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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 30/10/2025, n. 2775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2775 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc nella causa n. 9579/2024 tra le parti:
PARTE ATTRICE
(C.F.: ) Parte_1 P.IVA_1 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv.ta CALIFANO OLGA;
− Domicilio: VIA R. LAUDISIO 8 INT. 1 84087 SARNO presso lo studio dell'Avv.ta Olga Califano
PARTE CONVENUTA
(C.F.: CP_1 P.IVA_2 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv.to SANTARCANGELO MARCO
− Domicilio: PIAZZA SAN FRANCESCO 13 40122 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv.to Marco Santarcangelo
Decisa a Bologna il 30/10/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte Attrice:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria e diversa eccezione, deduzione ed istanza, accogliere la presente opposizione per le ragioni esposte in premessa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 1786/2024 pubblicato in data 17 maggio 2024 da questo Ufficio e notificato il 20/05/2024 per incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna in favore del Tribunale di Nocera Inferiore ex art. 19 cpc”
Parte Convenuta:
1 “IN VIA PRELIMINARE DI RITO Rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale avversaria poiché infondata in fatto ed in diritto e in ogni caso erroneamente formulata. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE respingersi l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto. IN VIA SUBORDINATA nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque parte opponente al pagamento dell'importo di € 35.945,87 o della minor somma che sarà ritenuta di giustizia”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. si oppone al decreto n. 1786/2024 con cui il Tribunale di Bologna le ha CP_2 ingiunto di pagare a euro 35.945,37 oltre interessi e spese a titolo di CP_1 corrispettivo per somministrazione.
L'opponente eccepisce:
1) l'incompetenza del Tribunale di Bologna in favore del Tribunale di Nocera Inferiore;
2) il difetto di prova del credito.
Pertanto, chiede che sia dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Bologna in CP_2 favore del Tribunale di Nocera Inferiore e nel merito la revoca del decreto ingiuntivo.
a sostegno della propria pretesa, allega: CP_1
1) di aver somministrato all'opponente energia elettrica in regime di tutele graduali e gas in regime di default;
2) l'inadempimento dell'opponente che non ha pagato il corrispettivo.
Pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione. CP_1
2.
Sotto il profilo della competenza, il Tribunale osserva:
1) nelle condizioni generali del regime tutele graduali è prevista la competenza del Tribunale di Bologna;
2) se la somministrazione avviene nel regime tutele graduali è implicita la rinuncia alla stipula di un contratto in regime di libero mercato;
3) appare del tutto conseguente che, sotto il profilo della disciplina del rapporto (e, dunque, del foro convenzionale), a fronte della fruizione della somministrazione, valgano le condizioni generali predisposte dalla somministrante (non essendosi manifestato un interesse alla definizione di un diverso assetto, anche solo in relazione a quel limitato profilo), sia pure non sottoscritte, tenuto conto che, se
2 parte opponente avesse stipulato con in regime di libero mercato, CP_1 l'obbligazione sarebbe stata comunque eseguibile al domicilio del creditore, in quanto determinabile sulla base delle condizioni economiche pattuite;
4) con riferimento alla somministrazione di gas in regime di default, parte opposta ha prodotto i criteri di determinazione del corrispettivo (che sono peraltro oggetto di regolazione eteronoma), così che l'obbligazione pecuniaria è determinabile e quindi eseguibile al domicilio del creditore ( ). CP_1
3.
Nel merito, l'opposizione è infondata perché parte opponente non ha allegato indici da cui desumere un'ipotetica anomalia dei consumi dovuta, in ipotesi, a malfunzionamento del contatore.
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, istruttoria nei minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) conferisce esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 1786/2024 del Tribunale di Bologna;
3) condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in euro CP_2 CP_1 6.000,00 oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 30/10/2025
Il giudice
OL US
3
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc nella causa n. 9579/2024 tra le parti:
PARTE ATTRICE
(C.F.: ) Parte_1 P.IVA_1 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv.ta CALIFANO OLGA;
− Domicilio: VIA R. LAUDISIO 8 INT. 1 84087 SARNO presso lo studio dell'Avv.ta Olga Califano
PARTE CONVENUTA
(C.F.: CP_1 P.IVA_2 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv.to SANTARCANGELO MARCO
− Domicilio: PIAZZA SAN FRANCESCO 13 40122 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv.to Marco Santarcangelo
Decisa a Bologna il 30/10/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte Attrice:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria e diversa eccezione, deduzione ed istanza, accogliere la presente opposizione per le ragioni esposte in premessa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 1786/2024 pubblicato in data 17 maggio 2024 da questo Ufficio e notificato il 20/05/2024 per incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna in favore del Tribunale di Nocera Inferiore ex art. 19 cpc”
Parte Convenuta:
1 “IN VIA PRELIMINARE DI RITO Rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale avversaria poiché infondata in fatto ed in diritto e in ogni caso erroneamente formulata. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE respingersi l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto. IN VIA SUBORDINATA nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque parte opponente al pagamento dell'importo di € 35.945,87 o della minor somma che sarà ritenuta di giustizia”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. si oppone al decreto n. 1786/2024 con cui il Tribunale di Bologna le ha CP_2 ingiunto di pagare a euro 35.945,37 oltre interessi e spese a titolo di CP_1 corrispettivo per somministrazione.
L'opponente eccepisce:
1) l'incompetenza del Tribunale di Bologna in favore del Tribunale di Nocera Inferiore;
2) il difetto di prova del credito.
Pertanto, chiede che sia dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Bologna in CP_2 favore del Tribunale di Nocera Inferiore e nel merito la revoca del decreto ingiuntivo.
a sostegno della propria pretesa, allega: CP_1
1) di aver somministrato all'opponente energia elettrica in regime di tutele graduali e gas in regime di default;
2) l'inadempimento dell'opponente che non ha pagato il corrispettivo.
Pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione. CP_1
2.
Sotto il profilo della competenza, il Tribunale osserva:
1) nelle condizioni generali del regime tutele graduali è prevista la competenza del Tribunale di Bologna;
2) se la somministrazione avviene nel regime tutele graduali è implicita la rinuncia alla stipula di un contratto in regime di libero mercato;
3) appare del tutto conseguente che, sotto il profilo della disciplina del rapporto (e, dunque, del foro convenzionale), a fronte della fruizione della somministrazione, valgano le condizioni generali predisposte dalla somministrante (non essendosi manifestato un interesse alla definizione di un diverso assetto, anche solo in relazione a quel limitato profilo), sia pure non sottoscritte, tenuto conto che, se
2 parte opponente avesse stipulato con in regime di libero mercato, CP_1 l'obbligazione sarebbe stata comunque eseguibile al domicilio del creditore, in quanto determinabile sulla base delle condizioni economiche pattuite;
4) con riferimento alla somministrazione di gas in regime di default, parte opposta ha prodotto i criteri di determinazione del corrispettivo (che sono peraltro oggetto di regolazione eteronoma), così che l'obbligazione pecuniaria è determinabile e quindi eseguibile al domicilio del creditore ( ). CP_1
3.
Nel merito, l'opposizione è infondata perché parte opponente non ha allegato indici da cui desumere un'ipotetica anomalia dei consumi dovuta, in ipotesi, a malfunzionamento del contatore.
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, istruttoria nei minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) conferisce esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 1786/2024 del Tribunale di Bologna;
3) condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in euro CP_2 CP_1 6.000,00 oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 30/10/2025
Il giudice
OL US
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