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Sentenza 22 luglio 2024
Sentenza 22 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/07/2024, n. 1506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1506 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice onorario Dott.ssa Maura Fragale, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c. , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2034 del RGC dell'anno 2019 avente ad oggetto domanda di risarcimento danni e vertente
TRA
( c.f. ) , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
dall'avv. Saverio Viscomi ed elettivamente domiciliat a presso il suo studio in
Montepaone Lido(CZ) alla via Mazzini n. 56.
ATTRICE
E
in persona del l.r.p.t. ( P.I. ) rappresentata e CP_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Antonello Bevilacqua, presso il cui studio, in Lamezia Terme
(CZ) alla via A. Anile n. 3, elettivamente domicilia.
CONVENUTO
NONCHÉ
CONVENUTO CONTUMACE CP_2
CONCLUSIONI
Come da verbale del 22 luglio 2024
FATTO E DIRITTO
1.1. Con atto di citazione regolarmente notificato, l a IG.ra Parte_1 adiva l'intestato Tribunale chiedendo che e la CP_2 [...]
fossero condannati, in solido tra loro, al risarcimento di Controparte_3
tutti i danni da lui patiti a seguito del sinistro verificatosi in data 31/01/2018
intorno alle ore 17,20 , e quantificati in euro 86.522,00.
RGC n. 2034/2019 - Pagina 1 di 7 In particolare, la ricorrente deduceva che in data 31 gennaio 2018, mentre si trovava a piedi nell'area di parcheggio antistante la caffetteria Rock'n Rolla in
Soverato, veniva urtata violentemente dall'autovettura Opel Astra trg
BH806VS condotta dal SI. , che nell'effettuare una manovra di CP_2
retromarcia , intento ad uscire dal parcheggio, non si avvedeva della presenza della IG.ra facendolo cadere a terra e procurandogli lesioni fisiche Pt_1 consistenti nella “frattura pluriframmentaria scomposta epifisi radio ed ulna destra … frattura epifisi distale radio e ulna sinistra cervicalgia post
traumatica con notevole ” come risultante dalla documentazione sanitaria rilasciata dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di Soverato .
1.2. Si costituiva in giudizio la la quale contestava la CP_4 dinamica dell'incidente descritta dalla ricorrente, evidenziando l'inattendibilità dell'assunto attoreo, posto che la ricorrente, nell'immediatezza del ricovero presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Soverato, aveva dichiarato che le lesioni riportate erano state cagion ate da un “incidente domestico”, Tale
dinamica, veniva modificata il gior no dopo 01/02/2018, su richiesta di parte attrice, recatasi presso l'ospedale al fine di effettuare accertamenti , la quale dichiarava che le lesioni erano dovute ad incidente stradale, riferendo che
mentre il veicolo effettuava manovra, lei inciampava per evitare collisione.
Mentre il conducente assicurato riferiva di aver udito un urto e delle urla nell'effettuare una manovra di retromarcia ed il teste dichiarava che l'auto avrebbe urtato la madre facendola cadere a terra.
1.3. Pur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva in CP_2
giudizio e veniva dichiarato contumace. Ascoltati i testi indicati dalle parti e disposta consulenza medico -legale, la causa era assegnata a sentenza ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
2. La domanda attorea è infondata e deve pertanto essere rigettata .
RGC n. 2034/2019 - Pagina 2 di 7 Esaminata la domanda ed i documenti allegati nonché dalla consulenza medica disposta in corso di causa , numerose sono le incongruenze che appaiono circa l'effettiva verificazione dell'incidente occorso alla IG.ra Parte_1
L'assunto attoreo, infatti, risulta smentito dalle dichiarazioni rese dall a stessa infortunata al momento del ricovero presso il pronto soccorso di Soverato,
dichiarazioni che assumono valore di confessione stragiudiziale .
Dal verbale di pronto soccorso del 31 gennaio 2018, ore 18,08, risulta che l'attrice, arrivata con mezzi propri e per decis ione propria, (e non accompagnata dal figlio per come risulta in citazione) riferisce davanti il personale medico Dott. , quale causale del suo ingresso : Controparte_5
“incidente domestico”. Non risulta, invece, nessuna menzione dell'investimento dedotto in ricorso.
Dimessa il 1/02/2018 ore 00,32 nel verbale di dimissioni viene ribadita la causale di “incidente domestico” con sintomo specifico “algia in toto rachide e polso bilaterale e spalla destra” con prescrizione di ripresentarsi la mattina stessa del 01/02/2018 per visita ortopedica.
In data 01.02.2018 alle ore 15: 31 la paziente veniva sottoposta a visita ortopedica il cui referto recita testualmente: “frattura pluriframmentaria
scomposta epifisi distale radio ed ulna destra con notevole interessamento
articolare radiale, frattura epifisi distale radio e ulna a sini stra, cervicalgia
post- traumatica…,”Sempre in data 01.02.2018 dal modello del Pronto
Soccorso, nell'apposito spazio riportante la Parte Riservata alla Denuncia per
Autorità Giudiziaria risulta: data ed ora incidente 01.02.2018 ore 15:56;
Luogo: la paziente riferisce incidente stradale, in qualità di pedone, nel
Comune di Soverato;
circostanza: riferisce che mentre il veicolo effettuava
manovra, lei inciampava per evitare collisione , a questo punto vale evidenziare che quanto asserito nell'atto di citazione , trova smentita nella
Per documentazione sanitaria che eccellentemente verificata dal CTU dott.
RGC n. 2034/2019 - Pagina 3 di 7 , pone in evidenza come l'attrice abbia cambiato sia il giorno Per_2 dell'incidente, sia la causale dell' evento, sia ancora la modalità.
3. Passando ad esaminare l'atto di citazione ed i documenti allegati da parte convenuta nonché dall'esame della CTU, può osservarsi che nell'atto di citazione, risulta che l'evento occorso alla IG.ra sia avvenuto in data Pt_1
31.01.2018 alle ore 17,20 circa, allorchè veniva urtata da un'autovettura e veniva prontamente trasportata dal figlio presso il P.S. dell'Ospedale di
Soverato (CZ).
Mentre secondo quanto descritto nella copia del verbale di Pronto Soccorso si evince che la paziente giunge per deci sione propria e con mezzo proprio e come causale, riferisce: “incidente domestico”. Nell'apposito spazio riportante la
Parte Riservata alla Denuncia per Autorità Giudiziaria risulta: data ed ora incidente 01.02.2018 ore 15:56; circostanza: riferisce che mentre il veicolo
effettuava manovra, lei inciampava per evitare collisione.
Il CTU stesso deduce che “da quanto sopra esposto si evincono marcate
discordanze per come di seguito specificato: In riferimento alla data e all'ora dell'incidente (in data 31.01.2018 alle ore 17:20, oppure in data 01.02.2018
alle ore 15:56?). In riferimento alla modalità di trasporto al P.S. (trasportata
dal figlio, oppure giunge per decisione propria?). In riferimento alla
circostanza (la paziente cade in seguito all'urto con la macchina, oppure la
paziente inciampava per evitare collisione con la macchina mentre il veicolo
effettuava una manovra oppure incidente domestico?).”.
Sempre il CTU - nel paragrafo CONSIDERAZIONI MEDICO -LEGALI -
aggiungeva: “Nel caso in esame, in riferime nto al nesso di causalità va
ribadito quanto già precedentemente precisato in riferimento alla descrizione
della dinamica dell'evento lesivo, e cioè che da una lettura dell'atto di
citazione e della cartella clinica, emergono diverse tesi completamente
differenti sulla causa che ha realmente determinato la caduta della SI.ra
. In ultimo va specificato che, il racconto anamnestico riferito Parte_1
RGC n. 2034/2019 - Pagina 4 di 7 dalla perizianda e da me raccolto durante le operazioni peritali, è
contraddittorio rispetto a quello semp re da lei rilasciato e riferito nella
cartella clinica (…)”.
4. Ed ancora nell'atto di citazione viene riferito che a mezzo di successiva
rettifica ed integrazione del verbale di pronto soccorso l' Controparte_6
riconosceva di non aver potuto eseguire le radiografie del caso sulla paziente
perché la radiologia tradizionale era guasta, tanto che la stessa veniva
trasferita presso il P.O. di Lamezia Terme…. ” anche tale circostanza veniva smentita a seguito perizia del CTU dott. il qu ale fa presente che Per_3
dal verbale del P.S. non risulta assolutamente che vi sia stato un guasto nel
reparto di radiologia, non risulta che la paziente sia stata trasportata (quando
e da chi? ed autorizzata da chi?) all'Ospedale di Lamezia Terme (Cz). Inoltre
non esistono agli atti i relativi referti degli esami radiografici ipoteticamente
effettuati presso l'ospedale di Lamezia Terme (Cz) mentre nella pagina 1 del
verbale del P.S. n. 01915 - 2 nel foglio che riporta la dicitura “ESAMI
RICHIESTI” risultano tutti gli esami radiografici richiesti con i relativi referti
scritti a mano alla fine del suddetto foglio .
5. Tutte le circostanze dedotte nell'atto di citazione , devono ritenersi inattendibili poiché in contrasto con il contenuto del verbale del Pronto
Soccorso il quale, come da concorde giurisprudenza fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni ivi rese dalla parte alla presenza del medico che in quella veste svolge le funzioni di Pubblico
Ufficiale.
La presenza, poi, di va rie incongruenze così come emerse in sede di indagine medico/legale in merito ai fatti occorsi, in aggiunta alla mancata proposizione della querela di falso contro il verbale del pronto Soccorso – quest'ultima necessaria per intaccare il valore di prova f idesfacente del documento – sono tutte circostanze che hanno motivato il giudicante a ritenere inattendibile l e
RGC n. 2034/2019 - Pagina 5 di 7 circostanze dedotte nell'atto di citazione e ab contrariis a elevare il certificato medico quale unica fonte di prova non favorevole alla Pt_1
Una conferma in merito al valore probatorio che assiste il verbale del pronto soccorso, è giunta dal Supremo Collegio con la recente pronuncia n. 16030 del
28 luglio 2020. Il verbale e le certificazioni mediche rilasciate dei medici operanti nel presidio del Pronto Soccorso rivestono la natura di atti pubblici e fanno piena prova fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 del codice civile, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni d elle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Tanto depone per il rigetto totale della domanda.
6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base dei valori minimi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. 55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore del la causa per le fasi di studio, introduttiva ,
istruttoria e decisionale.
Le spese della consulenza tecnica, devono essere definitiva mente poste in capo a parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) pone definitivamente in capo all'attrice le spese della CTU Parte_1
disposta in giudizio;
3) condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite sostenute Parte_1
dalla compagnia assicurativa convenuta, che liquida in complessivi euro
7.052,00 ( fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge;
Così deciso in Catanzaro, 22 luglio 2024
RGC n. 2034/2019 - Pagina 6 di 7 IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Maura Fragale
RGC n. 2034/2019 - Pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice onorario Dott.ssa Maura Fragale, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c. , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2034 del RGC dell'anno 2019 avente ad oggetto domanda di risarcimento danni e vertente
TRA
( c.f. ) , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
dall'avv. Saverio Viscomi ed elettivamente domiciliat a presso il suo studio in
Montepaone Lido(CZ) alla via Mazzini n. 56.
ATTRICE
E
in persona del l.r.p.t. ( P.I. ) rappresentata e CP_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Antonello Bevilacqua, presso il cui studio, in Lamezia Terme
(CZ) alla via A. Anile n. 3, elettivamente domicilia.
CONVENUTO
NONCHÉ
CONVENUTO CONTUMACE CP_2
CONCLUSIONI
Come da verbale del 22 luglio 2024
FATTO E DIRITTO
1.1. Con atto di citazione regolarmente notificato, l a IG.ra Parte_1 adiva l'intestato Tribunale chiedendo che e la CP_2 [...]
fossero condannati, in solido tra loro, al risarcimento di Controparte_3
tutti i danni da lui patiti a seguito del sinistro verificatosi in data 31/01/2018
intorno alle ore 17,20 , e quantificati in euro 86.522,00.
RGC n. 2034/2019 - Pagina 1 di 7 In particolare, la ricorrente deduceva che in data 31 gennaio 2018, mentre si trovava a piedi nell'area di parcheggio antistante la caffetteria Rock'n Rolla in
Soverato, veniva urtata violentemente dall'autovettura Opel Astra trg
BH806VS condotta dal SI. , che nell'effettuare una manovra di CP_2
retromarcia , intento ad uscire dal parcheggio, non si avvedeva della presenza della IG.ra facendolo cadere a terra e procurandogli lesioni fisiche Pt_1 consistenti nella “frattura pluriframmentaria scomposta epifisi radio ed ulna destra … frattura epifisi distale radio e ulna sinistra cervicalgia post
traumatica con notevole ” come risultante dalla documentazione sanitaria rilasciata dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di Soverato .
1.2. Si costituiva in giudizio la la quale contestava la CP_4 dinamica dell'incidente descritta dalla ricorrente, evidenziando l'inattendibilità dell'assunto attoreo, posto che la ricorrente, nell'immediatezza del ricovero presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Soverato, aveva dichiarato che le lesioni riportate erano state cagion ate da un “incidente domestico”, Tale
dinamica, veniva modificata il gior no dopo 01/02/2018, su richiesta di parte attrice, recatasi presso l'ospedale al fine di effettuare accertamenti , la quale dichiarava che le lesioni erano dovute ad incidente stradale, riferendo che
mentre il veicolo effettuava manovra, lei inciampava per evitare collisione.
Mentre il conducente assicurato riferiva di aver udito un urto e delle urla nell'effettuare una manovra di retromarcia ed il teste dichiarava che l'auto avrebbe urtato la madre facendola cadere a terra.
1.3. Pur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva in CP_2
giudizio e veniva dichiarato contumace. Ascoltati i testi indicati dalle parti e disposta consulenza medico -legale, la causa era assegnata a sentenza ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
2. La domanda attorea è infondata e deve pertanto essere rigettata .
RGC n. 2034/2019 - Pagina 2 di 7 Esaminata la domanda ed i documenti allegati nonché dalla consulenza medica disposta in corso di causa , numerose sono le incongruenze che appaiono circa l'effettiva verificazione dell'incidente occorso alla IG.ra Parte_1
L'assunto attoreo, infatti, risulta smentito dalle dichiarazioni rese dall a stessa infortunata al momento del ricovero presso il pronto soccorso di Soverato,
dichiarazioni che assumono valore di confessione stragiudiziale .
Dal verbale di pronto soccorso del 31 gennaio 2018, ore 18,08, risulta che l'attrice, arrivata con mezzi propri e per decis ione propria, (e non accompagnata dal figlio per come risulta in citazione) riferisce davanti il personale medico Dott. , quale causale del suo ingresso : Controparte_5
“incidente domestico”. Non risulta, invece, nessuna menzione dell'investimento dedotto in ricorso.
Dimessa il 1/02/2018 ore 00,32 nel verbale di dimissioni viene ribadita la causale di “incidente domestico” con sintomo specifico “algia in toto rachide e polso bilaterale e spalla destra” con prescrizione di ripresentarsi la mattina stessa del 01/02/2018 per visita ortopedica.
In data 01.02.2018 alle ore 15: 31 la paziente veniva sottoposta a visita ortopedica il cui referto recita testualmente: “frattura pluriframmentaria
scomposta epifisi distale radio ed ulna destra con notevole interessamento
articolare radiale, frattura epifisi distale radio e ulna a sini stra, cervicalgia
post- traumatica…,”Sempre in data 01.02.2018 dal modello del Pronto
Soccorso, nell'apposito spazio riportante la Parte Riservata alla Denuncia per
Autorità Giudiziaria risulta: data ed ora incidente 01.02.2018 ore 15:56;
Luogo: la paziente riferisce incidente stradale, in qualità di pedone, nel
Comune di Soverato;
circostanza: riferisce che mentre il veicolo effettuava
manovra, lei inciampava per evitare collisione , a questo punto vale evidenziare che quanto asserito nell'atto di citazione , trova smentita nella
Per documentazione sanitaria che eccellentemente verificata dal CTU dott.
RGC n. 2034/2019 - Pagina 3 di 7 , pone in evidenza come l'attrice abbia cambiato sia il giorno Per_2 dell'incidente, sia la causale dell' evento, sia ancora la modalità.
3. Passando ad esaminare l'atto di citazione ed i documenti allegati da parte convenuta nonché dall'esame della CTU, può osservarsi che nell'atto di citazione, risulta che l'evento occorso alla IG.ra sia avvenuto in data Pt_1
31.01.2018 alle ore 17,20 circa, allorchè veniva urtata da un'autovettura e veniva prontamente trasportata dal figlio presso il P.S. dell'Ospedale di
Soverato (CZ).
Mentre secondo quanto descritto nella copia del verbale di Pronto Soccorso si evince che la paziente giunge per deci sione propria e con mezzo proprio e come causale, riferisce: “incidente domestico”. Nell'apposito spazio riportante la
Parte Riservata alla Denuncia per Autorità Giudiziaria risulta: data ed ora incidente 01.02.2018 ore 15:56; circostanza: riferisce che mentre il veicolo
effettuava manovra, lei inciampava per evitare collisione.
Il CTU stesso deduce che “da quanto sopra esposto si evincono marcate
discordanze per come di seguito specificato: In riferimento alla data e all'ora dell'incidente (in data 31.01.2018 alle ore 17:20, oppure in data 01.02.2018
alle ore 15:56?). In riferimento alla modalità di trasporto al P.S. (trasportata
dal figlio, oppure giunge per decisione propria?). In riferimento alla
circostanza (la paziente cade in seguito all'urto con la macchina, oppure la
paziente inciampava per evitare collisione con la macchina mentre il veicolo
effettuava una manovra oppure incidente domestico?).”.
Sempre il CTU - nel paragrafo CONSIDERAZIONI MEDICO -LEGALI -
aggiungeva: “Nel caso in esame, in riferime nto al nesso di causalità va
ribadito quanto già precedentemente precisato in riferimento alla descrizione
della dinamica dell'evento lesivo, e cioè che da una lettura dell'atto di
citazione e della cartella clinica, emergono diverse tesi completamente
differenti sulla causa che ha realmente determinato la caduta della SI.ra
. In ultimo va specificato che, il racconto anamnestico riferito Parte_1
RGC n. 2034/2019 - Pagina 4 di 7 dalla perizianda e da me raccolto durante le operazioni peritali, è
contraddittorio rispetto a quello semp re da lei rilasciato e riferito nella
cartella clinica (…)”.
4. Ed ancora nell'atto di citazione viene riferito che a mezzo di successiva
rettifica ed integrazione del verbale di pronto soccorso l' Controparte_6
riconosceva di non aver potuto eseguire le radiografie del caso sulla paziente
perché la radiologia tradizionale era guasta, tanto che la stessa veniva
trasferita presso il P.O. di Lamezia Terme…. ” anche tale circostanza veniva smentita a seguito perizia del CTU dott. il qu ale fa presente che Per_3
dal verbale del P.S. non risulta assolutamente che vi sia stato un guasto nel
reparto di radiologia, non risulta che la paziente sia stata trasportata (quando
e da chi? ed autorizzata da chi?) all'Ospedale di Lamezia Terme (Cz). Inoltre
non esistono agli atti i relativi referti degli esami radiografici ipoteticamente
effettuati presso l'ospedale di Lamezia Terme (Cz) mentre nella pagina 1 del
verbale del P.S. n. 01915 - 2 nel foglio che riporta la dicitura “ESAMI
RICHIESTI” risultano tutti gli esami radiografici richiesti con i relativi referti
scritti a mano alla fine del suddetto foglio .
5. Tutte le circostanze dedotte nell'atto di citazione , devono ritenersi inattendibili poiché in contrasto con il contenuto del verbale del Pronto
Soccorso il quale, come da concorde giurisprudenza fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni ivi rese dalla parte alla presenza del medico che in quella veste svolge le funzioni di Pubblico
Ufficiale.
La presenza, poi, di va rie incongruenze così come emerse in sede di indagine medico/legale in merito ai fatti occorsi, in aggiunta alla mancata proposizione della querela di falso contro il verbale del pronto Soccorso – quest'ultima necessaria per intaccare il valore di prova f idesfacente del documento – sono tutte circostanze che hanno motivato il giudicante a ritenere inattendibile l e
RGC n. 2034/2019 - Pagina 5 di 7 circostanze dedotte nell'atto di citazione e ab contrariis a elevare il certificato medico quale unica fonte di prova non favorevole alla Pt_1
Una conferma in merito al valore probatorio che assiste il verbale del pronto soccorso, è giunta dal Supremo Collegio con la recente pronuncia n. 16030 del
28 luglio 2020. Il verbale e le certificazioni mediche rilasciate dei medici operanti nel presidio del Pronto Soccorso rivestono la natura di atti pubblici e fanno piena prova fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 del codice civile, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni d elle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Tanto depone per il rigetto totale della domanda.
6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base dei valori minimi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. 55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore del la causa per le fasi di studio, introduttiva ,
istruttoria e decisionale.
Le spese della consulenza tecnica, devono essere definitiva mente poste in capo a parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) pone definitivamente in capo all'attrice le spese della CTU Parte_1
disposta in giudizio;
3) condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite sostenute Parte_1
dalla compagnia assicurativa convenuta, che liquida in complessivi euro
7.052,00 ( fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge;
Così deciso in Catanzaro, 22 luglio 2024
RGC n. 2034/2019 - Pagina 6 di 7 IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Maura Fragale
RGC n. 2034/2019 - Pagina 7 di 7