Ordinanza cautelare 5 giugno 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 29/12/2025, n. 8432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8432 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08432/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02439/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2439 del 2025, proposto da
DE LY, rappresentato e difeso dagli avvocati Omar Lardieri, Emanuela Buffettino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto della domanda di emersione da lavoro irregolare ex art.103 c.1 d.l. 34/2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 la dott.ssa AN NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame è impugnato il provvedimento, emesso dall’UTG di Napoli in data 20 febbraio 2025, con cui è stata respinta l’istanza di regolarizzazione, presentata nell’interesse del ricorrente, ai sensi dell’art. 103 del d.l. 34 del 2020.
Il diniego fonda la sua motivazione sul dato che il reddito del datore di lavoro fosse insufficiente alla assunzione del lavoratore straniero, nonostante questi, a seguito di un primo preavviso di diniego, avesse proceduto ad integrare la domanda con quanto necessario a dimostrare l’esistenza del requisito.
2. Avverso detto diniego, il ricorrente ha articolato censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Rappresenta che l’istanza di emersione aveva ad oggetto una prestazione lavorativa per la quale, secondo la circolare ministeriale, era necessario che il datore di lavoro, qualora il nucleo familiare fosse costituito da un solo soggetto, possedesse un reddito minimo, anche per effetto della contribuzione di congiunti, pari ad euro 20.000.
Tale circostanza veniva partecipata all’amministrazione in sede di memorie difensive e, tuttavia, la stessa adottava il provvedimento di diniego oggetto di gravame.
Si è costituita l’Amministrazione intimata difendendo la legittimità dei propri atti.
3. Il ricorso è fondato.
Il provvedimento di diniego è stato adottato a seguito di due pareri negativi espressi dell’ITL, entrambi fondati sulla incapienza reddituale del datore di lavoro.
Si tratta di una circostanza che risulta smentita dalle emergenze processuali.
3.1 Il ricorrente, infatti, ha depositato un certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di Calvizzano da cui non risultano altri componenti il nucleo familiare ed un certificato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate dal quale si evince che per l’anno 2019 il datore di lavoro ha conseguito un reddito pari ad euro 21.085,00, sufficiente alla assunzione del lavoratore.
A fronte di tali evidenze ed in assenza di argomentazioni da parte dell’amministrazione idonee a supportare la motivazione posta a fondamento del diniego, deve ritenersi fondato il motivo di ricorso in cui è dedotta la illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di istruttoria.
4. Le peculiari connotazioni della controversia consentono di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il diniego impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NT EL, Presidente
AN NA, Consigliere, Estensore
CO Vampa, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN NA | NT EL |
IL SEGRETARIO