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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ancona, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SAMUELE GIOVANNI, Presidente
MA AR, OR
DICUONZO RUGGIERO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 296/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ancona - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 00320259000760361000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- INTIMAZIONE PAG n. 00320259000760361000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- INTIMAZIONE PAG n. 00320259000760361000 IRPEF-ALTRO 2011 - INTIMAZIONE PAG n. 00320259000760361000 IRAP 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: dichiarare nullo e/o annullare l'atto impugnato per intervenuta prescrizione del credito oggetto dell'intimazione di pagamento, con ogni consequenziale statuizione.
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna gli atti di pagamento in epigrafe , esponendo che tutte le voci di debito elencate si riferiscono all'anno 2011 e riguardano importi dovuti per vari tributi ed accessori;
che, da informazioni apprese presso il competente Ufficio, aveva appurato che si tratterebbe di debiti riferiti a vari tributi;
che nella prima pagina dell'atto d'intimazione è inoltre specificato che la data di notifica della cartella risale all'11 novembre 2014 e che non vi sono stati ulteriori atti interruttivi della prescrizione.
Eccepisce pertanto l'intervenuta prescrizione del credito oggetto d'intimazione.
L' Agenzia Delle Entrate – Riscossione si costituisce e deduce che la notifica della cartella è stata effettuata il giorno 11.11.2014 alle ore 06:46:41 (messaggio "Notifica cartella di pagamento n. 00320140008100702000 Codice Fiscale P.IVA_1") mediante invio di pec proveniente dall'indirizzo "notifica.marche@cert. equitaliacentro.it" indirizzato all'indirizzo "Email_4" (consegnato nella casella di destinazione).
Argomenta, nel resto, per il rigetto della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'af deduce che nel contesto della lavorazione della posizione della società obbligata è stata poi creata la cartella 00320140008100702501 dedicata al coobbligato Ricorrente_1.
In presenza di più soggetti obbligati, effettivamente la notifica tempestiva della cartella di pagamento nei confronti dell'obbligato principale impedisce comunque il verificarsi della decadenza nei confronti degli altri coobbligati, ancorché nei confronti di questi ultimi sia tardiva.Questo il principio desumibile dalla pronuncia della Corte di cassazione n. 26346/2021 del 29 settembre 2021. Così come è pacifico che ciò vale sia per gli atti di accertamento sia per gli atti esecutivi.
Nel discende che, per normativa covid, la quale ha visto allungare, complessivamente, di 542 giorni il decorso dei termini ordinari di prescrizione,gli atti di intimazione sono stati emessi nei termini .
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che determina in € 3.344,00.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SAMUELE GIOVANNI, Presidente
MA AR, OR
DICUONZO RUGGIERO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 296/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ancona - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 00320259000760361000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- INTIMAZIONE PAG n. 00320259000760361000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- INTIMAZIONE PAG n. 00320259000760361000 IRPEF-ALTRO 2011 - INTIMAZIONE PAG n. 00320259000760361000 IRAP 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: dichiarare nullo e/o annullare l'atto impugnato per intervenuta prescrizione del credito oggetto dell'intimazione di pagamento, con ogni consequenziale statuizione.
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna gli atti di pagamento in epigrafe , esponendo che tutte le voci di debito elencate si riferiscono all'anno 2011 e riguardano importi dovuti per vari tributi ed accessori;
che, da informazioni apprese presso il competente Ufficio, aveva appurato che si tratterebbe di debiti riferiti a vari tributi;
che nella prima pagina dell'atto d'intimazione è inoltre specificato che la data di notifica della cartella risale all'11 novembre 2014 e che non vi sono stati ulteriori atti interruttivi della prescrizione.
Eccepisce pertanto l'intervenuta prescrizione del credito oggetto d'intimazione.
L' Agenzia Delle Entrate – Riscossione si costituisce e deduce che la notifica della cartella è stata effettuata il giorno 11.11.2014 alle ore 06:46:41 (messaggio "Notifica cartella di pagamento n. 00320140008100702000 Codice Fiscale P.IVA_1") mediante invio di pec proveniente dall'indirizzo "notifica.marche@cert. equitaliacentro.it" indirizzato all'indirizzo "Email_4" (consegnato nella casella di destinazione).
Argomenta, nel resto, per il rigetto della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'af deduce che nel contesto della lavorazione della posizione della società obbligata è stata poi creata la cartella 00320140008100702501 dedicata al coobbligato Ricorrente_1.
In presenza di più soggetti obbligati, effettivamente la notifica tempestiva della cartella di pagamento nei confronti dell'obbligato principale impedisce comunque il verificarsi della decadenza nei confronti degli altri coobbligati, ancorché nei confronti di questi ultimi sia tardiva.Questo il principio desumibile dalla pronuncia della Corte di cassazione n. 26346/2021 del 29 settembre 2021. Così come è pacifico che ciò vale sia per gli atti di accertamento sia per gli atti esecutivi.
Nel discende che, per normativa covid, la quale ha visto allungare, complessivamente, di 542 giorni il decorso dei termini ordinari di prescrizione,gli atti di intimazione sono stati emessi nei termini .
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che determina in € 3.344,00.