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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/10/2025, n. 7756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7756 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE VII CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Mauro Pacifico, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 38236/2022 di R.G.
TRA
(società di diritto tedesco Parte_1
, in persona del suo l.r.p.t., rappr.ta e difesa dall'avv. P.IVA_1
Francesco de Rugeriis del Foro di Milano ATTRICE
E
), in persona del suo l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappr.ta e difesa dall'avv. Nicola Properzi del Foro di Padova CONVENUTA
NONCHE'
( , CP_2 C.F._1 CP_3
( ) e ( ), C.F._2 Controparte_4 C.F._3 rappr.ti e difesi dagli avv.ti Alberto Mardegan e Lucia Pettinato del Foro di
Padova
CONVENUTI
E
( ), con sede in Padova al Pass. E. Controparte_5 P.IVA_3
L. NE Piscopia n. 10
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
1
Nel termine assegnato alle parti, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni:
La così concludeva: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, previa ogni più utile declaratoria, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1. in via preliminare:
(i) rigettare le eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di titolarità passiva del rapporto controverso formulate dai Convenuti CP_2
e , in quanto infondate in fatto e diritto per CP_3 Controparte_4 tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto, rigettare la domanda di estromissione degli stessi dal giudizio;
2. in via principale, nel merito: (ii) accertare e dichiarare l'inadempimento delle Convenute agli obblighi stabiliti dal Contratto di Investimento in relazione: (a) ai termini perentori di consegna della II e della III;
(b) al divieto di porre in CP_6 CP_6 essere condotte suscettibili di alterare o modificare i diritti, le preferenze o i privilegi di (ciò che è avvenuto con lo scioglimento del Contratto Parte_1 di Publishing); e per l'effetto accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del Contratto di Investimento ex Art. 1456 c.c per effetto della Default Notice inviata da in data 30 giugno 2022 ai sensi dei Par.fi 3.1 e 3.2 del Parte_1
Contratto di Investimento, che costituiscono clausola risolutiva espressa;
e, per l'effetto, condannare le Convenute, in solido tra loro ai sensi dell'Art. 2055 c.c. in virtù di quanto specificato in atti, o ciascuna per quanto di ragione, alla restituzione della somma di €180.000,00 (di cui anche alla fattura del 6 luglio 2022 n. GISRL20220706 emessa da Doc. Parte_1
24.B), maggiorata di tutti gli interessi previsti dalla legge a far data dalla sottoscrizione del Contratto di Investimento, ai sensi dell'Art. 1458 c.c.; (iii) rigettare tutte le eccezioni, domande e conclusioni delle Convenute, ivi incluse le domande di condanna alle spese di lite, diritti, onorari e rimborsi delle Convenute;
3. in via subordinata, nel merito:
(iv) ove non si ritenesse il Contratto di Investimento risolto ex Art. 1456 c.c., e venissero quindi rigettate le domande di cui al punto 2(ii), accertare e dichiarare l'importante e grave inadempimento delle Convenute agli obblighi stabiliti dal Contratto di Investimento in relazione: (a) ai termini perentori di consegna della II e della III e alla qualità CP_6 CP_6 che il Videogioco avrebbe dovuto soddisfare, (b) al divieto di porre in essere condotte suscettibili di alterare o modificare i diritti, le preferenze o
i privilegi di (ciò che è avvenuto con lo scioglimento del Contratto Parte_1 di Publishing), (c) alla collaborazione fra le parti ai sensi dei Par.fi 1.4.1,
1.4.2, 1.4.3 e 1.4.4, nonché degli Artt. 8.1, 8.2 (e relativo
2 sottoparagrafo 8.1.4) e 16.3 del Contratto di Investimento;
nonché agli obblighi di correttezza e buona fede previsti dagli Artt. 1175 e 1375 c.c.; e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del Contratto di Investimento ex Art. 1453 c.c. e conseguentemente condannare le Convenute, in solido tra loro ai sensi dell'Art. 2055 c.c. in virtù di quanto specificato in atti, o ciascuna per quanto di ragione, alla restituzione della somma di €180.000,00 (di cui anche alla fattura del 6 luglio 2022 n. GISRL20220706 emessa da Doc. Parte_1
24.B), maggiorata di tutti gli interessi previsti dalla legge a far data dalla sottoscrizione del Contratto di Investimento, ai sensi dell'Art. 1458 c.c.; 4. in via ulteriormente subordinata, complementare, sussidiaria e residuale:
(v) nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande di risoluzione del Contratto di Investimento e di restituzione delle somme oggetto di causa di cui ai punti 2(ii) e 3(iv), condannare ex Artt. 2041 e
2042 c.c., in ogni caso, le Convenute, in solido tra loro ai sensi dell'Art. 2055 c.c. in virtù di quanto specificato in atti, o ciascuna per quanto di ragione, al pagamento della somma di €180.000,00, maggiorata di tutti gli interessi previsti dalla legge a far data dalla proposizione della domanda, quale indennizzo per la diminuzione patrimoniale subita da e l'ingiustificato arricchimento di Parte_1 CP_1
5. in ogni caso, nel merito:
(vi) rigettare la domanda riconvenzionale formulata da in CP_1 quanto infondata in fatto e diritto per tutti i motivi esposti in atti;
e, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento di tale domanda riconvenzionale, ridurre le richieste risarcitorie di ai sensi dell'Art. 1227 c.c., nonché secondo CP_1
i limiti di legge, in misura equa e di giustizia, per tutti i motivi esposti in atti;
6. in ogni caso:
(vii) condannare le Convenute, in solido tra loro, o ciascuna per quanto di ragione, a rifondere all'Attrice tutte le spese e gli onorari del presente giudizio e a rimborsarle le spese generali;
(viii) rigettare la domanda di condanna ai sensi dell'Art. 96, comma 3 c.p.c. formulata dai Convenuti e CP_2 Controparte_3 CP_4
, in quanto infondata in fatto e diritto per tutti i motivi esposti in
[...] atti”. L'attrice, inoltre, in sede di definitiva precisazione delle conclusioni, reiterava le proprie istanze istruttorie già formulate e disattese.
La così concludeva: Controparte_1
“Accertato il regolare adempimento di alle Controparte_1 proprie obbligazioni contrattuali o, in ogni caso, i più gravi inadempimenti di alle proprie Controparte_7 obbligazioni nonché l'infondatezza della risoluzione ex adverso asserita,
3 rigettare ogni avversa istanza, eccezione, domanda e deduzione in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto da in favore di Controparte_1 [...]
. Controparte_7
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, ridurre le richieste di parte attrice secondo i limiti di legge e di giustizia condannando, se del caso, la sottoscritta convenuta a Controparte_1 manlevare i singoli soci qui convenuti nel caso di loro condanna in via solidale.
In via riconvenzionale principale: Accertati i gravi inadempimenti di parte attrice alle proprie obbligazioni, dichiarare la risoluzione del contratto di investimento intercorso con la società per fatto e colpa esclusivi della società Controparte_1
e, per l'effetto, dichiarare altresì la Controparte_7 risoluzione del connesso accordo trilaterale del 11.12.2020. Sempre in via riconvenzionale principale:
Accertati i gravi inadempimenti di parte attrice alle proprie obbligazioni, condannare la società , per le causali ed i Controparte_7 titoli tutti esposti in atti, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da
pari alla somma di € 681.704,40, o nella diversa Controparte_1 maggiore o minore misura che risulterà di giustizia all'esito del giudizio, anche a seguito di valutazione equitativa, e se del caso previa compensazione con eventuali somme dovute a controparte. Con riconoscimento su tutte le somme indicate di IVA (se dovuta), oltre a rivalutazione ed interessi di legge, sulla somma liquidata dal dì del dovuto al saldo effettivo e ai sensi del D.Lgs. 231/2002.
In ogni caso:
Spese e compensi di lite tutti rifusi, con condanna anche ai sensi dell'art. 4, comma 1- bis, del D.M. 55/2014 e s.m.i., oltre rimborso forfetario del 15% e accessori come per legge.”. Anche la inoltre, in sede di definitiva precisazione Controparte_1 delle conclusioni, reiterava le proprie istanze istruttorie già formulate e disattese.
, e così concludevano: CP_2 CP_3 Controparte_4
“In via pregiudiziale di rito
– accertare il difetto di legittimazione passiva in capo ai soci CP_2 e e per l'effetto rigettare le domande CP_3 Controparte_4 attoree.
Nel merito, in via principale
– disattesa ogni contraria istanza e deduzione, previo accertamento del difetto di titolarità passiva del rapporto controverso in capo ai soci
e rigettare le domande CP_2 Controparte_3 Controparte_4
4 attoree e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto dai soci
e nei confronti di CP_2 CP_3 Controparte_4 Parte_1
Nel merito, in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse sussistente la titolarità passiva del rapporto controverso in capo ai soci CP_2 CP_3
:
[...] Controparte_4
– previo accertamento del difetto del vincolo di solidarietà passiva in riferimento alla pretesa restitutoria avanzata da – sia ex art. 1458 Parte_1
c.c. sia ex art. 2042 c.c. – tra i soci e CP_2 Controparte_3
e la società rigettare le pretese avversarie e Controparte_4 CP_1 per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto dai soci CP_2
e nei confronti di
[...] CP_3 Controparte_4 Parte_1
– previo accertamento del corretto adempimento dei soci CP_2
e delle proprie obbligazioni contrattuali e, Controparte_3 Controparte_4 in ogni caso, che alcuna domanda risarcitoria è stata formulata da Pt_1
nei confronti dei medesimi per gli asseriti inadempimenti rigettare le
[...] domande avversarie e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto dai soci e nei confronti di CP_2 CP_3 Controparte_4
Pt_1
[...]
Nel merito, in via subordinata
– nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse fondata la domanda di di condanna al pagamento della somma di € 180.000,00 (o Parte_1 della minor somma che dovesse risultare all'esito del giudizio) anche nei confronti dei soci e , CP_2 CP_3 Controparte_4 determinare quanto effettivamente dovuto da ciascuno dei predetti soci in virtù del contratto di investimento e delle norme di legge che regolano la responsabilità dei soci delle società a responsabilità limitata e, sempre in tale ipotesi, accertare e dichiarare il diritto di regresso dei soci CP_2 e nei confronti di e per l'effetto, CP_3 Controparte_4 CP_1 condannare quest'ultima a tenere indenne i soci CP_2 CP_3
.
[...] Controparte_4
In ogni caso
– con vittoria di spese e compensi di lite. In via istruttoria Si insiste, altresì, per l'accoglimento di tutte le istanze, anche istruttorie
e a prova contraria, formulate (e non accolte) negli atti e nei verbali di causa, e nello specifico le istanze istruttorie di prova testimoniale di cui alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di data 08.05.2023 con i testi ivi indicati. Ci si oppone, in ogni caso, all'ammissione delle avversarie istanze istruttorie anche per tutte le ragioni già esposte nella terza memoria ex art.
183, comma 6, c.p.c. di data 29.05.2023 chiedendo, nella denegata ipotesi in cui venissero ammesse, di essere abilitati a prova contraria.
5 Per tutte le ragioni già dedotte si chiede, pertanto, il rigetto integrale di tutte le domande e conclusioni attoree.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la (in Controparte_7 seguito, per brevità, anche semplicemente, “ ), in sintesi, Parte_1 deduceva: a) che in data 11.12.2020 aveva stipulato con la Controparte_1 (in seguito, per brevità, anche semplicemente “ ) e con i soci
[...] CP_1 della stessa, e CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
un “contratto di investimento” in relazione allo sviluppo da parte
[...] della stessa ed alla successiva pubblicazione di un nuovo videogioco CP_1 da denominarsi “Alaloth: champions of the four Kingdoms”; b) che a mezzo di tale contratto essa attrice si era impegnata al versamento, in favore della in più tranches collegate al raggiungimento di diversi gradi di CP_1 sviluppo del progetto (cd. “milestones”), della complessiva somma di € 350.000,00 a fronte della futura partecipazione, in una determinata misura, ai proventi che sarebbero derivati dalla commercializzazione del videogioco;
c) che, al momento della sottoscrizione del “contratto di investimento”, in relazione allo sviluppo del predetto videogioco, la aveva già (il CP_1 precedente 1.12.2019) stipulato, con la società di diritto polacco All in! Co (di seguito, per brevità, anche semplicemente “ ”), un Controparte_8
“contratto di publishing”, a mezzo del quale tale ultima società si era impegnata, tra l'altro, ad offrire essa stessa un apporto finanziario al progetto, parimenti collegato al raggiungimento di diversi gradi di sviluppo dello stesso, nonché a curare la “localizzazione”, il marketing e la distribuzione del prodotto finito;
d) che la pregressa esistenza del detto “contratto di Con publishing” ed il ruolo conseguentemente assunto dalla quale publisher (editore) erano stato determinanti nella decisione di stipulare il “contratto di investimento” tanto che: d1) il “contratto di publishing” era stato richiamato nel “contratto di investimento” ed ad esso allegato, d2) che la futura corresponsione in favore di essa attrice di parte dei proventi derivanti dalla commercializzazione del videogioco era stata disciplinata in un apposito
“accordo trilaterale” (al quale il “contratto di investimento” faceva rinvio) intervenuto tra le tre società e nel quale era previsto che il pagamento delle royalties in favore di essa attrice sarebbe avvenuto, senza liberazione della Con
direttamente da parte della editrice del videogioco;
e) che si era, CP_1 tuttavia, verificato che, dopo che essa attrice aveva versato la prima tranche del finanziamento pari ad € 180.000,00, la non aveva rispettato la CP_1 seconda “milestone” prevista dal contratto e relativa alla messa a disposizione, entro il 31.3.2021, attraverso un'apposita “Milestone Achievement Notice”, di una “versione alfa” (“On-boarding Build”) del videogioco;
f) che, in relazione a tale termine, era, infatti, avvenuto che, pur avendo potuto essa attrice, dal settembre 2021, testare il videogioco in fase di sviluppo attraverso l'accesso ad un'apposita piattaforma informatica, la
6 non aveva effettivamente formalizzato alcuna “ CP_1 CP_6
Achievement Notice”, con messa a disposizione, ai fini della valutazione, della
“On boarding Build” del viodeogioco, prima della comunicazione email inviata da in data 3.1.2022 - comunicazione che, tuttavia, a CP_3 causa di un problema tecnico della casella di posta elettronica della stessa era stata ricevuta da essa attrice soltanto in data 18.1.2022 a seguito CP_3 dell'inoltro della stessa da parte di g) che, tuttavia, in quel CP_2 momento, per un verso, era già scaduto anche il termine del 31.12.2021 contrattualmente previsto per l'avvio della commercializzazione del Con videogioco (terza “milestone”) e, per altro verso, la si era già espressa negativamente in relazione alla versione del videogioco alla stessa messa a disposizione dalla ai fini della valutazione prevista nel “contratto di CP_1 publishing”; h) che, pertanto, essa attrice, in data 27.1.2022, nel termine di dieci giorni lavorativi dalla ricezione della “Milestone Achievement Notice” previsto dall'art.
1.4.2 del “contratto di investimento”, aveva trasmesso alla sempre secondo le previsioni contrattuali, il proprio “Report of CP_1 Objection” evidenziando il ritardo nella consegna e la qualità insufficiente della “ ”; i) che, a fronte di tanto, peraltro, i soci della Parte_2 che, secondo le previsioni del “contratto di investimento” avrebbero CP_1 dovuto convocare un apposito “Milestone Quotaholders Meeting” finalizzato a ricomporre la contestazione, non avevano provveduto a tanto;
l) che, nel Con frattempo, la in data 18.2.2022, aveva respinto la “Milestone 4” prevista dal “contratto di publishing” che le era stata riconsegnata dalla il CP_1
5.2.2022, così determinandosi una definitiva lacerazione dei rapporti tra la stessa ed il publisher; m) che, peraltro, nel successivo aprile 2022, tra
CP_1 Con la e la e senza che quest'ultima coinvolgesse in alcun modo essa
CP_1 attrice, era intervenuto un accordo transattivo con definitivo scioglimento del contratto di publishing tra le stesse precedentemente intercorso;
n) che, in tale contesto e mentre era in corso tra essa attrice e la un dialogo
CP_1 finalizzato a trovare una soluzione transattiva anche in relazione al loro rapporto contrattuale, la stessa poi, “come se nulla fosse”, in data
CP_1 27.6.2022, aveva comunicato ad essa attrice la “ Parte_3
” in relazione alla terza “milestone” contrattualmente prevista, e
[...] scadente in realtà il 31.12.2021, preannunciando che l'avvio della commercializzazione del videogioco, in una versione non completa ma comunque “giocabile”, sarebbe avvenuto il successivo 30.6.2022; o) che, a fronte di tanto, essa attrice, avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui all'art.
3.2 del “contratto d'investimento”, con comunicazione del 30.6.2022, aveva dichiarato la risoluzione dello stesso contratto, invocando la restituzione dell'importo di € 180.000,00 in precedenza versato;
p) che, infatti, si erano verificati due dei fatti di inadempimento previsti dalla predetta clausola risolutiva espressa e cioè sia il mancato rispetto, da parte della dei termini relativi a due “milestone” consecutive sia l'alterazione, CP_1 sempre da parte della dei “diritti”, delle “preferenze” e dei CP_1
“privilegi” di essa attrice, laddove la stesa aveva autonomamente CP_1
7 sciolto il “contratto di publishing”; o) che, in ogni caso, la condotta esecutiva della era idonea a concretare anche un grave inadempimento rilevante CP_1 ai sensi dell'art. 1453 c.c.; p) che gli stessi soci della erano stati CP_1 inadempienti rispetto agli obblighi dagli stessi contrattualmente assunti non avendo convocato il previsto “Milestone Quotaholders Meeting” ed avendo deliberato la risoluzione transattiva del “contratto di publishing”.
La proponeva, pertanto, le domande di cui alle conclusioni sopra Parte_1 riportate.
La costituitasi, a sua volta, sempre in sintesi, deduceva: a) che CP_1 qualsivoglia ritardo nello sviluppo del videogioco non era sé imputabile, essendo stato, piuttosto, determinato dalla condotta di inadempimento del publisher che aveva costantemente ritardato l'approvazione delle varie
“milestone” previste nel “contratto di publishing”, aveva preteso di sottoporre le varie versioni del videogioco a revisioni da parte di terzi non previste contrattualmente, aveva ritardato i pagamenti dovuti in relazione alle stesse “milestone” approvate ed aveva assunto decisioni editoriali inadeguate;
b) che di tutto quanto sopra essa convenuta aveva, peraltro, tenuto costantemente informata la la quale, consapevole della realtà dei Parte_1 rapporti tra le diverse parti del progetto, nulla aveva eccepito al riguardo;
c) che, quanto al rapporto contrattuale con la quest'ultima era stata Parte_1 informata del raggiungimento della seconda “milestone” fin dal settembre 2021 e certamente, “in modo infraintendibile”, con apposita mail dell'11.10.2021; d) che, a seguito di tanto, non era seguito alcun riscontro ed alcuna contestazione da parte della stessa con conseguente Parte_1
“positivo superamento della n. 2” secondo le previsioni CP_6 contrattuali;
e) che, inoltre, il “Report of Objection” inoltrato dalla Parte_1 in data 27.1.2022 era da ritenersi, in ogni caso, tardivo anche a voler considerare quale “Milestone Achievement Notice” la comunicazione email del 3.1.2022 indicata dall'attrice come non ricevuta, atteso che la medesima email, completa di tutti i suoi allegati, era stata trasmessa alla controparte tramite la chat Discord in data 7.1.2022; f) che l'intervenuto scioglimento del Con
“contratto di publishing” in essere con la a mezzo di apposita transazione era frutto di una decisione sostanzialmente inevitabile in relazione alla Con condotta assunta dalla stessa ed effettuata a tutela anche degli interessi della che era stata costantemente informata al riguardo;
g) che, Parte_1 peraltro, nell' “accordo trilaterale” era espressamente considerata l'eventualità dello scioglimento del “contratto di publishing”; h) che, in definitiva, essa convenuta, grazie unicamente ai propri sforzi, era riuscita, comunque, a pubblicare il videogioco in data 30.6.2022, sia pure soltanto in lingua inglese e solo per pc;
i) che, inoltre, la era stata informata Parte_1 fin dal luglio 2021 della decisione del publisher di posticipare la commercializzazione del videogioco “abbondantemente nel 2022” e tanto, a norma dell'art.
1.1.3 del “contratto di finanziamento”, escludeva la
8 sussistenza di un ritardo;
l) che, alla luce di quanto rappresentato, non potevano ritenersi sussistenti i presupposti per avvalersi della clausola risolutiva espressa invocata dalla – clausola di cui la stessa Parte_1 Pt_1 non poteva, comunque, avvalersi stante l'intervenuto adempimento (sia
[...] pure eventualmente tardivo) di essa convenuta;
m) che, sempre alla luce di quanto rappresentato, tantomeno poteva ritersi sussistente una condotta di grave inadempimento di essa convenuta rilevante ai sensi dell'art. 1453 c.c.; n) che il fallimento del programma negoziale era, invece, ascrivibile alla condotta di inadempimento, questo sì grave, della la quale, Parte_1 nonostante il raggiungimento con successo dapprima della seconda
“milestone” e poi della terza “milestone” non aveva provveduto ai concordati pagamenti di € 120.000,00 e € 50.000,00; o) che, pertanto, il contratto di investimento andava risolto per grave inadempimento della p) che Parte_1 la condotta di inadempimento della avendo determinato la Parte_1 mancanza di quelle risorse finanziarie da utilizzarsi per una migliore implementazione del videogioco, per una più curata promozione dello stesso e, soprattutto, per curarne la “localizzazione” in altre lingue ed il porting su altri ambienti di gioco (ed, in particolare, sulle più diffuse consolle Xbox e
Playstation), aveva determinato, in capo ad essa convenuta, un danno in relazione alla perdita di chance di maggiori guadagni – danno che, avuto riguardo alle 29.290 copie del videogioco vendute fino al 15.2.2023 ed alla ragionevole probabilità di triplicare tali vendite in assenza della condotta inadempiente della poteva quantificarsi in € 681.704,40. Parte_1
La rendeva, pertanto, le conclusioni sopra riportate. CP_1
Si costituivano in giudizio anche i convenuti e CP_2 CP_3
, proponendo difese del tutto analoghe a quelle avanzate dalla Controparte_4
sia punto di fatto che in punto di diritto, quanto alle ragioni del CP_1 fallimento del programma negoziale e deducendo ulteriormente: a) l'assenza di propria legittimazione passiva e, comunque, di titolarità passiva rispetto alle domande attoree;
b) di aver assunto contrattualmente soltanto obbligazioni di natura secondaria;
c) l'inesistenza nel contratto di qualsivoglia vincolo di garanzia e/o di solidarietà in capo ad essi convenuti;
d) l'inesistenza di qualsivoglia propria condotta di inadempimento.
I convenuti e rendevano, pertanto, le conclusioni CP_2 CP_3 CP_4 sopra riportate.
La pur regolarmente evocata in giudizio, rimaneva Controparte_5 contumace.
Tutto ciò premesso, a fronte delle contrapposte domande di risoluzione formulate dalla e dalla ritiene il Tribunale che debba Parte_1 CP_1 accertarsi l'intervenuta risoluzione di diritto del “contratto di investimento”
9 inter partes ai sensi dell'art. 1456 c.c. per fatto di inadempimento della
CP_1
Per le ragioni che seguono deve, infatti, ritenersi che effettivamente sussista una condotta di inadempimento della riconducile alla previsione di CP_1 cui alla clausola risolutiva espressa contenuta nell'art.
3.2 del “contratto di investimento” e relativa alla mancata soddisfazione “con successo di due (2) Milestone consecutive, ciascuna entro due (2) mesi dalla rispettiva data di scadenza”.
Al riguardo non può che prendersi le mosse dal rilievo che, con riferimento alla seconda “milestone” contrattualmente prevista e cioè quella relativa
“all'avvenuta produzione di una versione on-boarding build”… “del Gioco principale entro e non oltre il 31/03/2021”, ancorché tra le parti sia ampiamente dibattuto se la comunicazione, prevista contrattualmente, di avvenuto raggiungimento di tale “milestone” da parte della debba CP_1 ritenersi avvenuta, secondo la prospettazione della stessa nel CP_1 settembre 2021 o, al massimo, nell'ottobre 2021 ovvero, secondo la prospettazione della nel gennaio 2022, resta, in ogni caso, certo Parte_1 che la messa a disposizione da parte della società convenuta della “on- boarding build” ovvero della cd “versione alfa” del videogioco oggetto del contratto è, comunque, avvenuta con un consistente ritardo rispetto al termine contrattualmente previsto (31.3.2021) – ritardo da quantificarsi, nell'ipotesi più favorevole alla stessa, in circa sei mesi. CP_1
A fronte di tanto, poi, ad avviso del Tribunale, alcun rilievo può trovare nella presente controversia quanto addotto dai convenuti costituiti circa il fatto che Con tale ritardo sarebbe stato determinato da una condotta inadempiente della rispetto alle obbligazioni da questa assunte, nei confronti della nel CP_1
“contratto di publishing” intercorso tra tali due società.
In proposito deve, infatti, in primo luogo, osservarsi che ancorché il Con
“contratto di publishing” intercorso tra la e la secondo la stessa CP_1 prospettazione attorea, costituirebbe un presupposto fattuale del “contratto di investimento” per il quale è lite (ovvero uno dei motivi che avrebbero indotto la a stipulare con la il “contratto di investimento”), Parte_1 CP_1 nondimeno non può ritenersi, per ciò solo, la sussistenza di un vero e proprio collegamento causale tra i due contratti di cui si discute, trattandosi pur sempre di contratti distinti, intervenuti tra parti diverse (la la CP_1 Pt_1 Con e la non a caso, infatti, hanno, poi, sottoscritto un diverso “accordo
[...] trilaterale” ma volto a disciplinare unicamente il futuro pagamento delle royalties derivanti dalla commercializzazione del videogioco da parte della casa editrice polacca) e prevedenti autonome obbligazioni in capo alle rispettive parti.
10 Ciò considerato, deve, allora, osservarsi che l'eventuale non esatto Con adempimento da parte della delle obbligazioni da essa assunte nel
“contratto di publishing”, non potrebbe, in alcun modo, concretare, di per sé, un'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore determinante l'impossibilità oggettiva della prestazione di cui si discute (ovvero la tempestiva realizzazione della “versione alfa” del videogioco da parte della . CP_1
Il ritardo con il quale la ha realizzato e sottoposto alla la CP_1 Parte_1
“versione alfa” del videogioco oggetto del contratto per il quale è lite non può, poi, in alcun modo ritenersi irrilevante in ragione del momento in cui l'attrice lo ha, per la prima volta, formalmente contestato alla controparte nell'ambito del “Report of Objection” inoltratole in data 27.1.2022.
Sul punto deve previamente rilevarsi che l'art.
1.4.2 del contratto per il quale è lite, laddove dispone che “Ove l'Investitore non si opponga per iscritto all'Avviso di conseguimento di entro dieci (10) Giorni lavorativi CP_6 dalla ricezione da parte dell'Investitore dell'Avviso di conseguimento di
fornendo alla Società e ai Soci una relazione scritta relativa alle CP_6 proprie obiezioni che stabilisca con ragionevole dettaglio le ragioni di dette obiezioni ("Relazione di opposizione"), l'Avviso di conseguimento di CP_6 consegnato dalla Società all'Investitore diverrà definitivo e vincolante per ciascuna delle Parti e il Conseguimento con successo della relativa CP_6 si considererà avvenuto.”, tanto alla luce di un criterio di interpretazione letterale quanto alla luce di un criterio di interpretazione complessiva, non può che intendersi nel senso che le parti abbiano voluto introdurre un termine decadenziale con riferimento a quelle sole contestazioni (evidentemente di natura tecnica) relative all'avvenuto raggiungimento in sé di una determinata
“milestone” e non anche in relazione alla possibilità di far valere, in via d'eccezione o di azione, il ritardo con cui quella stessa “milestone” fosse stata raggiunta.
Per un verso, infatti, deve rilevarsi che la clausola in esame non contiene alcun riferimento espresso dal quale possa evincersi l'esistenza di una comune volontà delle parti di condizionare ad un determinato onere da compiersi entro un determinato termine la facoltà di proporre eccezioni relative al tempo dell'adempimento.
Per altro verso (e soprattutto), deve, poi, rilevarsi che proprio il richiamo contenuto nella clausola risolutiva espressa invocata da parte attrice (art. 3.2.1 (i) del contratto) alla mancata “soddisfa[zione] con successo” di “due (2) Milestone consecutive, ciascuna entro due (2) mesi dalla rispettiva data di scadenza” consente agevolmente di ritenere che l'espressione
“conseguimento con successo della relativa ” contenuta nella CP_6 clausola ora in esame (art.
1.4.2 del contratto) sia riferita, appunto, al solo
11 raggiungimento in sé del singolo “traguardo” contrattuale e non anche al tempo in cui ciò era avvenuto.
Ne deriva che, ove anche dovesse ritenersi che il predetto “Report of Objection” del 27.1.2022 sia effettivamente intervenuto oltre il termine di “10 giorni lavorativi” di cui all'art.
1.4.2 del contratto, tanto non potrebbe determinare, in alcun modo, come sostanzialmente sostenuto dai convenuti, l'irrilevanza del predetto ritardo (come detto, di almeno sei mesi) con il quale la seconda “milestone” contrattualmente prevista è stata raggiunta dalla
CP_1
Quanto, poi, alla circostanza per cui la a seguito del tardivo Parte_1 raggiungimento da parte della della seconda “milestone” CP_1 contrattualmente prevista non ha provveduto al pagamento della seconda tranche del finanziamento, la stessa deve ritenersi giustificata, sul piano sinallagmatico, ai sensi dell'art. 1460 c.c., atteso che nel momento in cui la ha raggiunto la seconda “milestone” (si badi, sia che tale momento CP_1 debba collocarsi nell'ottobre 2021 sia che tale momento debba collocarsi nel gennaio 2022), stante il notevole ritardo già maturato appariva del tutto improbabile che il videogioco potesse essere pubblicato nel termine contrattualmente previsto del 31.12.2021 ovvero nel termine di tolleranza di ulteriori due mesi di cui alla più volte richiamata clausola risolutiva espressa.
E ciò dovendosi altresì considerare, quanto al profilo della buona fede di cui Con all'art. 1460 c.c., che in quello stesso momento la si era già espressa negativamente sulla “versione alfa” del videogioco pure ad essa sottoposta ed Con erano già sorti contrasti tra la stessa e la di guisa che la CP_1 realizzazione dell'originario programma negoziale già appariva del tutto improbabile anche con riferimento al soggetto che avrebbe curato la pubblicazione, dal punto di vista editoriale, del videogioco stesso.
A fronte di tanto, è, poi, circostanza pacifica che la non ha CP_1 provveduto alla commercializzazione del videogioco nel termine contrattualmente previsto (31.12.2021) né nel successivo termine di tolleranza di ulteriori due mesi già sopra richiamato, dovendosi al riguardo unicamente osservare che non può valere ad escludere l'esistenza di tale ulteriore ritardo la previsione contrattuale richiamata dai convenuti secondo la quale sarebbero stati “possibili” “Eventuali ritardi”… “dovuti esclusivamente alle decisioni dell' in conformità ai termini del Contratto di publishing”. CP_10
E ciò in quanto: a) i convenuti, pur avendo dedotto che lo spostamento dell'inizio della commercializzazione del videogioco al 2022 inoltrato sarebbe frutto di una decisione del publisher, entro i termini decadenziali di rito, non hanno minimante indicato “in conformità” a quali “termini del Contratto di publishing” ciò sarebbe avvenuto;
b) dal contenuto delle comunicazioni della
12 Aig richiamate al riguardo dai convenuti non si evince affatto l'esistenza di Con una scelta editoriale della stessa nel senso anzidetto quanto piuttosto l'esistenza di una presa d'atto da parte della casa editrice del ritardo nello sviluppo della “versione alfa” del videogioco già accumulatosi e della conseguente impossibilità di procedere alla commercializzazione dello stesso entro il 2021; c) la su richiamata clausola contrattuale invocata dai convenuti non può che intendersi riferita alla pubblicazione del videogioco da parte della Con in qualità di editore secondo l'originario programma negoziale mentre ciò pacificamente non si è poi realizzato.
Come sopra anticipato, deve, dunque, in definitiva, ritenersi che effettivamente sussista quella condotta di inadempimento della Pt_4 prevista dalla clausola risolutiva espressa invocata dalla e cioè un Parte_1 ritardo di oltre due mesi rispetto ai termini contrattualmente previsti nel raggiungimento di due “milestone” consecutive.
Né, ad avviso del Tribunale, nella fattispecie, la facoltà di avvalersi della più volta richiamata clausola risolutiva espressa deve ritenersi preclusa alla Pt_1 in ragione dell'avvenuta tardiva commercializzazione del videogioco da
[...] parte della CP_1
Al riguardo deve, infatti, osservarsi, per un verso, che, poiché secondo la stessa prospettazione dei convenuti la commercializzazione del videogioco, sia pure preannunciata con apposita comunicazione del 27.6.2022, sarebbe iniziata il 30.6.2022, l' “Avviso di risoluzione” trasmesso dalla il Parte_1 medesimo 30.6.2022 non può ritenersi successivo al tardivo adempimento della società convenuta e, per altro verso, che sia la predetta comunicazione del 27.6.2022 sia l' “Avviso di risoluzione” sono intervenuti allorquando, secondo le allegazioni attoree non specificamente contestate ad opera della erano già in corso trattative per il raggiungimento di una soluzione CP_1 transattiva della controversia insorta che consentisse, quanto meno secondo la posizione della lo scioglimento del rapporto contrattuale, Parte_1 risultando, dunque, già manifesta, prima del 30.6.2022, la volontà dell'odierna attrice di veder risolto il contratto per il quale è causa.
E ciò, dovendosi, comunque, rilevare, sia pure ad abundantiam, che la condotta di inadempimento complessiva posta in essere dalla sarebbe, CP_1 comunque, idonea a fondare anche una pronuncia costitutiva di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c., risolvendosi in un ritardo nell'adempimento intollerabile poiché avente durata pari a circa la metà (sei mesi) del tempo di adempimento contrattualmente previsto (contratto stipulato l'11.12.2020 – termine per la commercializzazione del videogioco contrattualmente previsto
31.12.2021).
13 Pertanto, in definitiva, la domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto per il quale è lite proposta dalla deve essere Parte_1 accolta.
E ciò con la precisazione che rispetto a tale domanda certamente sussiste la legittimazione processuale passiva dei convenuti diversi dalla (e soci CP_1 di tale società), vertendosi, in realtà, in relazione a tale domanda in un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
Premesso, infatti, che il contratto in relazione al quale è stata proposta la domanda di risoluzione vede pacificamente quali parti non solo la Parte_1 e la ma anche i soci di quest'ultima CP_1 CP_2 CP_3
e deve osservarsi che “La domanda Controparte_4 Controparte_5 diretta ad ottenere la risoluzione per inadempimento di un contratto con pluralità di parti deve essere proposta nei confronti di tutti i contraenti, non potendo un contratto unico essere risolto nei confronti soltanto di uno dei soggetti che vi hanno partecipato e rimanere in vita per l'altro o gli altri stipulanti.” (cfr., da ultimo, Cass. n. 9042/2016).
Dall'accoglimento della domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto proposta dalla deriva, poi, per un verso, il Parte_1 rigetto delle domande riconvenzionali proposte dalla e, per altro CP_1 verso, la fondatezza della domanda di restituzione pure avanzata dall'attrice in virtù del disposto di cui all'art. 1458 c.c..
Tale domanda di restituzione, tuttavia, deve ritenersi fondata unicamente per quanto proposta nei confronti della e non anche per quanto proposta CP_1 nei confronti degli altri convenuti.
Al riguardo deve, infatti, osservarsi che, in assenza dell'assunzione di specifici obblighi di garanzia (la cui esistenza nella specie neppure è stata allegata), l'obbligo di restituzione di una determinata prestazione derivante dalla risoluzione contrattuale non può che gravare unicamente sul soggetto che ha effettivamente ricevuto la prestazione divenuta ripetibile e cioè, nella specie, pacificamente la CP_1
E ciò, si badi, indipendentemente dal fatto che al determinarsi del fallimento del programma negoziale abbia potuto eventualmente concorrere la violazione di specifici obblighi contrattualmente assunti da parte dei soci della stessa
– i quali, peraltro, neppure possono ritenersi, in alcun modo, tenuti ai CP_1 sensi dell'art. 2041 c.c., avendo la stessa attrice fatto riferimento, in via subordinata, all'esistenza di un “arricchimento di e non dei singoli CP_1 soci della stessa.
14 La (sola) va, pertanto, condannata alla restituzione, in favore della CP_1
dell'importo di € 180.000,00, oltre interessi, al saggio di cui al Parte_1 primo comma dell'art. 1284 c.c., dalla messa in mora del 30.6.2022 e fino alla domanda giudiziale ed, al saggio di cui al quarto comma del medesimo articolo, dalla domanda giudiziale e fino al soddisfo.
Le spese di lite tra la e la seguono l'integrale Parte_1 CP_1 soccombenza della seconda e si liquidano come in dispositivo in relazione al maggior valore della domanda riconvenzionale risarcitoria proposta dalla e qui respinta. CP_1
L'accoglimento della domanda di risoluzione proposta dalla Parte_1 caratterizzata (come detto) da litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i convenuti, da un lato, ed il rigetto di ogni altra domanda attorea proposta nei confronti dei convenuti e CP_2 CP_3 Controparte_4
dall'altro, induce: a) all'integrale compensazione delle Controparte_5 spese di lite tra l'attrice ed i convenuti CP_2 CP_3 CP_4
b) alla declaratoria di irripetibilità nei confronti della
[...] CP_5 delle spese di lite affrontate dall'attrice.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunziando sulle domande proposte, contrariis reiectis, così provvede:
- in accoglimento della relativa domanda attorea, dichiara il contratto per il quale è lite risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. per fatto di inadempimento della Controparte_1
- in accoglimento della relativa domanda attorea per quanto proposta nei confronti della condanna la Controparte_1 Controparte_1 al pagamento, in favore della , a
[...] Parte_1 titolo restitutorio, della somma di € 180.000,00 oltre interessi come in parte motiva;
- rigetta le domande attoree di restituzione e di ingiustificato arricchimento per quanto proposte nei confronti di di di CP_2 CP_3
e della Controparte_4 Controparte_5
- rigetta le domande riconvenzionali proposte dalla Controparte_1
[...]
- dichiara assorbita la domanda di regresso proposta da CP_2 CP_3
nei confronti della
[...] Controparte_4 Controparte_1
- condanna la al rimborso, in favore della Controparte_1 [...]
, delle spese di lite, liquidate in € 786,00 per Parte_1 esborsi ed in € 19.000,00, oltre accessori per legge dovuti, per compensi professionali di avvocato;
15 - compensa integralmente le spese di lite tra la Parte_1
, da un lato, ed i convenuti e
[...] CP_2 CP_3 CP_4
dall'altro;
[...]
- dichiara irripetibili nei confronti della le spese di lite Controparte_5 affrontate dalla . Parte_1
Così deciso in Milano addì 15.10.2025 Il Giudice
(dott. Mauro Pacifico)
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