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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/11/2025, n. 3927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3927 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice, Avv. Giovanna Lucia Testini, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in prima istanza, iscritta al n. 14334/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi posta in decisione sulle conclusioni rassegnate nelle note di udienza depositate in atti,
TRA
in proprio ai sensi dell'art.86 c.p.c., con studio in Bari a Via Marchese di Montrone Parte_1
n.57, ove è elettivamente domiciliato;
Email_1
- Opponente -
Contro
(C.F. e P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore- procuratore speciale della società, subentrata a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del , in persona del Controparte_2 procuratore speciale come in atti, domiciliata in Bari alla via Sparano n. 27 presso lo studio dell'avv.
IN AG, (C.F.: , dal quale è rappresentata e difesa con mandato alle C.F._1 liti (indirizzo ; Email_2
OGGETTO: opposizione esecuzione.
CONCISA ESPOSIZIONE delle RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione del06.10.2018, notificato in data 09.10.2018, ha convenuto Parte_1 in giudizio l per sentire dichiarare la nullità, inefficacia Controparte_1
e inammissibilità dell'azione oppositiva avviata da quest'ultima per avere opposto in compensazione il proprio credito con le somme dovute ad esso ricorrente, avvocato Parte_1
Rappresentava di essere creditore in forza della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bari
n.214/2017; di avere intimato con l'atto di precetto notificato il 27.4.2017 il pagamento della somma di €. 13.496,84; di avere l' Ente di riscossione pagato solo la somma di €. 6.848,93 trattenendo il residuo importo di €. 6.647,91 a fronte di otto cartelle esattoriali non pagate pertanto per differenza aveva vantato un credito di Euro 3.579,20 (€.10.227,11 - €.6.647,91); di essere stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione avanzata con ordinanza riservata del
16.7.2018, depositata il 28 luglio 2018; di essersi comunque prescritti i crediti per un totale di
Euro 7.622,62 per decorrenza quinquennale in particolare quelli riportati nelle cartelle contraddistinte dai numeri 01420110005692913000 (notificata l'11.2.2011);
01420110091268071000 (notificata l'1.12.2011); 01420 120004602465000 (notificata il
27.1.2012) di essere per quest'ultima stata anche oggetto di sgravio e annullamento quasi totale in data 10.5.2017; di essere state le cartelle esattoriali n.01420110005692913000 e n.0142011009126 8071000, relativa al mancato pagamento dell'imposta I.V.A. 2007 e di quella
IRAP 2008, già oggetto di pignoramento presso terzi Banca d'Italia del 31.5.2016 con soddisfazione del credito;
di non avere la legittimazione attiva per essere l' Controparte_3
( già ) solo ente riscossione esattoriale e quindi sprovvista di
[...] Controparte_4 titolarità del diritto di credito che invece andava riconosciuto all' e al Controparte_3
Comune e pertanto di non potere operare la compensazione;
di avere l'ex attivato CP_5 CP_2 ai sensi dell'art.72-bis del D.P.R. n. 602/1973 il pignoramento presso sé stessa operando la compensazione di Euro 10.227,11; di avere proposto quindi opposizione ex art.615, II c., c.p.c. con esito della citata sospensione del 26 luglio 2017.
Concludeva chiedendo di “ 1) ritenere e definitivamente dichiarare, per i motivi tutti innanzi dedotti illegittima, nulla, inefficace, inammissibile e improcedibile l'azione oppositiva intrapresa da , come rappresentata, col ricorso ex art.615, II c., c.p.c., Controparte_6 notificato il 27.12.2017, oltre che prescritti i crediti ivi indicati, come specificati in motivazione che precede.2) Condannare l'opponente agenzia di riscossione al pagamento delle spese e compensi delle due fasi, cautelare e di merito dell'odierno giudizio, oltre accessori di legge e tariffa al sottoscritto avvocato.3) Condannare l'opponente anche e conseguentemente al risarcimento del danno in favore del sottoscritto avvocato, come previsto in art.96, III c., c.p.c.”
Si costituiva con comparsa del 19.11.2018 l'opponente, , la Controparte_6 quale preliminarmente eccepiva la carenza di giurisdizione del giudice adito per essere di competenza della Commissione Tributaria di Bari che con la sentenza n. 593/2018 si era pronunciata in ordine all'eccezione di prescrizione e della soddisfazione del credito (Iva 2007 e
Irap 2008, oltre che della cartella n.01420120010149170000).
Deduceva: che prima del quinquennio rispetto all'eccepita compensazione e al pignoramento avviato contro l'attore nel 2018, erano state notificate le cartelle n. 01420110005692913000, n.
01420110091268071000, n.01420120004602465000 avverso cui non era stata proposta opposizione con la consequenziale acquiescenza mentre le altre erano state notificate dal
15.10.2012 quindi dopo il quinquennio rispetto al 14.04.2017; che era creditrice della somma di
€. 10.227,11; che ricorreva l'ipotesi di compensazione trattandosi di crediti/debiti certi, liquidi, esigibili e della stessa natura;
che era legittimata a riscuotere crediti, seppure i titolari fossero Enti terzi, per avere poste attive sempre aperte con i diversi Enti al fine di operare la riscossione per loro conto e poter riscuotere le proprie spese ed aggi;
che il credito vantato era basato su otto cartelle;
che le somme ricavate dal pignoramento presso terzi del 2006 erano state imputate proporzionalmente per ciascuna delle cartelle senza distinzione del tipo di tassa o tributo.
Concludeva chiedendo di: 1 in via preliminare dichiarare la litispendenza delle questioni sub nn. 3, 4 e 5 dell'atto di citazione con il giudizio in CTR con n. 4197/18 R.G., con conseguente cancellazione dal ruolo della causa e, in ogni caso, il suo difetto di giurisdizione in relazione a tali domande;
2 nel merito dell'eccepita compensazione e in via riconvenzionale, rigettare la domanda attorea e ritenerla illegittima con conseguente ordine, da parre a carico dell'attore, di rimettere all'esponente quanto illegittimamente incassato in virtù dell'ordinanza di assegnazione delle somme resa dal G.E. il 19.07.2018; 3 nel merito e in via subordinata circa le domande di cui ai nn. 3, 4 e 5 dell'atto di citazione, rigettarle in quanto infondate in fatto e diritto;
4 rigettare, in ogni caso, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. III comma in quanto infondata, illegittima
e non provata. Con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa trattata in prima udienza da altro giudicante è stata rimessa per la decisione non essendovi attività istruttorie da espletare.
L'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di seguito.
Preliminarmente si osserva che l'omessa motivazione della sentenza emessa dalla Commissione
Tributaria di Bari non consente di apprezzare il riferimento alle cartelle esaminate.
Va considerato inoltre che il debitore deve cogliere i termini per agire: ogni atto esecutivo fiscale
è autonomamente impugnabile entro i limiti di legge, e la mancata opposizione a un provvedimento (come una cartella o un'intimazione) può precludere la contestazione di vizi nei passaggi successivi.
Quanto all'eccezione in merito alla competenza si rammenta che è di competenza di Tribunale ordinario l'opposizione proposta per difetti ovvero per vizi formali dell'atto di pignoramento. L'orientamento prevalente è che l'opposizione al pignoramento esattoriale per fatti sostanziali vada presentata in Commissione Tributaria entro 60 giorni (art. 21 D.Lgs. 546/92), mentre il termine per proporre opposizione all'esecuzione dinanzi al Tribunale ordinario è di 40 giorni (art. 617 c.p.c.).
Le Sezioni Unite (Cass. n. 2098/2025) hanno inoltre sottolineato il principio del petitum sostanziale: se l'oggetto della domanda riguarda inscindibilmente la posizione tributaria sottostante (ad es. prescrizione maturata prima del pignoramento o mancata notifica della cartella), si ricade nella giurisdizione tributaria.
Un esempio peculiare è stato ritenuto quello in cui il terzo pignorato è esso stesso l' CP_3
e l'oggetto pignorato è un credito tributario (ad es. un rimborso IVA dovuto al debitore):
[...] anche in questi casi, ogni verifica sull'effettiva esistenza del credito spetta al giudice tributario.
E' altresì consolidato l'orientamento secondo cui qualora il contribuente contesta la pretesa tributaria, a titolo esemplificativo, per prescrizione del debito fiscale ovvero per difetto/nullità/inesistenza della notifica della cartella esattoriale la competenza appartiene al giudice tributario. Ciò significa che l'atto di pignoramento va impugnato presso la Commissione
Tributaria Provinciale competente, secondo l'art. 19, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 546/92 (in funzione di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.).
La Corte di Cassazione ha confermato che l'opposizione al pignoramento va proposta dinanzi alla
CTP quando si impugna la legittimità del credito tributario sottostante. In linea con tale orientamento, la Cassazione ha specificamente stabilito che la notifica del pignoramento equipara la notifica della cartella: dunque, il contribuente deve impugnare il pignoramento entro 60 giorni se vuol far valere vizi relativi alla cartella, e decorsi questi termini non può più sollevare questioni relative a quella cartella di pagamento. ( Cass Sezioni Unite, sentenza n. 2098/2025).
Quanto all'eccepita intervenuta prescrizione la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA, Sezione 2, con sentenza emessa all' udienza il 14/02/23 avente ad oggetto i seguenti atti:
AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420179004173960000 IRPEF-ALTRO 2007
AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420179004173960000 2007 CP_7
AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420179004173960000 IRAP 2008 ha statuito che la prescrizione pur quinquennale si era interrotta per effetto e conseguenza dell'atto di pignoramento presso terzi dell'agosto 2016 relativamente alle cartelle nn.
01420110091268071000 e 0142012004602465000 ( già oggetto di sgravio) notificate rispettivamente l'1.12.11 e il 27.1.12 e non anche per la cartella di pagamento n.
01420110005692913000, notificata l'11.2.2011, per il quale il debito risultava estinto. Si condivide altresì l'annotazione dell'omessa applicazione del disposto di cui all'art. 1193 c..c in quanto l' avrebbe dovuto imputare al credito-debito più remoto le Controparte_8 somme e procedere successivamente a valutare l'importo residuo e non eseguire un'imputazione globale determinando anche il dubbio di quale dei crediti dovessero ritenersi estinti e su quali disapplicare il computo degli interessi e spese.
L'art. 1193 c.c. testualmente dispone “ Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.
In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono,
l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti [1194, 1195, 1249]”.
L ha eseguito il pignoramento presso sé stesso ma avrebbe Controparte_3 dovuto, su valutazione del tipo di credito e degli Enti creditori, assegnare le somme e imputarle al debito anteriormente scaduto.
Quel che è certo è che la cartella di pagamento n. 01420110005692913000 non doveva essere ricompresa in quanto dagli atti depositati risultava essere stata oggetto di sgravio per l'importo, comprensivo di sanzioni e interessi di €. 898,99.
A mente di quanto previsto e disciplinato dalla normativa sopra citata, degli atti, delle cartelle e di ogni attività di riscossione coattiva si conclude che:
–i crediti sottostanti il ruolo non sono stati contestati dall'opponente;
- il creditore-opposto ha assolto all' onere probatorio su di sé incombente circa l'esistenza del titolo per cui si procede;
- entrambe le parti hanno assolto all'onere probatorio. Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., è onere dell'esecutato-opponente dare la prova del fatto sopravvenuto che abbia determinato il venir meno del diritto a procedere esecutivamente nei suoi confronti, mentre è onere dell'opposto creditore procedente provare che esso esiste ed è efficace (Cass. Civ., n. 15376/2022);
- il credito sottostante la cartella di pagamento n. 01420110005692913000 era stato soddisfatto e deve essere stralciato;
- sulle cartelle n. 01420110091268071000, n.01420120004602465000 (già oggetto di sgravio) avverso cui non era stata proposta opposizione non solo si è già pronunciata la Commissione tributaria e con sentenza motivata la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA, Sezione 2, ma è materia tributaria quindi sottratta alla valutazione di questo giudicante;
- l' ha eseguito il pignoramento presso sé stesso ma avrebbe dovuto, su Controparte_3 valutazione dei crediti e degli Enti creditori, assegnare le somme e imputarle al debito anteriormente scaduto;
- le somme già trattenute dovranno quindi essere così distribuite e rifdeterminate.
Alla luce di quanto innanzi non ricorrono i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. per non avere agito il ricorrente in mala fede o colpa grave e per essere alcune delle sue difese fondate.
Ritenuto, per le ragioni sin qui esposte, doversi accogliere la domanda;
e ritenere la parziale soccombenza dell' , restia anche a qualunque forma di definizione conciliativa e che comunque Controparte_3 avrebbe potuto dopo la sentenza tributaria di secondo grado.
Le spese si liquidano in €. 3.397,00 così determinate: fase studio €. 919,00; fase introduttiva €. 777,00; fase decisionale €.1701,00 ridotta del 50% per l'assenza di questioni di diritto rilevanti, e per la parziale soccombenza in € 1698,50 oltre oneri accessori.
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nella causa civile iscritta al nr. 14334/2018 Parte_1
RG, così provvede:
- dichiara l'estinzione del credito sottostante la cartella di pagamento n. 01420110005692913000 come già definito nella competente sede giudiziaria e della cartella n.01420120004602465000;
- dichiara l' in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_9
a rideterminare la distribuzione e imputazione dei crediti ai sensi dell'art. 1193 c.c. con CP_10 applicazione degli interessi legali fino alla proposzione della domanda introduttiva del giudizio;
- condanna l in persona del legale rappresentante pro Controparte_9 tempore, come in atti, al pagamento della somma di €.1698,50 oltre oneri accessori, spese forfettarie al 15% in favore dell'avv. . Parte_1
La sentenza è esecutiva per legge.
Bari, 2.11.2025
Il Giudice
Avv. Giovanna Lucia Testini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice, Avv. Giovanna Lucia Testini, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in prima istanza, iscritta al n. 14334/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi posta in decisione sulle conclusioni rassegnate nelle note di udienza depositate in atti,
TRA
in proprio ai sensi dell'art.86 c.p.c., con studio in Bari a Via Marchese di Montrone Parte_1
n.57, ove è elettivamente domiciliato;
Email_1
- Opponente -
Contro
(C.F. e P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore- procuratore speciale della società, subentrata a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del , in persona del Controparte_2 procuratore speciale come in atti, domiciliata in Bari alla via Sparano n. 27 presso lo studio dell'avv.
IN AG, (C.F.: , dal quale è rappresentata e difesa con mandato alle C.F._1 liti (indirizzo ; Email_2
OGGETTO: opposizione esecuzione.
CONCISA ESPOSIZIONE delle RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione del06.10.2018, notificato in data 09.10.2018, ha convenuto Parte_1 in giudizio l per sentire dichiarare la nullità, inefficacia Controparte_1
e inammissibilità dell'azione oppositiva avviata da quest'ultima per avere opposto in compensazione il proprio credito con le somme dovute ad esso ricorrente, avvocato Parte_1
Rappresentava di essere creditore in forza della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bari
n.214/2017; di avere intimato con l'atto di precetto notificato il 27.4.2017 il pagamento della somma di €. 13.496,84; di avere l' Ente di riscossione pagato solo la somma di €. 6.848,93 trattenendo il residuo importo di €. 6.647,91 a fronte di otto cartelle esattoriali non pagate pertanto per differenza aveva vantato un credito di Euro 3.579,20 (€.10.227,11 - €.6.647,91); di essere stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione avanzata con ordinanza riservata del
16.7.2018, depositata il 28 luglio 2018; di essersi comunque prescritti i crediti per un totale di
Euro 7.622,62 per decorrenza quinquennale in particolare quelli riportati nelle cartelle contraddistinte dai numeri 01420110005692913000 (notificata l'11.2.2011);
01420110091268071000 (notificata l'1.12.2011); 01420 120004602465000 (notificata il
27.1.2012) di essere per quest'ultima stata anche oggetto di sgravio e annullamento quasi totale in data 10.5.2017; di essere state le cartelle esattoriali n.01420110005692913000 e n.0142011009126 8071000, relativa al mancato pagamento dell'imposta I.V.A. 2007 e di quella
IRAP 2008, già oggetto di pignoramento presso terzi Banca d'Italia del 31.5.2016 con soddisfazione del credito;
di non avere la legittimazione attiva per essere l' Controparte_3
( già ) solo ente riscossione esattoriale e quindi sprovvista di
[...] Controparte_4 titolarità del diritto di credito che invece andava riconosciuto all' e al Controparte_3
Comune e pertanto di non potere operare la compensazione;
di avere l'ex attivato CP_5 CP_2 ai sensi dell'art.72-bis del D.P.R. n. 602/1973 il pignoramento presso sé stessa operando la compensazione di Euro 10.227,11; di avere proposto quindi opposizione ex art.615, II c., c.p.c. con esito della citata sospensione del 26 luglio 2017.
Concludeva chiedendo di “ 1) ritenere e definitivamente dichiarare, per i motivi tutti innanzi dedotti illegittima, nulla, inefficace, inammissibile e improcedibile l'azione oppositiva intrapresa da , come rappresentata, col ricorso ex art.615, II c., c.p.c., Controparte_6 notificato il 27.12.2017, oltre che prescritti i crediti ivi indicati, come specificati in motivazione che precede.2) Condannare l'opponente agenzia di riscossione al pagamento delle spese e compensi delle due fasi, cautelare e di merito dell'odierno giudizio, oltre accessori di legge e tariffa al sottoscritto avvocato.3) Condannare l'opponente anche e conseguentemente al risarcimento del danno in favore del sottoscritto avvocato, come previsto in art.96, III c., c.p.c.”
Si costituiva con comparsa del 19.11.2018 l'opponente, , la Controparte_6 quale preliminarmente eccepiva la carenza di giurisdizione del giudice adito per essere di competenza della Commissione Tributaria di Bari che con la sentenza n. 593/2018 si era pronunciata in ordine all'eccezione di prescrizione e della soddisfazione del credito (Iva 2007 e
Irap 2008, oltre che della cartella n.01420120010149170000).
Deduceva: che prima del quinquennio rispetto all'eccepita compensazione e al pignoramento avviato contro l'attore nel 2018, erano state notificate le cartelle n. 01420110005692913000, n.
01420110091268071000, n.01420120004602465000 avverso cui non era stata proposta opposizione con la consequenziale acquiescenza mentre le altre erano state notificate dal
15.10.2012 quindi dopo il quinquennio rispetto al 14.04.2017; che era creditrice della somma di
€. 10.227,11; che ricorreva l'ipotesi di compensazione trattandosi di crediti/debiti certi, liquidi, esigibili e della stessa natura;
che era legittimata a riscuotere crediti, seppure i titolari fossero Enti terzi, per avere poste attive sempre aperte con i diversi Enti al fine di operare la riscossione per loro conto e poter riscuotere le proprie spese ed aggi;
che il credito vantato era basato su otto cartelle;
che le somme ricavate dal pignoramento presso terzi del 2006 erano state imputate proporzionalmente per ciascuna delle cartelle senza distinzione del tipo di tassa o tributo.
Concludeva chiedendo di: 1 in via preliminare dichiarare la litispendenza delle questioni sub nn. 3, 4 e 5 dell'atto di citazione con il giudizio in CTR con n. 4197/18 R.G., con conseguente cancellazione dal ruolo della causa e, in ogni caso, il suo difetto di giurisdizione in relazione a tali domande;
2 nel merito dell'eccepita compensazione e in via riconvenzionale, rigettare la domanda attorea e ritenerla illegittima con conseguente ordine, da parre a carico dell'attore, di rimettere all'esponente quanto illegittimamente incassato in virtù dell'ordinanza di assegnazione delle somme resa dal G.E. il 19.07.2018; 3 nel merito e in via subordinata circa le domande di cui ai nn. 3, 4 e 5 dell'atto di citazione, rigettarle in quanto infondate in fatto e diritto;
4 rigettare, in ogni caso, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. III comma in quanto infondata, illegittima
e non provata. Con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa trattata in prima udienza da altro giudicante è stata rimessa per la decisione non essendovi attività istruttorie da espletare.
L'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di seguito.
Preliminarmente si osserva che l'omessa motivazione della sentenza emessa dalla Commissione
Tributaria di Bari non consente di apprezzare il riferimento alle cartelle esaminate.
Va considerato inoltre che il debitore deve cogliere i termini per agire: ogni atto esecutivo fiscale
è autonomamente impugnabile entro i limiti di legge, e la mancata opposizione a un provvedimento (come una cartella o un'intimazione) può precludere la contestazione di vizi nei passaggi successivi.
Quanto all'eccezione in merito alla competenza si rammenta che è di competenza di Tribunale ordinario l'opposizione proposta per difetti ovvero per vizi formali dell'atto di pignoramento. L'orientamento prevalente è che l'opposizione al pignoramento esattoriale per fatti sostanziali vada presentata in Commissione Tributaria entro 60 giorni (art. 21 D.Lgs. 546/92), mentre il termine per proporre opposizione all'esecuzione dinanzi al Tribunale ordinario è di 40 giorni (art. 617 c.p.c.).
Le Sezioni Unite (Cass. n. 2098/2025) hanno inoltre sottolineato il principio del petitum sostanziale: se l'oggetto della domanda riguarda inscindibilmente la posizione tributaria sottostante (ad es. prescrizione maturata prima del pignoramento o mancata notifica della cartella), si ricade nella giurisdizione tributaria.
Un esempio peculiare è stato ritenuto quello in cui il terzo pignorato è esso stesso l' CP_3
e l'oggetto pignorato è un credito tributario (ad es. un rimborso IVA dovuto al debitore):
[...] anche in questi casi, ogni verifica sull'effettiva esistenza del credito spetta al giudice tributario.
E' altresì consolidato l'orientamento secondo cui qualora il contribuente contesta la pretesa tributaria, a titolo esemplificativo, per prescrizione del debito fiscale ovvero per difetto/nullità/inesistenza della notifica della cartella esattoriale la competenza appartiene al giudice tributario. Ciò significa che l'atto di pignoramento va impugnato presso la Commissione
Tributaria Provinciale competente, secondo l'art. 19, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 546/92 (in funzione di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.).
La Corte di Cassazione ha confermato che l'opposizione al pignoramento va proposta dinanzi alla
CTP quando si impugna la legittimità del credito tributario sottostante. In linea con tale orientamento, la Cassazione ha specificamente stabilito che la notifica del pignoramento equipara la notifica della cartella: dunque, il contribuente deve impugnare il pignoramento entro 60 giorni se vuol far valere vizi relativi alla cartella, e decorsi questi termini non può più sollevare questioni relative a quella cartella di pagamento. ( Cass Sezioni Unite, sentenza n. 2098/2025).
Quanto all'eccepita intervenuta prescrizione la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA, Sezione 2, con sentenza emessa all' udienza il 14/02/23 avente ad oggetto i seguenti atti:
AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420179004173960000 IRPEF-ALTRO 2007
AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420179004173960000 2007 CP_7
AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420179004173960000 IRAP 2008 ha statuito che la prescrizione pur quinquennale si era interrotta per effetto e conseguenza dell'atto di pignoramento presso terzi dell'agosto 2016 relativamente alle cartelle nn.
01420110091268071000 e 0142012004602465000 ( già oggetto di sgravio) notificate rispettivamente l'1.12.11 e il 27.1.12 e non anche per la cartella di pagamento n.
01420110005692913000, notificata l'11.2.2011, per il quale il debito risultava estinto. Si condivide altresì l'annotazione dell'omessa applicazione del disposto di cui all'art. 1193 c..c in quanto l' avrebbe dovuto imputare al credito-debito più remoto le Controparte_8 somme e procedere successivamente a valutare l'importo residuo e non eseguire un'imputazione globale determinando anche il dubbio di quale dei crediti dovessero ritenersi estinti e su quali disapplicare il computo degli interessi e spese.
L'art. 1193 c.c. testualmente dispone “ Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.
In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono,
l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti [1194, 1195, 1249]”.
L ha eseguito il pignoramento presso sé stesso ma avrebbe Controparte_3 dovuto, su valutazione del tipo di credito e degli Enti creditori, assegnare le somme e imputarle al debito anteriormente scaduto.
Quel che è certo è che la cartella di pagamento n. 01420110005692913000 non doveva essere ricompresa in quanto dagli atti depositati risultava essere stata oggetto di sgravio per l'importo, comprensivo di sanzioni e interessi di €. 898,99.
A mente di quanto previsto e disciplinato dalla normativa sopra citata, degli atti, delle cartelle e di ogni attività di riscossione coattiva si conclude che:
–i crediti sottostanti il ruolo non sono stati contestati dall'opponente;
- il creditore-opposto ha assolto all' onere probatorio su di sé incombente circa l'esistenza del titolo per cui si procede;
- entrambe le parti hanno assolto all'onere probatorio. Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., è onere dell'esecutato-opponente dare la prova del fatto sopravvenuto che abbia determinato il venir meno del diritto a procedere esecutivamente nei suoi confronti, mentre è onere dell'opposto creditore procedente provare che esso esiste ed è efficace (Cass. Civ., n. 15376/2022);
- il credito sottostante la cartella di pagamento n. 01420110005692913000 era stato soddisfatto e deve essere stralciato;
- sulle cartelle n. 01420110091268071000, n.01420120004602465000 (già oggetto di sgravio) avverso cui non era stata proposta opposizione non solo si è già pronunciata la Commissione tributaria e con sentenza motivata la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA, Sezione 2, ma è materia tributaria quindi sottratta alla valutazione di questo giudicante;
- l' ha eseguito il pignoramento presso sé stesso ma avrebbe dovuto, su Controparte_3 valutazione dei crediti e degli Enti creditori, assegnare le somme e imputarle al debito anteriormente scaduto;
- le somme già trattenute dovranno quindi essere così distribuite e rifdeterminate.
Alla luce di quanto innanzi non ricorrono i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. per non avere agito il ricorrente in mala fede o colpa grave e per essere alcune delle sue difese fondate.
Ritenuto, per le ragioni sin qui esposte, doversi accogliere la domanda;
e ritenere la parziale soccombenza dell' , restia anche a qualunque forma di definizione conciliativa e che comunque Controparte_3 avrebbe potuto dopo la sentenza tributaria di secondo grado.
Le spese si liquidano in €. 3.397,00 così determinate: fase studio €. 919,00; fase introduttiva €. 777,00; fase decisionale €.1701,00 ridotta del 50% per l'assenza di questioni di diritto rilevanti, e per la parziale soccombenza in € 1698,50 oltre oneri accessori.
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nella causa civile iscritta al nr. 14334/2018 Parte_1
RG, così provvede:
- dichiara l'estinzione del credito sottostante la cartella di pagamento n. 01420110005692913000 come già definito nella competente sede giudiziaria e della cartella n.01420120004602465000;
- dichiara l' in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_9
a rideterminare la distribuzione e imputazione dei crediti ai sensi dell'art. 1193 c.c. con CP_10 applicazione degli interessi legali fino alla proposzione della domanda introduttiva del giudizio;
- condanna l in persona del legale rappresentante pro Controparte_9 tempore, come in atti, al pagamento della somma di €.1698,50 oltre oneri accessori, spese forfettarie al 15% in favore dell'avv. . Parte_1
La sentenza è esecutiva per legge.
Bari, 2.11.2025
Il Giudice
Avv. Giovanna Lucia Testini