Art. 2.
Sono documenti ufficiali annessi alla cartografia ufficiale i documenti geodetici relativi alle reti trigonometriche e di livellazione nonche' i documenti relativi ai dati topografici, astronomici, gravimetrici e magnetici redatti dagli organi cartografici dello Stato, dalla Commissione geodetica italiana e dall'Istituto nazionale di geofisica ai fini dei rilevamenti o ad altri fini scientifici e tecnici.
Sui documenti ufficiali e' impressa, a cura dell'ente, della Commissione geodetica italiana o dell'Istituto nazionale di geofisica, che li producono, apposita stampigliatura.
Alla Commissione geodetica italiana e' devoluto l'incarico del coordinamento dei dati di non completa coincidenza forniti dai diversi organi.
Sono documenti ufficiali annessi alla cartografia ufficiale i documenti geodetici relativi alle reti trigonometriche e di livellazione nonche' i documenti relativi ai dati topografici, astronomici, gravimetrici e magnetici redatti dagli organi cartografici dello Stato, dalla Commissione geodetica italiana e dall'Istituto nazionale di geofisica ai fini dei rilevamenti o ad altri fini scientifici e tecnici.
Sui documenti ufficiali e' impressa, a cura dell'ente, della Commissione geodetica italiana o dell'Istituto nazionale di geofisica, che li producono, apposita stampigliatura.
Alla Commissione geodetica italiana e' devoluto l'incarico del coordinamento dei dati di non completa coincidenza forniti dai diversi organi.