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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/09/2025, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3575/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica ed in persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3575/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento, promossa
DA
(C.F. , nato ad [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
06.08.1964 e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura posta in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Pierluigi Morena
(C.F. , presso il cui studio è elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_2
Salerno, alla via Torretta n. 4;
OPPONENTE
CONTRO
(P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Marcello Luparella
(C.F. ), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_3
Ariano Irpino (AV), alla via Parzanese n. 27;
OPPOSTA
NONCHÉ
(C.F. Controparte_2
e P.IVA , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 P.IVA_3 tempore, con sede in Roma al Viale America, n. 351, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
Massimo Collà Ruvolo (C.F. , presso il cui studio è CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliata in Napoli, presso il Centro Direzionale;
OPPOSTA R.G. n. 3575/2019
E
(C.F. Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_4 alla Via Olivieri, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla CP_3 comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Giovanni Castellucci (C.F.
[...]
), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Flumeri (AV) C.F._5 alla via Mancini n. 36;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 24 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi, dei quali hanno chiesto l'accoglimento.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 29.07.2019, ha proposto Parte_1 opposizione all'intimazione di pagamento n. 012 2019 90021950 38/000, con cui
, sulla premessa di aver notificato due cartelle Controparte_1 esattoriali (una delle quali - la n. 01220270007563105001 - con ente creditore la
Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A., emessa a titolo di “revoca contributo concesso” per € 81.583,90 ed oggetto del presente giudizio), ha invitato al pagamento della somma complessiva di € Parte_1
81.664,40, entro cinque giorni dalla notifica della predetta intimazione.
2. L'opponente ha premesso in fatto:
a) che la ha concesso un mutuo chirografario alla CP_4 Parte_2
con garanzia fideiussoria prestata da , e
[...] Parte_1 Per_1 Pt_2
; Per_2
b) che il suddetto mutuo ha usufruito della garanzia del Fondo di Garanzia Piccole e
Medie Imprese per l'80% di quanto concesso dalla mutuante;
c) che la ha agito in via monitoria innanzi al Tribunale di Benevento CP_4 per ottenere il pagamento delle rate insolute, con conseguente emissione del decreto ingiuntivo n. 1220/2015; R.G. n. 3575/2019
d) che nel dicembre 2015 l'odierno opponente, in uno alla Parte_2
(impresa beneficiaria) ed altri garanti, ha proposto opposizione avverso il menzionato decreto ingiuntivo;
e) che, in pendenza del relativo giudizio di opposizione, è intervenuto il fallimento della menzionata società, con conseguente interruzione del processo, poi riassunto dai garanti;
f) che il giudizio di opposizione riassunto dai garanti è tuttora pendente;
g) che, in data 12.07.2019, l' , su Controparte_5 incarico della ha notificato Controparte_2 all'odierno opponente atto di intimazione di pagamento per il credito complessivo di € 81.583,90 portato anche dalla cartella 01220270007563105001 a titolo di
“Revoca contributo concesso”.
3. A sostegno della proposta opposizione, ha articolato, quali Parte_1 motivi di opposizione:
a) la nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 1, L. n. 212/2000, in ragione della mancata allegazione all'intimazione di pagamento degli atti cui l'intimazione si riferisce e, segnatamente, della cartella di pagamento;
b) l'assoluta genericità dell'intimazione di pagamento, la quale difetta del riferimento al momento in cui il ruolo n. 2017/2174 è divenuto esecutivo e non reca altre specifiche;
c) l'inesistenza della pretesa creditoria con conseguente inesistenza, nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento, in quanto, a seguito del decreto del
Tribunale di Benevento che ha dichiarato l'interruzione del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, l'odierno opponente ha proposto istanza ai sensi dell'art. 1, comma 537, l. n. 228/2012 per il discarico dei ruoli da parte dell'ente creditore e, non avendo ricevuto alcun riscontro nei termini di legge (220 giorni), le partite devono intendersi annullate di diritto con automatico discarico dai ruoli;
d) la nullità dell'atto di intimazione per assoluta carenza di potere in capo all'agente della riscossione, in quanto il contratto di mutuo è stato originariamente stipulato con la mentre l'atto di intimazione è stato emesso dal CP_4 concessionario su mandato della Controparte_5 [...]
a seguito di surroga di questa nel Controparte_2
Contr credito in origine in capo alla CP_4 R.G. n. 3575/2019
e) l'applicabilità dell'art. 1957 c.c., con conseguente decadenza della Banca che non si è attivata nei confronti della debitrice principale entro il termine semestrale mediante la proposizione di una domanda giudiziale oppure tramite insinuazione al passivo, con conseguenza decadenza e/o prescrizione e/o perdita di efficacia della fideiussione;
f) la violazione del d.lgs. 123/98 e la propria “carenza di legittimazione passiva”, non potendosi applicare al caso di specie lo schema dell'Agente di Riscossione che agisce su incarico del ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. Controparte_2
123/98 nei confronti del fideiussore di impresa che abbia beneficiato di finanziamento per il consolidamento di passività pregresse assistito dalla garanzia ex l. 662/96, in quanto il menzionato articolo fa riferimento alla diversa fattispecie della restituzione coattiva di finanziamenti pubblici per fatti addebitabili alla parte beneficiaria, non menzionando il garante.
L'opponente ha, dunque, concluso chiedendo, in via preliminare, di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva degli enti opposti nonché il difetto di legittimazione passiva dell'opponente in qualità di garante.
Sempre in via preliminare, ha chiesto di accertare la decadenza dell'azione delle opposte nei confronti dell'opponente quale garante e la non debenza delle somme portate dall'atto impugnato nella parte ivi contestata.
In via principale, ha chiesto di accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità dell'atto di intimazione di pagamento n. 012 2019 90021950 38/000 ovvero l'inesistenza del diritto dei soggetti intimanti ad agire in executivis e, per l'effetto, di accogliere l'opposizione proposta e di dichiarare inefficace, improduttivo di effetti giuridici e nullo l'atto opposto. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
4. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
09.12.2019, Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A., eccependo la propria carenza di “legittimazione passiva” in relazione alle doglianze mosse avverso l'intimazione di pagamento, essendo unico legittimato l'
[...]
, a cui sono riconducibili eventuali vizi formali dell'atto de Controparte_5 quo.
Ha aggiunto di aver agito unicamente in qualità di gestore del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. 662/96, erogando in favore della l'importo CP_4 garantito a fronte dell'inadempimento dell'impresa beneficiaria Parte_1 R.G. n. 3575/2019
surrogandosi poi nei diritti della Banca nei confronti della Parte_2 debitrice e dei garanti;
che il Fondo opera mediante concessione di garanzie dirette, controgaranzie o cogaranzie;
che, nel caso di specie, trattasi di garanzia diretta, la quale, per legge, può coprire sino all'80% dell'importo finanziato, su richiesta esclusiva dell'istituto finanziatore;
che l'impresa beneficiaria è esclusa dal rapporto intercorrente tra Fondo e Banca;
che, a seguito dell'inadempimento del mutuatario, la Banca ha richiesto l'attivazione della Garanzia ed ha ottenuto la liquidazione della perdita;
che, in virtù della surrogazione legale ai sensi dell'art. Contr 1203 c.c., ha acquisito il diritto di credito ed agito per il suo recupero tramite iscrizione a ruolo;
che l'operazione contestata è quella rubricata alla posizione n.
283692, per la quale è stato concesso il finanziamento garantito in data
22.05.2013; che, a seguito dell'inadempimento, la Banca ha agito in via monitoria ottenendo il richiesto decreto ingiuntivo;
che il successivo fallimento della debitrice ha portato alla riassunzione del giudizio nei confronti dei fideiussori ed, a seguito Contr della mancata risposta alla richiesta di pagamento, ha attivato la procedura di riscossione coattiva;
che la procedura di riscossione tramite ruolo è legittima anche in presenza di giudizio pendente di opposizione a decreto ingiuntivo, in Contr quanto il credito azionato da è distinto, sia per natura che per importo, da quello vantato dalla banca mutuante;
che non è parte del rapporto Pt_3 originario tra la banca mutuante e l'impresa beneficiaria e non può, pertanto, essere coinvolta in contestazioni relative a tale rapporto;
che le eccezioni mosse Contr contro il contratto di mutuo non sono opponibili a il cui diritto sorge autonomamente a seguito del pagamento della perdita e della surrogazione legale;
che la propria legittimazione ad agire esecutivamente trova fondamento nella normativa speciale di settore, che prevale sulle norme generali in virtù del principio di specialità.
L'opposta ha, dunque, concluso chiedendo, in via preliminare, di esser autorizzata alla chiamata in causa della e, nel merito, di rigettare le domande CP_4 dell'opponente in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento delle domande proposte dall'opponente, di accertare il diritto di alla ripetizione del quantum erogato alla pari Pt_4 CP_4 ad euro 73.142,62, a titolo di liquidazione della perdita accertata per la posizione rubricata al n. 283692, oltre interessi, rivalutazione ed ulteriori maggiorazioni e Contr spese previste dalla normativa di riferimento e, per l'effetto, di condannare la R.G. n. 3575/2019
di al pagamento in favore della CP_3 Controparte_2
del quantum erogato alla pari ad euro 73.142,62,
[...] CP_4
a titolo di liquidazione della perdita accertata per la posizione rubricata al n.
283692, oltre interessi, rivalutazione ed ulteriori maggiorazioni e spese previste dalla normativa di riferimento. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA.
5. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
28.05.2021, , facendo rilevare l'infondatezza Controparte_5 della doglianza avente ad oggetto la nullità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000, essendo gli atti impugnati pienamente motivati e conformi alla normativa, contenendo tutti gli elementi richiesti ed essendo la motivazione per relationem del tutto legittima laddove l'atto richiamato sia conosciuto dal destinatario, come nel caso di specie, rendendo superflua un'allegazione formale.
Quanto alla censura di genericità per mancata indicazione della data di consegna del ruolo, ha fatto rilevare che tale data risulta chiaramente riportata nella cartella esattoriale;
in relazione alla contestazione circa l'inesistenza della pretesa creditoria ed al difetto di legittimazione passiva dell' , ha Controparte_7 rappresentato che ogni eventuale vizio attiene alla fase dell'iscrizione a ruolo di esclusiva competenza dell'ente creditore, atteso che l'agente della riscossione agisce quale mero esecutore e non è titolare del credito né può intervenire sulla legittimità della pretesa;
quanto alla decadenza o prescrizione della garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c., ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto nessun atto esecutivo è stato da essa avviato ed il termine prescrizionale applicabile alla riscossione è quello ordinario decennale ex art. 2946
c.c., decorrente dalla notifica della cartella di pagamento, che ha effetto novativo delle obbligazioni in essa contenute ed ha eccepito l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza per mancata tempestiva impugnazione delle cartelle.
L'opposta ha, dunque, concluso chiedendo, in via preliminare, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione, avendo l'opposizione ad oggetto questioni attinenti esclusivamente alla debenza del credito e/o atti di competenza dell'Ente impositore, e per l'effetto, disporne l'estromissione dal giudizio. In via subordinata, di rigettare la domanda dell'opponente. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, con attribuzione. R.G. n. 3575/2019
6. Ciò posto, con decreto emesso in data 10.12.2019, il Tribunale ha autorizzato l'opposta a chiamare in Controparte_2 causa il terzo che si è costituita, con Controparte_3 comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15 luglio 2021, contestando la fondatezza della doglianza di nullità del contratto di mutuo per illiceità della causa, figurando lo stesso quale finanziamento a destinazione libera, legittimamente utilizzabile anche per l'estinzione di pregresse esposizioni debitorie della mutuataria verso la stessa Banca.
Il terzo chiamato in causa ha dedotto che la finalità soggettiva del finanziamento, in assenza di un espresso vincolo contrattuale sulla destinazione della somma, non incide sulla validità del negozio;
quanto alla somma mutuata, ha rappresentato che essa risulta regolarmente erogata mediante accredito sul conto corrente intestato alla società; che l'opponente, avendo sottoscritto il contratto in qualità di garante, è obbligato in solido con gli altri coobbligati per l'importo mutuato, trattandosi di obbligazione espressamente assunta;
che, quanto all'usura, essa non è stato oggetto di specifica contestazione né nell'opposizione al decreto ingiuntivo né nel presente giudizio;
che, a seguito del fallimento della società debitrice, il credito originario di € 92.716,66 si è ridotto a
€ 19.574,04 in conseguenza del pagamento ottenuto dal Fondo di Garanzia delle
PMI e tale Fondo, a seguito dell'escussione, subentra nei diritti del creditore per il recupero della somma versata, in virtù della surroga prevista dalle normative di riferimento.
Il terzo chiamato in causa ha, dunque, concluso chiedendo, in via preliminare, di disporre la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente processo sino alla definizione del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Benevento R.G.
5370/2015 ed, in via subordinata, di rigettare l'opposizione. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
7. Istruito documentalmente, il presente giudizio è stato rinviato, in ultimo, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 24 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ed ivi trattenuto in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
8. In via preliminare, deve darsi atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo a far data dal 18 novembre 2020, giusta decreto reso in pari data dal Presidente del Tribunale di Avellino. R.G. n. 3575/2019
9. Sempre in via preliminare, va chiarito che al presente procedimento non trova applicazione la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi dell'art. 3 L. 742/1969 e dell'art. 92 R.D. 12/1942 (ord. giud.), in ragione della natura del giudizio.
10. Ancora in via preliminare, ritiene il Tribunale che non ricorrano i presupposti di cui all'art. 295 c.p.c. per disporre la sospensione (necessaria) del processo, così come richiesto dall'opponente e dal terzo chiamato in causa Parte_1 per esser pendente, innanzi al Tribunale di Benevento, il giudizio CP_4 di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 5370/2015, con cui (anche) l'odierno opponente ha contestato l'ingiunzione di pagamento ottenuta dalla
[...] avente ad oggetto il finanziamento Controparte_3 rispetto al quale è stata notificata la cartella di pagamento posta a fondamento dell'intimazione di pagamento opposta nella presente sede.
Ciò in quanto, così come fatto rilevare dalla (cfr. pag. 7-8 CP_4 comparsa di costituzione e risposta), l'importo richiesto ed ottenuto dall'istituto di credito mutuante in sede monitoria per € 92.716,66 è stato oggetto di parziale rinuncia da parte della che, nel corso del giudizio di opposizione a CP_4 decreto ingiuntivo, a seguito di riassunzione, dopo l'interruzione del processo, ha dato atto che il proprio credito si era ridotto ad € 19.574,04, per aver ottenuto in data 29/11/2016 dal Fondo di Garanzia delle Piccole e Medie Imprese l'importo di
€ 73.142,62 (€ 71.854,24 + € 1.288,38), pari all'80% dell'importo erogato.
A tanto aggiungasi che il rapporto (privatistico) tra l'istituto finanziatore, Contr l'impresa beneficiaria ed i fideiussori va distinto da quello (pubblicistico) tra l'impresa beneficiaria ed i fideiussori, con la conseguenza che le vicende relative al diverso rapporto di natura privatistica non possano incidere sulla procedura di riscossione tramite ruolo.
11. Passando ad esaminare la res controversa, l'opposizione è, in parte, inammissibile ed, in parte, infondata e deve, pertanto, esser rigettata, sulla scorta delle motivazioni che seguono.
Parte opponente ha articolato, quale prima doglianza, la nullità dell'atto di intimazione per difetto di motivazione e per omessa allegazione all'intimazione della relativa cartella di pagamento, in violazione dell'art. 7 dello Statuto del
Contribuente. R.G. n. 3575/2019
Orbene, l'articolo 50, comma 1, del Dpr n. 602/1973 stabilisce che l'agente della riscossione procede a espropriazione forzata “quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento…”, mentre in base al successivo comma 2, l'espropriazione non iniziata entro un anno dalla notifica della cartella deve essere preceduta dalla notifica “di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”.
Detto avviso, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 50, è redatto in conformità al modello “approvato con decreto del Ministero delle finanze”.
Al riguardo, la Corte di legittimità, con orientamento consolidato, ha sancito che, laddove il contenuto dell'intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello approvato e, pertanto, l'interessato sia messo in condizione di conoscere le ragioni giustificative e l'ammontare della pretesa tributaria, il generale requisito della motivazione si intende rispettato, essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata, senza che occorra l'allegazione della cartella stessa (cfr. Cassazione, nn. 21333 e 6209 del 2022,
39058 e 28772 del 2021).
A tanto aggiungasi che non sussiste alcun obbligo di legge di allegazione all'atto impugnato della presupposta cartella ed, inoltre, “l'intimazione di pagamento è atto motivato per relationem, laddove rinvia a cartelle precedentemente notificate e note al destinatario e non è quindi nulla per omessa allegazione di dette cartelle” (Cass. civ., sez. V, ord. 16/06/2023, n. 17116; cfr. Cass. civ., sez.
V, 28/11/2018, n. 30758).
Tanto è avvenuto nella specie, laddove l' ha Controparte_1 fornito prova documentale dell'avvenuta notificazione della cartella di pagamento
(peraltro prodotta anche dallo stesso opponente, quale allegato n. 6 all'atto di citazione), perfezionatasi con consegna dell'atto a mani del destinatario, in data
06 novembre 2017.
Ne consegue che, laddove l'atto faccia riferimento – come nella specie - a provvedimenti già conosciuti dal contribuente e contenga i dati essenziali (ruolo, ente creditore, importo e causale), l'obbligo motivazionale è pienamente soddisfatto, anche in assenza di allegazione materiale.
Quanto, poi, alla doglianza relativa alla genericità dell'intimazione ed all'omessa indicazione della data di consegna del ruolo, anch'essa si appalesa infondata, in R.G. n. 3575/2019
quanto la cartella di pagamento contiene, tra l'altro, l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo (14 giugno 2017), non sussistendo, dunque, alcuna carenza informativa né un pregiudizio al diritto di difesa dell'opponente.
Peraltro, quand'anche mancasse l'indicazione della data di esecutività del ruolo, comunque, sulla scorta del prevalente orientamento giurisprudenziale cui questo
Tribunale presta adesione, tale omissione non comporterebbe alcuna nullità dell'intimazione di pagamento laddove, come nella specie, il ruolo stesso è stato regolarmente formato e la cartella ne riporta tutti gli elementi identificativi (Cass. civ., sez. V, 24/06/2020, n. 12400).
Quanto alla inesistenza della pretesa creditoria per operatività dell'art. 1, comma
537, l. n. 228/2012, neppure tale doglianza è meritevole di accoglimento, in quanto la normativa di settore disciplina le ipotesi in cui i concessionari per la riscossione “sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore”.
Ebbene, il successivo comma 538 del medesimo articolo elenca in modo tassativo tali ipotesi, stabilendo che “il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore”.
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti dall'opponente risulta che l'istanza di sgravio in autotutela presentata è stata formulata, in data 28 febbraio
2017, per “sospensione giudiziale oppure sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'Ente creditore, emessa in giudizio al quale l'Agente della R.G. n. 3575/2019
riscossione non ha preso parte”, in ragione della intervenuta declaratoria di interruzione del processo di opposizione a decreto ingiuntivo (avente ad oggetto il finanziamento rispetto al quale è stata notificata la cartella di pagamento), a seguito del fallimento della società debitrice principale.
Tuttavia, ritiene il Tribunale che tale evento non sia assimilabile all'ipotesi di cui all'art.1, co. 538, L. 228/2012, lett. D (e neppure riconducibile entro la lettera F dell'art. 1, comma 538, L. 228/12, che faceva testualmente riferimento a
“qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso”, essendo tale lettera stata abrogata dall'art. 1, D.Lgs. n. 159/15 con decorrenza dal 22/10/15 e dunque in data antecedente alla presentazione della predetta istanza di sgravio), tenendo conto del fatto l'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli indicati (Cass. 28354/2019).
A tanto aggiungasi che non ricorre neppure il presupposto disciplinato dall'art. 1, co. 538, I parte, L. 228/12 della notifica all'interessato di un atto proprio della procedura di riscossione, posto che, nella specie, come detto, l'istanza è stata presentata sic et simpliciter a seguito dell'interruzione del processo avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo.
Quanto alla dedotta nullità dell'atto di intimazione per assoluta “carenza di potere” e per “difetto di legittimazione passiva” dell' Controparte_5
, va premesso che la normativa vigente prevede che il Fondo di
[...]
Garanzia per le piccole e medie imprese, amministrato da Controparte_8 ai sensi della legge 662/96, in applicazione anche di quanto stabilito
[...] con il Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 18456 del 20.06.2005, procede al recupero dei crediti revocati, applicando il procedimento esattoriale di cui all'art. 67 del D.P.R. 43/1988, così come modificato dall'art. 17 del D.lgs.
46/99, richiamato dall'art. 9, comma 5, del D. Lgs. 123/98, ultimo periodo, per il quale “al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo”.
Quanto alle norme di legge applicabili al Fondo di Garanzia per le PMI, vengono in rilievo anche il D.M. del 20 giugno 2005 n. 18456 (avente ad oggetto la
"rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese") e il D.M. del 23 settembre 2005 n. 19412.
L'art. 2 del primo decreto citato prevede che le banche che hanno erogato il credito possano rivalersi sul Fondo di Garanzia, il quale acquisisce poi il diritto di R.G. n. 3575/2019
rivalersi sull'impresa finanziata, surrogandosi nei diritti della banca ex art. 1203
c.c.
Il comma 4 di tale art. 2 stabilisce, nell'ultimo periodo, che "nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione il gestore applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46".
Si ritiene di aderire, inoltre, all'impostazione secondo cui l'art.
4.4. del DM 23 settembre 2005 sancisce un divieto di cumulabilità testualmente riferibile alle sole garanzie reali, assicurative e bancarie e, dunque, non esteso, né estensibile, alle garanzie di matrice personale, quale è la fideiussione in questione, rilasciata da persona fisica (cfr. conf. Tribunale di Avellino, Ordinanza n. 17/2024;
Tribunale di Milano, Sentenza n. 107/2023 del 09-01-2023).
L'art. 8 bis D.L. 3/2015, convertito con modificazioni in legge 33/2015, ha affermato, con una norma di interpretazione autentica, che "il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46, e successive modificazioni".
Quando l'Istituto mutuante richiede, per effetto dell'inadempimento della società beneficiaria del finanziamento garantito, l'attivazione del Fondo, il Comitato di
Gestione, previo accertamento dell'effettiva mancata restituzione del dovuto, è tenuto a deliberare il provvedimento di liquidazione della perdita (riscontro operato unicamente in funzione di quanto offerto documentalmente dalla Contr medesima banca a all'atto dell'escussione della garanzia pubblica, atteso che il gestore opposto è terzo rispetto alle parti – quali, istituto mutuante e soggetto beneficiario del prestito – del sottostante contratto di finanziamento). R.G. n. 3575/2019
Mediocredito Centrale, quindi, è tenuto a liquidare la perdita, sulla base delle dichiarazioni rese dalla banca finanziatrice e dell'autenticità degli atti prodotti da quest'ultima.
Tanto premesso, nella vicenda in esame, l'ente impositore, Banca del
Mezzogiorno - Mediocredito Centrale s.p.a., ha dedotto che, una volta constatata e liquidata la perdita in favore dell'istituto di credito richiedente, se, a seguito della comunicazione della surroga legale con contestuale costituzione in mora Contr inviata da a ciascun coobbligato (quali, l'impresa debitrice principale ed i suoi eventuali fideiussori), scadono infruttuosamente i termini indicati nella diffida medesima, l'Ufficio finanziario competente procede alla formazione del ruolo per la riscossione coattiva nei confronti di tutti i debitori, il che risulta essere avvenuto nella vicenda in esame.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1005/2023, ha ribadito che “la previsione dell'art.
8-bis citato, inerente alla speciale natura privilegiata del credito quale generato dalla surrogazione in questione, distinto da quello privatistico bancario generato dall'originario finanziamento, è ripetitiva di un regime generale (cfr. Cass., 25/11/2019, n. 30621, Cass., 20 gennaio 2019, n.
2664, in specie pp. 11.6, 11.7); la stessa norma, in coerenza dunque, rimanda all'esecuzione esattoriale dei crediti di natura pubblicistica, col rinvio all'art. 17, del pari menzionato;
tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi;
una volta rinvenuto il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo (art.
8-bis, citato), è idonea, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da quella della sottesa seppur prevista ingiunzione R.D. n. 639 del 1910, ex art. 2, comma 1, del quale del D.
Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, comma 3-ter, infatti, non richiama il comma 2 dove si prevede, quale regola generale, la correlata notifica”. Contr Il titolo legittimante la riscossione da parte di è costituito proprio dalla incontestata fideiussione prestata dal Fondo all'Istituto di credito.
E tanto basta a giustificare la corretta procedura esattoriale intrapresa (cfr. conf.
Tribunale di Napoli Sentenza n. 2702/2023). R.G. n. 3575/2019
È proprio l'art. 2 del d.m. n. 18546/05, che richiama l'art. 9, comma 5, d.lgs. n.
123/1998, a prevedere che le banche che hanno erogato il credito possono rivalersi sul Fondo di Garanzia, il quale acquisisce poi automaticamente il diritto di rivalersi sull'impresa finanziata, surrogandosi nei diritti della banca ex art. 1203 c.c..
Detto ancora in altri termini, è il credito derivante dal finanziamento erogato e rimasto inadempiuto a costituire titolo per l'iscrizione a ruolo ai fini dell'instaurazione della procedura di riscossione esattoriale.
Sicché, anche volendo aderire alla tesi della natura privatistica del credito, del tutto legittima è l'iscrizione a ruolo delle somme corrisposte dal Fondo di
Garanzia, costituendo l'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, la deroga tipizzata alla disciplina prevista dall'art. 21, d.lgs. n. 46/1999, il quale, pur affermando che le entrate di natura privatistica sono iscritte a ruolo quando risultino da un titolo avente efficacia esecutiva, fa salvo quanto diversamente disposto da particolari disposizioni di legge. Contr Ha, invece, natura pubblicistica il rapporto tra e l'impresa beneficiaria ed i fideiussori di quest'ultima, stante la fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta della garanzia.
Ne consegue che va dichiarata l'inammissibilità della doglianza relativa all'invocata applicazione dell'art. 1957 c.c., atteso che, sulla scorta del prevalente orientamento in più occasioni enunciato anche da questo Tribunale, ogni censura afferente il rapporto di finanziamento deve esser sollevata nell'ambito di distinto giudizio, non potendo le vicende relative al diverso rapporto di natura privatistica intercorrente tra la società finanziata ed i fideiussori e la banca incidere sulla procedura di riscossione tramite ruolo (cfr. ex multis, Tribunale di Milano, 09 gennaio 2023 n. 107; conf. Trib. Avellino, sent. n. 642/2023; Trib. Avellino).
12. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'opposizione ad intimazione di pagamento proposta da va rigettata e la reiezione Parte_1 dell'opposizione comporta l'assorbimento della domanda riconvenzionale di Contr condanna formulata in via subordinata da nei confronti dell'istituto mutuante.
13. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite nei rapporti tra l'opponente e le opposte Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale Parte_1
S.p.A. ed , esse seguono la soccombenza Controparte_1 R.G. n. 3575/2019
dell'opponente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come Parte_1 in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata dalle parti con riguardo alle fasi (di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) in cui si è articolato il giudizio, valori medi, ad esclusione della fase istruttoria, cui trovano applicazione i valori minimi per assenza di attività di assunzione della prova.
Va disposta, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese di lite in favore dell'Avv. Marcello Luparella, difensore dell' , Controparte_1 dichiaratosi antistatario.
Quanto, invece, alla regolamentazione delle spese di lite tra la Banca del
Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A. e la terza chiamata in causa CP_4
le stesse vanno poste a carico della chiamante Banca del Mezzogiorno -
[...]
Mediocredito Centrale S.p.A., dovendosi prestare adesione all'orientamento di recente espresso da questo Tribunale, secondo cui “il Mediocredito, a fronte del diritto di ottenere dai debitori esecutati il rimborso delle somme pagate a seguito dell'escussione subita, di contro, non è neppure legittimata a chiamare in giudizio la Banca in manleva poiché non può essere opposta alla banca alcuna eccezione inerente il credito originario, in virtù della funzione pubblica attribuita dalla legge.
L'alterazione di un simile meccanismo da parte del credito che escuta abusivamente la garanzia può solo originare una pretesa risarcitoria nei confronti del creditore procedente o da parte del debitore inadempiente che ha già subito la procedura di recupero da parte dell'Istituto garante e nei limiti in cui ha corrisposto gli importi non dovuti o da parte dello stesso Istituto garante che ha pagato gli importi non dovuti e nei limiti in cui non li ha recuperati dal debitore. E ciò perché la garanzia prestata dalla banca operante come gestore del Fondo
Pubblico di Garanzia ex L. n. 662/96 ha natura incondizionata” (cfr. sent. Trib.
Avellino n. 642/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'intimazione di pagamento proposta da , Parte_1 ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta integralmente l'opposizione proposta da;
Parte_1 R.G. n. 3575/2019
2) condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta Parte_1
delle spese di lite, che Controparte_2 liquida in € 11.268,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3) condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta Parte_1
, delle spese di lite, che liquida in € 11.268,00 Controparte_1 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e
CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Marcello
Luparella, dichiaratosi antistatario;
4) condanna l'opposta Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A. alla rifusione, in favore della terza chiamata in causa delle spese di CP_4 lite, che liquida in € 11.268,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in data 16 settembre 2025
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica ed in persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3575/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento, promossa
DA
(C.F. , nato ad [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
06.08.1964 e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura posta in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Pierluigi Morena
(C.F. , presso il cui studio è elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_2
Salerno, alla via Torretta n. 4;
OPPONENTE
CONTRO
(P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Marcello Luparella
(C.F. ), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_3
Ariano Irpino (AV), alla via Parzanese n. 27;
OPPOSTA
NONCHÉ
(C.F. Controparte_2
e P.IVA , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 P.IVA_3 tempore, con sede in Roma al Viale America, n. 351, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
Massimo Collà Ruvolo (C.F. , presso il cui studio è CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliata in Napoli, presso il Centro Direzionale;
OPPOSTA R.G. n. 3575/2019
E
(C.F. Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_4 alla Via Olivieri, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla CP_3 comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Giovanni Castellucci (C.F.
[...]
), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Flumeri (AV) C.F._5 alla via Mancini n. 36;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 24 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi, dei quali hanno chiesto l'accoglimento.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 29.07.2019, ha proposto Parte_1 opposizione all'intimazione di pagamento n. 012 2019 90021950 38/000, con cui
, sulla premessa di aver notificato due cartelle Controparte_1 esattoriali (una delle quali - la n. 01220270007563105001 - con ente creditore la
Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A., emessa a titolo di “revoca contributo concesso” per € 81.583,90 ed oggetto del presente giudizio), ha invitato al pagamento della somma complessiva di € Parte_1
81.664,40, entro cinque giorni dalla notifica della predetta intimazione.
2. L'opponente ha premesso in fatto:
a) che la ha concesso un mutuo chirografario alla CP_4 Parte_2
con garanzia fideiussoria prestata da , e
[...] Parte_1 Per_1 Pt_2
; Per_2
b) che il suddetto mutuo ha usufruito della garanzia del Fondo di Garanzia Piccole e
Medie Imprese per l'80% di quanto concesso dalla mutuante;
c) che la ha agito in via monitoria innanzi al Tribunale di Benevento CP_4 per ottenere il pagamento delle rate insolute, con conseguente emissione del decreto ingiuntivo n. 1220/2015; R.G. n. 3575/2019
d) che nel dicembre 2015 l'odierno opponente, in uno alla Parte_2
(impresa beneficiaria) ed altri garanti, ha proposto opposizione avverso il menzionato decreto ingiuntivo;
e) che, in pendenza del relativo giudizio di opposizione, è intervenuto il fallimento della menzionata società, con conseguente interruzione del processo, poi riassunto dai garanti;
f) che il giudizio di opposizione riassunto dai garanti è tuttora pendente;
g) che, in data 12.07.2019, l' , su Controparte_5 incarico della ha notificato Controparte_2 all'odierno opponente atto di intimazione di pagamento per il credito complessivo di € 81.583,90 portato anche dalla cartella 01220270007563105001 a titolo di
“Revoca contributo concesso”.
3. A sostegno della proposta opposizione, ha articolato, quali Parte_1 motivi di opposizione:
a) la nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 1, L. n. 212/2000, in ragione della mancata allegazione all'intimazione di pagamento degli atti cui l'intimazione si riferisce e, segnatamente, della cartella di pagamento;
b) l'assoluta genericità dell'intimazione di pagamento, la quale difetta del riferimento al momento in cui il ruolo n. 2017/2174 è divenuto esecutivo e non reca altre specifiche;
c) l'inesistenza della pretesa creditoria con conseguente inesistenza, nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento, in quanto, a seguito del decreto del
Tribunale di Benevento che ha dichiarato l'interruzione del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, l'odierno opponente ha proposto istanza ai sensi dell'art. 1, comma 537, l. n. 228/2012 per il discarico dei ruoli da parte dell'ente creditore e, non avendo ricevuto alcun riscontro nei termini di legge (220 giorni), le partite devono intendersi annullate di diritto con automatico discarico dai ruoli;
d) la nullità dell'atto di intimazione per assoluta carenza di potere in capo all'agente della riscossione, in quanto il contratto di mutuo è stato originariamente stipulato con la mentre l'atto di intimazione è stato emesso dal CP_4 concessionario su mandato della Controparte_5 [...]
a seguito di surroga di questa nel Controparte_2
Contr credito in origine in capo alla CP_4 R.G. n. 3575/2019
e) l'applicabilità dell'art. 1957 c.c., con conseguente decadenza della Banca che non si è attivata nei confronti della debitrice principale entro il termine semestrale mediante la proposizione di una domanda giudiziale oppure tramite insinuazione al passivo, con conseguenza decadenza e/o prescrizione e/o perdita di efficacia della fideiussione;
f) la violazione del d.lgs. 123/98 e la propria “carenza di legittimazione passiva”, non potendosi applicare al caso di specie lo schema dell'Agente di Riscossione che agisce su incarico del ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. Controparte_2
123/98 nei confronti del fideiussore di impresa che abbia beneficiato di finanziamento per il consolidamento di passività pregresse assistito dalla garanzia ex l. 662/96, in quanto il menzionato articolo fa riferimento alla diversa fattispecie della restituzione coattiva di finanziamenti pubblici per fatti addebitabili alla parte beneficiaria, non menzionando il garante.
L'opponente ha, dunque, concluso chiedendo, in via preliminare, di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva degli enti opposti nonché il difetto di legittimazione passiva dell'opponente in qualità di garante.
Sempre in via preliminare, ha chiesto di accertare la decadenza dell'azione delle opposte nei confronti dell'opponente quale garante e la non debenza delle somme portate dall'atto impugnato nella parte ivi contestata.
In via principale, ha chiesto di accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità dell'atto di intimazione di pagamento n. 012 2019 90021950 38/000 ovvero l'inesistenza del diritto dei soggetti intimanti ad agire in executivis e, per l'effetto, di accogliere l'opposizione proposta e di dichiarare inefficace, improduttivo di effetti giuridici e nullo l'atto opposto. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
4. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
09.12.2019, Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A., eccependo la propria carenza di “legittimazione passiva” in relazione alle doglianze mosse avverso l'intimazione di pagamento, essendo unico legittimato l'
[...]
, a cui sono riconducibili eventuali vizi formali dell'atto de Controparte_5 quo.
Ha aggiunto di aver agito unicamente in qualità di gestore del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. 662/96, erogando in favore della l'importo CP_4 garantito a fronte dell'inadempimento dell'impresa beneficiaria Parte_1 R.G. n. 3575/2019
surrogandosi poi nei diritti della Banca nei confronti della Parte_2 debitrice e dei garanti;
che il Fondo opera mediante concessione di garanzie dirette, controgaranzie o cogaranzie;
che, nel caso di specie, trattasi di garanzia diretta, la quale, per legge, può coprire sino all'80% dell'importo finanziato, su richiesta esclusiva dell'istituto finanziatore;
che l'impresa beneficiaria è esclusa dal rapporto intercorrente tra Fondo e Banca;
che, a seguito dell'inadempimento del mutuatario, la Banca ha richiesto l'attivazione della Garanzia ed ha ottenuto la liquidazione della perdita;
che, in virtù della surrogazione legale ai sensi dell'art. Contr 1203 c.c., ha acquisito il diritto di credito ed agito per il suo recupero tramite iscrizione a ruolo;
che l'operazione contestata è quella rubricata alla posizione n.
283692, per la quale è stato concesso il finanziamento garantito in data
22.05.2013; che, a seguito dell'inadempimento, la Banca ha agito in via monitoria ottenendo il richiesto decreto ingiuntivo;
che il successivo fallimento della debitrice ha portato alla riassunzione del giudizio nei confronti dei fideiussori ed, a seguito Contr della mancata risposta alla richiesta di pagamento, ha attivato la procedura di riscossione coattiva;
che la procedura di riscossione tramite ruolo è legittima anche in presenza di giudizio pendente di opposizione a decreto ingiuntivo, in Contr quanto il credito azionato da è distinto, sia per natura che per importo, da quello vantato dalla banca mutuante;
che non è parte del rapporto Pt_3 originario tra la banca mutuante e l'impresa beneficiaria e non può, pertanto, essere coinvolta in contestazioni relative a tale rapporto;
che le eccezioni mosse Contr contro il contratto di mutuo non sono opponibili a il cui diritto sorge autonomamente a seguito del pagamento della perdita e della surrogazione legale;
che la propria legittimazione ad agire esecutivamente trova fondamento nella normativa speciale di settore, che prevale sulle norme generali in virtù del principio di specialità.
L'opposta ha, dunque, concluso chiedendo, in via preliminare, di esser autorizzata alla chiamata in causa della e, nel merito, di rigettare le domande CP_4 dell'opponente in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento delle domande proposte dall'opponente, di accertare il diritto di alla ripetizione del quantum erogato alla pari Pt_4 CP_4 ad euro 73.142,62, a titolo di liquidazione della perdita accertata per la posizione rubricata al n. 283692, oltre interessi, rivalutazione ed ulteriori maggiorazioni e Contr spese previste dalla normativa di riferimento e, per l'effetto, di condannare la R.G. n. 3575/2019
di al pagamento in favore della CP_3 Controparte_2
del quantum erogato alla pari ad euro 73.142,62,
[...] CP_4
a titolo di liquidazione della perdita accertata per la posizione rubricata al n.
283692, oltre interessi, rivalutazione ed ulteriori maggiorazioni e spese previste dalla normativa di riferimento. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA.
5. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
28.05.2021, , facendo rilevare l'infondatezza Controparte_5 della doglianza avente ad oggetto la nullità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000, essendo gli atti impugnati pienamente motivati e conformi alla normativa, contenendo tutti gli elementi richiesti ed essendo la motivazione per relationem del tutto legittima laddove l'atto richiamato sia conosciuto dal destinatario, come nel caso di specie, rendendo superflua un'allegazione formale.
Quanto alla censura di genericità per mancata indicazione della data di consegna del ruolo, ha fatto rilevare che tale data risulta chiaramente riportata nella cartella esattoriale;
in relazione alla contestazione circa l'inesistenza della pretesa creditoria ed al difetto di legittimazione passiva dell' , ha Controparte_7 rappresentato che ogni eventuale vizio attiene alla fase dell'iscrizione a ruolo di esclusiva competenza dell'ente creditore, atteso che l'agente della riscossione agisce quale mero esecutore e non è titolare del credito né può intervenire sulla legittimità della pretesa;
quanto alla decadenza o prescrizione della garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c., ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto nessun atto esecutivo è stato da essa avviato ed il termine prescrizionale applicabile alla riscossione è quello ordinario decennale ex art. 2946
c.c., decorrente dalla notifica della cartella di pagamento, che ha effetto novativo delle obbligazioni in essa contenute ed ha eccepito l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza per mancata tempestiva impugnazione delle cartelle.
L'opposta ha, dunque, concluso chiedendo, in via preliminare, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione, avendo l'opposizione ad oggetto questioni attinenti esclusivamente alla debenza del credito e/o atti di competenza dell'Ente impositore, e per l'effetto, disporne l'estromissione dal giudizio. In via subordinata, di rigettare la domanda dell'opponente. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, con attribuzione. R.G. n. 3575/2019
6. Ciò posto, con decreto emesso in data 10.12.2019, il Tribunale ha autorizzato l'opposta a chiamare in Controparte_2 causa il terzo che si è costituita, con Controparte_3 comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15 luglio 2021, contestando la fondatezza della doglianza di nullità del contratto di mutuo per illiceità della causa, figurando lo stesso quale finanziamento a destinazione libera, legittimamente utilizzabile anche per l'estinzione di pregresse esposizioni debitorie della mutuataria verso la stessa Banca.
Il terzo chiamato in causa ha dedotto che la finalità soggettiva del finanziamento, in assenza di un espresso vincolo contrattuale sulla destinazione della somma, non incide sulla validità del negozio;
quanto alla somma mutuata, ha rappresentato che essa risulta regolarmente erogata mediante accredito sul conto corrente intestato alla società; che l'opponente, avendo sottoscritto il contratto in qualità di garante, è obbligato in solido con gli altri coobbligati per l'importo mutuato, trattandosi di obbligazione espressamente assunta;
che, quanto all'usura, essa non è stato oggetto di specifica contestazione né nell'opposizione al decreto ingiuntivo né nel presente giudizio;
che, a seguito del fallimento della società debitrice, il credito originario di € 92.716,66 si è ridotto a
€ 19.574,04 in conseguenza del pagamento ottenuto dal Fondo di Garanzia delle
PMI e tale Fondo, a seguito dell'escussione, subentra nei diritti del creditore per il recupero della somma versata, in virtù della surroga prevista dalle normative di riferimento.
Il terzo chiamato in causa ha, dunque, concluso chiedendo, in via preliminare, di disporre la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente processo sino alla definizione del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Benevento R.G.
5370/2015 ed, in via subordinata, di rigettare l'opposizione. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
7. Istruito documentalmente, il presente giudizio è stato rinviato, in ultimo, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 24 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ed ivi trattenuto in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
8. In via preliminare, deve darsi atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo a far data dal 18 novembre 2020, giusta decreto reso in pari data dal Presidente del Tribunale di Avellino. R.G. n. 3575/2019
9. Sempre in via preliminare, va chiarito che al presente procedimento non trova applicazione la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi dell'art. 3 L. 742/1969 e dell'art. 92 R.D. 12/1942 (ord. giud.), in ragione della natura del giudizio.
10. Ancora in via preliminare, ritiene il Tribunale che non ricorrano i presupposti di cui all'art. 295 c.p.c. per disporre la sospensione (necessaria) del processo, così come richiesto dall'opponente e dal terzo chiamato in causa Parte_1 per esser pendente, innanzi al Tribunale di Benevento, il giudizio CP_4 di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 5370/2015, con cui (anche) l'odierno opponente ha contestato l'ingiunzione di pagamento ottenuta dalla
[...] avente ad oggetto il finanziamento Controparte_3 rispetto al quale è stata notificata la cartella di pagamento posta a fondamento dell'intimazione di pagamento opposta nella presente sede.
Ciò in quanto, così come fatto rilevare dalla (cfr. pag. 7-8 CP_4 comparsa di costituzione e risposta), l'importo richiesto ed ottenuto dall'istituto di credito mutuante in sede monitoria per € 92.716,66 è stato oggetto di parziale rinuncia da parte della che, nel corso del giudizio di opposizione a CP_4 decreto ingiuntivo, a seguito di riassunzione, dopo l'interruzione del processo, ha dato atto che il proprio credito si era ridotto ad € 19.574,04, per aver ottenuto in data 29/11/2016 dal Fondo di Garanzia delle Piccole e Medie Imprese l'importo di
€ 73.142,62 (€ 71.854,24 + € 1.288,38), pari all'80% dell'importo erogato.
A tanto aggiungasi che il rapporto (privatistico) tra l'istituto finanziatore, Contr l'impresa beneficiaria ed i fideiussori va distinto da quello (pubblicistico) tra l'impresa beneficiaria ed i fideiussori, con la conseguenza che le vicende relative al diverso rapporto di natura privatistica non possano incidere sulla procedura di riscossione tramite ruolo.
11. Passando ad esaminare la res controversa, l'opposizione è, in parte, inammissibile ed, in parte, infondata e deve, pertanto, esser rigettata, sulla scorta delle motivazioni che seguono.
Parte opponente ha articolato, quale prima doglianza, la nullità dell'atto di intimazione per difetto di motivazione e per omessa allegazione all'intimazione della relativa cartella di pagamento, in violazione dell'art. 7 dello Statuto del
Contribuente. R.G. n. 3575/2019
Orbene, l'articolo 50, comma 1, del Dpr n. 602/1973 stabilisce che l'agente della riscossione procede a espropriazione forzata “quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento…”, mentre in base al successivo comma 2, l'espropriazione non iniziata entro un anno dalla notifica della cartella deve essere preceduta dalla notifica “di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”.
Detto avviso, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 50, è redatto in conformità al modello “approvato con decreto del Ministero delle finanze”.
Al riguardo, la Corte di legittimità, con orientamento consolidato, ha sancito che, laddove il contenuto dell'intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello approvato e, pertanto, l'interessato sia messo in condizione di conoscere le ragioni giustificative e l'ammontare della pretesa tributaria, il generale requisito della motivazione si intende rispettato, essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata, senza che occorra l'allegazione della cartella stessa (cfr. Cassazione, nn. 21333 e 6209 del 2022,
39058 e 28772 del 2021).
A tanto aggiungasi che non sussiste alcun obbligo di legge di allegazione all'atto impugnato della presupposta cartella ed, inoltre, “l'intimazione di pagamento è atto motivato per relationem, laddove rinvia a cartelle precedentemente notificate e note al destinatario e non è quindi nulla per omessa allegazione di dette cartelle” (Cass. civ., sez. V, ord. 16/06/2023, n. 17116; cfr. Cass. civ., sez.
V, 28/11/2018, n. 30758).
Tanto è avvenuto nella specie, laddove l' ha Controparte_1 fornito prova documentale dell'avvenuta notificazione della cartella di pagamento
(peraltro prodotta anche dallo stesso opponente, quale allegato n. 6 all'atto di citazione), perfezionatasi con consegna dell'atto a mani del destinatario, in data
06 novembre 2017.
Ne consegue che, laddove l'atto faccia riferimento – come nella specie - a provvedimenti già conosciuti dal contribuente e contenga i dati essenziali (ruolo, ente creditore, importo e causale), l'obbligo motivazionale è pienamente soddisfatto, anche in assenza di allegazione materiale.
Quanto, poi, alla doglianza relativa alla genericità dell'intimazione ed all'omessa indicazione della data di consegna del ruolo, anch'essa si appalesa infondata, in R.G. n. 3575/2019
quanto la cartella di pagamento contiene, tra l'altro, l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo (14 giugno 2017), non sussistendo, dunque, alcuna carenza informativa né un pregiudizio al diritto di difesa dell'opponente.
Peraltro, quand'anche mancasse l'indicazione della data di esecutività del ruolo, comunque, sulla scorta del prevalente orientamento giurisprudenziale cui questo
Tribunale presta adesione, tale omissione non comporterebbe alcuna nullità dell'intimazione di pagamento laddove, come nella specie, il ruolo stesso è stato regolarmente formato e la cartella ne riporta tutti gli elementi identificativi (Cass. civ., sez. V, 24/06/2020, n. 12400).
Quanto alla inesistenza della pretesa creditoria per operatività dell'art. 1, comma
537, l. n. 228/2012, neppure tale doglianza è meritevole di accoglimento, in quanto la normativa di settore disciplina le ipotesi in cui i concessionari per la riscossione “sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore”.
Ebbene, il successivo comma 538 del medesimo articolo elenca in modo tassativo tali ipotesi, stabilendo che “il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore”.
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti dall'opponente risulta che l'istanza di sgravio in autotutela presentata è stata formulata, in data 28 febbraio
2017, per “sospensione giudiziale oppure sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'Ente creditore, emessa in giudizio al quale l'Agente della R.G. n. 3575/2019
riscossione non ha preso parte”, in ragione della intervenuta declaratoria di interruzione del processo di opposizione a decreto ingiuntivo (avente ad oggetto il finanziamento rispetto al quale è stata notificata la cartella di pagamento), a seguito del fallimento della società debitrice principale.
Tuttavia, ritiene il Tribunale che tale evento non sia assimilabile all'ipotesi di cui all'art.1, co. 538, L. 228/2012, lett. D (e neppure riconducibile entro la lettera F dell'art. 1, comma 538, L. 228/12, che faceva testualmente riferimento a
“qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso”, essendo tale lettera stata abrogata dall'art. 1, D.Lgs. n. 159/15 con decorrenza dal 22/10/15 e dunque in data antecedente alla presentazione della predetta istanza di sgravio), tenendo conto del fatto l'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli indicati (Cass. 28354/2019).
A tanto aggiungasi che non ricorre neppure il presupposto disciplinato dall'art. 1, co. 538, I parte, L. 228/12 della notifica all'interessato di un atto proprio della procedura di riscossione, posto che, nella specie, come detto, l'istanza è stata presentata sic et simpliciter a seguito dell'interruzione del processo avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo.
Quanto alla dedotta nullità dell'atto di intimazione per assoluta “carenza di potere” e per “difetto di legittimazione passiva” dell' Controparte_5
, va premesso che la normativa vigente prevede che il Fondo di
[...]
Garanzia per le piccole e medie imprese, amministrato da Controparte_8 ai sensi della legge 662/96, in applicazione anche di quanto stabilito
[...] con il Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 18456 del 20.06.2005, procede al recupero dei crediti revocati, applicando il procedimento esattoriale di cui all'art. 67 del D.P.R. 43/1988, così come modificato dall'art. 17 del D.lgs.
46/99, richiamato dall'art. 9, comma 5, del D. Lgs. 123/98, ultimo periodo, per il quale “al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo”.
Quanto alle norme di legge applicabili al Fondo di Garanzia per le PMI, vengono in rilievo anche il D.M. del 20 giugno 2005 n. 18456 (avente ad oggetto la
"rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese") e il D.M. del 23 settembre 2005 n. 19412.
L'art. 2 del primo decreto citato prevede che le banche che hanno erogato il credito possano rivalersi sul Fondo di Garanzia, il quale acquisisce poi il diritto di R.G. n. 3575/2019
rivalersi sull'impresa finanziata, surrogandosi nei diritti della banca ex art. 1203
c.c.
Il comma 4 di tale art. 2 stabilisce, nell'ultimo periodo, che "nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione il gestore applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46".
Si ritiene di aderire, inoltre, all'impostazione secondo cui l'art.
4.4. del DM 23 settembre 2005 sancisce un divieto di cumulabilità testualmente riferibile alle sole garanzie reali, assicurative e bancarie e, dunque, non esteso, né estensibile, alle garanzie di matrice personale, quale è la fideiussione in questione, rilasciata da persona fisica (cfr. conf. Tribunale di Avellino, Ordinanza n. 17/2024;
Tribunale di Milano, Sentenza n. 107/2023 del 09-01-2023).
L'art. 8 bis D.L. 3/2015, convertito con modificazioni in legge 33/2015, ha affermato, con una norma di interpretazione autentica, che "il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46, e successive modificazioni".
Quando l'Istituto mutuante richiede, per effetto dell'inadempimento della società beneficiaria del finanziamento garantito, l'attivazione del Fondo, il Comitato di
Gestione, previo accertamento dell'effettiva mancata restituzione del dovuto, è tenuto a deliberare il provvedimento di liquidazione della perdita (riscontro operato unicamente in funzione di quanto offerto documentalmente dalla Contr medesima banca a all'atto dell'escussione della garanzia pubblica, atteso che il gestore opposto è terzo rispetto alle parti – quali, istituto mutuante e soggetto beneficiario del prestito – del sottostante contratto di finanziamento). R.G. n. 3575/2019
Mediocredito Centrale, quindi, è tenuto a liquidare la perdita, sulla base delle dichiarazioni rese dalla banca finanziatrice e dell'autenticità degli atti prodotti da quest'ultima.
Tanto premesso, nella vicenda in esame, l'ente impositore, Banca del
Mezzogiorno - Mediocredito Centrale s.p.a., ha dedotto che, una volta constatata e liquidata la perdita in favore dell'istituto di credito richiedente, se, a seguito della comunicazione della surroga legale con contestuale costituzione in mora Contr inviata da a ciascun coobbligato (quali, l'impresa debitrice principale ed i suoi eventuali fideiussori), scadono infruttuosamente i termini indicati nella diffida medesima, l'Ufficio finanziario competente procede alla formazione del ruolo per la riscossione coattiva nei confronti di tutti i debitori, il che risulta essere avvenuto nella vicenda in esame.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1005/2023, ha ribadito che “la previsione dell'art.
8-bis citato, inerente alla speciale natura privilegiata del credito quale generato dalla surrogazione in questione, distinto da quello privatistico bancario generato dall'originario finanziamento, è ripetitiva di un regime generale (cfr. Cass., 25/11/2019, n. 30621, Cass., 20 gennaio 2019, n.
2664, in specie pp. 11.6, 11.7); la stessa norma, in coerenza dunque, rimanda all'esecuzione esattoriale dei crediti di natura pubblicistica, col rinvio all'art. 17, del pari menzionato;
tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi;
una volta rinvenuto il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo (art.
8-bis, citato), è idonea, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da quella della sottesa seppur prevista ingiunzione R.D. n. 639 del 1910, ex art. 2, comma 1, del quale del D.
Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, comma 3-ter, infatti, non richiama il comma 2 dove si prevede, quale regola generale, la correlata notifica”. Contr Il titolo legittimante la riscossione da parte di è costituito proprio dalla incontestata fideiussione prestata dal Fondo all'Istituto di credito.
E tanto basta a giustificare la corretta procedura esattoriale intrapresa (cfr. conf.
Tribunale di Napoli Sentenza n. 2702/2023). R.G. n. 3575/2019
È proprio l'art. 2 del d.m. n. 18546/05, che richiama l'art. 9, comma 5, d.lgs. n.
123/1998, a prevedere che le banche che hanno erogato il credito possono rivalersi sul Fondo di Garanzia, il quale acquisisce poi automaticamente il diritto di rivalersi sull'impresa finanziata, surrogandosi nei diritti della banca ex art. 1203 c.c..
Detto ancora in altri termini, è il credito derivante dal finanziamento erogato e rimasto inadempiuto a costituire titolo per l'iscrizione a ruolo ai fini dell'instaurazione della procedura di riscossione esattoriale.
Sicché, anche volendo aderire alla tesi della natura privatistica del credito, del tutto legittima è l'iscrizione a ruolo delle somme corrisposte dal Fondo di
Garanzia, costituendo l'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, la deroga tipizzata alla disciplina prevista dall'art. 21, d.lgs. n. 46/1999, il quale, pur affermando che le entrate di natura privatistica sono iscritte a ruolo quando risultino da un titolo avente efficacia esecutiva, fa salvo quanto diversamente disposto da particolari disposizioni di legge. Contr Ha, invece, natura pubblicistica il rapporto tra e l'impresa beneficiaria ed i fideiussori di quest'ultima, stante la fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta della garanzia.
Ne consegue che va dichiarata l'inammissibilità della doglianza relativa all'invocata applicazione dell'art. 1957 c.c., atteso che, sulla scorta del prevalente orientamento in più occasioni enunciato anche da questo Tribunale, ogni censura afferente il rapporto di finanziamento deve esser sollevata nell'ambito di distinto giudizio, non potendo le vicende relative al diverso rapporto di natura privatistica intercorrente tra la società finanziata ed i fideiussori e la banca incidere sulla procedura di riscossione tramite ruolo (cfr. ex multis, Tribunale di Milano, 09 gennaio 2023 n. 107; conf. Trib. Avellino, sent. n. 642/2023; Trib. Avellino).
12. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'opposizione ad intimazione di pagamento proposta da va rigettata e la reiezione Parte_1 dell'opposizione comporta l'assorbimento della domanda riconvenzionale di Contr condanna formulata in via subordinata da nei confronti dell'istituto mutuante.
13. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite nei rapporti tra l'opponente e le opposte Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale Parte_1
S.p.A. ed , esse seguono la soccombenza Controparte_1 R.G. n. 3575/2019
dell'opponente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come Parte_1 in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata dalle parti con riguardo alle fasi (di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) in cui si è articolato il giudizio, valori medi, ad esclusione della fase istruttoria, cui trovano applicazione i valori minimi per assenza di attività di assunzione della prova.
Va disposta, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese di lite in favore dell'Avv. Marcello Luparella, difensore dell' , Controparte_1 dichiaratosi antistatario.
Quanto, invece, alla regolamentazione delle spese di lite tra la Banca del
Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A. e la terza chiamata in causa CP_4
le stesse vanno poste a carico della chiamante Banca del Mezzogiorno -
[...]
Mediocredito Centrale S.p.A., dovendosi prestare adesione all'orientamento di recente espresso da questo Tribunale, secondo cui “il Mediocredito, a fronte del diritto di ottenere dai debitori esecutati il rimborso delle somme pagate a seguito dell'escussione subita, di contro, non è neppure legittimata a chiamare in giudizio la Banca in manleva poiché non può essere opposta alla banca alcuna eccezione inerente il credito originario, in virtù della funzione pubblica attribuita dalla legge.
L'alterazione di un simile meccanismo da parte del credito che escuta abusivamente la garanzia può solo originare una pretesa risarcitoria nei confronti del creditore procedente o da parte del debitore inadempiente che ha già subito la procedura di recupero da parte dell'Istituto garante e nei limiti in cui ha corrisposto gli importi non dovuti o da parte dello stesso Istituto garante che ha pagato gli importi non dovuti e nei limiti in cui non li ha recuperati dal debitore. E ciò perché la garanzia prestata dalla banca operante come gestore del Fondo
Pubblico di Garanzia ex L. n. 662/96 ha natura incondizionata” (cfr. sent. Trib.
Avellino n. 642/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'intimazione di pagamento proposta da , Parte_1 ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta integralmente l'opposizione proposta da;
Parte_1 R.G. n. 3575/2019
2) condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta Parte_1
delle spese di lite, che Controparte_2 liquida in € 11.268,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3) condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta Parte_1
, delle spese di lite, che liquida in € 11.268,00 Controparte_1 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e
CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Marcello
Luparella, dichiaratosi antistatario;
4) condanna l'opposta Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A. alla rifusione, in favore della terza chiamata in causa delle spese di CP_4 lite, che liquida in € 11.268,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in data 16 settembre 2025
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani