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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/06/2025, n. 1547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1547 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Salvatore
Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4945/2022 R.G., vertente tra nato a [...] il [...], residente in [...]
Passeggiata Archeologica n.2, C.F e nata a [...] C.F._1 CP_1 di IA (NA) il 01.12.1973, residente in [...], C.F.
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Gerardo Romano, antistatario, C.F._2
[CF: ] come da procura in atti ed elettivamente domiciliati in via S. Gargiulo C.F._3
5 Roccapiemonte (Sa);
-attori
e
sede legale in Viale Altiero Spinelli, 30 - Roma - RO
-convenuta contumace
e on sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, codice fiscale e Controparte_3 numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso e P.IVA di gruppo n. P.IVA_1
, iscritta al numero 35124.7 dell'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione (SPV) P.IVA_2 tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017] e per essa, quale procuratrice e servicer – giusta procura conferita per atto autenticato nelle sottoscrizioni dal Notaio Dr. di Pordenone del 21 settembre 2016, rep. Persona_1
293285/28260 (Doc. n. 1) – la con sede legale Controparte_4 in Conegliano (TV), alla Via Vittorio Alfieri n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso che a sua volta agisce per il tramite della mandataria con P.IVA_3 rappresentanza e sub-servicer – giusta procura conferita per atto autenticato nelle sottoscrizioni dal
Notaio Dr. di Pordenone del 21 settembre 2016, rep. 293287/28262 (Doc. n. Persona_1
2) – on sede legale in Roma (RM), Via Gino Nais n. 16, codice fiscale e numero Controparte_5 di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e P.IVA di gruppo n. ], P.IVA_4 P.IVA_2 in persona del procuratore Dr. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Federica Oronzo CP_6
(C.F.: ) ed (C.F.: ) del foro di CodiceFiscale_4 Parte_2 CodiceFiscale_5
Roma, come da procura allegata al presente atto;
-interventrice volontaria
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n° 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscitabile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (04/07/2009), risultano ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
In sintesi, con atto di citazione regolarmente notificato, gli odierni attori deducono di aver stipulato, in data 21.06.2012, un Contratto di Mutuo Ipotecario che prevedeva l'erogazione da parte della
[...] in qualità di Banca mutuante, della somma di € Controparte_7
50.000,00 da restituire in 240 rate mensili con decorrenza della prima rata dal 31/08/2012, prevedendo un periodo di preammortamento dal 05/07/2012 al 31/07/2012. In relazione al suddetto contratto, parte attrice lamenta la previsione di un ISC pubblicizzato diverso e inferiore rispetto a quello reale e comunque calcolato in modo difforme dalle indicazioni pubblicate dalla Banca d'Italia, oltre che la previsione di tassi usurari.
Nonostante l'atto di citazione sia stato regolarmente notificato alla convenuta RO
, la stessa risulta non essersi costituita in giudizio, onde ne andrà dichiarata la contumacia.
[...]
E' intervenuta in giudizio, in qualità di cessionaria del credito, la la quale ha dedotto CP_3 che con contratto di cessione sottoscritto in data 2 agosto 2021, con effetti a decorrere dalla medesima data ed efficacia economica dal 28 febbraio 2021, si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti classificati a "sofferenza" e per la maggior parte garantiti da ipoteca, non individuati in blocco, di titolarità di tra cui è ricompreso quello RO nei confronti degli odierni attori;
dell'avvenuta cessione e delle caratteristiche dei crediti ceduti è stata data notizia dalla cessionaria, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 93 del 07.08.2021, ai sensi dell'art. 58 del T.U.B.
La domanda proposta è infondata e deve essere rigettata.
Giova, innanzitutto, porre in rilievo che secondo constante giurisprudenza, la difformità tra ISC indicato in contratto ed ISC effettivamente applicato, non comportando di per sé una maggiore onerosità del finanziamento, non determina la nullità parziale del contratto e non può portare all'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, comma VI, TUB, laddove, come nel contratto di finanziamento in esame, i tassi e gli altri oneri economici siano stati dettagliatamente pattuiti per iscritto in altre specifiche clausole, permettendo alla parte finanziata di individuare comunque l'impegno economico effettivo derivante dall'operazione di finanziamento, attraverso la sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo indicati in contratto.
Occorre evidenziare, inoltre, che la CTU disposta in corso di causa, i cui accertamenti appaiono logici e non contraddittori, ha chiarito che il T.A.E.G - I.S.C. del mutuo non supera la soglia indicata dalla
Banca d'Italia in relazione ai contratti di mutuo ipotecario a tasso variabile stipulati nel periodo
01/04/2012 – 30/6/2012, ciò determinando la conseguente esclusione della prospettata violazione dell'art. 1815 co. 2 c.c.. All'esito delle verifiche eseguite sul TAEG/ISC praticato dalla banca e determinato sulla base dei valori contrattuali, infatti, è stato possibile concludere che il TAEG/ISC contrattuale è inferiore al tasso soglia di periodo fissato da Banca d'Italia nella misura percentuale dello 8,575%, e che quindi il contratto oggetto di contenzioso risulta conforme alla normativa antiusura.
Neppure può ritenersi fondato il rilievo di parte attrice relativo alla nullità della costituzione in giudizio della cessionaria del credito, atteso che sussiste nel caso di specie l'interesse della stessa ad opporsi alle domande avanzate da parte attrice in merito all'accertamento della nullità contrattuale.
Quanto esplicato è reputato sufficiente ai fini della decisione. Nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132,
n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123; Cass. Civ., Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Circa le spese sussistano ragioni per disporne integrale compensazione tra le parti, anche in ragione del carattere tecnico della materia oggetto di giudizio e della difformità di orientamenti giurisprudenziali sul tema e della mancata costituzione della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande avanzate da parte attrice;
- spese compensate;
- pone le spese di ctu a carico di parte attrice.
Così deciso, in Torre Annunziata,
Il Giudice
Dott. Salvatore Nasti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Salvatore
Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4945/2022 R.G., vertente tra nato a [...] il [...], residente in [...]
Passeggiata Archeologica n.2, C.F e nata a [...] C.F._1 CP_1 di IA (NA) il 01.12.1973, residente in [...], C.F.
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Gerardo Romano, antistatario, C.F._2
[CF: ] come da procura in atti ed elettivamente domiciliati in via S. Gargiulo C.F._3
5 Roccapiemonte (Sa);
-attori
e
sede legale in Viale Altiero Spinelli, 30 - Roma - RO
-convenuta contumace
e on sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, codice fiscale e Controparte_3 numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso e P.IVA di gruppo n. P.IVA_1
, iscritta al numero 35124.7 dell'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione (SPV) P.IVA_2 tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017] e per essa, quale procuratrice e servicer – giusta procura conferita per atto autenticato nelle sottoscrizioni dal Notaio Dr. di Pordenone del 21 settembre 2016, rep. Persona_1
293285/28260 (Doc. n. 1) – la con sede legale Controparte_4 in Conegliano (TV), alla Via Vittorio Alfieri n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso che a sua volta agisce per il tramite della mandataria con P.IVA_3 rappresentanza e sub-servicer – giusta procura conferita per atto autenticato nelle sottoscrizioni dal
Notaio Dr. di Pordenone del 21 settembre 2016, rep. 293287/28262 (Doc. n. Persona_1
2) – on sede legale in Roma (RM), Via Gino Nais n. 16, codice fiscale e numero Controparte_5 di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e P.IVA di gruppo n. ], P.IVA_4 P.IVA_2 in persona del procuratore Dr. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Federica Oronzo CP_6
(C.F.: ) ed (C.F.: ) del foro di CodiceFiscale_4 Parte_2 CodiceFiscale_5
Roma, come da procura allegata al presente atto;
-interventrice volontaria
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n° 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscitabile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (04/07/2009), risultano ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
In sintesi, con atto di citazione regolarmente notificato, gli odierni attori deducono di aver stipulato, in data 21.06.2012, un Contratto di Mutuo Ipotecario che prevedeva l'erogazione da parte della
[...] in qualità di Banca mutuante, della somma di € Controparte_7
50.000,00 da restituire in 240 rate mensili con decorrenza della prima rata dal 31/08/2012, prevedendo un periodo di preammortamento dal 05/07/2012 al 31/07/2012. In relazione al suddetto contratto, parte attrice lamenta la previsione di un ISC pubblicizzato diverso e inferiore rispetto a quello reale e comunque calcolato in modo difforme dalle indicazioni pubblicate dalla Banca d'Italia, oltre che la previsione di tassi usurari.
Nonostante l'atto di citazione sia stato regolarmente notificato alla convenuta RO
, la stessa risulta non essersi costituita in giudizio, onde ne andrà dichiarata la contumacia.
[...]
E' intervenuta in giudizio, in qualità di cessionaria del credito, la la quale ha dedotto CP_3 che con contratto di cessione sottoscritto in data 2 agosto 2021, con effetti a decorrere dalla medesima data ed efficacia economica dal 28 febbraio 2021, si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti classificati a "sofferenza" e per la maggior parte garantiti da ipoteca, non individuati in blocco, di titolarità di tra cui è ricompreso quello RO nei confronti degli odierni attori;
dell'avvenuta cessione e delle caratteristiche dei crediti ceduti è stata data notizia dalla cessionaria, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 93 del 07.08.2021, ai sensi dell'art. 58 del T.U.B.
La domanda proposta è infondata e deve essere rigettata.
Giova, innanzitutto, porre in rilievo che secondo constante giurisprudenza, la difformità tra ISC indicato in contratto ed ISC effettivamente applicato, non comportando di per sé una maggiore onerosità del finanziamento, non determina la nullità parziale del contratto e non può portare all'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, comma VI, TUB, laddove, come nel contratto di finanziamento in esame, i tassi e gli altri oneri economici siano stati dettagliatamente pattuiti per iscritto in altre specifiche clausole, permettendo alla parte finanziata di individuare comunque l'impegno economico effettivo derivante dall'operazione di finanziamento, attraverso la sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo indicati in contratto.
Occorre evidenziare, inoltre, che la CTU disposta in corso di causa, i cui accertamenti appaiono logici e non contraddittori, ha chiarito che il T.A.E.G - I.S.C. del mutuo non supera la soglia indicata dalla
Banca d'Italia in relazione ai contratti di mutuo ipotecario a tasso variabile stipulati nel periodo
01/04/2012 – 30/6/2012, ciò determinando la conseguente esclusione della prospettata violazione dell'art. 1815 co. 2 c.c.. All'esito delle verifiche eseguite sul TAEG/ISC praticato dalla banca e determinato sulla base dei valori contrattuali, infatti, è stato possibile concludere che il TAEG/ISC contrattuale è inferiore al tasso soglia di periodo fissato da Banca d'Italia nella misura percentuale dello 8,575%, e che quindi il contratto oggetto di contenzioso risulta conforme alla normativa antiusura.
Neppure può ritenersi fondato il rilievo di parte attrice relativo alla nullità della costituzione in giudizio della cessionaria del credito, atteso che sussiste nel caso di specie l'interesse della stessa ad opporsi alle domande avanzate da parte attrice in merito all'accertamento della nullità contrattuale.
Quanto esplicato è reputato sufficiente ai fini della decisione. Nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132,
n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123; Cass. Civ., Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Circa le spese sussistano ragioni per disporne integrale compensazione tra le parti, anche in ragione del carattere tecnico della materia oggetto di giudizio e della difformità di orientamenti giurisprudenziali sul tema e della mancata costituzione della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande avanzate da parte attrice;
- spese compensate;
- pone le spese di ctu a carico di parte attrice.
Così deciso, in Torre Annunziata,
Il Giudice
Dott. Salvatore Nasti