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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 14/11/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 373/2025 promossa da:
(C. F. ), con il patrocinio dell'Avv. GUIDO Parte_1 C.F._1 MARONE, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15, contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Ministro pro tempore, con il patrocinio ex art. 417 bis c.p.c. della dott. SOPPELSA CRISTIANA, elettivamente domiciliato presso l' , sede di , Controparte_2 CP_2 sito in Via Don Minzoni 15;
In punto a: retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“A) per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente, quale docente precario siccome destinatario di incarichi di supplenza annuale, per gli aa.ss. 2024/2025, ad ottenere la cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107, con conseguente accredito dell'importo pari ad € 500,00 per ciascuna annualità di servizio;
B) per l'effetto, per la condanna dell'Amministrazione resistente ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 500, mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo ovvero con modalità e funzionalità analoghe, e relativo accredito delle suddette somme;
C) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il DPCM 23 settembre 2015, recante «Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n. AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre 2015, recante CP_3 indicazioni operative;
c) la nota dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. AOODIPT.000035 del 7 gennaio 2016, recante indicazioni per la CP_3 definizione del piano triennale per la formazione del personale;
d) il DPCM 29 novembre 2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. Con condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Guido Marone”. Il procuratore di parte resistente chiede e conclude:
“- rigettare, nel merito, la domanda proposta nel ricorso ex adverso, in quanto inammissibili ed infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esplicati;
- disconoscere anche in sede giurisdizionale la concessione del beneficio di cui trattasi per l'A.S. 2024/25 perché lo stesso è riconosciuto solo per supplenze fino al 31.08;
- con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ex art.152 bis, disp. att. c.p.c o, in subordine, con compensazione delle stesse”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il 07.07.2025 , come sopra rappresentata, ha Parte_1 convenuto in giudizio il per sentire accogliere le conclusioni Controparte_1 riportate in epigrafe, a tal fine esponendo di essere una docente c.d. precaria assunta dal CP_1 convenuto, iscritta alle GPS provinciali ed in servizio per l'anno scolastico 2024/2025 presso l'IC di
Occhiobello, in forza di un contratto con decorrenza dal 08.11.2024 al 30.06.2025 senza fruire in tale annualità dell'erogazione della somma di € 500,00 annui prevista dall'art. 1 comma 122, della L. n.
107/2015 pur avendo svolto mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata soggetta agli stessi obblighi formativi dei docenti assunti a tempo indeterminato.
Parte ricorrente ha dedotto la violazione ed erronea applicazione da parte dell'Amministrazione convenuta dell'art. 1, commi 121 e ss della L. 13 luglio 2015 n. 107; degli artt. 3, 35 e 97 della
Costituzione; delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEE recepito dalla direttiva
1999/70; degli artt. 14, 20 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea;
degli artt.
1175, 1176, 1218 e 1375 c.c.; dell'art. 25 del D.Lgs. 81/2015; dei principi di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione, in relazione al diritto/dovere di formazione sancito dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94; degli artt. 29, 63 e 64 del c.c.n.l. del 29/11/2007; dell'art. 28 del c.c.n.l.
Comparto Scuola del 4.08.1995; dell'art. 24 del c.c.n.l. del 19.04.2018 ed ha invocato la disapplicazione della norma contestata, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta all'attribuzione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta Elettronica.
2. La difesa dell'Amministrazione convenuta.
Si è costituito ritualmente in giudizio il , come sopra Controparte_1 rappresentato, che ha eccepito per l'anno scolastico richiesto la non annualità della supplenza, poiché il relativo contratto a tempo determinato era stato stipulato sino al 30.06; nonché la mancata allegazione delle spese sostenute dalla ricorrente per la propria formazione professionale, in violazione dell'art. 2697 c.c.
La causa, ritenuta sufficientemente documentata, è stata discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed è stata decisa come da dispositivo in calce, depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. la normativa di riferimento.
Non essendo state sollevate questioni preliminari, appare opportuno esaminare il merito della domanda, riguardo al quale deve rammentarsi che l'istituto della Carta Docente è stato introdotto dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, che nella formulazione originaria prevedeva:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico.” mentre il comma 122 del medesimo articolo ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121», sicché il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha stabilito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” ed il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato l'assegnazione della Carta Docenti ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che
a tempo parziale” compresi coloro che “sono in periodo di formazione e prova, quelli inidonei per motivi di salute”, quelli “in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Sulla normativa è intervenuta dapprima la Legge di bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207), che ha modificato lo stesso art. 1, comma 121 della legge 13 luglio 2015, n. 107 estendendo il bonus docente anche al “docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, fissandone l'importo – non più stabilito in maniera fissa a 500 euro - ma “fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico”, nonché attribuendo ad un decreto del , Controparte_4 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa” sulla base del numero dei docenti che ne avranno diritto.
Successivamente il Decreto legge n. 45 del 07.04.2025 contenente “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026” convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2025, n. 79 al quarto periodo del suindicato comma 121 ha aggiunto: “A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto del e del merito, Controparte_4 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123. Per l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122”. Venendo alla fattispecie di causa, non è contestato che parte attrice abbia svolto, nell'anno scolastico in cui è stata assunta a tempo determinato, le medesime mansioni svolte dal personale di ruolo, e sia stata altresì soggetta ai medesimi obblighi formativi dei colleghi, senza fruire del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
4. I precedenti giurisprudenziali.
Va rammentato che il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022) ha annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, evidenziando come una interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015 imponga di riconoscere il bonus di € 500,00 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari, e che sulla vicenda è intervenuta anche la Corte di giustizia dell'Unione Europea, che con ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha concluso stabilendo che:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e CP_1 non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Da ultimo, la Corte di Giustizia UE sez. X con sentenza n. 268 del 03.07.2025 pronunciata nella causa
C-268/24 è recentemente intervenuta sull'esclusione del beneficio della carta elettronica per i docenti non di ruolo che effettuino supplenze di breve durata affermando che:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/Ce del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di € 500 annui che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”
5. La giurisprudenza di legittimità.
La Suprema Corte (sentenza n. 29961 pubblicata il 27.10.2023) ha esaminato diffusamente la questione, insieme alle altre, ponendo in risalto la destinazione del beneficio al sostegno della formazione continua dei docenti, che costituisce un obbligo tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato.
Dall'altra parte l'Amministrazione è tenuta a fornire tutti quegli strumenti, risorse e opportunità – nei quali ricade indubbiamente anche la c.d. “Carta docenti” - che garantiscano la formazione in servizio.
Alla luce di tali decisioni - che questo Giudice condivide e fa proprie, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - deve ritenersi fondata la domanda di accertamento del diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121 e seguenti L. n. 107/2015 per gli l'anno scolastico di servizio svolto in forza del contratto a tempo determinato indicato in ricorso.
L' art. 6 del D.P.C.M. 28.11.2016 ha precisato, inoltre, che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate» e da detta precisazione si evince che la somma non
è utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, ma che l'importo eventualmente non utilizzato nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quello da erogare all'avvio di quest'ultimo.
La Suprema Corte testualmente afferma sul punto:
“In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co.1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio” Da ultimo, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 121, 123, 204 e 205, della legge 13 luglio 2015, n. 107 così come interpretato dalla
Corte di Cassazione (Cass. 29961/2023), sollevate in riferimento all'art. 81, commi primo e terzo della Costituzione, dal Tribunale di Torino precisando che il principio dell'obbligo di copertura finanziaria impone un preciso vincolo non al giudice, ma al legislatore, statale o regionale, e opera per ogni legge, inclusa la legge di bilancio, traducendosi nell'obbligo di predisporre, all'atto dell'approvazione delle norme, anche i mezzi per fronteggiare gli oneri che ne derivano;
sicché – anche alla luce della recente sentenza della Corte di Giustizia supra richiamata- deve ritenersi infondata e respingersi anche la deduzione di parte convenuta secondo la quale alla parte ricorrente non spetterebbe il bonus in quanto titolare per l'annualità richiesta di contratto valido solo fino al termine delle attività didattiche (30.6) e non fino al termine dell'anno scolastico (31.8).
6. Le modalità di fruizione del beneficio.
Interrogandosi poi sulle modalità di messa a disposizione dei docenti della somma prevista dalla Carta
Elettronica - realizzata in forma di applicazione web, con previsione di iscrizione e registrazione sia dei docenti che degli esercenti, con generazione a richiesta di un codice di acquisto o buono a favore del docente per i beni/servizi prescelti, accettabile dall'esercente solo se coerente al disposto normativo, e determinativo del riconoscimento all'esercente di un credito di pari importo nei confronti del - la Suprema Corte ha affermato che la pur complessa struttura CP_1 dell'operazione non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento ed ha soggiunto che non vi sia ragione per dubitare, anche alla luce del decreto legge n.
69 del 2023 che ha esteso ai supplenti annuali detto beneficio, che la Carta possa funzionare anche rispetto a periodi pregressi.
Ancora, nel valutare il profilo dell'interesse del docente precario rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso, la Suprema Corte ha richiamato, dal lato datoriale, la natura “continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019,
n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558), concludendo che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo;
in detti casi, peraltro, non verrebbe meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative.
La Corte si è allora interrogata su quale fosse il funzionamento del sistema nel caso in cui non vi fosse stata attribuzione tempestiva - come nel caso dei docenti c.d. precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto - occorrendo considerare al riguardo come la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, sia causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio ma aggiungendo che la nozione di “cessazione” debba essere adattata qualora si riferisca al personale precario.
Quindi, secondo l'opinione della Corte di Cassazione, se il docente c.d. precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico, permanendo in tal caso solo il diritto al risarcimento del danno.
Dunque, in presenza della condizione di permanente inserimento nel sistema scolastico, come nel caso della parte ricorrente attualmente in servizio per l'a.s. 2025/2026 presso l' I.C. "C. Govoni" di
Ferrara, in forza di un contratto con decorrenza dal 18.09.2025 al 30.06.2026, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, atteso che l'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale, configurando il beneficio come a destinazione vincolata, e nei medesimi termini lo stesso deve essere articolato anche per i docenti a tempo determinato.
Va, pertanto, accolta la domanda di parte attrice per l'anno scolastico 2024/2025 limitatamente all'accertamento del diritto e non anche alla condanna.
A tal proposito appare condivisibile quanto rilevato dalla giurisprudenza di merito (ad es., Trib.
Venezia n. 671/2025 del 24.7.2025, reperibile in https://bdp.giustizia.it/), che così si è espressa:
“quanto all' a.s. 2024/2025 limitatamente all'accertamento del diritto e non anche quanto alla condanna atteso I' intervenuto pagamento, ma ripetibile (vd. art 6 bis DL 45/2025). La legge n. 207 del 2024 in relazione alla Carta del Docente ha infatti previsto all'art. (1 comma) 572 che: “a) al primo periodo, dopo le parole: «del docente di ruolo» sono inserite le seguenti: «e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile»; b) al secondo periodo, le parole: «nominale di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino a euro»; c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro e del merito, di concerto con il Controparte_1 Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa, sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123». Cont Il non ha peraltro ancora approvato il Decreto interministeriale attuativo della L. n. 207/24 per cui i docenti precari con contratto al 31.8.2025 non hanno ancora ottenuto la carta docente neppure per tale anno, mentre i docenti di ruolo già a settembre del 2024 hanno ricevuto l'importo nominale di euro 500,00. Invero solo con il prossimo anno scolastico 2025/2026, avuta contezza, in anticipo, del numero esatto dei docenti di ruolo e precari con contratto su posto vacante e disponibile, Cont il potrà adottare il decreto (di cui al punto c) rideterminando l'ammontare della carta da erogare a tutto il personale suddetto sulla base dei fondi disponibili aumentanti ai sensi dell'art. 573 della stessa legge. Sussiste pertanto concreto interesse del ricorrente sul punto a pronuncia di accertamento». Sulla somma riconosciuta andranno calcolati interessi legali, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
7. Le spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi previsti dalla tabella 3 allegata al DM n. 147/2022, con riguardo alle sole fasi effettivamente celebrate di studio ed introduttiva della controversia, scaglione di valore fino ad € 1.100,00, valori medi tabellari, giudicati del tutto congrui all'attività svolta, considerato il carattere manifestamente seriale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 373/2025 promossa da contro il Parte_1
, in persona del Ministro pro tempore, ogni Controparte_1 diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui relativo alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per l'anno scolastico 2024/2025;
2) Condanna il convenuto a rifondere alla parte ricorrente – e per lei al procuratore CP_1 costituito, che si è dichiarato antistatario - le spese di lite, che liquida in € 336,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15%.
Così deciso in Rovigo, in data 14 novembre 2025
Il Giudice
dott. Marco Pesoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 373/2025 promossa da:
(C. F. ), con il patrocinio dell'Avv. GUIDO Parte_1 C.F._1 MARONE, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15, contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Ministro pro tempore, con il patrocinio ex art. 417 bis c.p.c. della dott. SOPPELSA CRISTIANA, elettivamente domiciliato presso l' , sede di , Controparte_2 CP_2 sito in Via Don Minzoni 15;
In punto a: retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“A) per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente, quale docente precario siccome destinatario di incarichi di supplenza annuale, per gli aa.ss. 2024/2025, ad ottenere la cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107, con conseguente accredito dell'importo pari ad € 500,00 per ciascuna annualità di servizio;
B) per l'effetto, per la condanna dell'Amministrazione resistente ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 500, mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo ovvero con modalità e funzionalità analoghe, e relativo accredito delle suddette somme;
C) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il DPCM 23 settembre 2015, recante «Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n. AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre 2015, recante CP_3 indicazioni operative;
c) la nota dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. AOODIPT.000035 del 7 gennaio 2016, recante indicazioni per la CP_3 definizione del piano triennale per la formazione del personale;
d) il DPCM 29 novembre 2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. Con condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Guido Marone”. Il procuratore di parte resistente chiede e conclude:
“- rigettare, nel merito, la domanda proposta nel ricorso ex adverso, in quanto inammissibili ed infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esplicati;
- disconoscere anche in sede giurisdizionale la concessione del beneficio di cui trattasi per l'A.S. 2024/25 perché lo stesso è riconosciuto solo per supplenze fino al 31.08;
- con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ex art.152 bis, disp. att. c.p.c o, in subordine, con compensazione delle stesse”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il 07.07.2025 , come sopra rappresentata, ha Parte_1 convenuto in giudizio il per sentire accogliere le conclusioni Controparte_1 riportate in epigrafe, a tal fine esponendo di essere una docente c.d. precaria assunta dal CP_1 convenuto, iscritta alle GPS provinciali ed in servizio per l'anno scolastico 2024/2025 presso l'IC di
Occhiobello, in forza di un contratto con decorrenza dal 08.11.2024 al 30.06.2025 senza fruire in tale annualità dell'erogazione della somma di € 500,00 annui prevista dall'art. 1 comma 122, della L. n.
107/2015 pur avendo svolto mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata soggetta agli stessi obblighi formativi dei docenti assunti a tempo indeterminato.
Parte ricorrente ha dedotto la violazione ed erronea applicazione da parte dell'Amministrazione convenuta dell'art. 1, commi 121 e ss della L. 13 luglio 2015 n. 107; degli artt. 3, 35 e 97 della
Costituzione; delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEE recepito dalla direttiva
1999/70; degli artt. 14, 20 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea;
degli artt.
1175, 1176, 1218 e 1375 c.c.; dell'art. 25 del D.Lgs. 81/2015; dei principi di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione, in relazione al diritto/dovere di formazione sancito dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94; degli artt. 29, 63 e 64 del c.c.n.l. del 29/11/2007; dell'art. 28 del c.c.n.l.
Comparto Scuola del 4.08.1995; dell'art. 24 del c.c.n.l. del 19.04.2018 ed ha invocato la disapplicazione della norma contestata, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta all'attribuzione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta Elettronica.
2. La difesa dell'Amministrazione convenuta.
Si è costituito ritualmente in giudizio il , come sopra Controparte_1 rappresentato, che ha eccepito per l'anno scolastico richiesto la non annualità della supplenza, poiché il relativo contratto a tempo determinato era stato stipulato sino al 30.06; nonché la mancata allegazione delle spese sostenute dalla ricorrente per la propria formazione professionale, in violazione dell'art. 2697 c.c.
La causa, ritenuta sufficientemente documentata, è stata discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed è stata decisa come da dispositivo in calce, depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. la normativa di riferimento.
Non essendo state sollevate questioni preliminari, appare opportuno esaminare il merito della domanda, riguardo al quale deve rammentarsi che l'istituto della Carta Docente è stato introdotto dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, che nella formulazione originaria prevedeva:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico.” mentre il comma 122 del medesimo articolo ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121», sicché il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha stabilito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” ed il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato l'assegnazione della Carta Docenti ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che
a tempo parziale” compresi coloro che “sono in periodo di formazione e prova, quelli inidonei per motivi di salute”, quelli “in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Sulla normativa è intervenuta dapprima la Legge di bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207), che ha modificato lo stesso art. 1, comma 121 della legge 13 luglio 2015, n. 107 estendendo il bonus docente anche al “docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, fissandone l'importo – non più stabilito in maniera fissa a 500 euro - ma “fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico”, nonché attribuendo ad un decreto del , Controparte_4 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa” sulla base del numero dei docenti che ne avranno diritto.
Successivamente il Decreto legge n. 45 del 07.04.2025 contenente “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026” convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2025, n. 79 al quarto periodo del suindicato comma 121 ha aggiunto: “A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto del e del merito, Controparte_4 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123. Per l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122”. Venendo alla fattispecie di causa, non è contestato che parte attrice abbia svolto, nell'anno scolastico in cui è stata assunta a tempo determinato, le medesime mansioni svolte dal personale di ruolo, e sia stata altresì soggetta ai medesimi obblighi formativi dei colleghi, senza fruire del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
4. I precedenti giurisprudenziali.
Va rammentato che il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022) ha annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, evidenziando come una interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015 imponga di riconoscere il bonus di € 500,00 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari, e che sulla vicenda è intervenuta anche la Corte di giustizia dell'Unione Europea, che con ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha concluso stabilendo che:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e CP_1 non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Da ultimo, la Corte di Giustizia UE sez. X con sentenza n. 268 del 03.07.2025 pronunciata nella causa
C-268/24 è recentemente intervenuta sull'esclusione del beneficio della carta elettronica per i docenti non di ruolo che effettuino supplenze di breve durata affermando che:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/Ce del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di € 500 annui che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”
5. La giurisprudenza di legittimità.
La Suprema Corte (sentenza n. 29961 pubblicata il 27.10.2023) ha esaminato diffusamente la questione, insieme alle altre, ponendo in risalto la destinazione del beneficio al sostegno della formazione continua dei docenti, che costituisce un obbligo tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato.
Dall'altra parte l'Amministrazione è tenuta a fornire tutti quegli strumenti, risorse e opportunità – nei quali ricade indubbiamente anche la c.d. “Carta docenti” - che garantiscano la formazione in servizio.
Alla luce di tali decisioni - che questo Giudice condivide e fa proprie, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - deve ritenersi fondata la domanda di accertamento del diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121 e seguenti L. n. 107/2015 per gli l'anno scolastico di servizio svolto in forza del contratto a tempo determinato indicato in ricorso.
L' art. 6 del D.P.C.M. 28.11.2016 ha precisato, inoltre, che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate» e da detta precisazione si evince che la somma non
è utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, ma che l'importo eventualmente non utilizzato nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quello da erogare all'avvio di quest'ultimo.
La Suprema Corte testualmente afferma sul punto:
“In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co.1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio” Da ultimo, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 121, 123, 204 e 205, della legge 13 luglio 2015, n. 107 così come interpretato dalla
Corte di Cassazione (Cass. 29961/2023), sollevate in riferimento all'art. 81, commi primo e terzo della Costituzione, dal Tribunale di Torino precisando che il principio dell'obbligo di copertura finanziaria impone un preciso vincolo non al giudice, ma al legislatore, statale o regionale, e opera per ogni legge, inclusa la legge di bilancio, traducendosi nell'obbligo di predisporre, all'atto dell'approvazione delle norme, anche i mezzi per fronteggiare gli oneri che ne derivano;
sicché – anche alla luce della recente sentenza della Corte di Giustizia supra richiamata- deve ritenersi infondata e respingersi anche la deduzione di parte convenuta secondo la quale alla parte ricorrente non spetterebbe il bonus in quanto titolare per l'annualità richiesta di contratto valido solo fino al termine delle attività didattiche (30.6) e non fino al termine dell'anno scolastico (31.8).
6. Le modalità di fruizione del beneficio.
Interrogandosi poi sulle modalità di messa a disposizione dei docenti della somma prevista dalla Carta
Elettronica - realizzata in forma di applicazione web, con previsione di iscrizione e registrazione sia dei docenti che degli esercenti, con generazione a richiesta di un codice di acquisto o buono a favore del docente per i beni/servizi prescelti, accettabile dall'esercente solo se coerente al disposto normativo, e determinativo del riconoscimento all'esercente di un credito di pari importo nei confronti del - la Suprema Corte ha affermato che la pur complessa struttura CP_1 dell'operazione non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento ed ha soggiunto che non vi sia ragione per dubitare, anche alla luce del decreto legge n.
69 del 2023 che ha esteso ai supplenti annuali detto beneficio, che la Carta possa funzionare anche rispetto a periodi pregressi.
Ancora, nel valutare il profilo dell'interesse del docente precario rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso, la Suprema Corte ha richiamato, dal lato datoriale, la natura “continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019,
n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558), concludendo che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo;
in detti casi, peraltro, non verrebbe meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative.
La Corte si è allora interrogata su quale fosse il funzionamento del sistema nel caso in cui non vi fosse stata attribuzione tempestiva - come nel caso dei docenti c.d. precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto - occorrendo considerare al riguardo come la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, sia causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio ma aggiungendo che la nozione di “cessazione” debba essere adattata qualora si riferisca al personale precario.
Quindi, secondo l'opinione della Corte di Cassazione, se il docente c.d. precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico, permanendo in tal caso solo il diritto al risarcimento del danno.
Dunque, in presenza della condizione di permanente inserimento nel sistema scolastico, come nel caso della parte ricorrente attualmente in servizio per l'a.s. 2025/2026 presso l' I.C. "C. Govoni" di
Ferrara, in forza di un contratto con decorrenza dal 18.09.2025 al 30.06.2026, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, atteso che l'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale, configurando il beneficio come a destinazione vincolata, e nei medesimi termini lo stesso deve essere articolato anche per i docenti a tempo determinato.
Va, pertanto, accolta la domanda di parte attrice per l'anno scolastico 2024/2025 limitatamente all'accertamento del diritto e non anche alla condanna.
A tal proposito appare condivisibile quanto rilevato dalla giurisprudenza di merito (ad es., Trib.
Venezia n. 671/2025 del 24.7.2025, reperibile in https://bdp.giustizia.it/), che così si è espressa:
“quanto all' a.s. 2024/2025 limitatamente all'accertamento del diritto e non anche quanto alla condanna atteso I' intervenuto pagamento, ma ripetibile (vd. art 6 bis DL 45/2025). La legge n. 207 del 2024 in relazione alla Carta del Docente ha infatti previsto all'art. (1 comma) 572 che: “a) al primo periodo, dopo le parole: «del docente di ruolo» sono inserite le seguenti: «e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile»; b) al secondo periodo, le parole: «nominale di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino a euro»; c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro e del merito, di concerto con il Controparte_1 Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa, sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123». Cont Il non ha peraltro ancora approvato il Decreto interministeriale attuativo della L. n. 207/24 per cui i docenti precari con contratto al 31.8.2025 non hanno ancora ottenuto la carta docente neppure per tale anno, mentre i docenti di ruolo già a settembre del 2024 hanno ricevuto l'importo nominale di euro 500,00. Invero solo con il prossimo anno scolastico 2025/2026, avuta contezza, in anticipo, del numero esatto dei docenti di ruolo e precari con contratto su posto vacante e disponibile, Cont il potrà adottare il decreto (di cui al punto c) rideterminando l'ammontare della carta da erogare a tutto il personale suddetto sulla base dei fondi disponibili aumentanti ai sensi dell'art. 573 della stessa legge. Sussiste pertanto concreto interesse del ricorrente sul punto a pronuncia di accertamento». Sulla somma riconosciuta andranno calcolati interessi legali, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
7. Le spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi previsti dalla tabella 3 allegata al DM n. 147/2022, con riguardo alle sole fasi effettivamente celebrate di studio ed introduttiva della controversia, scaglione di valore fino ad € 1.100,00, valori medi tabellari, giudicati del tutto congrui all'attività svolta, considerato il carattere manifestamente seriale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 373/2025 promossa da contro il Parte_1
, in persona del Ministro pro tempore, ogni Controparte_1 diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui relativo alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per l'anno scolastico 2024/2025;
2) Condanna il convenuto a rifondere alla parte ricorrente – e per lei al procuratore CP_1 costituito, che si è dichiarato antistatario - le spese di lite, che liquida in € 336,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15%.
Così deciso in Rovigo, in data 14 novembre 2025
Il Giudice
dott. Marco Pesoli