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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 07/10/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Angelo Scarpati, all'udienza del 07/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 961/2020 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Ripetizione di indebito ” e vertente
TRA
( , rappresentata e difesa dall'avv. Brigida Marra Parte_1 C.F._1
e dall'avv. Giuseppe Barbato, giusta mandato in atti ricorrente
E
( , rapp.to e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Marina Cappiello CP_1 P.IVA_1
Resistente
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.7.2020, , n. q. di chiamata all'eredità di Parte_1
( nata a [...] il [...]) adiva il presente Tribunale, in veste del giudice Persona_1
del lavoro, al fine di sentire dichiarare l'illegittimità della pretesa restitutoria avanzata, nei suoi confronti n. q. di cui sopra, dall' odierno resistente, in ragione della CP_1
assunta indebita erogazione, in favore della dante causa , per gli anni dal Persona_1
2005 al 31.12.2012, di ratei di pensione sviale, per il complessivo importo di euro
55.040,26; deduceva, n primo luogo, il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo essa ricorrente rinunciato all'eredità della de cuius;
in secondo luogo, la prescrizione della pretesa restitutoria e, nel merito, la irripetibilità dele prestazioni.
Si costituiva il resistente il quale chiedeva il rigetto del ricorso deducendo, in CP_1
sostanza, il mancato decorso, nel caso di specie, del termine prescrizionale decennale;
nel merito, la ripetibilità delle somme in ragione dell'omessa comunicazione, da parte della beneficiaria dell'assegno, di circostanze omesse in sede di richiesta della prestazione.
Richiamando gli atti di causa, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
È fondata e va accolta la sollevata eccezione di difetto di legittimazione passiva della ricorrente.
È noto, invero, che, secondo consolidato avviso del giudice di legittimità, l'accettazione dell'eredità è, nel caso debito del de cuius nei confronti dello Stato, una condizione imprescindibile affinchè possa affermarsi l'obbligazione del chiamato all'eredità a risponderne ( v. Cass. n. 17979/2018), in quanto la mera chiamata che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sufficiente all'acquisto della qualità di erede;
ancora, la S. c. ha chiarito che spetta a colui che agisce in giudizio nei confronti del presunto erede per debiti del de cuius l'onere di provare l'assunzione, da parte del convenuto, della qualità di erede ( v. Cass. n.
12964/2024).
Tutto ciò premesso, non può non rilevarsi come, nel caso di specie, la odierna ricorrente ha allegato prova documentale dell'avvenuta rinuncia, espressa, all'eredità della de cuius giusta atto notarile del 28.3.2017; né, d'altro canto, il Persona_1
2 resistente – come sarebbe stato suo onere – ha dedotto la sussistenza di CP_1
pregressi atti di accettazione tacita, tali da invalidare la successiva rinuncia espressa.
Da ultimo, la presentazione, in data 5.4.2017 ( successivamente alla rinuncia espressa) di ricorso ammnistrativo da parte della ricorrente, non vale, ad avviso di chi scrive, ad integrare accettazione tacita dell'eredità già espressamente rinunciata, poiché, è noto, la revoca della rinuncia espressa deve essere anch'essa espressa ( v. Cass. n.
21014/2011).
La natura meramente processuale dell'odierna pronuncia giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il difetto di legittimazione passiva di rispetto alla pretesa restitutoria ( di euro 55.040,26) nei confronti Parte_1
della stessa avanzata dall' giusta comunicazione del 6.12.2016; CP_1
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Vallo della Lucania, così deciso il 07/10/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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