Articolo 2 della Legge 2 febbraio 1960, n. 68
Articolo 1Articolo 3
Versione
16 marzo 1960
Art. 2.
Sono documenti ufficiali annessi alla cartografia ufficiale i documenti geodetici relativi alle reti trigonometriche e di livellazione nonche' i documenti relativi ai dati topografici, astronomici, gravimetrici e magnetici redatti dagli organi cartografici dello Stato, dalla Commissione geodetica italiana e dall'Istituto nazionale di geofisica ai fini dei rilevamenti o ad altri fini scientifici e tecnici.
Sui documenti ufficiali e' impressa, a cura dell'ente, della Commissione geodetica italiana o dell'Istituto nazionale di geofisica, che li producono, apposita stampigliatura.
Alla Commissione geodetica italiana e' devoluto l'incarico del coordinamento dei dati di non completa coincidenza forniti dai diversi organi.
Entrata in vigore il 16 marzo 1960
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente