TRIB
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 19/05/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
4586 /2023 r.g.a.c.c.
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE ex art. 281 sexies c.p.c.
UDIENZA DEL 19.05.2025
Alle ore 09.59, con l'assistenza del funzionario U.P.P, dott.ssa viene chiamato il Persona_1 procedimento in epigrafe.
È presente per l'avv. GIACOMO QUAGLIARELLA. Controparte_1
È presente per l'avv. GIORGIA FRANCO. Controparte_2
Il Giudice
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. QUAGLIARELLA insiste preliminarmente nell' ammissione delle proprie richieste istruttorie formulate con l'atto di appello e soprattutto sulla ammissione di ctu medico- legale non ammessa in primo grado;
precisa le conclusioni riportandosi ai motivi di appello reiterati nelle note conclusive e ne chiede l'accoglimento, in particolare evidenzia che quanto ai rilievi fotografici ritualmente prodotti già evidenziano le caratteristiche insidiose dello stato dei luoghi e di per se avrebbero già giustificato la domanda.
L'avv. FRANCO precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in tutti i propri scritti e chiede il rigetto dell'appello, evidenzia che dalle foto tempestivamente depositate in primo grado si evince soltanto il dettaglio di una strada sterrata che non è possibile ricondurre univocamente al luogo del dedotto sinistro.
L' avv. Quagliarella contesta quanto dedotto da controparte in quanto nella foto n.5 è ben visibile il parco giochi in prossimità del quale è avvenuta la caduta.
Il Giudice decide come da allegata sentenza.
Trani, 19.05.2025 Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice in composizione monocratica, Roberta Picardi, all'udienza del 19.5.2025 ha pronunciato la seguente
1 SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4586/2023 del Ruolo Generale
tra rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Quagliarella, in virtù di procura posta Controparte_1
in calce all'atto di citazione notificato al in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_2
nella causa civile iscritta al n. di R.G. 299/2022 del Giudice di Pace di Controparte_2
-appellante-
E
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
Giorgia Franco dell'Avvocatura Comunale, e con lei elettivamente domiciliato in Canosa di Puglia (BT), Via
F. Rossi n. 70, presso il Servizio Legale
-convenuto-
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
CONCLUSIONI come da note conclusive e verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio dinanzi al Giudice di Pace di , Controparte_2 [...]
, conveniva in giudizio il , in persona del Sindaco p.t., dinanzi al Controparte_1 Controparte_2
Giudice di Pace di , per chiederne la condanna al pagamento della complessiva somma di €. Controparte_2
5.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, quale risarcimento dei danni causati a seguito del sinistro accidentale occorsole in data 22.09.2020, verso le ore 20,40 circa, verificatosi nell'abitato di CP_2
all'interno della , nella zona sud, prospiciente sulla Via F. Rossi, allorquando
[...] Controparte_3
ella nel recarsi a prendere la figlia presso le giostrine colà ubicate, s'imbatteva ed inciampava in una sconnessione del manto della sede, costituita da una sorta di sprofondamento della pavimentazione (posta in
2 adiacenza ad una chianca in pietra lavica), documentata nei rilievi allegati al fascicolo di parte, costituente una vera e propria insidia, non visibile, né prevedibile.
A ragione della domanda, deduceva l'esclusiva responsabilità del convenuto, preposto a curare e CP_2
tenere l'ordinaria manutenzione del manto stradale nell'abitato della città.
Si costituiva il deducendo la assoluta infondatezza della domanda generica e Controparte_2
non provata quanto all'an e al quantum del preteso risarcimento.
Istruito il giudizio mediante prove per interpello e testimoniali, disattesa la richiesta di ctu medico legale, il giudice di Pace adito, con sentenza n.180/2023 del 02.05.2023, pubblicata il 04.05.2023, non notificata,
rigettava la domanda compensando le spese di lite.
con atto di citazione notificato l'1.12.2023 interponeva appello per i seguenti motivi: Controparte_1
A) mancato esame delle risultanze istruttorie e delle ragioni di fatto e di diritto poste a sostegno della domanda-responsabilità ex art. 2051 c.c.; B)vizio di motivazione - Illogicità e mancata aderenza alle risultanze processuali della sentenza impugnata. Danno diretto. Applicabilità degli artt. 2043 C.C. e segg c.c.
L'appellante concludeva chiedendo riformarsi la sentenza di primo grado e per l'effetto, accogliersi le domande avanzate in primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado.
Il in persona del Sindaco p.t. si costituiva con comparsa del 22.2.2024 Controparte_2
deducendo l'infondatezza dell'appello che chiedeva rigettarsi con vittoria delle spese del doppio grado.
Istruito il giudizio mediante le produzioni documentali in atti e disattesa la ctu medico legale sollecitata dall'appellante, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni, discussione orale e decisione con le forme semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c. e, udita la discussione orale, al termine la causa viene quindi decisa mediante redazione e lettura, unitamente al dispositivo, della motivazione della sentenza.
***
In via preliminare si rileva la tempestività dell'appello (sul rilievo officioso della tempestività del gravame,
cfr. Cass. civ. Sez. Un. 6983/2005; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7634 del 9.3.2022) in quanto proposto il
3 giorno 1.12.2023 in assenza di notificazione, nel termine di sei mesi, computato tenendo conto della sospensione feriale dei termini processuali, dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta il
4.5.2023.
L'appello è infondato e va rigettato.
Il primo Giudice ha infatti fatto buon governo delle norme sull'onere della prova e ha correttamente valutato la mancanza di prova, che sarebbe stato onere della fornire, delle modalità e delle circostanze di luogo CP_1
della caduta.
Assumeva parte attrice di essere caduta il 22.09.2020, verso le ore 20,40 circa, all'interno della villa comunale nella zona sud, prospiciente sulla Via F. Rossi., a causa di uno sprofondamento CP_3
pavimentazione posta in adiacenza ad una chianca in pietra lavica nei pressi delle giostrine ove era intenta a giocare la figlia.
Ricevuta la richiesta di risarcimento in via stragiudiziale, il l'ha contestata assumendo la non CP_2
verosimiglianza della dinamica della caduta riferita dalla per essere la presunta zona del sinistro CP_1
recintata da transenne che non ne avrebbero consentito l'accesso agli utenti.
Il ha poi prodotto sin dal primo grado la nota Prot. 41024 dell'11.12.2024 (che in questo giudizio è CP_2
allegata alla delibera di giunta 143/2022 e non quale allegato 5 come riportato nell'indice) con la quale la polizia locale ha evidenziato la impossibilità di accertare quanto narrato dalla per non essere CP_1
identificabile il luogo teatro della caduta considerata la presenza di due aree gioco per i bambini.
“In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità,
dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può
essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (cfr. Cass. n. 11526/2017 e successive conformi).
I presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., sono quindi costituiti
4 dalla derivazione del danno dalla cosa e dalla situazione di custodia.
Ai fini che qui rilevano, il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è "cagionato" dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa, a prescindere dalle caratteristiche obiettive di questa, sia essa pericolosa e seagente (cioè a dire dotata di intrinseca potenzialità dannosa) oppure meno.
Il nesso causale tra l'evento dannoso e la res può essere escluso anche dal fatto del danneggiato inteso come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.
Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione,
da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze,
tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso: e ciò - si badi - anche quando la condotta del danneggiato possa ritenersi astrattamente prevedibile dal custode, ma debba essere esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (espressamente, Cass.
20/07/2023, n. 21675).
Mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso precisato,
sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile o inevitabile (oltre a Cass. 24/01/2024, n. 2376, cit., vedi
Cass. 23/05/2023, n. 14228).
Nella vicenda in parola, le fotografie prodotte non consentono di identificare il punto della villa in cui la caduta sarebbe avvenuta, in quanto in esse si vedono solo disconnessioni dell'asfalto diverse fra loro e decontestualizzate: dalla loro visione, cioè, non si comprende se le fotografie siano state scattate all'interno della villa né si può analizzare l'intero contesto nel quale l'anomalia stradale si sarebbe inserita.
Se è vero che vi è anche una fotografia non molto nitida in cui si intravedono le giostrine, non si coglie però
il dedotto sprofondamento dell'asfalto e l'irregolarità della sede stradale è talmente estesa che ove quello fosse il punto della caduta, sarebbe stato sufficiente camminare prestando attenzione al proprio incedere per
5 evitare inciampi.
La ha poi molto insistito sulla scarsa illuminazione dell'area in cui assume di essere caduta, CP_1
circostanza questa che le avrebbe imposto ulteriore maggiore cautela.
La ha riportato la dinamica della caduta in modo generico, assumendo di essere inciampata in una CP_1
sconnessione della pavimentazione, senza fornire altri elementi idonei a chiarire dove si trovasse rispetto alle giostrine, alle quali aveva verosimilmente accompagnato la figlia poco prima, così rendendosi conto dello stato dei luoghi.
I testimoni si sono limitati a riportare la versione attorea, senza aggiungere alcun particolare circa l'effettiva dinamica della caduta.
Nella relazione di servizio redatta da personale della polizia locale, si rappresenta l'impossibilità di accertare quanto denunziato dalla per essere nella villa comunale presenti due aree gioco e non essendo chiaro CP_1
in prossimità di quale delle due si trovasse la parte.
Così ripercorsi gli esiti dell'istruttoria orale e passati in rassegna gli elementi documentali offerti a fondamento della pretesa risarcitoria, non può dirsi raggiunta la prova del sinistro con le modalità descritte dall'appellante né del nesso causale fra cosa nella custodia del e danno. Controparte_2
In conclusione, l'appello, immune dalle censure mosse dall'appellante, è rigettato e la sentenza di primo grado confermata,
Quanto alle spese del presente grado, queste liquidate nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori minimi previsti dalla tabella allegata al DM 55/2014, seguono la soccombenza dell'appellante.
Poiché l'appello è rigettato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla
L. n. 228 del 2012, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della parte appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1- bis.
Rimane da regolare le spese di lite che nella misura liquidata in dispositivo, applicati i valori medi previsti dalla tabella allegata al DM 55/2014, seguono la soccombenza della parte attrice.
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi –pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4586/2023 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da con atto di citazione notificato l'1.12.2023 e per l'effetto, conferma la sentenza nr. 180/2023 del Giudice di Pace di;
Controparte_2
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite che liquida in euro
1.702,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, cpa ed
Iva come per legge;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l.
24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Trani, 19.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Roberta Picardi
7
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE ex art. 281 sexies c.p.c.
UDIENZA DEL 19.05.2025
Alle ore 09.59, con l'assistenza del funzionario U.P.P, dott.ssa viene chiamato il Persona_1 procedimento in epigrafe.
È presente per l'avv. GIACOMO QUAGLIARELLA. Controparte_1
È presente per l'avv. GIORGIA FRANCO. Controparte_2
Il Giudice
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. QUAGLIARELLA insiste preliminarmente nell' ammissione delle proprie richieste istruttorie formulate con l'atto di appello e soprattutto sulla ammissione di ctu medico- legale non ammessa in primo grado;
precisa le conclusioni riportandosi ai motivi di appello reiterati nelle note conclusive e ne chiede l'accoglimento, in particolare evidenzia che quanto ai rilievi fotografici ritualmente prodotti già evidenziano le caratteristiche insidiose dello stato dei luoghi e di per se avrebbero già giustificato la domanda.
L'avv. FRANCO precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in tutti i propri scritti e chiede il rigetto dell'appello, evidenzia che dalle foto tempestivamente depositate in primo grado si evince soltanto il dettaglio di una strada sterrata che non è possibile ricondurre univocamente al luogo del dedotto sinistro.
L' avv. Quagliarella contesta quanto dedotto da controparte in quanto nella foto n.5 è ben visibile il parco giochi in prossimità del quale è avvenuta la caduta.
Il Giudice decide come da allegata sentenza.
Trani, 19.05.2025 Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice in composizione monocratica, Roberta Picardi, all'udienza del 19.5.2025 ha pronunciato la seguente
1 SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4586/2023 del Ruolo Generale
tra rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Quagliarella, in virtù di procura posta Controparte_1
in calce all'atto di citazione notificato al in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_2
nella causa civile iscritta al n. di R.G. 299/2022 del Giudice di Pace di Controparte_2
-appellante-
E
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
Giorgia Franco dell'Avvocatura Comunale, e con lei elettivamente domiciliato in Canosa di Puglia (BT), Via
F. Rossi n. 70, presso il Servizio Legale
-convenuto-
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
CONCLUSIONI come da note conclusive e verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio dinanzi al Giudice di Pace di , Controparte_2 [...]
, conveniva in giudizio il , in persona del Sindaco p.t., dinanzi al Controparte_1 Controparte_2
Giudice di Pace di , per chiederne la condanna al pagamento della complessiva somma di €. Controparte_2
5.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, quale risarcimento dei danni causati a seguito del sinistro accidentale occorsole in data 22.09.2020, verso le ore 20,40 circa, verificatosi nell'abitato di CP_2
all'interno della , nella zona sud, prospiciente sulla Via F. Rossi, allorquando
[...] Controparte_3
ella nel recarsi a prendere la figlia presso le giostrine colà ubicate, s'imbatteva ed inciampava in una sconnessione del manto della sede, costituita da una sorta di sprofondamento della pavimentazione (posta in
2 adiacenza ad una chianca in pietra lavica), documentata nei rilievi allegati al fascicolo di parte, costituente una vera e propria insidia, non visibile, né prevedibile.
A ragione della domanda, deduceva l'esclusiva responsabilità del convenuto, preposto a curare e CP_2
tenere l'ordinaria manutenzione del manto stradale nell'abitato della città.
Si costituiva il deducendo la assoluta infondatezza della domanda generica e Controparte_2
non provata quanto all'an e al quantum del preteso risarcimento.
Istruito il giudizio mediante prove per interpello e testimoniali, disattesa la richiesta di ctu medico legale, il giudice di Pace adito, con sentenza n.180/2023 del 02.05.2023, pubblicata il 04.05.2023, non notificata,
rigettava la domanda compensando le spese di lite.
con atto di citazione notificato l'1.12.2023 interponeva appello per i seguenti motivi: Controparte_1
A) mancato esame delle risultanze istruttorie e delle ragioni di fatto e di diritto poste a sostegno della domanda-responsabilità ex art. 2051 c.c.; B)vizio di motivazione - Illogicità e mancata aderenza alle risultanze processuali della sentenza impugnata. Danno diretto. Applicabilità degli artt. 2043 C.C. e segg c.c.
L'appellante concludeva chiedendo riformarsi la sentenza di primo grado e per l'effetto, accogliersi le domande avanzate in primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado.
Il in persona del Sindaco p.t. si costituiva con comparsa del 22.2.2024 Controparte_2
deducendo l'infondatezza dell'appello che chiedeva rigettarsi con vittoria delle spese del doppio grado.
Istruito il giudizio mediante le produzioni documentali in atti e disattesa la ctu medico legale sollecitata dall'appellante, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni, discussione orale e decisione con le forme semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c. e, udita la discussione orale, al termine la causa viene quindi decisa mediante redazione e lettura, unitamente al dispositivo, della motivazione della sentenza.
***
In via preliminare si rileva la tempestività dell'appello (sul rilievo officioso della tempestività del gravame,
cfr. Cass. civ. Sez. Un. 6983/2005; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7634 del 9.3.2022) in quanto proposto il
3 giorno 1.12.2023 in assenza di notificazione, nel termine di sei mesi, computato tenendo conto della sospensione feriale dei termini processuali, dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta il
4.5.2023.
L'appello è infondato e va rigettato.
Il primo Giudice ha infatti fatto buon governo delle norme sull'onere della prova e ha correttamente valutato la mancanza di prova, che sarebbe stato onere della fornire, delle modalità e delle circostanze di luogo CP_1
della caduta.
Assumeva parte attrice di essere caduta il 22.09.2020, verso le ore 20,40 circa, all'interno della villa comunale nella zona sud, prospiciente sulla Via F. Rossi., a causa di uno sprofondamento CP_3
pavimentazione posta in adiacenza ad una chianca in pietra lavica nei pressi delle giostrine ove era intenta a giocare la figlia.
Ricevuta la richiesta di risarcimento in via stragiudiziale, il l'ha contestata assumendo la non CP_2
verosimiglianza della dinamica della caduta riferita dalla per essere la presunta zona del sinistro CP_1
recintata da transenne che non ne avrebbero consentito l'accesso agli utenti.
Il ha poi prodotto sin dal primo grado la nota Prot. 41024 dell'11.12.2024 (che in questo giudizio è CP_2
allegata alla delibera di giunta 143/2022 e non quale allegato 5 come riportato nell'indice) con la quale la polizia locale ha evidenziato la impossibilità di accertare quanto narrato dalla per non essere CP_1
identificabile il luogo teatro della caduta considerata la presenza di due aree gioco per i bambini.
“In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità,
dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può
essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (cfr. Cass. n. 11526/2017 e successive conformi).
I presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., sono quindi costituiti
4 dalla derivazione del danno dalla cosa e dalla situazione di custodia.
Ai fini che qui rilevano, il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è "cagionato" dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa, a prescindere dalle caratteristiche obiettive di questa, sia essa pericolosa e seagente (cioè a dire dotata di intrinseca potenzialità dannosa) oppure meno.
Il nesso causale tra l'evento dannoso e la res può essere escluso anche dal fatto del danneggiato inteso come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.
Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione,
da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze,
tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso: e ciò - si badi - anche quando la condotta del danneggiato possa ritenersi astrattamente prevedibile dal custode, ma debba essere esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (espressamente, Cass.
20/07/2023, n. 21675).
Mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso precisato,
sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile o inevitabile (oltre a Cass. 24/01/2024, n. 2376, cit., vedi
Cass. 23/05/2023, n. 14228).
Nella vicenda in parola, le fotografie prodotte non consentono di identificare il punto della villa in cui la caduta sarebbe avvenuta, in quanto in esse si vedono solo disconnessioni dell'asfalto diverse fra loro e decontestualizzate: dalla loro visione, cioè, non si comprende se le fotografie siano state scattate all'interno della villa né si può analizzare l'intero contesto nel quale l'anomalia stradale si sarebbe inserita.
Se è vero che vi è anche una fotografia non molto nitida in cui si intravedono le giostrine, non si coglie però
il dedotto sprofondamento dell'asfalto e l'irregolarità della sede stradale è talmente estesa che ove quello fosse il punto della caduta, sarebbe stato sufficiente camminare prestando attenzione al proprio incedere per
5 evitare inciampi.
La ha poi molto insistito sulla scarsa illuminazione dell'area in cui assume di essere caduta, CP_1
circostanza questa che le avrebbe imposto ulteriore maggiore cautela.
La ha riportato la dinamica della caduta in modo generico, assumendo di essere inciampata in una CP_1
sconnessione della pavimentazione, senza fornire altri elementi idonei a chiarire dove si trovasse rispetto alle giostrine, alle quali aveva verosimilmente accompagnato la figlia poco prima, così rendendosi conto dello stato dei luoghi.
I testimoni si sono limitati a riportare la versione attorea, senza aggiungere alcun particolare circa l'effettiva dinamica della caduta.
Nella relazione di servizio redatta da personale della polizia locale, si rappresenta l'impossibilità di accertare quanto denunziato dalla per essere nella villa comunale presenti due aree gioco e non essendo chiaro CP_1
in prossimità di quale delle due si trovasse la parte.
Così ripercorsi gli esiti dell'istruttoria orale e passati in rassegna gli elementi documentali offerti a fondamento della pretesa risarcitoria, non può dirsi raggiunta la prova del sinistro con le modalità descritte dall'appellante né del nesso causale fra cosa nella custodia del e danno. Controparte_2
In conclusione, l'appello, immune dalle censure mosse dall'appellante, è rigettato e la sentenza di primo grado confermata,
Quanto alle spese del presente grado, queste liquidate nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori minimi previsti dalla tabella allegata al DM 55/2014, seguono la soccombenza dell'appellante.
Poiché l'appello è rigettato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla
L. n. 228 del 2012, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della parte appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1- bis.
Rimane da regolare le spese di lite che nella misura liquidata in dispositivo, applicati i valori medi previsti dalla tabella allegata al DM 55/2014, seguono la soccombenza della parte attrice.
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi –pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4586/2023 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da con atto di citazione notificato l'1.12.2023 e per l'effetto, conferma la sentenza nr. 180/2023 del Giudice di Pace di;
Controparte_2
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite che liquida in euro
1.702,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, cpa ed
Iva come per legge;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l.
24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Trani, 19.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Roberta Picardi
7