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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 28/07/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 444/2024 R.G.
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Antonio Ivan NATALI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 444/2024 del Ruolo Generale, promossa
DA
(c.f. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentato e difeso da
Avv.to Livio Di Noi (cf.
pec: ed elettivamente domiciliato C.F._2 Email_1 presso lo studio del prefato suo difensore sito in Brindisi alla Via Plinio n. 10;
-OPPONENTE-
CONTRO
( ), nata il [...] a [...] e residente CP_1 CodiceFiscale_3 in Brindisi alla Via Aspromonte n. 4, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Ruggiero (c.f.
pec: ed elettivamente C.F._4 Email_2 domiciliata presso lo studio del prefato suo difensore sito in Brindisi alla Via Bastioni San
Giacomo n. 88;
- OPPOSTA –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 10.02.2024, proponeva Parte_1 opposizione ex art. 615 comma I c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatogli a mezzo pec in data 24.01.2024 in forza del quale gli intimava il pagamento della complessiva CP_1 somma di Euro 10.717,74 di cui: - Euro 8.424,00 a titolo di differenze per adeguamento
ISTAT sul contributo al mantenimento di entrambi i figli, per tutto l'arco temporale da Aprile
2023 sino a Novembre 2023; - Euro 1.934,94 a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli aggiornato su base Istat relativo alla mensilità di Dicembre 2023; - Euro
358,80 per spese e competenze di precetto e CAP, oltre interessi sulle somme precettate sino al soddisfo e eventuali spese e competenze successive occorrende.
Con il libello introduttivo, l'opponente deduceva il difetto in capo all'opposta CP_2
[...
[...] della legittimazione attiva e della titolarità della pretesa di pagamento dell'adeguamento
[...]
ISTAT sul contributo al mantenimento dei figli;
nonché l'intervenuta prescrizione estintiva con riguardo al credito per differenze ISTAT relative al periodo dall'Aprile 2013 sino all'Aprile 2019 ed eccepiva la compensazione del credito intimato dall'opposta con il proprio complessivo credito di Euro 22.650,00 (di cui Euro 6.685,00 per il figlio ed Euro 15.965,00 per il Per_1 figlio ) rinveniente dall'asserito suo esborso nell'interesse dei figli della somma di Euro CP_3
2.450,00 per il pagamento del garage in quel di Ferrara per tutto il periodo dal Novembre 2019 sino al Dicembre 2023 e dell'ulteriore suo esborso sempre nell'interesse dei figli per il pagamento del loro alloggio in quel di Ferrara da Ottobre 2018 a Novembre 2023.
Deduceva, inoltre, l'asserito raggiungimento dell'indipendenza economica del primogenito nell'anno 2022 e l'indebito pagamento del contributo al mantenimento di quest'ultimo CP_3 per quota parte dell'anno 2022 e tutto l'anno 2023, così opponendo la compensazione di quanto dal medesimo indebitamente corrisposto a detto titolo con il credito azionato per detto figlio con l'atto di precetto.
L'opponente, pertanto, chiedeva la declaratoria del difetto della legittimazione dell'opposta ad agire in executivis ed a richiedere per conto dei figli maggiorenni CP_1
l'adeguamento ISTAT, ovvero, in subordine, la declaratoria di prescrizione estintiva del credito intimato per il periodo dal 2013 sino al 2019 e, comunque, la compensazione con le maggiori somme dal medesimo versate nell'interesse dei figli, con condanna dell'opposta alle spese e competenze di lite anche in ragione dell'asserita temerarietà dell'intimazione di pagamento, da liquidarsi e distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Con decreto del 20.02.2024 la causa veniva assegnata al Giudice Dott. S. Sales, a cui in forza del provvedimento presidenziale del 10.07.2024 si avvicendava il Giudice Dott. F.
Giliberti, al quale, con decreto del 27.08.2024, si avvicendava questo Giudice.
Con comparsa ritualmente depositata in data 04.05.2024, si costituiva l'opposta CP_1
per dedurre, in via pregiudiziale di rito, la nullità della citazione in opposizione per
[...] violazione del termine minimo a comparire ex art. 163 c.p.c.
In data 9 agosto 2024 l'opponente presentava istanza di sospensione di efficacia del precetto, dolendosi di aver adempiuto i doveri patrimoniali nei confronti dei figli oltre il dovuto e oltre l'adeguamento indici ISTAT. In particolare, l'opponente dichiarava di aver provveduto, fuori dagli accordi di separazione, al pagamento della abitazione e del garage in Ferrara, asserendo che la differenza dell'adeguamento ISTAT risulta inferiore a quanto già versato.
Il Giudice Dott. A. I. Natali rigettava l'istanza in data 26.08.2024 poiché non risulta provato che il dr. abbia effettuato bonifici a titolo di pagamento della locazione dell'immobile Parte_1 in Ferrara. Il Giudice riteneva dunque difettare il presupposto per la compensazione poiché non sussiste una effettiva ragione di controcredito.
La trattazione della causa proseguiva in modalità cartolare. A seguito del decreto con cui questo Giudice disponeva la trattazione scritta della causa ex art. 127-ter cpc, venivano
2
depositate note scritte in data 21.06.2025 per , opposta, in cui si sottolineava CP_1 il difetto di prova da parte dell'opponente del preteso credito da portare in compensazione.
Questo giudice tratteneva la causa in decisione in data 25.08.2025, alla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito
1.Sul difetto di legittimazione attiva, rectius di titolarità attiva del credito
L'eccezione in parola, rectius da riqualificarsi come difetto di titolarità attiva del credito, deve essere rigettata.
La IGn.ra è titolare del credito azionato ed, è, quindi, legittimata ad agire, dal CP_1 momento che, dalla sentenza di divorzio n.556/2012 dep. Il 1.06.20212 RG 912/2010, risulta che l'opponente è obbligato a corrispondere entro il 27 di ogni mese il contributo per il mantenimento dei figli proprio alla IG.ra , fino a quando non avranno CP_1 raggiunto l'indipendenza economica.
Considerato che i ragazzi sono, attualmente, impegnati nel loro percorso di studi e che non risulta che essi abbiano ancora raggiunto una condizione di autosufficienza economica, il mantenimento in favore dei suddetti deve, dunque, essere erogato alla IGnora CP_1
Inoltre, non si possono condividere le osservazioni dell'opponente, il quale ha dedotto che sarebbe venuto meno il requisito della coabitazione e il collegamento stabile con l'abitazione della IG.ra E neppure può essere ritenuto che, nel caso di specie, sia venuto meno CP_1 il requisito della prevalenza temporale dell'effettiva presenza dei ragazzi presso la loro residenza. Invero, i suddetti si trovano ad alloggiare presso la sede universitaria per motivi di studio, situazione temporanea che non è idonea a recidere il collegamento stabile con l'abitazione di residenza. Premessa la sopravvivenza dell'obbligo, deve ritenersi, in armonia con la più recente giurisprudenza, che la legittimazione attiva del genitore convivente con i figli non si sovrapponga, ma concorra con quella del figlio maggiorenne. Ciascuno di loro, infatti, è titolare di un diritto iure proprio alla pretesa: il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento e il genitore, in quanto titolare del diritto a ricevere le somme dall'altro genitore.
Si tratta di due diritti autonomi ancorché concorrenti e non dello stesso diritto attributo a più persone. Ne consegue che l'eventuale inattività del figlio ad agire non può spiegare effetto sulla posizione giuridico-soggettiva del genitore collocatario quale autonomo destinatario dell'assegno.
I problemi che derivano dalla coesistenza di entrambe le situazioni di legittimazione sono destinati a essere risolti sulla base dei principi in materia di solidarietà attiva per cui l'adempimento del debitore nei confronti dell'uno o dell'altro debitore lo libera nei confronti dell'altro (cfr. Cass. Civ., sez. VI, ord. n. 17380/2020; Cass. civ., sez. I, ord. n. 34100/2021 secondo cui “la legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiorenne, essendo fondata
3
sulla continuità dei doveri gravanti su uno dei genitori nella persistenza della situazione di convivenza, non si sovrappone, ma concorre con la diversa legittimazione del figlio di maggiore età, che trova fondamento, a sua volta, nella titolarità del diritto al mantenimento, e i problemi determinati dalla coesistenza di entrambe le legittimazioni si risolvono sulla base dei principi dettati in tema di solidarietà attiva. Nè il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda”).
2.Sulla compensazione del credito
La presente eccezione va rigettata.
L'opponente ha eccepito che il mantenimento, versato a favore del figlio per tutto il CP_3
2023 e parte il 2022, non sarebbe dovuto in ragione della sopravvenuta capacità reddituale di , che si fonderebbe sulla borsa di studio per il Dottorato di ricerca. A tal riguardo, CP_3 deve osservarsi che la borsa di studio de qua è esente dall'IRPEF, perché non costituisce reddito;
dunque, non può considerarsi espressiva di una qualunque capacità reddituale di
. CP_3
Per quanto concerne la compensazione del credito azionato con quello che avrebbe ad oggetto il pagamento, diretto da parte del genitore, delle spese per l'alloggio universitario, questo non risulta adeguatamente provato.
Invero, tale circostanza fattuale costituisce, in astratto, un fatto modificativo o estintivo della pretesa creditoria.
Pertanto, spetta alla parte che invoca l'eccezione di compensazione l'onere di provare il proprio controcredito.
Nel caso di specie, non risulta un'adeguata base documentale, quale corredo probatorio della pretesa compensazione, come ricevute di pagamento dell'abitazione fuorisede dei figli in quel di Ferrara;
ragion per cui non è possibile ritenere provata la sussistenza del credito da opporre in compensazione.
3.Sulla prescrizione quinquennale dei ratei mensili.
È, invece, meritevole di parziale accoglimento, per i motivi che di seguito si esplicitano,
l'eccezione di estinzione del credito per prescrizione quinquennale, sollevata dall'opponente, in ordine all'adeguamento ISTAT del contributo al mantenimento dei figli per tutto il periodo da Aprile 2013 sino al mese di Aprile 2019. Adeguamento Istat preteso in pagamento dalla genitrice beneficiaria per la prima volta con la notifica dell'atto di precetto di cui è causa.
A tal riguardo, infatti, il disposto dell'art. 2948 n. 4) c.c. recita testualmente: <si prescrivono in 5 anni: gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi>> e la Suprema Corte ha chiarito che: << gli assegni di mantenimento per i
4
figli: “costituendo prestazioni che debbono essere pagate periodicamente in termini inferiori all'anno, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, cod. civ., si prescrivono in cinque anni, non rilevando, al fine dell'operatività di tale norma – anziché di quella dell'art. 2953 – il fatto che essi siano dovuti in forza di sentenza di separazione o divorzio passata in giudicato, costituendo questa fonte dell'obbligazione periodica e titolo esecutivo per l'esazione dei singoli ratei, ma non costituendo invece giudicato sulla debenza del singolo rateo, tenuto conto della particolare struttura delle obbligazioni in questione. I su detti assegni, infatti, si ricollegano ad obbligazioni di durata (v. anche Cass. 4 aprile 2005, n. 6975) le quali sono caratterizzate da una “causa debendi” continuativa, nel senso che in tali obbligazioni, per l'interesse che sono volte a realizzare – in relazione al quale il protrarsi e ripetersi nel tempo delle prestazioni costituisce una caratteristica ontologica – le singole prestazioni, ancorché fra loro connesse ed aventi un'unica fonte, sono dotate di autonomia, maturandosi in momenti successivi ed essendo correlativamente suscettibili di vicende giuridiche autonome>> (v. ex multis: Cass. n. 13414/2010; Cass n.
6975/2005).
Nel caso di specie, parte opposta non ha prodotto alcun documento atto a dimostrare l'interruzione o la sospensione del decorso del predetto termine di prescrizione quinquennale di ogni singolo rateo.
Dunque, dal complessivo importo intimato nell'atto di precetto di cui è causa, stante l'intercorsa prescrizione quinquennale, deve essere decurtato quanto dovuto per l'adeguamento ISTAT per tutto il periodo contributivo dall'Aprile 2013 sino ad Aprile 2019.
Ragion per cui, in forza della sentenza che ha disposto la separazione, deve ritenersi dovuto l'adeguamento ISTAT solo relativamente al successivo periodo contributivo dal mese di Maggio
2019 sino al mese di Dicembre 2023, per un totale di euro 8.269,98 (4.134,99 per ciascun figlio).
Per tutte le ragioni esposte, deve ritenersi sussistere il diritto dell'opposta di procedere in executivis nei confronti dell'opponente in forza del titolo esecutivo giudiziale, per la minor somma di Euro 8.269,98, con conseguente validità ed efficacia del precetto nei limiti di detta somma. Sono da ritenersi, altresì, dovute anche le spese e competenze professionali per la redazione e la notifica del precetto che, in considerazione del ridimensionamento della sorte capitale, devono ritenersi dovute, in forza del tariffario forense vigente, nella misura di Euro
142,00 oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
3. Sulle spese di lite.
In considerazione dell'accoglimento parziale delle doglianze mosse da parte opponente con riguardo al quantum debeatur, tenuto conto della natura del credito e del particolare rapporto tra le parti, si ritiene congruo e di giustizia compensare per un mezzo tra le parti le spese e competenze di lite, con conseguente condanna dell'opposta, in ragione del principio della soccombenza, al pagamento in favore dell'opponente, della residua metà delle spese di lite.
P.Q.M.
5
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda come proposta in epigrafe, così provvede:
1) accoglie parzialmente, nei limiti e per le ragioni esposte in parte motiva,
l'opposizione all'esecuzione come proposta dall'attore e, per l'effetto,
2) dichiara il diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del debitore opponente per la minor somma di Euro 8.269,98, oltre ad Euro 142,00 per spese e competenze di precetto oltre accessori di legge;
3) compensa tra le parti le spese e competenze del presente giudizio per la quota di un mezzo e condanna parte opposta al pagamento in favore dell'opponente della residua metà che si liquida in Euro 1.270,00, oltre rimborso forfettario del 15%, CAP ed IVA se dovuti ed oltre ad ½ del C.U. e delle spese borsuali documentate sostenute dall'opponente.
Così deciso in Brindisi, 24.7.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ivan NATALI
Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Giulia Livieri nell'ambito dell' . Controparte_4
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TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Antonio Ivan NATALI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 444/2024 del Ruolo Generale, promossa
DA
(c.f. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentato e difeso da
Avv.to Livio Di Noi (cf.
pec: ed elettivamente domiciliato C.F._2 Email_1 presso lo studio del prefato suo difensore sito in Brindisi alla Via Plinio n. 10;
-OPPONENTE-
CONTRO
( ), nata il [...] a [...] e residente CP_1 CodiceFiscale_3 in Brindisi alla Via Aspromonte n. 4, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Ruggiero (c.f.
pec: ed elettivamente C.F._4 Email_2 domiciliata presso lo studio del prefato suo difensore sito in Brindisi alla Via Bastioni San
Giacomo n. 88;
- OPPOSTA –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 10.02.2024, proponeva Parte_1 opposizione ex art. 615 comma I c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatogli a mezzo pec in data 24.01.2024 in forza del quale gli intimava il pagamento della complessiva CP_1 somma di Euro 10.717,74 di cui: - Euro 8.424,00 a titolo di differenze per adeguamento
ISTAT sul contributo al mantenimento di entrambi i figli, per tutto l'arco temporale da Aprile
2023 sino a Novembre 2023; - Euro 1.934,94 a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli aggiornato su base Istat relativo alla mensilità di Dicembre 2023; - Euro
358,80 per spese e competenze di precetto e CAP, oltre interessi sulle somme precettate sino al soddisfo e eventuali spese e competenze successive occorrende.
Con il libello introduttivo, l'opponente deduceva il difetto in capo all'opposta CP_2
[...
[...] della legittimazione attiva e della titolarità della pretesa di pagamento dell'adeguamento
[...]
ISTAT sul contributo al mantenimento dei figli;
nonché l'intervenuta prescrizione estintiva con riguardo al credito per differenze ISTAT relative al periodo dall'Aprile 2013 sino all'Aprile 2019 ed eccepiva la compensazione del credito intimato dall'opposta con il proprio complessivo credito di Euro 22.650,00 (di cui Euro 6.685,00 per il figlio ed Euro 15.965,00 per il Per_1 figlio ) rinveniente dall'asserito suo esborso nell'interesse dei figli della somma di Euro CP_3
2.450,00 per il pagamento del garage in quel di Ferrara per tutto il periodo dal Novembre 2019 sino al Dicembre 2023 e dell'ulteriore suo esborso sempre nell'interesse dei figli per il pagamento del loro alloggio in quel di Ferrara da Ottobre 2018 a Novembre 2023.
Deduceva, inoltre, l'asserito raggiungimento dell'indipendenza economica del primogenito nell'anno 2022 e l'indebito pagamento del contributo al mantenimento di quest'ultimo CP_3 per quota parte dell'anno 2022 e tutto l'anno 2023, così opponendo la compensazione di quanto dal medesimo indebitamente corrisposto a detto titolo con il credito azionato per detto figlio con l'atto di precetto.
L'opponente, pertanto, chiedeva la declaratoria del difetto della legittimazione dell'opposta ad agire in executivis ed a richiedere per conto dei figli maggiorenni CP_1
l'adeguamento ISTAT, ovvero, in subordine, la declaratoria di prescrizione estintiva del credito intimato per il periodo dal 2013 sino al 2019 e, comunque, la compensazione con le maggiori somme dal medesimo versate nell'interesse dei figli, con condanna dell'opposta alle spese e competenze di lite anche in ragione dell'asserita temerarietà dell'intimazione di pagamento, da liquidarsi e distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Con decreto del 20.02.2024 la causa veniva assegnata al Giudice Dott. S. Sales, a cui in forza del provvedimento presidenziale del 10.07.2024 si avvicendava il Giudice Dott. F.
Giliberti, al quale, con decreto del 27.08.2024, si avvicendava questo Giudice.
Con comparsa ritualmente depositata in data 04.05.2024, si costituiva l'opposta CP_1
per dedurre, in via pregiudiziale di rito, la nullità della citazione in opposizione per
[...] violazione del termine minimo a comparire ex art. 163 c.p.c.
In data 9 agosto 2024 l'opponente presentava istanza di sospensione di efficacia del precetto, dolendosi di aver adempiuto i doveri patrimoniali nei confronti dei figli oltre il dovuto e oltre l'adeguamento indici ISTAT. In particolare, l'opponente dichiarava di aver provveduto, fuori dagli accordi di separazione, al pagamento della abitazione e del garage in Ferrara, asserendo che la differenza dell'adeguamento ISTAT risulta inferiore a quanto già versato.
Il Giudice Dott. A. I. Natali rigettava l'istanza in data 26.08.2024 poiché non risulta provato che il dr. abbia effettuato bonifici a titolo di pagamento della locazione dell'immobile Parte_1 in Ferrara. Il Giudice riteneva dunque difettare il presupposto per la compensazione poiché non sussiste una effettiva ragione di controcredito.
La trattazione della causa proseguiva in modalità cartolare. A seguito del decreto con cui questo Giudice disponeva la trattazione scritta della causa ex art. 127-ter cpc, venivano
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depositate note scritte in data 21.06.2025 per , opposta, in cui si sottolineava CP_1 il difetto di prova da parte dell'opponente del preteso credito da portare in compensazione.
Questo giudice tratteneva la causa in decisione in data 25.08.2025, alla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito
1.Sul difetto di legittimazione attiva, rectius di titolarità attiva del credito
L'eccezione in parola, rectius da riqualificarsi come difetto di titolarità attiva del credito, deve essere rigettata.
La IGn.ra è titolare del credito azionato ed, è, quindi, legittimata ad agire, dal CP_1 momento che, dalla sentenza di divorzio n.556/2012 dep. Il 1.06.20212 RG 912/2010, risulta che l'opponente è obbligato a corrispondere entro il 27 di ogni mese il contributo per il mantenimento dei figli proprio alla IG.ra , fino a quando non avranno CP_1 raggiunto l'indipendenza economica.
Considerato che i ragazzi sono, attualmente, impegnati nel loro percorso di studi e che non risulta che essi abbiano ancora raggiunto una condizione di autosufficienza economica, il mantenimento in favore dei suddetti deve, dunque, essere erogato alla IGnora CP_1
Inoltre, non si possono condividere le osservazioni dell'opponente, il quale ha dedotto che sarebbe venuto meno il requisito della coabitazione e il collegamento stabile con l'abitazione della IG.ra E neppure può essere ritenuto che, nel caso di specie, sia venuto meno CP_1 il requisito della prevalenza temporale dell'effettiva presenza dei ragazzi presso la loro residenza. Invero, i suddetti si trovano ad alloggiare presso la sede universitaria per motivi di studio, situazione temporanea che non è idonea a recidere il collegamento stabile con l'abitazione di residenza. Premessa la sopravvivenza dell'obbligo, deve ritenersi, in armonia con la più recente giurisprudenza, che la legittimazione attiva del genitore convivente con i figli non si sovrapponga, ma concorra con quella del figlio maggiorenne. Ciascuno di loro, infatti, è titolare di un diritto iure proprio alla pretesa: il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento e il genitore, in quanto titolare del diritto a ricevere le somme dall'altro genitore.
Si tratta di due diritti autonomi ancorché concorrenti e non dello stesso diritto attributo a più persone. Ne consegue che l'eventuale inattività del figlio ad agire non può spiegare effetto sulla posizione giuridico-soggettiva del genitore collocatario quale autonomo destinatario dell'assegno.
I problemi che derivano dalla coesistenza di entrambe le situazioni di legittimazione sono destinati a essere risolti sulla base dei principi in materia di solidarietà attiva per cui l'adempimento del debitore nei confronti dell'uno o dell'altro debitore lo libera nei confronti dell'altro (cfr. Cass. Civ., sez. VI, ord. n. 17380/2020; Cass. civ., sez. I, ord. n. 34100/2021 secondo cui “la legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiorenne, essendo fondata
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sulla continuità dei doveri gravanti su uno dei genitori nella persistenza della situazione di convivenza, non si sovrappone, ma concorre con la diversa legittimazione del figlio di maggiore età, che trova fondamento, a sua volta, nella titolarità del diritto al mantenimento, e i problemi determinati dalla coesistenza di entrambe le legittimazioni si risolvono sulla base dei principi dettati in tema di solidarietà attiva. Nè il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda”).
2.Sulla compensazione del credito
La presente eccezione va rigettata.
L'opponente ha eccepito che il mantenimento, versato a favore del figlio per tutto il CP_3
2023 e parte il 2022, non sarebbe dovuto in ragione della sopravvenuta capacità reddituale di , che si fonderebbe sulla borsa di studio per il Dottorato di ricerca. A tal riguardo, CP_3 deve osservarsi che la borsa di studio de qua è esente dall'IRPEF, perché non costituisce reddito;
dunque, non può considerarsi espressiva di una qualunque capacità reddituale di
. CP_3
Per quanto concerne la compensazione del credito azionato con quello che avrebbe ad oggetto il pagamento, diretto da parte del genitore, delle spese per l'alloggio universitario, questo non risulta adeguatamente provato.
Invero, tale circostanza fattuale costituisce, in astratto, un fatto modificativo o estintivo della pretesa creditoria.
Pertanto, spetta alla parte che invoca l'eccezione di compensazione l'onere di provare il proprio controcredito.
Nel caso di specie, non risulta un'adeguata base documentale, quale corredo probatorio della pretesa compensazione, come ricevute di pagamento dell'abitazione fuorisede dei figli in quel di Ferrara;
ragion per cui non è possibile ritenere provata la sussistenza del credito da opporre in compensazione.
3.Sulla prescrizione quinquennale dei ratei mensili.
È, invece, meritevole di parziale accoglimento, per i motivi che di seguito si esplicitano,
l'eccezione di estinzione del credito per prescrizione quinquennale, sollevata dall'opponente, in ordine all'adeguamento ISTAT del contributo al mantenimento dei figli per tutto il periodo da Aprile 2013 sino al mese di Aprile 2019. Adeguamento Istat preteso in pagamento dalla genitrice beneficiaria per la prima volta con la notifica dell'atto di precetto di cui è causa.
A tal riguardo, infatti, il disposto dell'art. 2948 n. 4) c.c. recita testualmente: <si prescrivono in 5 anni: gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi>> e la Suprema Corte ha chiarito che: << gli assegni di mantenimento per i
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figli: “costituendo prestazioni che debbono essere pagate periodicamente in termini inferiori all'anno, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, cod. civ., si prescrivono in cinque anni, non rilevando, al fine dell'operatività di tale norma – anziché di quella dell'art. 2953 – il fatto che essi siano dovuti in forza di sentenza di separazione o divorzio passata in giudicato, costituendo questa fonte dell'obbligazione periodica e titolo esecutivo per l'esazione dei singoli ratei, ma non costituendo invece giudicato sulla debenza del singolo rateo, tenuto conto della particolare struttura delle obbligazioni in questione. I su detti assegni, infatti, si ricollegano ad obbligazioni di durata (v. anche Cass. 4 aprile 2005, n. 6975) le quali sono caratterizzate da una “causa debendi” continuativa, nel senso che in tali obbligazioni, per l'interesse che sono volte a realizzare – in relazione al quale il protrarsi e ripetersi nel tempo delle prestazioni costituisce una caratteristica ontologica – le singole prestazioni, ancorché fra loro connesse ed aventi un'unica fonte, sono dotate di autonomia, maturandosi in momenti successivi ed essendo correlativamente suscettibili di vicende giuridiche autonome>> (v. ex multis: Cass. n. 13414/2010; Cass n.
6975/2005).
Nel caso di specie, parte opposta non ha prodotto alcun documento atto a dimostrare l'interruzione o la sospensione del decorso del predetto termine di prescrizione quinquennale di ogni singolo rateo.
Dunque, dal complessivo importo intimato nell'atto di precetto di cui è causa, stante l'intercorsa prescrizione quinquennale, deve essere decurtato quanto dovuto per l'adeguamento ISTAT per tutto il periodo contributivo dall'Aprile 2013 sino ad Aprile 2019.
Ragion per cui, in forza della sentenza che ha disposto la separazione, deve ritenersi dovuto l'adeguamento ISTAT solo relativamente al successivo periodo contributivo dal mese di Maggio
2019 sino al mese di Dicembre 2023, per un totale di euro 8.269,98 (4.134,99 per ciascun figlio).
Per tutte le ragioni esposte, deve ritenersi sussistere il diritto dell'opposta di procedere in executivis nei confronti dell'opponente in forza del titolo esecutivo giudiziale, per la minor somma di Euro 8.269,98, con conseguente validità ed efficacia del precetto nei limiti di detta somma. Sono da ritenersi, altresì, dovute anche le spese e competenze professionali per la redazione e la notifica del precetto che, in considerazione del ridimensionamento della sorte capitale, devono ritenersi dovute, in forza del tariffario forense vigente, nella misura di Euro
142,00 oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
3. Sulle spese di lite.
In considerazione dell'accoglimento parziale delle doglianze mosse da parte opponente con riguardo al quantum debeatur, tenuto conto della natura del credito e del particolare rapporto tra le parti, si ritiene congruo e di giustizia compensare per un mezzo tra le parti le spese e competenze di lite, con conseguente condanna dell'opposta, in ragione del principio della soccombenza, al pagamento in favore dell'opponente, della residua metà delle spese di lite.
P.Q.M.
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda come proposta in epigrafe, così provvede:
1) accoglie parzialmente, nei limiti e per le ragioni esposte in parte motiva,
l'opposizione all'esecuzione come proposta dall'attore e, per l'effetto,
2) dichiara il diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del debitore opponente per la minor somma di Euro 8.269,98, oltre ad Euro 142,00 per spese e competenze di precetto oltre accessori di legge;
3) compensa tra le parti le spese e competenze del presente giudizio per la quota di un mezzo e condanna parte opposta al pagamento in favore dell'opponente della residua metà che si liquida in Euro 1.270,00, oltre rimborso forfettario del 15%, CAP ed IVA se dovuti ed oltre ad ½ del C.U. e delle spese borsuali documentate sostenute dall'opponente.
Così deciso in Brindisi, 24.7.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ivan NATALI
Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Giulia Livieri nell'ambito dell' . Controparte_4
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