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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/02/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 981/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza del 24 febbraio 2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 981/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Fabio Ganci, dell'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Rinaldi e dell'avv. Walter Miceli, elettivamente domiciliato presso lo suo studio degli avvocati Ganci e Miceli in Monreale (PA), via Roma n. 48
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato, difeso e domiciliato ai sensi dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa
Giuseppina Falco e dal dott. funzionari in servizio presso l' CP_2 [...]
di Monza, con domicilio telematico pec Controparte_3
Email_1
CONVENUTO
Oggetto: retribuzione professionale docenti per supplenze temporanee e indennità sostitutiva delle ferie
Svolgimento del processo Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 27 marzo 2024, Parte_1
ha adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per veder riconosciuto sia il suo diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del c.c.n.l. del 31.8.1999 per i contratti di supplenza breve e saltuaria stipulati con il convenuto CP_1
negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, sia il suo diritto a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non fruite nell'anno scolastico 2021/2022 e per sentir conseguentemente
Pagina 1 di 8 condannare il convenuto a corrispondergli la somma di € 514,75 quale retribuzione CP_1
professionale e l'ulteriore importo di € 156,44 quale indennità sostitutiva delle ferie;
il tutto oltre interessi e con il favore delle spese di lite.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il convenuto in via principale ha chiesto il CP_1
rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto in ragione delle disposizioni normative e pattizie che disciplinano gli istituti controversi, tenuto conto da un lato che il ricorrente ha svolto incarichi di supplenza brevi e saltuari in quanto tali non caratterizzati dalla realizzazione di processi innovatori, dall'altro che è stata proprio la disciplina normativa ad introdurre il divieto di monetizzazione delle ferie non fruite, in subordine ha evidenziato che l'importo eventualmente dovuto in pagamento al ricorrente a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non è dovuto per aver l'istante già fruito di tutti i giorni di ferie maturati nel corso dell'anno scolastico 2021/2022; in ogni caso con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta della controversia ai sensi dell'articolo 127ter c.p.c. e istruita la causa allo stato degli atti, il Giudice, esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione ad ha poi provveduto al deposito del provvedimento decisorio nei termini di legge.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato solo in parte e deve pertanto essere accolto per le ragioni e nei limiti che di seguito si espongono.
1. Sulla retribuzione professionale docenti
Secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità, l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. del 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la retribuzione professionale docenti, prevedendo "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999 […]".
Il citato art. 25, a sua volta, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al
Pagina 2 di 8 termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di
1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio".
Dal complesso delle disposizioni richiamate - sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (cfr. art. 81 del c.c.n.l del 24.7.2003 e art. 83 del c.c.n.l. del 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass. n. 17773/2017).
Ne consegue che non vi è dubbio, che tale emolumento rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive" (cfr. Cass., n. 2015/2018 e n. 6293/2020). La clausola 4 dell'Accordo quadro, infatti, è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha evidenziato quanto segue:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro Alonso;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 153, n. 5), del Trattato "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (cfr. , punto 42); Controparte_4
Pagina 3 di 8 c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause
C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
La domanda di attribuzione della retribuzione professionale docenti in favore di parte ricorrente deve dunque essere accolta, in considerazione della interpretazione delle norme eurounitaria offerta dalla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 2468/2016, n. 12309/2024);
Facendo applicazione degli indicati principi e richiamato l'orientamento di legittimità sopra ricordato, deve ritenersi che l'art. 7 del c.c.n.l. del 15.3.2001 per il personale del comparto scuola - interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - attribuisce al comma 1 la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.l. del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio.
Circa il quantum dovuto in favore dell'istante, deve rilevarsi che il CP_1
convenuto, ente particolarmente qualificato e dunque maggiormente attendibile, non ha elevato alcuna contestazione circa la quantificazione delle differenze retributive richieste in pagamento a titolo di retribuzione professionale docenti. Tale elemento di fatto, unitamente al dato documentale dal quale emerge che parte attorea ha sì prestato supplenze brevi e saltuarie su spezzoni orari, in affiancamento però ad altra supplenza su organico di fatto anch'essa prestata su spezzone orario ma evidentemente già retribuita nella sua componente
“professionale” (cfr. doc. 1 fasc. ric.), è sufficiente a ritenere corretttamente quantificato
Pagina 4 di 8 l'importo richiesto in pagamento da parte attorea a titolo di retribuzione professionale docenti, tenendo conto del fatto che l'anno scolastico è convenzionalmente computato come pari a 360 giorni (30 giorni per ogni mese), somme che in ogni caso non si discostano di molto da quelle indicate in ricorso e tenuto conto che parte attorea - nelle note di trattazione scritta depositate in data 10.1.2025 – ha espressamente aderito alla rideterminazione effettuata dal convenuto.
La domanda può quindi essere accolta ed il convenuto deve quindi essere CP_1
condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 514,75 a titolo di retribuzione professionale docenti relativa alle supplenze brevi e saltuarie svolte negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi dal dovuto al saldo.
2. Sulla indennità sostitutiva delle ferie
In relazione alla domanda relativa al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, proposta per il solo anno scolastico 2021/2022, la disciplina applicabile è costituita:
- dall'art. 1, comma 54, L. 228/2012, introdotto dalla legge di stabilità 2013, che prevede la fruizione obbligatoria delle ferie per tutto il personale docente, compresi dunque i dipendenti a tempo determinato, nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di
Stato e alle attività valutative, con possibilità di consentire la fruizione per un periodo non superiore a sei giornate lavorative di ferie durante la rimanente parte dell'anno, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
- dall'art. 5, comma 8, D.L. 95/2012 (nel testo modificato dal comma 55 del citato art. 1), che deroga al divieto di monetizzazione delle ferie per il personale della scuola a tempo determinato "limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”;
In ragione delle richiamate disposizioni legislative deve ritenersi che anche i docenti a tempo determinato debbano godere delle ferie maturate nei giorni di sospensione delle attività didattiche, e che possano ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie residue al momento della cessazione del rapporto nei soli limiti della differenza a loro favore tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui è loro consentito di fruirne (ovvero quelli in cui sono sospese le lezioni e i docenti non sono impegnati in altro tipo di attività).
A tal proposito soccorre il principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento costante: “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie
Pagina 5 di 8 durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva. La normativa interna deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE” (cfr.
Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 03/06/2024, n. 15415; Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza,
12/04/2024, n. 9982; Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 05/05/2022, n. 14268; cfr. Cass. civ.,
Sez. lavoro, Sentenza, 08/07/2022, n. 21780; Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 06/06/2022, n.
18140).
L'applicazione del seguente principio comporta la considerazione che il datore di lavoro pubblico non abbia offerto prova e dimostrato nel presente giudizio:
- di aver invitato inutilmente parte attorea a godere delle ferie;
- in tale ipotesi, di aver informato in tempo utile, in maniera adeguata e precisa il docente della perdita del diritto alle ferie ed alla connessa indennità sostitutiva per il caso di mancata fruizione nel periodo di riferimento o di riporto autorizzato;
- della sussistenza di una richiesta espressa di godimento delle ferie residue presentata dall'istante o della possibilità di esercitare effettivamente ed in modo informato il rispettivo diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Circa la quantificazione della indennità sostitutiva delle ferie dovuta in favore dell'istante, deve rilevarsi che da un lato il ha ricostruito dettagliatamente i giorni di CP_1
assenza per ferie fruiti, dall'altro il ricorrente stesso ha aderito ai conteggi del CP_1
deducendo però che in essi non si sia tenuto conto non era stato tenuto in debito conto il dato della maturazione di 2 giorni di festività soppresse.
Invero, dal raffronto delle argomentazioni attoree con quelle di parte convenuta emerge che il ricorrente nell'a.s. 2021/2022 ha maturato 21,83 giorni di ferie e 2 giorni di festività soppresse.
Il dato, indicato dal convenuto nella propria memoria di costituzione in giudizio, non CP_1
è stato contestato dal convenuto, che anzi con le note di trattazione scritta vi ha prestato esplicito assenso.
Circa il computo dei giorni di ferie residui, il ha evidenziato che parte attorea ha CP_1
goduto di 19 giorni di ferie in coincidenza con la sospensione delle attività didattiche e di ulteriori 2,4 giorni di ferie richieste per i giorni 23.3.2022 e 1.4.2022, nonché di due ulteriori giorni di festività soppresse nei giorni 13 e 14 giugno 2022, cosicché a fronte delle ferie maturate pari a 21,83 giorni e due giorni di festività soppresse, l'istante risulta aver fruito ferie per 21,40 giorni e 2 giorni di festività soppresse. Con le note di trattazione scritta del 10.4.2024 il ricorrente, dal suo canto, non ha contestato le deduzioni del , ma si è limitato ad CP_1
argomentare come esso avesse omesso di comprendere nel computo dei giorni di ferie i due
Pagina 6 di 8 giorni di festività soppresse, ma la contestazione non coglie nel segno, considerato che il convenuto ha invece computato anche tali due giorni di festività (cfr. doc. 4 fasc. conv.), con la conseguenza che alcuna somma risulta dovuta in favore del ricorrente a titolo di indennità sostitutiva delle ferie relative all'anno scolastico 2021/2022.
In senso contrario rispetto a quanto rilevato non depongono poi le argomentazioni svolte dal ricorrente con le note di trattazione scritta del 10.1.2025, con le quali parte attorea
– prendendo atto del revirement giurisprudenziale intervenuto sul tema del computo dei giorni di ferie e, in particolare, sul tema della non automaticità della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle attività didattiche in difetto di apposita istanza presentata dal docente – richiede il pagamento dei 19,83 giorni di ferie non fruiti nell'anno scolastico 2021/2022 poiché rientranti nei periodi di sospensione delle attività didattiche.
In disparte rimanendo che nel computo dei giorni di ferie maturati e non goduti non possono essere incluse le festività soppresse, quel che rileva nel caso in esame è che parte attorea mai ha contestato in ricorso la legittimità della previsione secondo la quale, per i docenti assunti a tempo determinato, i giorni di sospensione delle attività didattiche vengono computati quali giorni di ferie e, anzi, ha espressamente prestato adesione a tale previsione, richiedendo il pagamento della indennità sostitutiva delle ferie per i soli giorni eccedenti i periodi di sospensione delle attività didattiche. Quanto evidenziato è sufficiente per rilevare come ricorra, nella specie, non una emendatio libelli, bensì una variazione della causa petendi: la domanda di pagamento della indennità sostitutiva delle ferie per non aver parte ricorrente goduto per intero delle ferie residuate all'esito dei periodi di sospensione delle attività didattiche viene trasformata in domanda di pagamento dei giorni che - secondo la più recente interpretazione giurisprudenziale - non avrebbero dovuto essere computati come ferie nei periodi di sospensione delle attività didattiche alcuna.
Peraltro, anche là dove si accedesse alla tesi attorea della ricorrenza nel caso di specie di una mera emendatio libelli, deve rilevarsi che non si ravvisa nella specie alcuno dei “gravi motivi” che l'art. 420 c.p.c. richiede per la modificazione delle domande, non potendosi reputare che integri un grave motivo una differente interpretazione fornita dalla giurisprudenza.
3. Sulle spese di lite
Tenuto conto della fondatezza solo parziale della pretesa attorea, le spese del giudizio seguono la soccombenza in ragione della metà e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo in considerazione del valore della causa determinato sulla base del valore della domanda accolta (riconducibile allo scaglione delle cause con valore fino ad € 1.100,00), in misura parametrata ai minimi (€ 258,00), senza la considerazione dell'attività istruttoria (non
Pagina 7 di 8 svolta) e tenuto conto della serialità del contenzioso e della decisione della controversia allo stato degli atti.
Per la residua metà le spese di lite vengono invece compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, dichiara che ha diritto a Parte_1
conseguire la retribuzione professionale docenti per le attività di supplenza svolta negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;
2. Condanna il ad erogare in favore del ricorrente Controparte_1
l'importo di € 514,75 quale retribuzione professionale del docente relativa agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
3. Rigetta la domanda di pagamento della indennità sostitutiva delle ferie per l'anno scolastico 2021/2022;
4. Condanna il a rifondere al ricorrente la metà Controparte_1
delle spese di lite, liquidate in misura già dimidiata in € 129,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari;
5. Compensa tra le parti la residua metà delle spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 24 febbraio 2025
Il Giudice
Elena Greco
Pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza del 24 febbraio 2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 981/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Fabio Ganci, dell'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Rinaldi e dell'avv. Walter Miceli, elettivamente domiciliato presso lo suo studio degli avvocati Ganci e Miceli in Monreale (PA), via Roma n. 48
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato, difeso e domiciliato ai sensi dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa
Giuseppina Falco e dal dott. funzionari in servizio presso l' CP_2 [...]
di Monza, con domicilio telematico pec Controparte_3
Email_1
CONVENUTO
Oggetto: retribuzione professionale docenti per supplenze temporanee e indennità sostitutiva delle ferie
Svolgimento del processo Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 27 marzo 2024, Parte_1
ha adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per veder riconosciuto sia il suo diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del c.c.n.l. del 31.8.1999 per i contratti di supplenza breve e saltuaria stipulati con il convenuto CP_1
negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, sia il suo diritto a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non fruite nell'anno scolastico 2021/2022 e per sentir conseguentemente
Pagina 1 di 8 condannare il convenuto a corrispondergli la somma di € 514,75 quale retribuzione CP_1
professionale e l'ulteriore importo di € 156,44 quale indennità sostitutiva delle ferie;
il tutto oltre interessi e con il favore delle spese di lite.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il convenuto in via principale ha chiesto il CP_1
rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto in ragione delle disposizioni normative e pattizie che disciplinano gli istituti controversi, tenuto conto da un lato che il ricorrente ha svolto incarichi di supplenza brevi e saltuari in quanto tali non caratterizzati dalla realizzazione di processi innovatori, dall'altro che è stata proprio la disciplina normativa ad introdurre il divieto di monetizzazione delle ferie non fruite, in subordine ha evidenziato che l'importo eventualmente dovuto in pagamento al ricorrente a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non è dovuto per aver l'istante già fruito di tutti i giorni di ferie maturati nel corso dell'anno scolastico 2021/2022; in ogni caso con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta della controversia ai sensi dell'articolo 127ter c.p.c. e istruita la causa allo stato degli atti, il Giudice, esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione ad ha poi provveduto al deposito del provvedimento decisorio nei termini di legge.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato solo in parte e deve pertanto essere accolto per le ragioni e nei limiti che di seguito si espongono.
1. Sulla retribuzione professionale docenti
Secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità, l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. del 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la retribuzione professionale docenti, prevedendo "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999 […]".
Il citato art. 25, a sua volta, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al
Pagina 2 di 8 termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di
1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio".
Dal complesso delle disposizioni richiamate - sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (cfr. art. 81 del c.c.n.l del 24.7.2003 e art. 83 del c.c.n.l. del 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass. n. 17773/2017).
Ne consegue che non vi è dubbio, che tale emolumento rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive" (cfr. Cass., n. 2015/2018 e n. 6293/2020). La clausola 4 dell'Accordo quadro, infatti, è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha evidenziato quanto segue:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro Alonso;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 153, n. 5), del Trattato "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (cfr. , punto 42); Controparte_4
Pagina 3 di 8 c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause
C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
La domanda di attribuzione della retribuzione professionale docenti in favore di parte ricorrente deve dunque essere accolta, in considerazione della interpretazione delle norme eurounitaria offerta dalla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 2468/2016, n. 12309/2024);
Facendo applicazione degli indicati principi e richiamato l'orientamento di legittimità sopra ricordato, deve ritenersi che l'art. 7 del c.c.n.l. del 15.3.2001 per il personale del comparto scuola - interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - attribuisce al comma 1 la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.l. del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio.
Circa il quantum dovuto in favore dell'istante, deve rilevarsi che il CP_1
convenuto, ente particolarmente qualificato e dunque maggiormente attendibile, non ha elevato alcuna contestazione circa la quantificazione delle differenze retributive richieste in pagamento a titolo di retribuzione professionale docenti. Tale elemento di fatto, unitamente al dato documentale dal quale emerge che parte attorea ha sì prestato supplenze brevi e saltuarie su spezzoni orari, in affiancamento però ad altra supplenza su organico di fatto anch'essa prestata su spezzone orario ma evidentemente già retribuita nella sua componente
“professionale” (cfr. doc. 1 fasc. ric.), è sufficiente a ritenere corretttamente quantificato
Pagina 4 di 8 l'importo richiesto in pagamento da parte attorea a titolo di retribuzione professionale docenti, tenendo conto del fatto che l'anno scolastico è convenzionalmente computato come pari a 360 giorni (30 giorni per ogni mese), somme che in ogni caso non si discostano di molto da quelle indicate in ricorso e tenuto conto che parte attorea - nelle note di trattazione scritta depositate in data 10.1.2025 – ha espressamente aderito alla rideterminazione effettuata dal convenuto.
La domanda può quindi essere accolta ed il convenuto deve quindi essere CP_1
condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 514,75 a titolo di retribuzione professionale docenti relativa alle supplenze brevi e saltuarie svolte negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi dal dovuto al saldo.
2. Sulla indennità sostitutiva delle ferie
In relazione alla domanda relativa al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, proposta per il solo anno scolastico 2021/2022, la disciplina applicabile è costituita:
- dall'art. 1, comma 54, L. 228/2012, introdotto dalla legge di stabilità 2013, che prevede la fruizione obbligatoria delle ferie per tutto il personale docente, compresi dunque i dipendenti a tempo determinato, nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di
Stato e alle attività valutative, con possibilità di consentire la fruizione per un periodo non superiore a sei giornate lavorative di ferie durante la rimanente parte dell'anno, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
- dall'art. 5, comma 8, D.L. 95/2012 (nel testo modificato dal comma 55 del citato art. 1), che deroga al divieto di monetizzazione delle ferie per il personale della scuola a tempo determinato "limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”;
In ragione delle richiamate disposizioni legislative deve ritenersi che anche i docenti a tempo determinato debbano godere delle ferie maturate nei giorni di sospensione delle attività didattiche, e che possano ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie residue al momento della cessazione del rapporto nei soli limiti della differenza a loro favore tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui è loro consentito di fruirne (ovvero quelli in cui sono sospese le lezioni e i docenti non sono impegnati in altro tipo di attività).
A tal proposito soccorre il principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento costante: “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie
Pagina 5 di 8 durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva. La normativa interna deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE” (cfr.
Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 03/06/2024, n. 15415; Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza,
12/04/2024, n. 9982; Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 05/05/2022, n. 14268; cfr. Cass. civ.,
Sez. lavoro, Sentenza, 08/07/2022, n. 21780; Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 06/06/2022, n.
18140).
L'applicazione del seguente principio comporta la considerazione che il datore di lavoro pubblico non abbia offerto prova e dimostrato nel presente giudizio:
- di aver invitato inutilmente parte attorea a godere delle ferie;
- in tale ipotesi, di aver informato in tempo utile, in maniera adeguata e precisa il docente della perdita del diritto alle ferie ed alla connessa indennità sostitutiva per il caso di mancata fruizione nel periodo di riferimento o di riporto autorizzato;
- della sussistenza di una richiesta espressa di godimento delle ferie residue presentata dall'istante o della possibilità di esercitare effettivamente ed in modo informato il rispettivo diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Circa la quantificazione della indennità sostitutiva delle ferie dovuta in favore dell'istante, deve rilevarsi che da un lato il ha ricostruito dettagliatamente i giorni di CP_1
assenza per ferie fruiti, dall'altro il ricorrente stesso ha aderito ai conteggi del CP_1
deducendo però che in essi non si sia tenuto conto non era stato tenuto in debito conto il dato della maturazione di 2 giorni di festività soppresse.
Invero, dal raffronto delle argomentazioni attoree con quelle di parte convenuta emerge che il ricorrente nell'a.s. 2021/2022 ha maturato 21,83 giorni di ferie e 2 giorni di festività soppresse.
Il dato, indicato dal convenuto nella propria memoria di costituzione in giudizio, non CP_1
è stato contestato dal convenuto, che anzi con le note di trattazione scritta vi ha prestato esplicito assenso.
Circa il computo dei giorni di ferie residui, il ha evidenziato che parte attorea ha CP_1
goduto di 19 giorni di ferie in coincidenza con la sospensione delle attività didattiche e di ulteriori 2,4 giorni di ferie richieste per i giorni 23.3.2022 e 1.4.2022, nonché di due ulteriori giorni di festività soppresse nei giorni 13 e 14 giugno 2022, cosicché a fronte delle ferie maturate pari a 21,83 giorni e due giorni di festività soppresse, l'istante risulta aver fruito ferie per 21,40 giorni e 2 giorni di festività soppresse. Con le note di trattazione scritta del 10.4.2024 il ricorrente, dal suo canto, non ha contestato le deduzioni del , ma si è limitato ad CP_1
argomentare come esso avesse omesso di comprendere nel computo dei giorni di ferie i due
Pagina 6 di 8 giorni di festività soppresse, ma la contestazione non coglie nel segno, considerato che il convenuto ha invece computato anche tali due giorni di festività (cfr. doc. 4 fasc. conv.), con la conseguenza che alcuna somma risulta dovuta in favore del ricorrente a titolo di indennità sostitutiva delle ferie relative all'anno scolastico 2021/2022.
In senso contrario rispetto a quanto rilevato non depongono poi le argomentazioni svolte dal ricorrente con le note di trattazione scritta del 10.1.2025, con le quali parte attorea
– prendendo atto del revirement giurisprudenziale intervenuto sul tema del computo dei giorni di ferie e, in particolare, sul tema della non automaticità della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle attività didattiche in difetto di apposita istanza presentata dal docente – richiede il pagamento dei 19,83 giorni di ferie non fruiti nell'anno scolastico 2021/2022 poiché rientranti nei periodi di sospensione delle attività didattiche.
In disparte rimanendo che nel computo dei giorni di ferie maturati e non goduti non possono essere incluse le festività soppresse, quel che rileva nel caso in esame è che parte attorea mai ha contestato in ricorso la legittimità della previsione secondo la quale, per i docenti assunti a tempo determinato, i giorni di sospensione delle attività didattiche vengono computati quali giorni di ferie e, anzi, ha espressamente prestato adesione a tale previsione, richiedendo il pagamento della indennità sostitutiva delle ferie per i soli giorni eccedenti i periodi di sospensione delle attività didattiche. Quanto evidenziato è sufficiente per rilevare come ricorra, nella specie, non una emendatio libelli, bensì una variazione della causa petendi: la domanda di pagamento della indennità sostitutiva delle ferie per non aver parte ricorrente goduto per intero delle ferie residuate all'esito dei periodi di sospensione delle attività didattiche viene trasformata in domanda di pagamento dei giorni che - secondo la più recente interpretazione giurisprudenziale - non avrebbero dovuto essere computati come ferie nei periodi di sospensione delle attività didattiche alcuna.
Peraltro, anche là dove si accedesse alla tesi attorea della ricorrenza nel caso di specie di una mera emendatio libelli, deve rilevarsi che non si ravvisa nella specie alcuno dei “gravi motivi” che l'art. 420 c.p.c. richiede per la modificazione delle domande, non potendosi reputare che integri un grave motivo una differente interpretazione fornita dalla giurisprudenza.
3. Sulle spese di lite
Tenuto conto della fondatezza solo parziale della pretesa attorea, le spese del giudizio seguono la soccombenza in ragione della metà e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo in considerazione del valore della causa determinato sulla base del valore della domanda accolta (riconducibile allo scaglione delle cause con valore fino ad € 1.100,00), in misura parametrata ai minimi (€ 258,00), senza la considerazione dell'attività istruttoria (non
Pagina 7 di 8 svolta) e tenuto conto della serialità del contenzioso e della decisione della controversia allo stato degli atti.
Per la residua metà le spese di lite vengono invece compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, dichiara che ha diritto a Parte_1
conseguire la retribuzione professionale docenti per le attività di supplenza svolta negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;
2. Condanna il ad erogare in favore del ricorrente Controparte_1
l'importo di € 514,75 quale retribuzione professionale del docente relativa agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
3. Rigetta la domanda di pagamento della indennità sostitutiva delle ferie per l'anno scolastico 2021/2022;
4. Condanna il a rifondere al ricorrente la metà Controparte_1
delle spese di lite, liquidate in misura già dimidiata in € 129,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari;
5. Compensa tra le parti la residua metà delle spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 24 febbraio 2025
Il Giudice
Elena Greco
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