TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/10/2025, n. 4490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4490 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________ Addì _____________
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ______________________
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice Onorario TA CA, nella causa iscritta al N. 163/2025 R.G.L.
Per Parte_1
[...] D A
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv.to GIUGNO ALESSIA Parte_2
ed elettivamente domiciliata in via Ricasoli 48 Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato
CP_1 Il Cancelliere legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale ,
CP_1
Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 21/10/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato l'8.1.2025 la sig.ra , contestando le risultanze Parte_2 dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire CP_1 dell'indennità di accompagnamento e per il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92, dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Resistette in giudizio l' convenuto, eccependo l'infondatezza della domanda di cui chiese il CP_2 rigetto.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
Preliminarmente giova evidenziare come l'oggetto del giudizio di merito, instaurato a seguito dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., attenga esclusivamente alla sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per accedere ai singoli benefici previdenziali;
da ciò discende l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della provvidenza, eventualmente proposta dalla parte ricorrente e l'irrilevanza dei restanti requisiti richiesti dalla legge
(disoccupazione, reddito etc..).
Ciò premesso la domanda è parzialmente fondata ed in tale misura deve essere accolta.
Per quanto riguarda i requisiti sanitari richiesti dalla legge, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso “Tale quadro invalidante è da ritenere stabilizzato, in base alla naturale evolutività della patologia principale, alle notizie cliniche fornite dal marito e alla certificazione sanitaria presente in atti, da almeno 7-8 mesi e, di conseguenza, il diritto all'assegno di accompagnamento è da ritenere acquisito dall'ottobre 2024. La Sig.ra è da considerare Parte_2 come soggetto portatore di grave handicap ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della L. 104/92.”
Riguardo alla data di decorrenza della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.
104/92, non evincendosi una diversa data di decorrenza né dalla citata consulenza, né dalla CTU del dott. in fase di ATP, si ritiene che anche lo status di soggetto con handicap grave possa farsi Per_2 decorrere da ottobre 2024.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, concludersi che la sig.ra è in possesso dei requisiti sanitari Parte_2 richiesti dalla legge per fruire dell'indennità di accompagnamento e per il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92 a decorrere da ottobre 2024.
Poiché l'insorgenza del suddetto requisito sanitario è successiva alla data di proposizione del ricorso per accertamento tecnico preventivo appare equo compensare per metà le spese di lite fra le parti e condannare l' al pagamento della restante metà, liquidata come in dispositivo, disponendone la CP_1 distrazione in favore dell'avv. GIUGNO ALESSIA, che si è dichiarato antistatario.
Restano definitivamente a carico dell' , infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già CP_1 liquidate.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che la sig.ra è in possesso dei Parte_2 requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità di accompagnamento e per il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92 a decorrere da ottobre 2024.
Dichiara compensate per metà le spese del giudizio e pone la restante metà a carico dell' , CP_1 liquidandola in complessivi euro 1750,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e CPA, come per legge, da distrarre in favore dell'avv. GIUGNO ALESSIA.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate. CP_1
Così deciso in Palermo il 24/10/2025
IL GIUDICE O.
TA CA
Sezione Lavoro N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________ Addì _____________
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ______________________
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice Onorario TA CA, nella causa iscritta al N. 163/2025 R.G.L.
Per Parte_1
[...] D A
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv.to GIUGNO ALESSIA Parte_2
ed elettivamente domiciliata in via Ricasoli 48 Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato
CP_1 Il Cancelliere legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale ,
CP_1
Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 21/10/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato l'8.1.2025 la sig.ra , contestando le risultanze Parte_2 dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire CP_1 dell'indennità di accompagnamento e per il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92, dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Resistette in giudizio l' convenuto, eccependo l'infondatezza della domanda di cui chiese il CP_2 rigetto.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
Preliminarmente giova evidenziare come l'oggetto del giudizio di merito, instaurato a seguito dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., attenga esclusivamente alla sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per accedere ai singoli benefici previdenziali;
da ciò discende l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della provvidenza, eventualmente proposta dalla parte ricorrente e l'irrilevanza dei restanti requisiti richiesti dalla legge
(disoccupazione, reddito etc..).
Ciò premesso la domanda è parzialmente fondata ed in tale misura deve essere accolta.
Per quanto riguarda i requisiti sanitari richiesti dalla legge, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso “Tale quadro invalidante è da ritenere stabilizzato, in base alla naturale evolutività della patologia principale, alle notizie cliniche fornite dal marito e alla certificazione sanitaria presente in atti, da almeno 7-8 mesi e, di conseguenza, il diritto all'assegno di accompagnamento è da ritenere acquisito dall'ottobre 2024. La Sig.ra è da considerare Parte_2 come soggetto portatore di grave handicap ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della L. 104/92.”
Riguardo alla data di decorrenza della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.
104/92, non evincendosi una diversa data di decorrenza né dalla citata consulenza, né dalla CTU del dott. in fase di ATP, si ritiene che anche lo status di soggetto con handicap grave possa farsi Per_2 decorrere da ottobre 2024.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, concludersi che la sig.ra è in possesso dei requisiti sanitari Parte_2 richiesti dalla legge per fruire dell'indennità di accompagnamento e per il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92 a decorrere da ottobre 2024.
Poiché l'insorgenza del suddetto requisito sanitario è successiva alla data di proposizione del ricorso per accertamento tecnico preventivo appare equo compensare per metà le spese di lite fra le parti e condannare l' al pagamento della restante metà, liquidata come in dispositivo, disponendone la CP_1 distrazione in favore dell'avv. GIUGNO ALESSIA, che si è dichiarato antistatario.
Restano definitivamente a carico dell' , infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già CP_1 liquidate.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che la sig.ra è in possesso dei Parte_2 requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità di accompagnamento e per il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92 a decorrere da ottobre 2024.
Dichiara compensate per metà le spese del giudizio e pone la restante metà a carico dell' , CP_1 liquidandola in complessivi euro 1750,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e CPA, come per legge, da distrarre in favore dell'avv. GIUGNO ALESSIA.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate. CP_1
Così deciso in Palermo il 24/10/2025
IL GIUDICE O.
TA CA