dell'oggetto, inesistenza o altro motivo che l riterrà configurato o configurabile, e/o annullabile e quindi CP_2
annullare e/o comunque inefficace la delibera dell'assemblea del 12-02-2022 adottata dal convenuto, relativamente al deliberato di cui al punto 3 CP_1
dell'ordine del giorno meglio sopra indicato;
2) CONDANNARE: il convenuto
in persona dell'amm.re p.t., al pagamento delle spese, Controparte_3
competenze ed onorari del presente giudizio, nonché spese diritti ed onorari per il procedimento di mediazione, oltre le maggiorazioni previste ex lege nella misura del
15% oltre iva e cpa con distrazione al procuratore costituito che si dichiara antistatario per non aver riscosso i primi e per aver anticipato i secondi.”
, premettendo di essere proprietario di una unità immobiliare facente Parte_1
parte del Condominio sito in Napoli al Corso San Giovanni a Controparte_1
Teduccio, n. 849, esponeva che in data 12.2.2022, in seconda convocazione, si teneva l'adunanza assembleare dei condomini, la quale, al punto n. 3) dell'o.d.g. (“Nomina dell'amministratore p.t. Sig. quale Responsabile dei Lavori Eco e Parte_2
Sisma bonus di cui ai punti che precedono”), con l'astensione dell'odierno istante, così, letteralmente, deliberava:“I presenti approvano la nomina dell'amministratore quale Responsabile dei Lavori esprimendosi tutti favorevoli ad Parte_2
eccezione dei signori: per le motivazioni già sopra esposte;
l'avv. Aldo De CP_4
Simone…”
L'odierno attore narrava che dinanzi al rifiuto dell'amministratore di indire una nuova riunione, era costretto ad impugnare la predetta delibera assembleare sicché, a tal fine, in data 8.3.2022, presentava istanza di mediazione innanzi all'organismo di mediazione DISA s.r.l., P.I..
Pag. 2 a 13 Tale procedura si concludeva, tuttavia, con esito negativo per mancato raggiungimento dell'accordo tra le parti. L'attore riferiva, inoltre, che dopo la notifica dell'invito alla mediazione, l'amministratore, preso atto delle censure mosse, indiceva una nuova riunione che si svolgeva il giorno 28.4.2022 nella quale, come punto 4 dell'o.d.g. si prevedeva: “4) Integrazione della delibera del 12/02/2022 riguardo alle responsabilità demandate dal al Responsabile dei Lavori e CP_1
al pagamento dello stesso”. Tuttavia, l'adunanza condominiale non reputava necessario integrare tale punto.
In particolare, con la presente impugnativa, l'odierno istante eccepisce la nullità
e/ol'annullabilità del deliberato,per inesistenza e/o genericità e/o indeterminatezza dell'oggetto connesso al conferimento dell'incarico di Responsabile dei Lavori, in quanto l'amministratore del condominio sarebbe stato nominato “responsabile dei lavori” senza ulteriori specificazioni, sicché detta nomina, così come formulata,sarebbe soltanto apparente in quanto non conterrebbe la necessaria “delega di funzioni”.
Invero, a dire dell'attore, affinché possa operare in capo al responsabile dei lavori il trasferimento dei doveri di sorveglianza e protezione e quant'altro previsto dalla normativa– con relativo esonero di responsabilità del committente Ente di gestione – sarebbe necessaria la presenza di un atto scritto che, specificamente, contenga l'indicazione delle funzioni e delle competenze che da trasferire al R.L., nonché il budget economico con il quale l'R.L. dovrebbe svolgere la sua attività, l'indicazione dei mezzi materiali e infine, il corrispettivo che dovrà essere corrisposto al R.L.
In data 18.10.2022, si costituiva il il quale nel Controparte_1
contestare in toto l'avverso dedotto, osservava in fatto che l'assemblea dei condomini, avendo intenzione di eseguire lavori edili di manutenzione straordinaria sui propri fabbricati, già con delibera del 25.4.2021, aveva inteso verificare le condizioni (tecniche e fiscali) per poter accedere al cd. Superbonus 110%, prevedendo, in caso di esito positivo dello Studio di Fattibilità, il successivo affidamento della progettazione ed esecuzione dei suindicati Lavori, con contestuale
Pag. 3 a 13 mandato senza rappresentanza per incaricare tutte le figure coinvolte nei Lavori
(Responsabile dei Lavori, Direttore dei Lavori, CSE e CSP, Asseveratole fiscale e tecnico); stante l'esito positivo ricevuto dalla ditta incaricata di eseguire lo studio preliminare, con successiva delibera del 12.9.2021 si stabiliva di voler procedere con l'esecuzione dei lavori di cd. Superbonus 110%, nonché di procedere con il relativo affidamento definitivo alla medesima ditta incaricata dello studio di fattibilità.
Con la deliberazione 12.2.2022, sottoposta all'odierna impugnativa, il CP_1
procedeva, pertanto, all'indicazione del nominativo del soggetto (l'amministratore di condominio) cui il Contraente Generale avrebbe conferito, con autonomo contratto d'opera ed in virtù di un mandato senza rappresentanza ricevuto dal Committente,
l'incarico di R.L..
Ciò premesso, in diritto, l'Ente di gestione convenuto eccepiva, anzitutto,l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire, in quanto, a dire del convenuto, l'interesse all'azione dell'odierno attore non sarebbe né attuale (poiché al momento della domanda, alcun contratto d'affidamento d'incarico per il Responsabile dei Lavori veniva stipulato dal odierno convenuto), né concreto (poiché in virtù del mandato senza CP_1
rappresentanza conferito dal al Contraente Generale, alcun rapporto CP_1
negoziale sarebbe mai intercorso tra il mandante ed il terzo, sicché, le CP_1
relative obbligazioni di pagamento del terzo non sarebbero , in nessun caso, ricadute sul Committente/Condominio ed, allo stesso modo, la mancanza di una delega di funzioni non comporterebbe, in ogni caso,lo spostamento in capo al dei CP_1
doveri e delle responsabilità tipiche del R.L., per cui nessun pregiudizio si sarebbe verificato in danno dei singoli condomini.
Nel merito, l contestava, inoltre, le asserzioni dell'odierno attore Controparte_5
circa la presunta illegittimità del deliberato oggetto di impugnativa nella parte in cui esso presenterebbe una inesistenza e/o genericità e/o indeterminatezza dell'oggetto connesso al conferimento dell'incarico di Responsabile dei Lavori e ciò in quanto l'attore avrebbe erroneamente invocato la disciplina in tema di sicurezza sui luoghi di
Pag. 4 a 13 lavoro di cui al T.U. d.lgs. 81/08, e segnatamente il suo art. 16 (in merito ai requisiti formali delle funzioni che il datore di lavoro conferisce al “delegato alla sicurezza”).
Invero, a dire dell'odierno convenuto, il “delegato alla sicurezza” sul cantiere deve essere in ogni caso il Coordinatore per la Sicurezza (stante che il Responsabile dei
Lavori, nella specie individuato nell'amministratore del condominio, non sarebbe neppure dotato dei necessari requisiti previsti dall'art. 98 T.U. sulla sicurezza); inoltre, la normativa in materia di sicurezza prevederebbe espressamente che il
Committente debba essere individuato in una persona fisica, per cui,in materia condominiale, ai sensi della disciplina richiamata da controparte, il Committente dei
Lavori sarebbe in ogni caso l'Amministratore di Condominio, sicché ogni responsabilità ricadrebbe sullo stesso e non sul;
CP_1
Il convenuto eccepiva, infine, la cessazione della materia del CP_1
contendere,in quanto, con l'atto di risoluzione del 26.5.2022, veniva risolto l'affidamento in appalto precedentemente deliberato e pertanto, con il medesimo atto, comunicato a tutti i Condomini in occasione della convocazione assembleare del
16.6.2022 sarebbero state definitivamente annullate tutte le deliberazioni relative all'affidamento dei predetti Lavori di Superbonus alla ditta precedentemente incaricata,ivi inclusa la deliberazione oggetto della presente impugnativa, avente ad oggetto l'indicazione del nominativo del soggetto cui il General Contractor avrebbe dovuto conferire formale incarico di Responsabile dei Lavori.
Così, dunque, concludeva il “In via preliminare: Controparte_1
per tutte le ragioni estensivamente illustrate con la comparsa di costituzione e risposta, dichiarare - con ogni statuizione ritenuta più opportuna e con ogni conseguenza di legge - l'improcedibilità e/o inammissibilità della citazione per carenza di interesse ad agire dell'odierno attore. Nel merito: in ogni caso, e per tutte le ragioni estensivamente illustrate con la comparsa, dichiarare - con ogni statuizione ritenuta più opportuna - l'infondatezza della citazione cui si resiste confermando integralmente la deliberazione assembleare impugnata, con ogni conseguenza di legge. In via del tutto subordinata, dichiarare l'intervenuta
Pag. 5 a 13 cessazione della materia del contendere alla luce di quanto illustrato al punto n. 5) della comparsa di costituzione e risposta. Conseguenze di legge anche in ordine alle spese e condanna dell'attore ex art. 96c.p.c.”
Introitato il giudizio, all'udienza del 9.11.2022, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., quindi alla udienza del 30.5.2023, la causa era ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
12.1.2024. Con provvedimento del 8.5.2024, vista la necessità di decidere altre cause di più risalente iscrizione, la causa veniva rimessa sul ruolo rinviando alla udienza del
21.1.2025 per la precisazione delle conclusioni,ove veniva, infine, riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
In data 27.1.2025, si costituiva, per il convenuto condominio,l'avv. Bruno
Incoronato, in sostituzione del precedente difensore Avv. Marco Mesca, alle cui difese integralmente si riportava.
Ebbene, preliminarmente, si rileva che parte convenuta è stata regolarmente citata in giudizio e che si è costituita nel rispetto dei termini processuali.
Ciò premesso, va dichiarata la cessata materia del contendere per le ragioni sotto illustrate.
Ed invero, il deliberato oggetto della presente impugnativa risulta essere stata annullato con la successiva delibera assembleare del giorno 16.6.2022, nella specie con la delibera relativa al punto 1) dell'o.d.g. con il quale testualmente si sottoponeva all' assise dei condomini quanto segue:“1. Ratifica dell'operato dell'amm.re p.t. in merito alla diffida ad adempiere alla trasmessa al General Contractor in CP_6
data 10-05-2022 e conseguente risoluzione di diritto dell'incarico per la progettazione ed esecuzione dei lavori di efficientamento energetico e miglioramento sismico di cui al D.L. 34/2020 affidati con la precedente delibera assembleare del
12-09-20. Annullamento della delibera assembleare riguardante il predetto affidamento nonché di tutte quelle conseguenziali.”
In proposito, l'assemblea dei condomini regolarmente costituita, così si pronunciava:
“Si mette ai voti il punto 1 all'Ordine del Giorno. Votano tutti per l'approvazione
Pag. 6 a 13 della ratifica e delle conseguenze, tranne i signori e che si astengono”. Pt_3 Pt_1
Orbene, sebbene il tenore letterale della predetta delibera appaia, preso a sé, oltremodo conciso,operando una lettura combinata con quanto più analiticamente previsto nell'o.d.g., deve ritenersi, comunque, sufficientemente rappresentata l'intenzione dei condomini votanti, in ordine alla volontà di rimuovere tutte le precedenti delibere (tra cui quella impugnata con l'odierna domanda) relative all'affidamento dei lavori per la progettazione ed esecuzione dei lavori di efficientamento energetico e miglioramento sismico.
Invero, l'oggetto da porre in discussione fissato dall'l'o.d.g. appare debitamente descritto, laddove alla deliberanda ratifica dell'operato dell'amministratore - che aveva risolto di diritto il rapporto contrattuale con la ditta incaricata della progettazione ed esecuzione dei lavori in parola – si associava, a seguire, anche la discussione riguardo l'annullamento della delibera assembleare relativa al predetto affidamento, nonché di tutte quelle consequenziali.
Deve, pertanto, ritenersi che la formula “votano tutti per l'approvazione della ratifica
e delle conseguenze” sebbene estremamente sintetica, se abbinata al contenuto dell'o.d.g., non possa considerarsi lacunosa. D'altronde, lo stile adoperato appare sintetico sia nell'approvare la ratifica dell'operato dell'amministratore
(“…approvazione della ratifica”) sia nell'approvare l'annullamento della precedente delibera assembleare riguardante l'affidamento dell'incarico nonché di tutte quelle conseguenziali(“…e delle conseguenze”).
Stante quanto appena osservato, deve, dunque, ritenersi che la delibera adottata nella riunione assembleare del16.6.2022 abbia revocato la delibera impugnata con la presente vertenza.
Deve, altresì, evidenziarsi che l'atto di citazione è stato notificato al convenuto
, nella persona dell'amministratore, in data16.6.2022, ossia lo stesso CP_1
giorno in cui si teneva la riunione assembleare sopra citata, con la quale si revocava il deliberato oggetto della presente impugnazione.
Pag. 7 a 13 Orbene, deve ritenersi che al momento della celebrazione dell'assemblea condominiale e, dunque, dell'approvazione del punto relativo all'annullamento della delibera oggi impugnata, la lite era già pendente, stante che il verbale assembleare risulta essere stato aperto alle ore 19:00 e chiuso alle ore 20:15. Si precisa che, sebbene, ai sensi dell'art. 147 c.p.c.,le notificazioni possano essere effettuate sino alle ore 21:00, appare del tutto inverosimile che la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio sia stata effettuata nelle mani dell'amministratore nel breve tempo residuo successivo alla chiusura del verbale, né, in ogni caso, questa eventuale circostanza è stata in alcun modo eccepita dal convenuto.
Deve, dunque, ritenersi che al momento della delibera del 16.6.2022, l'odierna lite fosse già pendente, sicché va dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto risulta sopravvenuta una situazione (nella specie, l'annullamento della delibera impugnata) che ha eliminato la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, consistente esso nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese svolte dal convenuto;
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14194 del 28/07/2004).
In punto di diritto, si rammenta che per giurisprudenza consolidata la dichiarazione di cessazione della materia del contendere è, nella sostanza, un rigetto per sopravvenuta carenza di interesse, la quale, essendo una condizione dell'azione, deve sussistere al momento della pronuncia. Tale dichiarazione si adotta, dunque, quando viene a mancare ogni posizione di contrasto tra le parti per essere sopraggiunti nel corso del processo eventi estintivi della controversia (Cass. 360/88) oppure quando pur sopravvivendo formalmente un contrasto o comunque una domanda di parte, sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia (Cass. 8219/96; Cass. 2970/93; Cass.
4792/91; Cass. 46/90).
La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale, dedotta
Pag. 8 a 13 in giudizio, e precisino al giudice conclusioni conformi in tal senso. Ne consegue che l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto da una sola parte come idoneo a determinarla - e oggetto di contestazione dalla controparte - comporta la necessità che il giudice ne valuti l'idoneità a determinare cessata la materia del contendere e, qualora non la reputi sussistente, pronunci su tutte le domande e le eccezioni delle parti. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2063 del 30/01/2014).
In proposito, si rammenta che in materia di condominio, trova applicazione analogica il disposto di cui all'art 2377 c.c. dettato in materia di società di capitali a tenore del quale: “l'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita da altra presa in conformità della legge o dello statuto”.
Al riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte, afferma, invero, che in tema di impugnazione delle delibere condominiali, ai sensi dell'art. 2377 c.c. - dettato in tema di società di capitali, ma per identità di “ratio”, applicabile anche in materia di condominio - la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto tra le parti, determina la cessazione della materia del contendere (Cass. civ. sent. N. 20071/2017; Cass. n. 24957/2016; Cass. n. 2999/2010) la quale, a ben vedere, si avrà a condizione che la nuova deliberazione abbia un identico contenuto, e che, cioè, provveda sui medesimi argomenti della deliberazione impugnata, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità. (Cass. civ. ord. N.
10847/2020).
Per le motivazioni sopra esposte, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla impugnativa della delibera per cui è causa.
Occorre, quindi, valutare se la domanda sarebbe stata accolta nel caso in cui non si fosse verificata la cessata materia del contendere , ai fini della soccombenza virtuale.
Si ritiene che la domanda sia infondata.
Ed invero, appare fondata la deduzione del convenuto circa la mancanza CP_1
di interesse ad agire in capo all'attore.
Com'è noto, ex art.100 c.p.c. per proporre una domanda o per contraddire alla stessa
Pag. 9 a 13 è necessario avervi interesse.
L'interesse deve essere personale, nel senso che il risultato vantaggioso deve riguardare direttamente il soggetto che agisce, attuale nel senso che deve sussistere al momento in cui si propone la domanda e concreto nel senso che deve essere valutato in riferimento a un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del soggetto che esercita l'azione.
Nel caso in esame, non è ravvisabile in capo all'attore un interesse attuale e soprattutto concreto.
Invero, non è attuale perché al momento della proposizione della domanda, alcun contratto d'affidamento di incarico per il Responsabile dei Lavori era stato stipulato dal convenuto. CP_1
L'interesse non è , altresì, concreto perché, in virtù del mandato senza rappresentanza conferito dal condominio al Contraente Generale ( alcuna procura speciale per il conferimento di un mandato con rappresentanza è stata prodotta dall'attore) , alcun rapporto negoziale sarebbe mai intercorso tra il mandante condominio e il terzo
Responsabile dei lavori, incaricato direttamente dal Contraente Generale in forza dell'indicazione fornita dal giusta delibera del 12.02.2022. CP_1
Pertanto, le relative obbligazioni di pagamento del terzo non sarebbero in ogni caso ricadute sul committente/condominio.
Parimenti, non sussiste il pregiudizio paventato dall'attore , secondo cui una delega di funzioni inesistente comporterebbe lo spostamento in capo alla assemblea dei condomini dei doveri e delle responsabilità del Responsabile dei Lavori.
Infatti, anche qualora il non avesse proceduto con la delibera impugnata CP_1
in questa sede, i poteri e le responsabilità del R.L. sarebbero comunque ricadute sull'Amministratore persona fisica e non sui condomini.
Allo stesso modo, la disciplina invocata dall'attore sulla Sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al T.U. d.lgs. 81/08 e in specie l'art.16 non appare applicabile nel caso di specie .
Ed infatti, il richiamo agli artt. 89,90 e 93 T.U. in materia di sicurezza è inconferente
Pag. 10 a 13 atteso che tale normativa prevede che il committente sia individuato in una persona fisica . Pertanto, in materia condominiale, Committente dei Lavori è in ogni caso l'Amministratore di condominio e non l'assemblea dei condomini.
Peraltro, il “delegato alla sicurezza” sul cantiere sarebbe stato il Coordinatore per la sicurezza poiché , nel caso in esame il Responsabile dei Lavori /Amm.ne non possiede i requisiti previsti dall'art.98 T.U. sulla sicurezza;
inoltre, anche volendo aderire alla testi attorea, si arriverebbe alla conseguenza assurda che il R.L:./Amm.re di condominio scaricherebbe su sé stesso dette responsabilità.
La normativa che prevede la specificità delle funzioni attribuite al R.L. non prescrive specificamente la nullità e si riferisce al diverso caso della delega alla sicurezza la quale negli appalti è conferita al Coordinatore per la Sicurezza, tant'è che dette funzioni erano state già trasferite al Contraente Generale in virtù dell'accordo preliminare sottoscritto con il condominio e sarebbero state trasferite dall'impresa stessa al tecnico incaricato quale Coordinatore per la sicurezza.
Ad ogni modo, il richiamo a detta disciplina è inconferente nel caso in esame posto che , se applicata al diverso rapporto tra Committente e Responsabile dei Lavori, una sua eventuale violazione non sortirebbe alcun effetto. Infatti, i poteri e le responsabilità tipiche del R.L. sarebbero ricadute in ogni caso sullo stesso
Amministratore , nella sua qualità di Committente ai sensi e per gli effetti della disciplina in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Pertanto, alcun pregiudizio si sarebbe verificato in capo ai condomini ( e all'attore) nel caso in cui l'amministratore di condominio avesse profittato di una delega inesistente per scaricare le responsabilità tipiche del R.L. in capo al Committente.
Parimenti, anche la dedotta mancata indicazione del corrispettivo , budget economico e mezzi materiali non rileva poiché tali indicazioni potrebbero essere applicabili al successivo conferimento di incarico (contratto di opera individuale) e non alla delibera condominiale.
Alla luce di quanto sin qui argomentato , le spese di lite , in ossequio al criterio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico dell'attore.
Pag. 11 a 13 Le stesse vengono liquidate tenuto conto del valore della causa ( indeterminabile – complessità media) e dell'attività svolta, in applicazione dei parametri previsti dal
Decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal
Decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022 n. 147,applicando i parametri minimi , tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
La domanda di risarcimento del danno per lite temeraria ex art.96 c.p.c., va invece rigettata difettandone i presupposti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV^ sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l'attore al pagamento delle spese di lite del presente Parte_1
giudizio in favore del condominio “ Corso San Giovanni a Controparte_1
Teduccio n.849, in persona dell'amministratore p.t., che liquida in euro
5431,00 per compensi professionali, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed oltre Iva e Cpa come per legge;
- rigetta la domanda di risarcimento di lite temeraria
Napoli, 14.04.25 Il G.I.
Dott.ssa Valentina Valletta
Pag. 12 a 13 Pag. 13 a 13
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero14864/2022, avente ad oggetto: Comunione e condominio, impugnazione di delibera condominiale e vertente
TRA
(C.F. ) nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente al Corso San Giovanni a Teduccio n. 849, P.co De Simone, sc. B2 Int.3, piano 1, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Luigi Marini, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via Campana n. 15;
ATTORE
E
sito in Napoli, al Corso San Giovanni a Controparte_1
Teduccio, n. 849 (C.F. ) nella persona dell'Amministratore p.t., P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Incoronato, presso il cui studio elettivamente domicilia in Portici (NA), alla Via A. Diaz n. 7;
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo
Pag. 1 a 13 svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore in epigrafe indicato conveniva in giudizio il per sentir accogliere in suo danno le Controparte_1
seguenti conclusioni:“1) NEL MERITO: per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare nulla per indeterminatezza dell'oggetto, inesistenza o altro motivo che l riterrà configurato o configurabile, e/o annullabile e quindi CP_2
annullare e/o comunque inefficace la delibera dell'assemblea del 12-02-2022 adottata dal convenuto, relativamente al deliberato di cui al punto 3 CP_1
dell'ordine del giorno meglio sopra indicato;
2) CONDANNARE: il convenuto
in persona dell'amm.re p.t., al pagamento delle spese, Controparte_3
competenze ed onorari del presente giudizio, nonché spese diritti ed onorari per il procedimento di mediazione, oltre le maggiorazioni previste ex lege nella misura del
15% oltre iva e cpa con distrazione al procuratore costituito che si dichiara antistatario per non aver riscosso i primi e per aver anticipato i secondi.”
, premettendo di essere proprietario di una unità immobiliare facente Parte_1
parte del Condominio sito in Napoli al Corso San Giovanni a Controparte_1
Teduccio, n. 849, esponeva che in data 12.2.2022, in seconda convocazione, si teneva l'adunanza assembleare dei condomini, la quale, al punto n. 3) dell'o.d.g. (“Nomina dell'amministratore p.t. Sig. quale Responsabile dei Lavori Eco e Parte_2
Sisma bonus di cui ai punti che precedono”), con l'astensione dell'odierno istante, così, letteralmente, deliberava:“I presenti approvano la nomina dell'amministratore quale Responsabile dei Lavori esprimendosi tutti favorevoli ad Parte_2
eccezione dei signori: per le motivazioni già sopra esposte;
l'avv. Aldo De CP_4
Simone…”
L'odierno attore narrava che dinanzi al rifiuto dell'amministratore di indire una nuova riunione, era costretto ad impugnare la predetta delibera assembleare sicché, a tal fine, in data 8.3.2022, presentava istanza di mediazione innanzi all'organismo di mediazione DISA s.r.l., P.I..
Pag. 2 a 13 Tale procedura si concludeva, tuttavia, con esito negativo per mancato raggiungimento dell'accordo tra le parti. L'attore riferiva, inoltre, che dopo la notifica dell'invito alla mediazione, l'amministratore, preso atto delle censure mosse, indiceva una nuova riunione che si svolgeva il giorno 28.4.2022 nella quale, come punto 4 dell'o.d.g. si prevedeva: “4) Integrazione della delibera del 12/02/2022 riguardo alle responsabilità demandate dal al Responsabile dei Lavori e CP_1
al pagamento dello stesso”. Tuttavia, l'adunanza condominiale non reputava necessario integrare tale punto.
In particolare, con la presente impugnativa, l'odierno istante eccepisce la nullità
e/ol'annullabilità del deliberato,per inesistenza e/o genericità e/o indeterminatezza dell'oggetto connesso al conferimento dell'incarico di Responsabile dei Lavori, in quanto l'amministratore del condominio sarebbe stato nominato “responsabile dei lavori” senza ulteriori specificazioni, sicché detta nomina, così come formulata,sarebbe soltanto apparente in quanto non conterrebbe la necessaria “delega di funzioni”.
Invero, a dire dell'attore, affinché possa operare in capo al responsabile dei lavori il trasferimento dei doveri di sorveglianza e protezione e quant'altro previsto dalla normativa– con relativo esonero di responsabilità del committente Ente di gestione – sarebbe necessaria la presenza di un atto scritto che, specificamente, contenga l'indicazione delle funzioni e delle competenze che da trasferire al R.L., nonché il budget economico con il quale l'R.L. dovrebbe svolgere la sua attività, l'indicazione dei mezzi materiali e infine, il corrispettivo che dovrà essere corrisposto al R.L.
In data 18.10.2022, si costituiva il il quale nel Controparte_1
contestare in toto l'avverso dedotto, osservava in fatto che l'assemblea dei condomini, avendo intenzione di eseguire lavori edili di manutenzione straordinaria sui propri fabbricati, già con delibera del 25.4.2021, aveva inteso verificare le condizioni (tecniche e fiscali) per poter accedere al cd. Superbonus 110%, prevedendo, in caso di esito positivo dello Studio di Fattibilità, il successivo affidamento della progettazione ed esecuzione dei suindicati Lavori, con contestuale
Pag. 3 a 13 mandato senza rappresentanza per incaricare tutte le figure coinvolte nei Lavori
(Responsabile dei Lavori, Direttore dei Lavori, CSE e CSP, Asseveratole fiscale e tecnico); stante l'esito positivo ricevuto dalla ditta incaricata di eseguire lo studio preliminare, con successiva delibera del 12.9.2021 si stabiliva di voler procedere con l'esecuzione dei lavori di cd. Superbonus 110%, nonché di procedere con il relativo affidamento definitivo alla medesima ditta incaricata dello studio di fattibilità.
Con la deliberazione 12.2.2022, sottoposta all'odierna impugnativa, il CP_1
procedeva, pertanto, all'indicazione del nominativo del soggetto (l'amministratore di condominio) cui il Contraente Generale avrebbe conferito, con autonomo contratto d'opera ed in virtù di un mandato senza rappresentanza ricevuto dal Committente,
l'incarico di R.L..
Ciò premesso, in diritto, l'Ente di gestione convenuto eccepiva, anzitutto,l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire, in quanto, a dire del convenuto, l'interesse all'azione dell'odierno attore non sarebbe né attuale (poiché al momento della domanda, alcun contratto d'affidamento d'incarico per il Responsabile dei Lavori veniva stipulato dal odierno convenuto), né concreto (poiché in virtù del mandato senza CP_1
rappresentanza conferito dal al Contraente Generale, alcun rapporto CP_1
negoziale sarebbe mai intercorso tra il mandante ed il terzo, sicché, le CP_1
relative obbligazioni di pagamento del terzo non sarebbero , in nessun caso, ricadute sul Committente/Condominio ed, allo stesso modo, la mancanza di una delega di funzioni non comporterebbe, in ogni caso,lo spostamento in capo al dei CP_1
doveri e delle responsabilità tipiche del R.L., per cui nessun pregiudizio si sarebbe verificato in danno dei singoli condomini.
Nel merito, l contestava, inoltre, le asserzioni dell'odierno attore Controparte_5
circa la presunta illegittimità del deliberato oggetto di impugnativa nella parte in cui esso presenterebbe una inesistenza e/o genericità e/o indeterminatezza dell'oggetto connesso al conferimento dell'incarico di Responsabile dei Lavori e ciò in quanto l'attore avrebbe erroneamente invocato la disciplina in tema di sicurezza sui luoghi di
Pag. 4 a 13 lavoro di cui al T.U. d.lgs. 81/08, e segnatamente il suo art. 16 (in merito ai requisiti formali delle funzioni che il datore di lavoro conferisce al “delegato alla sicurezza”).
Invero, a dire dell'odierno convenuto, il “delegato alla sicurezza” sul cantiere deve essere in ogni caso il Coordinatore per la Sicurezza (stante che il Responsabile dei
Lavori, nella specie individuato nell'amministratore del condominio, non sarebbe neppure dotato dei necessari requisiti previsti dall'art. 98 T.U. sulla sicurezza); inoltre, la normativa in materia di sicurezza prevederebbe espressamente che il
Committente debba essere individuato in una persona fisica, per cui,in materia condominiale, ai sensi della disciplina richiamata da controparte, il Committente dei
Lavori sarebbe in ogni caso l'Amministratore di Condominio, sicché ogni responsabilità ricadrebbe sullo stesso e non sul;
CP_1
Il convenuto eccepiva, infine, la cessazione della materia del CP_1
contendere,in quanto, con l'atto di risoluzione del 26.5.2022, veniva risolto l'affidamento in appalto precedentemente deliberato e pertanto, con il medesimo atto, comunicato a tutti i Condomini in occasione della convocazione assembleare del
16.6.2022 sarebbero state definitivamente annullate tutte le deliberazioni relative all'affidamento dei predetti Lavori di Superbonus alla ditta precedentemente incaricata,ivi inclusa la deliberazione oggetto della presente impugnativa, avente ad oggetto l'indicazione del nominativo del soggetto cui il General Contractor avrebbe dovuto conferire formale incarico di Responsabile dei Lavori.
Così, dunque, concludeva il “In via preliminare: Controparte_1
per tutte le ragioni estensivamente illustrate con la comparsa di costituzione e risposta, dichiarare - con ogni statuizione ritenuta più opportuna e con ogni conseguenza di legge - l'improcedibilità e/o inammissibilità della citazione per carenza di interesse ad agire dell'odierno attore. Nel merito: in ogni caso, e per tutte le ragioni estensivamente illustrate con la comparsa, dichiarare - con ogni statuizione ritenuta più opportuna - l'infondatezza della citazione cui si resiste confermando integralmente la deliberazione assembleare impugnata, con ogni conseguenza di legge. In via del tutto subordinata, dichiarare l'intervenuta
Pag. 5 a 13 cessazione della materia del contendere alla luce di quanto illustrato al punto n. 5) della comparsa di costituzione e risposta. Conseguenze di legge anche in ordine alle spese e condanna dell'attore ex art. 96c.p.c.”
Introitato il giudizio, all'udienza del 9.11.2022, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., quindi alla udienza del 30.5.2023, la causa era ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
12.1.2024. Con provvedimento del 8.5.2024, vista la necessità di decidere altre cause di più risalente iscrizione, la causa veniva rimessa sul ruolo rinviando alla udienza del
21.1.2025 per la precisazione delle conclusioni,ove veniva, infine, riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
In data 27.1.2025, si costituiva, per il convenuto condominio,l'avv. Bruno
Incoronato, in sostituzione del precedente difensore Avv. Marco Mesca, alle cui difese integralmente si riportava.
Ebbene, preliminarmente, si rileva che parte convenuta è stata regolarmente citata in giudizio e che si è costituita nel rispetto dei termini processuali.
Ciò premesso, va dichiarata la cessata materia del contendere per le ragioni sotto illustrate.
Ed invero, il deliberato oggetto della presente impugnativa risulta essere stata annullato con la successiva delibera assembleare del giorno 16.6.2022, nella specie con la delibera relativa al punto 1) dell'o.d.g. con il quale testualmente si sottoponeva all' assise dei condomini quanto segue:“1. Ratifica dell'operato dell'amm.re p.t. in merito alla diffida ad adempiere alla trasmessa al General Contractor in CP_6
data 10-05-2022 e conseguente risoluzione di diritto dell'incarico per la progettazione ed esecuzione dei lavori di efficientamento energetico e miglioramento sismico di cui al D.L. 34/2020 affidati con la precedente delibera assembleare del
12-09-20. Annullamento della delibera assembleare riguardante il predetto affidamento nonché di tutte quelle conseguenziali.”
In proposito, l'assemblea dei condomini regolarmente costituita, così si pronunciava:
“Si mette ai voti il punto 1 all'Ordine del Giorno. Votano tutti per l'approvazione
Pag. 6 a 13 della ratifica e delle conseguenze, tranne i signori e che si astengono”. Pt_3 Pt_1
Orbene, sebbene il tenore letterale della predetta delibera appaia, preso a sé, oltremodo conciso,operando una lettura combinata con quanto più analiticamente previsto nell'o.d.g., deve ritenersi, comunque, sufficientemente rappresentata l'intenzione dei condomini votanti, in ordine alla volontà di rimuovere tutte le precedenti delibere (tra cui quella impugnata con l'odierna domanda) relative all'affidamento dei lavori per la progettazione ed esecuzione dei lavori di efficientamento energetico e miglioramento sismico.
Invero, l'oggetto da porre in discussione fissato dall'l'o.d.g. appare debitamente descritto, laddove alla deliberanda ratifica dell'operato dell'amministratore - che aveva risolto di diritto il rapporto contrattuale con la ditta incaricata della progettazione ed esecuzione dei lavori in parola – si associava, a seguire, anche la discussione riguardo l'annullamento della delibera assembleare relativa al predetto affidamento, nonché di tutte quelle consequenziali.
Deve, pertanto, ritenersi che la formula “votano tutti per l'approvazione della ratifica
e delle conseguenze” sebbene estremamente sintetica, se abbinata al contenuto dell'o.d.g., non possa considerarsi lacunosa. D'altronde, lo stile adoperato appare sintetico sia nell'approvare la ratifica dell'operato dell'amministratore
(“…approvazione della ratifica”) sia nell'approvare l'annullamento della precedente delibera assembleare riguardante l'affidamento dell'incarico nonché di tutte quelle conseguenziali(“…e delle conseguenze”).
Stante quanto appena osservato, deve, dunque, ritenersi che la delibera adottata nella riunione assembleare del16.6.2022 abbia revocato la delibera impugnata con la presente vertenza.
Deve, altresì, evidenziarsi che l'atto di citazione è stato notificato al convenuto
, nella persona dell'amministratore, in data16.6.2022, ossia lo stesso CP_1
giorno in cui si teneva la riunione assembleare sopra citata, con la quale si revocava il deliberato oggetto della presente impugnazione.
Pag. 7 a 13 Orbene, deve ritenersi che al momento della celebrazione dell'assemblea condominiale e, dunque, dell'approvazione del punto relativo all'annullamento della delibera oggi impugnata, la lite era già pendente, stante che il verbale assembleare risulta essere stato aperto alle ore 19:00 e chiuso alle ore 20:15. Si precisa che, sebbene, ai sensi dell'art. 147 c.p.c.,le notificazioni possano essere effettuate sino alle ore 21:00, appare del tutto inverosimile che la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio sia stata effettuata nelle mani dell'amministratore nel breve tempo residuo successivo alla chiusura del verbale, né, in ogni caso, questa eventuale circostanza è stata in alcun modo eccepita dal convenuto.
Deve, dunque, ritenersi che al momento della delibera del 16.6.2022, l'odierna lite fosse già pendente, sicché va dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto risulta sopravvenuta una situazione (nella specie, l'annullamento della delibera impugnata) che ha eliminato la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, consistente esso nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese svolte dal convenuto;
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14194 del 28/07/2004).
In punto di diritto, si rammenta che per giurisprudenza consolidata la dichiarazione di cessazione della materia del contendere è, nella sostanza, un rigetto per sopravvenuta carenza di interesse, la quale, essendo una condizione dell'azione, deve sussistere al momento della pronuncia. Tale dichiarazione si adotta, dunque, quando viene a mancare ogni posizione di contrasto tra le parti per essere sopraggiunti nel corso del processo eventi estintivi della controversia (Cass. 360/88) oppure quando pur sopravvivendo formalmente un contrasto o comunque una domanda di parte, sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia (Cass. 8219/96; Cass. 2970/93; Cass.
4792/91; Cass. 46/90).
La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale, dedotta
Pag. 8 a 13 in giudizio, e precisino al giudice conclusioni conformi in tal senso. Ne consegue che l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto da una sola parte come idoneo a determinarla - e oggetto di contestazione dalla controparte - comporta la necessità che il giudice ne valuti l'idoneità a determinare cessata la materia del contendere e, qualora non la reputi sussistente, pronunci su tutte le domande e le eccezioni delle parti. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2063 del 30/01/2014).
In proposito, si rammenta che in materia di condominio, trova applicazione analogica il disposto di cui all'art 2377 c.c. dettato in materia di società di capitali a tenore del quale: “l'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita da altra presa in conformità della legge o dello statuto”.
Al riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte, afferma, invero, che in tema di impugnazione delle delibere condominiali, ai sensi dell'art. 2377 c.c. - dettato in tema di società di capitali, ma per identità di “ratio”, applicabile anche in materia di condominio - la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto tra le parti, determina la cessazione della materia del contendere (Cass. civ. sent. N. 20071/2017; Cass. n. 24957/2016; Cass. n. 2999/2010) la quale, a ben vedere, si avrà a condizione che la nuova deliberazione abbia un identico contenuto, e che, cioè, provveda sui medesimi argomenti della deliberazione impugnata, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità. (Cass. civ. ord. N.
10847/2020).
Per le motivazioni sopra esposte, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla impugnativa della delibera per cui è causa.
Occorre, quindi, valutare se la domanda sarebbe stata accolta nel caso in cui non si fosse verificata la cessata materia del contendere , ai fini della soccombenza virtuale.
Si ritiene che la domanda sia infondata.
Ed invero, appare fondata la deduzione del convenuto circa la mancanza CP_1
di interesse ad agire in capo all'attore.
Com'è noto, ex art.100 c.p.c. per proporre una domanda o per contraddire alla stessa
Pag. 9 a 13 è necessario avervi interesse.
L'interesse deve essere personale, nel senso che il risultato vantaggioso deve riguardare direttamente il soggetto che agisce, attuale nel senso che deve sussistere al momento in cui si propone la domanda e concreto nel senso che deve essere valutato in riferimento a un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del soggetto che esercita l'azione.
Nel caso in esame, non è ravvisabile in capo all'attore un interesse attuale e soprattutto concreto.
Invero, non è attuale perché al momento della proposizione della domanda, alcun contratto d'affidamento di incarico per il Responsabile dei Lavori era stato stipulato dal convenuto. CP_1
L'interesse non è , altresì, concreto perché, in virtù del mandato senza rappresentanza conferito dal condominio al Contraente Generale ( alcuna procura speciale per il conferimento di un mandato con rappresentanza è stata prodotta dall'attore) , alcun rapporto negoziale sarebbe mai intercorso tra il mandante condominio e il terzo
Responsabile dei lavori, incaricato direttamente dal Contraente Generale in forza dell'indicazione fornita dal giusta delibera del 12.02.2022. CP_1
Pertanto, le relative obbligazioni di pagamento del terzo non sarebbero in ogni caso ricadute sul committente/condominio.
Parimenti, non sussiste il pregiudizio paventato dall'attore , secondo cui una delega di funzioni inesistente comporterebbe lo spostamento in capo alla assemblea dei condomini dei doveri e delle responsabilità del Responsabile dei Lavori.
Infatti, anche qualora il non avesse proceduto con la delibera impugnata CP_1
in questa sede, i poteri e le responsabilità del R.L. sarebbero comunque ricadute sull'Amministratore persona fisica e non sui condomini.
Allo stesso modo, la disciplina invocata dall'attore sulla Sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al T.U. d.lgs. 81/08 e in specie l'art.16 non appare applicabile nel caso di specie .
Ed infatti, il richiamo agli artt. 89,90 e 93 T.U. in materia di sicurezza è inconferente
Pag. 10 a 13 atteso che tale normativa prevede che il committente sia individuato in una persona fisica . Pertanto, in materia condominiale, Committente dei Lavori è in ogni caso l'Amministratore di condominio e non l'assemblea dei condomini.
Peraltro, il “delegato alla sicurezza” sul cantiere sarebbe stato il Coordinatore per la sicurezza poiché , nel caso in esame il Responsabile dei Lavori /Amm.ne non possiede i requisiti previsti dall'art.98 T.U. sulla sicurezza;
inoltre, anche volendo aderire alla testi attorea, si arriverebbe alla conseguenza assurda che il R.L:./Amm.re di condominio scaricherebbe su sé stesso dette responsabilità.
La normativa che prevede la specificità delle funzioni attribuite al R.L. non prescrive specificamente la nullità e si riferisce al diverso caso della delega alla sicurezza la quale negli appalti è conferita al Coordinatore per la Sicurezza, tant'è che dette funzioni erano state già trasferite al Contraente Generale in virtù dell'accordo preliminare sottoscritto con il condominio e sarebbero state trasferite dall'impresa stessa al tecnico incaricato quale Coordinatore per la sicurezza.
Ad ogni modo, il richiamo a detta disciplina è inconferente nel caso in esame posto che , se applicata al diverso rapporto tra Committente e Responsabile dei Lavori, una sua eventuale violazione non sortirebbe alcun effetto. Infatti, i poteri e le responsabilità tipiche del R.L. sarebbero ricadute in ogni caso sullo stesso
Amministratore , nella sua qualità di Committente ai sensi e per gli effetti della disciplina in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Pertanto, alcun pregiudizio si sarebbe verificato in capo ai condomini ( e all'attore) nel caso in cui l'amministratore di condominio avesse profittato di una delega inesistente per scaricare le responsabilità tipiche del R.L. in capo al Committente.
Parimenti, anche la dedotta mancata indicazione del corrispettivo , budget economico e mezzi materiali non rileva poiché tali indicazioni potrebbero essere applicabili al successivo conferimento di incarico (contratto di opera individuale) e non alla delibera condominiale.
Alla luce di quanto sin qui argomentato , le spese di lite , in ossequio al criterio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico dell'attore.
Pag. 11 a 13 Le stesse vengono liquidate tenuto conto del valore della causa ( indeterminabile – complessità media) e dell'attività svolta, in applicazione dei parametri previsti dal
Decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal
Decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022 n. 147,applicando i parametri minimi , tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
La domanda di risarcimento del danno per lite temeraria ex art.96 c.p.c., va invece rigettata difettandone i presupposti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV^ sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l'attore al pagamento delle spese di lite del presente Parte_1
giudizio in favore del condominio “ Corso San Giovanni a Controparte_1
Teduccio n.849, in persona dell'amministratore p.t., che liquida in euro
5431,00 per compensi professionali, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed oltre Iva e Cpa come per legge;
- rigetta la domanda di risarcimento di lite temeraria
Napoli, 14.04.25 Il G.I.
Dott.ssa Valentina Valletta
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