Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/04/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 4385/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4385 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza cartolare del
13.02.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, c.f.: elettivamente domiciliata presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'avv. Irene Mottola, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
, c.f.: elettivamente domiciliata presso lo Parte_2 C.F._2 studio dell'avv. Francesco Giliberti, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
1
All'udienza del 13.02.2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 15.11.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Afragola (Na) il 14.05.1994
e che dalla loro unione erano nati due figli, entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 13.02.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. e ribadivano la loro volontà di volersi separare, producendo dichiarazione sottoscritta con la quale dichiaravano di rinunciare alla partecipazione all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi e di separarsi alle condizioni indicate nel ricorso. Quindi, il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione sul visto del PM apposto in data 08.01.2025.
***
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata formulata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la casa coniugale rimarrà nella disponibilità della sig.ra in quanto Parte_1 di sua esclusiva proprietà. Il sig. , essendone già allontanato da tempo, si Pt_2 obbliga a trasferire la propria residenza presso l'abitazione ove attualmente vive o comunque presso altro domicilio, formalizzando la relativa richiesta presso il competente Comune entro e non oltre 30gg dalla sottoscrizione del presente accordo;
2
3. I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e pertanto nulla è dovuto a titolo di mantenimento per entrambi;
4. I figli ed , essendo oramai maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 indipendenti, nulla è dovuto a titolo di mantenimento da parte dei genitori per i medesimi.
5. le parti hanno definito ogni questione di natura patrimoniale tra loro, per cui dichiarano, con la sottoscrizione del presente atto, che non hanno più nulla a che pretendere l'una nei confronti dell'altra, per qualsiasi titolo e/o ragione connessa e/o consequenziale all'intercorso rapporto di coniugio.
6. I Sig.ri e si prestano sin da ora il proprio reciproco vicendevole Pt_1 Pt_2 consenso al rilascio e / o rinnovo dei rispettivi passaporti e / o titoli di viaggio validi per l'espatrio.
7. Le spese della presente procedura vengono integralmente compensate tra le parti.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di (c.f.: Parte_1
e , (c.f.: ai C.F._1 Parte_2 C.F._2 sensi dell'art. 151 c.p.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Afragola (NA) (atto n.52, Parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1994) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 8.4.25
3 Il giudice est. dott.ssa Cristiana Satta
Il presidente dott.ssa Alessandra Tabarro
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