CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 209/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
D'ORIANO MILENA, Giudice
NUZZI GABRIELLA, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2287/2024 depositato il 03/04/2024
proposto da
Comune di Marcianise - Piazza Municipio 81025 Marcianise CE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3654/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
12 e pubblicata il 21/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 77 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 77 TARI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5289/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n. 2287/2024 il Comune di Marcianise aveva impugnato la sentenza della
Corte di Giustizia di Caserta 3654/2023.
La società Resistente_1 srl aveva impugnato avanti la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Caserta l'avviso di accertamento TARI n. 77 del 21/11/2022 notificato il 6/12/2022, emesso dal Comune di
Marcianise per le annualità 2016 e 2017 per la omessa denuncia del tributo per l'importo complessivo di
€ 2.570,00.
La corte di giustizia di primo grado con sentenza n. 3654 depositata il 21.09.24 accoglieva il ricorso della
Resistente_1 srl annullando il provvedimento impugnato e condannando il comune al pagamento delle spese processuali nella misura di € 600 oltre accessori.
In data 18.03.2024 il Comune di Marcianise notificava ricorso in appello avverso la sentenza n. 3654, depositata il 21.09.2023, nel giudizio inter-partes iscritto al n. 1951/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Successivamente il difensore della Resistente_1 s.r.l. proponeva di definire in via transattiva il contenzioso rinunciando agli effetti della sentenza suindicata previa rinuncia all'atto di appello da parte dell'Ente.
L'Ente si è dichiarato disponibile a definire il contenzioso nei termini indicati.
Per tali motivi il comune di Marcianise, ha chiesto dichiararsi la estinzione del giudizio, previa rinuncia all'atto di appello.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di rinuncia all'appello.
Spese e competenze del grado compensate..
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
D'ORIANO MILENA, Giudice
NUZZI GABRIELLA, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2287/2024 depositato il 03/04/2024
proposto da
Comune di Marcianise - Piazza Municipio 81025 Marcianise CE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3654/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
12 e pubblicata il 21/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 77 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 77 TARI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5289/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n. 2287/2024 il Comune di Marcianise aveva impugnato la sentenza della
Corte di Giustizia di Caserta 3654/2023.
La società Resistente_1 srl aveva impugnato avanti la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Caserta l'avviso di accertamento TARI n. 77 del 21/11/2022 notificato il 6/12/2022, emesso dal Comune di
Marcianise per le annualità 2016 e 2017 per la omessa denuncia del tributo per l'importo complessivo di
€ 2.570,00.
La corte di giustizia di primo grado con sentenza n. 3654 depositata il 21.09.24 accoglieva il ricorso della
Resistente_1 srl annullando il provvedimento impugnato e condannando il comune al pagamento delle spese processuali nella misura di € 600 oltre accessori.
In data 18.03.2024 il Comune di Marcianise notificava ricorso in appello avverso la sentenza n. 3654, depositata il 21.09.2023, nel giudizio inter-partes iscritto al n. 1951/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Successivamente il difensore della Resistente_1 s.r.l. proponeva di definire in via transattiva il contenzioso rinunciando agli effetti della sentenza suindicata previa rinuncia all'atto di appello da parte dell'Ente.
L'Ente si è dichiarato disponibile a definire il contenzioso nei termini indicati.
Per tali motivi il comune di Marcianise, ha chiesto dichiararsi la estinzione del giudizio, previa rinuncia all'atto di appello.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di rinuncia all'appello.
Spese e competenze del grado compensate..