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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 18/10/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA
in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Consuelo Mighela, all'esito dell'udienza del 17.10.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, in data 18.10.2025, la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 316/2024 promossa da:
c.f. , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Roberto Salaris, giusta procura speciale in atti,
- ricorrente – contro
, c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Aragoni, giusta procura speciale in atti, P.IVA_1
- resistente –
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
1) previo riscontro dell'origine professionale della malattia per cui è causa, nello specifico: tendinopatia cronica degenerativa bilaterale del sovraspinato e sottoscapolare ( morbo di , CP_2
accertare e dichiarare che il ricorrente in conseguenza delle medesime ha subito una menomazione della propria integrità psicofisica nella misura del 6% complessivo o di quella maggiore o minore misura che dovesse risultare in corso di causa e tenuto conto del grado di menomazione accertato all'esito del giudizio per la malattia per cui è causa e di quello del 6% già riconosciuto precedentemente e, di eventuali altre malattie , preesistenti , concomitanti e successive, condannare
l' al pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo in capitale o rendita , a decorrere dalla CP_1
1 domanda amministrativa, così come previsto dall'art. 13 D. lgs 38 del 2000, il tutto secondo i tempi, modalità e termini previsti dalla legge o, comunque, secondo quanto risulterà di giustizia all'esito della causa;
2) condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da CP_1
distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, il tutto con sentenza munita di clausola e secondo quanto dal Giudice stesso ritenuto più congruo tenuto conto dei tariffari di legge e dell'entità e natura della prestazione dedotta in giudizio”.
Nell'interesse di parte resistente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - dichiarare infondato l'avverso ricorso e, per l'effetto, rigettarlo, mandando il convenuto Ente assolto da ogni altrui pretesa;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite, comprensive di ogni onere accessorio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei confronti dell' al Parte_1 CP_1
fine di domandare la condanna al pagamento di un indennizzo per malattia professionale.
In particolare, egli ha esposto di avere prestato la propria attività lavorativa come meccanico di autovetture e trattori dal 1980 sino all'attualità, lavorando dal lunedì al venerdì di ogni settimana dalle
08 alle 13 e dalle 15 alle 19, prima come dipendente, poi dal 1987 in proprio, svolgendo le attività dettagliatamente descritte nel ricorso, a cui ci si riporta per sinteticità;
- di avere contratto nell'esercizio e a causa della attività lavorativa svolta le seguenti patologie:
“tendinopatia cronica degenerativa bilaterale del sovraspinato e sottoscapolare (morbo di Duplay)”;
- di avere presentato domanda amministrativa il 14.10.2019 (pratica N. 517500359/2019) CP_1
per il riconoscimento della suddetta malattia professionale;
rigettata la domanda in data 28.01.2020, era stato proposto ricorso in opposizione in data 11.03.2021, non riscontrato;
- che la suddetta patologia era stata contratta nell'esercizio ed a causa della descritta attività lavorativa e da tale malattia professionale erano derivati postumi di danno biologico in misura pari o superiore al 6%;
- che al ricorrente era stata già riconosciuta dall' altra patologia (discopatie lombari) per CP_1
la quale gli era stato riconosciuto un danno biologico complessivo del 6%, come da provvedimento n.
51428952/2019.
Ha quindi rassegnato le conclusioni sopra integralmente ritrascritte.
2. L' ha resistito in giudizio. CP_1
2 3. La causa è stata istruita con prova per testi, consulenza tecnica e produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle conclusioni formulate.
§§§
La domanda è fondata e deve essere accolta nei termini di seguito indicati.
L'istruzione probatoria ha consentito di accertare lo svolgimento da parte del ricorrente delle lavorazioni menzionate nel ricorso introduttivo (cfr. quando concordemente riferito dai testimoni e sentiti nell'udienza del 20.09.2024). Testimone_1 Tes_2
Tenendo conto dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente e delle produzioni documentali, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare e valutare il danno biologico in conseguenza dell'asserita malattia professionale.
Il Consulente dell'Ufficio, con relazione depositata il 28.06.2025, ha accertato che il ricorrente è affetto da “Sindrome della cuffia dei rotatori cronica bilaterale di spalla per tendinosi microcalcifica del sottoscapolare e sovraspinato” e che tale patologia è riconducibile eziologicamente all'attività lavorativa svolta dal medesimo, rilevando che:
“Nella genesi delle patologie da sovraccarico biomeccanico delle spalle denunciate dal ricorrente agiscono 4 fattori principali quali l'impiego di forza intensa, la ripetitività delle azioni sia sotto carico che non, le posture incongrue e il recupero insufficiente, oltre a fattori complementari non meno importanti quali l'esposizione a vibrazioni, il freddo, la necessità di compiere micromovimenti con le dita delle mani;
il meccanismo eziopatogenetico con cui incidono i vari fattori di rischio si deve ricondurre proprio all'affaticamento cronico e conseguente usura delle strutture muscolari e all'irritazione meccanica delle strutture tendinee e peritendinee delle spalle.
In conclusione, il CTU me medesimo scrivente ritrova, tra le cause eziopatogenetiche della tendinopatia cronica bilaterale ascritta al ricorrente, una certa correlazione con l'attività lavorativa svolta, classificandola come Disturbo muscolo-scheletrico da sovraccarico biomeccanico, avendo avuto cura di esaminare vari fattori lavorativi e extralavorativi sopra citati, valutare quantitativamente
e qualitativamente l'entità delle menomazioni dell'integrità psicofisica denunciate e rilevate dagli esami clinici e strumentali eseguiti presenti nel fascicolo risultati sufficienti e adeguati”.
Ha quindi valutato un danno biologico unitario in misura del 4%, secondo la voce tabellare applicata con codice 224 (limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi = 3%) e 227 (esiti di lesione delle strutture muscolo tendine della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale = fino a 4%), e un danno biologico complessivo, dedotto dall'associazione della malattia professionale già riconosciuta
3 dall' al ricorrente (ernia discale L4-L5 = 6%) e di quella nuova sopra riportata, valutabile in una CP_1
percentuale pari al 9%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(10.10.2019).
In risposta alle osservazioni del C.t.p. dell' , ha motivatamente ribadito che non si può CP_1 escludere una correlazione con l'attività lavorativa svolta dal ricorrente “indiscutibilmente favorente
l'esordio e eziologia della patologia denunciata.”, precisando che la storia naturale delle patologie osteoscheletriche e muscolo-articolari supportata da validi elementi di letteratura medica scientifica non si basi sulla mera possibilità, bensì “sulla evidente, dimostrata e pertanto inconfutabile azione usurante, erosiva e traumatica che determinate azioni o sforzi fisici lievi, moderati o severi ripetuti quotidianamente con utilizzo di forza in varia misura, che è giustamente e giustificatamente a favore della stretta correlazione tra attività lavorativa e alterazione patologica omeostatica delle strutture, organi e apparati corporei”.
Le conclusioni del C.T.U. devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, non essendo rilevabili fattori causali alternativi, di natura extralavorativa, idonei ad incidere in via esclusiva sulla eziologia con superiore grado di probabilità e dovendosi osservare che la natura professionale della malattia non è esclusa dal concorso di cause anche extralavorative, atteso che la eccepita multifattorialità è caratteristica comune a tutte le menomazioni correlate a lavori usuranti e questi ultimi sono compatibili con fenomeni di naturale invecchiamento e normale usura, aggravandone ed accelerandone significativamente il decorso, appunto, in termini concausali.
Peraltro, la patologia in esame è tabellata ed eziologicamente correlata alla tipologia di lavorazioni espletate per lunghissimo tempo in modo continuativo dall'odierno ricorrente, in qualità di meccanico.
Difatti, la Tabella delle malattie professionali nell'industria di cui al D.M. 9.4.2008 (Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura) prevede la tendinite calcifica alla voce n.
78 lettera C), ricollegandola a “Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue”.
In forza dei rilievi e delle argomentazioni che precedono, ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 5 D. Lgs.
n. 38/2000, sussistono, pertanto, i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente del diritto all'indennizzo in capitale del danno biologico da malattia professionale, rapportato a un danno biologico complessivo del 9%, dedotto dall'associazione della malattia professionale già riconosciuta dall' al ricorrente e di quella nuova di cui al ricorso relativa alla “Sindrome della cuffia dei CP_1 rotatori cronica bilaterale di spalla per tendinosi microcalcifica del sottoscapolare e sovraspinato”,
4 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 10.10.2019 (la prestazione è dovuta dal primo giorno del mese successivo).
Conseguentemente, la parte resistente viene condannata alla corresponsione della prestazione, su cui vanno calcolati gli interessi legali decorrenti dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa e sino al saldo.
5. In ragione del principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1
condannato a rifondere il ricorrente delle spese del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo, ai sensi del D.M. 10.03.2014, n. 55, e succ. mod. e ii., tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore del ricorrente, ai sensi dell'art. 93
c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in capitale commisurato ad un Parte_1
danno biologico complessivo in misura del 9%, con decorrenza dalla domanda amministrativa del
10.10.2019 e, per l'effetto,
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla costituzione CP_1 dell'indennizzo in capitale in favore di , nella misura di legge corrispondente al danno Parte_1
biologico accertato nella percentuale sopra indicata, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa in data 10.10.2019, oltre agli interessi legali decorrenti dal
121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa e sino al saldo;
3) condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere il ricorrente CP_1
delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.700,00 per compensi professionali e in euro 43,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura di 15% e accessori di legge, da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv. Roberto Salaris, dichiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate CP_1
con separato decreto.
Così deciso in Oristano, il 18/10/2025
La Giudice
5 dott.ssa Consuelo Mighela
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA
in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Consuelo Mighela, all'esito dell'udienza del 17.10.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, in data 18.10.2025, la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 316/2024 promossa da:
c.f. , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Roberto Salaris, giusta procura speciale in atti,
- ricorrente – contro
, c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Aragoni, giusta procura speciale in atti, P.IVA_1
- resistente –
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
1) previo riscontro dell'origine professionale della malattia per cui è causa, nello specifico: tendinopatia cronica degenerativa bilaterale del sovraspinato e sottoscapolare ( morbo di , CP_2
accertare e dichiarare che il ricorrente in conseguenza delle medesime ha subito una menomazione della propria integrità psicofisica nella misura del 6% complessivo o di quella maggiore o minore misura che dovesse risultare in corso di causa e tenuto conto del grado di menomazione accertato all'esito del giudizio per la malattia per cui è causa e di quello del 6% già riconosciuto precedentemente e, di eventuali altre malattie , preesistenti , concomitanti e successive, condannare
l' al pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo in capitale o rendita , a decorrere dalla CP_1
1 domanda amministrativa, così come previsto dall'art. 13 D. lgs 38 del 2000, il tutto secondo i tempi, modalità e termini previsti dalla legge o, comunque, secondo quanto risulterà di giustizia all'esito della causa;
2) condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da CP_1
distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, il tutto con sentenza munita di clausola e secondo quanto dal Giudice stesso ritenuto più congruo tenuto conto dei tariffari di legge e dell'entità e natura della prestazione dedotta in giudizio”.
Nell'interesse di parte resistente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - dichiarare infondato l'avverso ricorso e, per l'effetto, rigettarlo, mandando il convenuto Ente assolto da ogni altrui pretesa;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite, comprensive di ogni onere accessorio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei confronti dell' al Parte_1 CP_1
fine di domandare la condanna al pagamento di un indennizzo per malattia professionale.
In particolare, egli ha esposto di avere prestato la propria attività lavorativa come meccanico di autovetture e trattori dal 1980 sino all'attualità, lavorando dal lunedì al venerdì di ogni settimana dalle
08 alle 13 e dalle 15 alle 19, prima come dipendente, poi dal 1987 in proprio, svolgendo le attività dettagliatamente descritte nel ricorso, a cui ci si riporta per sinteticità;
- di avere contratto nell'esercizio e a causa della attività lavorativa svolta le seguenti patologie:
“tendinopatia cronica degenerativa bilaterale del sovraspinato e sottoscapolare (morbo di Duplay)”;
- di avere presentato domanda amministrativa il 14.10.2019 (pratica N. 517500359/2019) CP_1
per il riconoscimento della suddetta malattia professionale;
rigettata la domanda in data 28.01.2020, era stato proposto ricorso in opposizione in data 11.03.2021, non riscontrato;
- che la suddetta patologia era stata contratta nell'esercizio ed a causa della descritta attività lavorativa e da tale malattia professionale erano derivati postumi di danno biologico in misura pari o superiore al 6%;
- che al ricorrente era stata già riconosciuta dall' altra patologia (discopatie lombari) per CP_1
la quale gli era stato riconosciuto un danno biologico complessivo del 6%, come da provvedimento n.
51428952/2019.
Ha quindi rassegnato le conclusioni sopra integralmente ritrascritte.
2. L' ha resistito in giudizio. CP_1
2 3. La causa è stata istruita con prova per testi, consulenza tecnica e produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle conclusioni formulate.
§§§
La domanda è fondata e deve essere accolta nei termini di seguito indicati.
L'istruzione probatoria ha consentito di accertare lo svolgimento da parte del ricorrente delle lavorazioni menzionate nel ricorso introduttivo (cfr. quando concordemente riferito dai testimoni e sentiti nell'udienza del 20.09.2024). Testimone_1 Tes_2
Tenendo conto dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente e delle produzioni documentali, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare e valutare il danno biologico in conseguenza dell'asserita malattia professionale.
Il Consulente dell'Ufficio, con relazione depositata il 28.06.2025, ha accertato che il ricorrente è affetto da “Sindrome della cuffia dei rotatori cronica bilaterale di spalla per tendinosi microcalcifica del sottoscapolare e sovraspinato” e che tale patologia è riconducibile eziologicamente all'attività lavorativa svolta dal medesimo, rilevando che:
“Nella genesi delle patologie da sovraccarico biomeccanico delle spalle denunciate dal ricorrente agiscono 4 fattori principali quali l'impiego di forza intensa, la ripetitività delle azioni sia sotto carico che non, le posture incongrue e il recupero insufficiente, oltre a fattori complementari non meno importanti quali l'esposizione a vibrazioni, il freddo, la necessità di compiere micromovimenti con le dita delle mani;
il meccanismo eziopatogenetico con cui incidono i vari fattori di rischio si deve ricondurre proprio all'affaticamento cronico e conseguente usura delle strutture muscolari e all'irritazione meccanica delle strutture tendinee e peritendinee delle spalle.
In conclusione, il CTU me medesimo scrivente ritrova, tra le cause eziopatogenetiche della tendinopatia cronica bilaterale ascritta al ricorrente, una certa correlazione con l'attività lavorativa svolta, classificandola come Disturbo muscolo-scheletrico da sovraccarico biomeccanico, avendo avuto cura di esaminare vari fattori lavorativi e extralavorativi sopra citati, valutare quantitativamente
e qualitativamente l'entità delle menomazioni dell'integrità psicofisica denunciate e rilevate dagli esami clinici e strumentali eseguiti presenti nel fascicolo risultati sufficienti e adeguati”.
Ha quindi valutato un danno biologico unitario in misura del 4%, secondo la voce tabellare applicata con codice 224 (limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi = 3%) e 227 (esiti di lesione delle strutture muscolo tendine della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale = fino a 4%), e un danno biologico complessivo, dedotto dall'associazione della malattia professionale già riconosciuta
3 dall' al ricorrente (ernia discale L4-L5 = 6%) e di quella nuova sopra riportata, valutabile in una CP_1
percentuale pari al 9%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(10.10.2019).
In risposta alle osservazioni del C.t.p. dell' , ha motivatamente ribadito che non si può CP_1 escludere una correlazione con l'attività lavorativa svolta dal ricorrente “indiscutibilmente favorente
l'esordio e eziologia della patologia denunciata.”, precisando che la storia naturale delle patologie osteoscheletriche e muscolo-articolari supportata da validi elementi di letteratura medica scientifica non si basi sulla mera possibilità, bensì “sulla evidente, dimostrata e pertanto inconfutabile azione usurante, erosiva e traumatica che determinate azioni o sforzi fisici lievi, moderati o severi ripetuti quotidianamente con utilizzo di forza in varia misura, che è giustamente e giustificatamente a favore della stretta correlazione tra attività lavorativa e alterazione patologica omeostatica delle strutture, organi e apparati corporei”.
Le conclusioni del C.T.U. devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, non essendo rilevabili fattori causali alternativi, di natura extralavorativa, idonei ad incidere in via esclusiva sulla eziologia con superiore grado di probabilità e dovendosi osservare che la natura professionale della malattia non è esclusa dal concorso di cause anche extralavorative, atteso che la eccepita multifattorialità è caratteristica comune a tutte le menomazioni correlate a lavori usuranti e questi ultimi sono compatibili con fenomeni di naturale invecchiamento e normale usura, aggravandone ed accelerandone significativamente il decorso, appunto, in termini concausali.
Peraltro, la patologia in esame è tabellata ed eziologicamente correlata alla tipologia di lavorazioni espletate per lunghissimo tempo in modo continuativo dall'odierno ricorrente, in qualità di meccanico.
Difatti, la Tabella delle malattie professionali nell'industria di cui al D.M. 9.4.2008 (Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura) prevede la tendinite calcifica alla voce n.
78 lettera C), ricollegandola a “Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue”.
In forza dei rilievi e delle argomentazioni che precedono, ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 5 D. Lgs.
n. 38/2000, sussistono, pertanto, i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente del diritto all'indennizzo in capitale del danno biologico da malattia professionale, rapportato a un danno biologico complessivo del 9%, dedotto dall'associazione della malattia professionale già riconosciuta dall' al ricorrente e di quella nuova di cui al ricorso relativa alla “Sindrome della cuffia dei CP_1 rotatori cronica bilaterale di spalla per tendinosi microcalcifica del sottoscapolare e sovraspinato”,
4 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 10.10.2019 (la prestazione è dovuta dal primo giorno del mese successivo).
Conseguentemente, la parte resistente viene condannata alla corresponsione della prestazione, su cui vanno calcolati gli interessi legali decorrenti dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa e sino al saldo.
5. In ragione del principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1
condannato a rifondere il ricorrente delle spese del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo, ai sensi del D.M. 10.03.2014, n. 55, e succ. mod. e ii., tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore del ricorrente, ai sensi dell'art. 93
c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in capitale commisurato ad un Parte_1
danno biologico complessivo in misura del 9%, con decorrenza dalla domanda amministrativa del
10.10.2019 e, per l'effetto,
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla costituzione CP_1 dell'indennizzo in capitale in favore di , nella misura di legge corrispondente al danno Parte_1
biologico accertato nella percentuale sopra indicata, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa in data 10.10.2019, oltre agli interessi legali decorrenti dal
121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa e sino al saldo;
3) condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere il ricorrente CP_1
delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.700,00 per compensi professionali e in euro 43,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura di 15% e accessori di legge, da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv. Roberto Salaris, dichiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate CP_1
con separato decreto.
Così deciso in Oristano, il 18/10/2025
La Giudice
5 dott.ssa Consuelo Mighela
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