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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/11/2025, n. 4713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4713 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 15943/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. LA OR ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15943/2022 R.G. LAVORO
TRA
n. a TRENTOLA-DUCENTA (CE) il 23/12/1964 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. PIROLO FRANCESCO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. CUZZUPOLI LUCA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1. Premessa
Con ricorso depositato in data 09/12/2022 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo: Controparte_2
“I) Accertare e dichiarare sussistente il rapporto di lavoro subordinato tra l'istante e la
[...] per il periodo di lavoro dal 18/11/2016 al 30/11/2018 di cui in premessa e, per CP_3
l'effetto, revocare e/o annullare il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato sopra citato, con conseguente condanna dell' al riaccredito dei contributi CP_1 previdenziali e all'annullamento degli eventuali indebiti che siano conseguenza del provvedimento impugnato.”.
Nello specifico, parte ricorrente ha premesso:
1 - di aver ricevuto in data 17/08/2022 una comunicazione da parte dell' del CP_1 disconoscimento del rapporto di lavoro presso l'azienda per il periodo dal Controparte_3
18/11/2016 al 30/11/2018;
- che tale provvedimento è illegittimo, sia per motivi formali, che per ragioni di merito.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto il rigetto della domanda. CP_1
Esperita l'istruttoria ammessa, la causa è stata rinviata per la discussione e l'udienza di discussione
è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La causa viene decisa con sentenza.
2. La normativa e la giurisprudenza rilevanti
Va premesso che, per pacifica giurisprudenza di legittimità, i verbali di accertamento degli organi ispettivi, fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonchè alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (ex multis, Cass. n. 23800 del 2014).
Pur tuttavia, detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono, comunque, elemento di prova, valutabile in concorso con gli altri elementi da disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass. n. 4006 del 2022).
Anche di recente con l'ordinanza n.36573 del 14.12.2022, la Cassazione ha affermato che, nei verbali ispettivi, le notizie acquisite da terzi e le valutazioni personali dei pubblici ufficiali, non godendo della fede privilegiata, formano oggetto di prova liberamente valutabile dal giudicante.
3. Nel merito
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, per le ragioni di seguito evidenziate (anche sulla scorta delle motivazioni già espressa dal Tribunale in analoga fattispecie e confermate dalla Corte di appello, in sede di gravame, cfr. sent. TRib. Napoli nord, est. n. 518 del 2024 e 3370 del CP_4
2025 della Corte di Appello di Napoli).
L'istruttoria svolta nel corso del giudizio ha, infatti, essenzialmente confermato le allegazioni di parte ricorrente.
Il testimone (cfr. verbale della udienza del 17 settembre 2024), infatti, ha Testimone_1 confermato di aver prestato l'attività lavorativa in favore della società unitamente al CP_3 ricorrente nel periodo oggetto di causa, avendo dichiarato “… conosco il ricorrente da molti anni
2 perché abbiamo lavorato insieme fino al 2014 presso la sede della “Ford” ad Aversa. Adr: nel novembre 2016 abbiamo, poi, iniziato a lavorare entrambi alle dipendenze della “
[...]
” ed abbiamo lavorato li fino al novembre 2018. Adr: noi lavoravamo presso la CP_5 sede di Trentola Ducenta, sita alla via Dali. Adr: noi ci occupavamo della sistemazione della documentazione amministrativa, delle fatture che ci portava il nostro datore di lavoro. Adr: il nostro datore di lavoro era . C'era anche suo fratello . Persona_1 Persona_2
Preciso che era maggiormente presente che ci dava direttive. Adr: io e il Persona_1 ricorrente lavoravamo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 15:00. Adr: in ufficio come dipendenti eravamo solo io ed il ricorrente. adr: io ricevevo una retribuzione di circa 1400 euro al mese, ricevuti a mezzo bonifico o in contanti. Credo che il ricorrente ricevesse la mia stessa retribuzione. Adr: si è poi interrotto il nostro rapporto lavorativo perché avevamo deciso di aprire una nostra officina. Adr: anche io ho un giudizio pendente contro l' avente il medesimo CP_1 oggetto per il mio rapporto di lavoro alle dipendenze della “ ”. Controparte_5
Anche il testimone ha confermato la sussistenza del rapporto di lavoro oggetto di Persona_1 disconoscimento da parte dell' avendo affermato quanto segue “Adr: conosco il ricorrente CP_1 perché è stato dipendente della “ ” e vi ha lavorato dal 2016 al 2018 circa. Controparte_5
Io ero il socio della predetta società e mio fratello era il legale rappresentante della stessa nonché socio. Adesso questa società è stata messa in liquidazione ... Adr: il ricorrente lavorava presso la sede di Trentola Ducenta alla via Salvatore Dali, anche se il nome di questa strada è cambiata nel tempo. Adr: il ricorrente era addetto all'amministrazione, si occupava del caricamento dati, sistemazione documentazione ammnistrativa. Adr: oltre al ricorrente lavorava anche Tes_1
, limitatamente allo stesso periodo ossia dal 2016 al 2018. In quel periodo, che io ricordi,
[...] erano solo loro due i dipendenti. Adr: il ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì per circa 6 ore al giorno, o di mattina o di pomeriggio ed era inquadrato con un contratto part-time. Adr: io non sempre ero presente in sede ma mi alternavo con mio fratello. Adr: il ricorrente riceveva direttive
o da me o da mio fratello. Adr. Il ricorrente veniva pagato o a mezzo bonifico o in contanti ma non ricordo a quanto ammontasse la sua retribuzione. Adr: il rapporto di lavoro si è interrotto perché il ricorrente ha deciso di non voler lavorare piu con noi. Adr: l'attività della società predetta è iniziata nel 2015 circa fino al 2021 quando c'è stata la cessione. Ora è stata messa in liquidazione dal nuovo amministratore. Adr: il ricorrente non ha cause contro di me”.
Il Tribunale non ritiene di ravvisare alcuna situazione di incapacità a testimoniare nella posizione dei testi escussi. Ciò atteso che il primo, pur avendo, all'epoca della escussione da parte del CP_ Tribunale, un procedimento pendente nei confronti di per i medesimi accertamenti per cui è causa, è parso, nel riferire i fatti, obiettivo e asettico, non mostrando alcun coinvolgimento e non
3 ricorrendo mai ad espressioni che possano indurre il Tribunale a considerare minata la sua tranquillità di giudizio. Il secondo, socio della società datrice di lavoro (che non è parte, tuttavia, del presente giudizio), essendo stato solo genericamente allegato e non documentato, in alcun modo, da parte dell'ente, un suo concreto interesse all'esito del presente giudizio.
Ancora, invece, può essere dato rilievo (sotto forma di prova c.d. atipica) alla circostanza che il teste ha riferito in questo giudizio le medesime circostanze riferite anche nel diverso, ma Per_1 analogo giudizio, introdotto da un collega del ricorrente (è noto, infatti, che le prove assunte in un precedente processo - anche tra parti diverse- e le sentenze ivi pronunciate, sono liberamente valutabili nel giudizio civile quali prove precostituite e atipiche - se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti;
cfr. Cass. Sez. 3, 16/04/2025, n. 9957).
Infine, gli elementi di senso ostativo all'accoglimento del ricorso, pure emersi, non possono dirsi dirimenti:
- l'esiguità delle fatture emesse, oltre a non implicare necessariamente l'insussistenza dell'attività lavorativa, è un elemento non significativo, in quanto rileva(va) eventualmente verificare il contenuto delle fatture, che ben potrebbero aver ad oggetto prestazioni durature nel tempo e tali da coprire più mesi;
- l'acquisto di beni strumentali solo nel 2018 non esclude che in precedenza siano stati utilizzati beni già in possesso della società, soprattutto alla luce di quanto dichiarato in sede ispettiva in ordine all'uso di beni già in possesso dei fratelli quali titolari di Per_1 autonomo studio professionale;
- il riscontro della assenza di collegamento internet ed elettricità è un accertamento postumo rispetto al periodo di lavoro disconosciuto;
- la collocazione della sede al civico n.4 anziché al n.8 è presumibilmente collegata a mutamenti nel tempo, come emerge anche dal rilievo che nel corso della ispezione l'amministratore riferiva di un iniziale collocamento al civico n.2 poi divenuto n.4; Per_3 anche il citava il civico n.2 spiegando che quello della era il Persona_2 CP_3
primo accesso sulla strada e dichiarava di avere il proprio studio al civico Persona_1
n.8 distinguendolo dalla sede della;
CP_3
- gli accertamenti ispettivi non appaiono in contrasto con le dichiarazioni rese dai testimoni:
In primo luogo deve osservarsi che l'accesso ispettivo è inevitabilmente avvenuto in data successiva al momento in cui si è svolto il rapporto di lavoro: In aggiunta, ancor più significativamente, gli stessi ispettori hanno dichiarato di non aver fatto accesso in tutti i locali presenti ed in particolar modo di non aver fatto accesso al piano superiore, ove gli altri testimoni escussi hanno dichiarato che veniva svolta l'attività lavorativa.
4 CP_ In conclusione, anche dalle circostanze evincibili dal verbale (cfr. all. alla memoria dell' , non emergono sufficienti elementi idonei a fondare le conclusioni cui è giunto l'ente.
Gli stessi elementi indiziari raccolti appaiono di dubbia e non univoca lettura, come sopra precisato, ed in parte sconfessati sia dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva sia dalle dichiarazioni testimoniali raccolte in corso di giudizio.
Alla luce di tutto quanto osservato deve, quindi, accogliersi il ricorso e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro tra il ricorrente e la dal 18/11/2016 al 30/11/2018, con Controparte_3 conseguente condanna dell'ente previdenziale al riaccredito dei contributi relativi a tale rapporto di lavoro.
4. Le spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso
e per l'effetto
- dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro tra parte ricorrente e la dal Controparte_3
18/11/2016 al 30/11/2018;
- condanna l' a riaccreditare i contributi versati con riferimento a tale rapporto di lavoro;
CP_1
- condanna l' al pagamento delle spese in favore di parte ricorrente, che liquida in € 2.697,00, CP_1 oltre spese generali, IVA e cpa, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 24/11/2025 il Giudice del Lavoro
LA OR
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. LA OR ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15943/2022 R.G. LAVORO
TRA
n. a TRENTOLA-DUCENTA (CE) il 23/12/1964 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. PIROLO FRANCESCO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. CUZZUPOLI LUCA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1. Premessa
Con ricorso depositato in data 09/12/2022 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo: Controparte_2
“I) Accertare e dichiarare sussistente il rapporto di lavoro subordinato tra l'istante e la
[...] per il periodo di lavoro dal 18/11/2016 al 30/11/2018 di cui in premessa e, per CP_3
l'effetto, revocare e/o annullare il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato sopra citato, con conseguente condanna dell' al riaccredito dei contributi CP_1 previdenziali e all'annullamento degli eventuali indebiti che siano conseguenza del provvedimento impugnato.”.
Nello specifico, parte ricorrente ha premesso:
1 - di aver ricevuto in data 17/08/2022 una comunicazione da parte dell' del CP_1 disconoscimento del rapporto di lavoro presso l'azienda per il periodo dal Controparte_3
18/11/2016 al 30/11/2018;
- che tale provvedimento è illegittimo, sia per motivi formali, che per ragioni di merito.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto il rigetto della domanda. CP_1
Esperita l'istruttoria ammessa, la causa è stata rinviata per la discussione e l'udienza di discussione
è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La causa viene decisa con sentenza.
2. La normativa e la giurisprudenza rilevanti
Va premesso che, per pacifica giurisprudenza di legittimità, i verbali di accertamento degli organi ispettivi, fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonchè alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (ex multis, Cass. n. 23800 del 2014).
Pur tuttavia, detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono, comunque, elemento di prova, valutabile in concorso con gli altri elementi da disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass. n. 4006 del 2022).
Anche di recente con l'ordinanza n.36573 del 14.12.2022, la Cassazione ha affermato che, nei verbali ispettivi, le notizie acquisite da terzi e le valutazioni personali dei pubblici ufficiali, non godendo della fede privilegiata, formano oggetto di prova liberamente valutabile dal giudicante.
3. Nel merito
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, per le ragioni di seguito evidenziate (anche sulla scorta delle motivazioni già espressa dal Tribunale in analoga fattispecie e confermate dalla Corte di appello, in sede di gravame, cfr. sent. TRib. Napoli nord, est. n. 518 del 2024 e 3370 del CP_4
2025 della Corte di Appello di Napoli).
L'istruttoria svolta nel corso del giudizio ha, infatti, essenzialmente confermato le allegazioni di parte ricorrente.
Il testimone (cfr. verbale della udienza del 17 settembre 2024), infatti, ha Testimone_1 confermato di aver prestato l'attività lavorativa in favore della società unitamente al CP_3 ricorrente nel periodo oggetto di causa, avendo dichiarato “… conosco il ricorrente da molti anni
2 perché abbiamo lavorato insieme fino al 2014 presso la sede della “Ford” ad Aversa. Adr: nel novembre 2016 abbiamo, poi, iniziato a lavorare entrambi alle dipendenze della “
[...]
” ed abbiamo lavorato li fino al novembre 2018. Adr: noi lavoravamo presso la CP_5 sede di Trentola Ducenta, sita alla via Dali. Adr: noi ci occupavamo della sistemazione della documentazione amministrativa, delle fatture che ci portava il nostro datore di lavoro. Adr: il nostro datore di lavoro era . C'era anche suo fratello . Persona_1 Persona_2
Preciso che era maggiormente presente che ci dava direttive. Adr: io e il Persona_1 ricorrente lavoravamo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 15:00. Adr: in ufficio come dipendenti eravamo solo io ed il ricorrente. adr: io ricevevo una retribuzione di circa 1400 euro al mese, ricevuti a mezzo bonifico o in contanti. Credo che il ricorrente ricevesse la mia stessa retribuzione. Adr: si è poi interrotto il nostro rapporto lavorativo perché avevamo deciso di aprire una nostra officina. Adr: anche io ho un giudizio pendente contro l' avente il medesimo CP_1 oggetto per il mio rapporto di lavoro alle dipendenze della “ ”. Controparte_5
Anche il testimone ha confermato la sussistenza del rapporto di lavoro oggetto di Persona_1 disconoscimento da parte dell' avendo affermato quanto segue “Adr: conosco il ricorrente CP_1 perché è stato dipendente della “ ” e vi ha lavorato dal 2016 al 2018 circa. Controparte_5
Io ero il socio della predetta società e mio fratello era il legale rappresentante della stessa nonché socio. Adesso questa società è stata messa in liquidazione ... Adr: il ricorrente lavorava presso la sede di Trentola Ducenta alla via Salvatore Dali, anche se il nome di questa strada è cambiata nel tempo. Adr: il ricorrente era addetto all'amministrazione, si occupava del caricamento dati, sistemazione documentazione ammnistrativa. Adr: oltre al ricorrente lavorava anche Tes_1
, limitatamente allo stesso periodo ossia dal 2016 al 2018. In quel periodo, che io ricordi,
[...] erano solo loro due i dipendenti. Adr: il ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì per circa 6 ore al giorno, o di mattina o di pomeriggio ed era inquadrato con un contratto part-time. Adr: io non sempre ero presente in sede ma mi alternavo con mio fratello. Adr: il ricorrente riceveva direttive
o da me o da mio fratello. Adr. Il ricorrente veniva pagato o a mezzo bonifico o in contanti ma non ricordo a quanto ammontasse la sua retribuzione. Adr: il rapporto di lavoro si è interrotto perché il ricorrente ha deciso di non voler lavorare piu con noi. Adr: l'attività della società predetta è iniziata nel 2015 circa fino al 2021 quando c'è stata la cessione. Ora è stata messa in liquidazione dal nuovo amministratore. Adr: il ricorrente non ha cause contro di me”.
Il Tribunale non ritiene di ravvisare alcuna situazione di incapacità a testimoniare nella posizione dei testi escussi. Ciò atteso che il primo, pur avendo, all'epoca della escussione da parte del CP_ Tribunale, un procedimento pendente nei confronti di per i medesimi accertamenti per cui è causa, è parso, nel riferire i fatti, obiettivo e asettico, non mostrando alcun coinvolgimento e non
3 ricorrendo mai ad espressioni che possano indurre il Tribunale a considerare minata la sua tranquillità di giudizio. Il secondo, socio della società datrice di lavoro (che non è parte, tuttavia, del presente giudizio), essendo stato solo genericamente allegato e non documentato, in alcun modo, da parte dell'ente, un suo concreto interesse all'esito del presente giudizio.
Ancora, invece, può essere dato rilievo (sotto forma di prova c.d. atipica) alla circostanza che il teste ha riferito in questo giudizio le medesime circostanze riferite anche nel diverso, ma Per_1 analogo giudizio, introdotto da un collega del ricorrente (è noto, infatti, che le prove assunte in un precedente processo - anche tra parti diverse- e le sentenze ivi pronunciate, sono liberamente valutabili nel giudizio civile quali prove precostituite e atipiche - se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti;
cfr. Cass. Sez. 3, 16/04/2025, n. 9957).
Infine, gli elementi di senso ostativo all'accoglimento del ricorso, pure emersi, non possono dirsi dirimenti:
- l'esiguità delle fatture emesse, oltre a non implicare necessariamente l'insussistenza dell'attività lavorativa, è un elemento non significativo, in quanto rileva(va) eventualmente verificare il contenuto delle fatture, che ben potrebbero aver ad oggetto prestazioni durature nel tempo e tali da coprire più mesi;
- l'acquisto di beni strumentali solo nel 2018 non esclude che in precedenza siano stati utilizzati beni già in possesso della società, soprattutto alla luce di quanto dichiarato in sede ispettiva in ordine all'uso di beni già in possesso dei fratelli quali titolari di Per_1 autonomo studio professionale;
- il riscontro della assenza di collegamento internet ed elettricità è un accertamento postumo rispetto al periodo di lavoro disconosciuto;
- la collocazione della sede al civico n.4 anziché al n.8 è presumibilmente collegata a mutamenti nel tempo, come emerge anche dal rilievo che nel corso della ispezione l'amministratore riferiva di un iniziale collocamento al civico n.2 poi divenuto n.4; Per_3 anche il citava il civico n.2 spiegando che quello della era il Persona_2 CP_3
primo accesso sulla strada e dichiarava di avere il proprio studio al civico Persona_1
n.8 distinguendolo dalla sede della;
CP_3
- gli accertamenti ispettivi non appaiono in contrasto con le dichiarazioni rese dai testimoni:
In primo luogo deve osservarsi che l'accesso ispettivo è inevitabilmente avvenuto in data successiva al momento in cui si è svolto il rapporto di lavoro: In aggiunta, ancor più significativamente, gli stessi ispettori hanno dichiarato di non aver fatto accesso in tutti i locali presenti ed in particolar modo di non aver fatto accesso al piano superiore, ove gli altri testimoni escussi hanno dichiarato che veniva svolta l'attività lavorativa.
4 CP_ In conclusione, anche dalle circostanze evincibili dal verbale (cfr. all. alla memoria dell' , non emergono sufficienti elementi idonei a fondare le conclusioni cui è giunto l'ente.
Gli stessi elementi indiziari raccolti appaiono di dubbia e non univoca lettura, come sopra precisato, ed in parte sconfessati sia dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva sia dalle dichiarazioni testimoniali raccolte in corso di giudizio.
Alla luce di tutto quanto osservato deve, quindi, accogliersi il ricorso e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro tra il ricorrente e la dal 18/11/2016 al 30/11/2018, con Controparte_3 conseguente condanna dell'ente previdenziale al riaccredito dei contributi relativi a tale rapporto di lavoro.
4. Le spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso
e per l'effetto
- dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro tra parte ricorrente e la dal Controparte_3
18/11/2016 al 30/11/2018;
- condanna l' a riaccreditare i contributi versati con riferimento a tale rapporto di lavoro;
CP_1
- condanna l' al pagamento delle spese in favore di parte ricorrente, che liquida in € 2.697,00, CP_1 oltre spese generali, IVA e cpa, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 24/11/2025 il Giudice del Lavoro
LA OR
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