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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/02/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1003/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1003/2021 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv.to Parte_1 C.F._1
Elio Bindi e dall'Avv. Alessandro Grassi, in via disgiunta tra loro, e con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Seregno, Via Palestro n. 12, giusta procura in atti ATTORE OPPONENTE
NEI CONFRONTI DI
, già (Cod. Fisc., ), procuratrice Controparte_1 P_ P.IVA_1 della società appresentata e difesa dagli Avv.ti Gennaro Ferrecchia e CP_2
Massimiliano Silvestri, con studio in Lecce, via Oberdan, n.14 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Filippo Gorreta, in Monza, Via Manzoni n.20, giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
CONVENUTA OPPOSTA Con l'intervento di
.F ), in persona dei legali rappresentanti Controparte_1 P.IVA_1
Procuratori speciali e rappresentata e difesa, Parte_2 Parte_3 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Gennaro Ferrecchia e Massimiliano Silvestri, con studio in Lecce, via Oberdan, n.14 ed ivi elettivamente domiciliata;
INTERVENUTA
OGGETTO del giudizio: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di finanziamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Gli Avv.ti E.Bindi e A.Grassi per l'attore opponente (come da foglio separato in data 26-27.04.2023): pagina 1 di 8 “Voglia il Giudice del Tribunale adito, disattesa ogni avversaria eccezione e conclusione, così giudicare:
- in via preliminare: accogliersi le eccezioni preliminari formulate all'udienza del 3 maggio 2022 in conseguenza dell'intervento di in proprio, di cui Controparte_1 all'atto di intervento dell'11 aprile 2022;
- Nel merito in integrale accoglimento dei motivi in fatto ed in diritto dedotti in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti:
- in accoglimento delle argomentazioni e deduzioni formulate in atti annullarsi il contratto di finanziamento per cui è causa, per i motivi dedotti in atti;
- annullarsi e privarsi di giuridici effetti l'ingiunzione di pagamento per tutti i motivi dedotti in atti;
- respingersi integralmente ogni avversaria domanda e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal signor all'opposta Parte_1 P_
. Competenze di lite rifuse.
[...]
Non si accetta il contraddittorio su eventuali nuove domande”
Gli Avv.ti G Ferrecchia e M. Silvestri per parte convenuta opposta P_
(come da foglio separato in data 17.04.2023):
[...]
NEL MERITO
“In via principale - rigettare la domanda formulata dall'opponente in quanto assolutamente infondata sia in fatto sia in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, emesso da Codesto On.le Tribunale, ai danni dei medesimi;
In ogni caso - condannare l'opponente al pagamento in favore di P_ delle spese di lite.
[...]
Gli Avv.ti G Ferrecchia e M. Silvestri per l'intervenuta (come da Controparte_1 foglio separato in data 17.04.2023): NEL MERITO
“In via principale - rigettare la domanda formulata dall'opponente in quanto assolutamente infondata sia in fatto sia in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, emesso da Codesto On.le Tribunale, ai danni dei medesimi;
In ogni caso - condannare l'opponente al pagamento in favore di P_ delle spese di lite.”
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. (già in qualità di procuratrice della società Controparte_1 P_ notificava il decreto ingiuntivo n. 4059/2020, R.G. n.7806 /2020, CP_2 emesso dal Tribunale di Monza il 01/12/2020 all'odierno attore in opposizione T_
, ingiungendogli il pagamento della somma di € 22.766,88 e interessi come da
[...] domanda, oltre spese e competenze professionali, a titolo di residuo non pagato del rapporto di prestito personale n , da rifondere in n.60 rate mensili per un totale P.IVA_2 di Euro 29.344,20, stipulato con Controparte_1
pagina 2 di 8 Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato ha Parte_1 convenuto in giudizio, davanti il Tribunale di Monza, Controparte_1
Ha contestato, in primo luogo, la carenza di legittimazione attiva di P_ nella sua qualità di procuratrice di in quanto la stessa non avrebbe CP_2 depositato in atti il contratto di servicing. Ha affermato inoltre l'insussistenza dei presupposti per la cessione del credito in quanto non documentati in sede monitoria. Ha poi asserito la nullità della procura alle liti rilasciata nell'interesse di P_ stante l'inesistenza delle firme dei legali rappresentanti della ricorrente/opposta nel
[...] documento informatico. Ancora, ha asserito che la lettera di decadenza dal beneficio del termine risulta priva di qualsivoglia prova dell'avvenuta spedizione e del corrispondente ricevimento ad opera di e deve conseguentemente ritenersi che non sia mai stata ricevuta dal T_ destinatario;
la stessa è pertanto inidonea a produrre qualsivoglia effetto con riguardo al rapporto contrattuale in oggetto. L'opponente evidenzia che il contratto di finanziamento per cui è causa debba essere annullato in quanto stipulato con un soggetto in stato di incapacità di intendere e di volere al momento della stipulazione in quanto affetto da grave sindrome depressiva, nonché la malafede di laddove risulta stipulato il nuovo finanziamento in P_ via sostanzialmente contestuale all'estinzione di altro contratto con debito residuo pari ad Euro 8.257,000. Contesta, infine, la quantificazione del credito azionato in quanto la documentazione prodotta non sarebbe sufficiente a ritenere provato il credito vantato dalla P_
Ha chiesto, pertanto, dichiararsi l'illegittimità e/o annullabilità del decreto ingiuntivo in oggetto ed accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal medesimo all'opposta.
procuratrice di si è costituita con comparsa in Controparte_1 CP_2 data 18.06.202, contestando l'eccezione di carenza di legittimazione attiva attesa la procura generale notarile conferita da a e quella CP_2 Controparte_1 inerente l'asserita insussistenza dei presupposti per la cessione del credito, stante l'avvenuta cessione in blocco del credito stesso. Ha poi affermato l'idoneità dell'avviso di cessione in atti, in quanto il formato digitale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica è reso disponibile dall'Istituto Poligrafico e dalla Zecca dello Stato proprio al fine di renderne più agibile la fruibilità. Ancora, ha esposto che la procura alle liti è valida atteso che la stessa è munita di tutte le firme digitali dei rispettivi soggetti menzionati. Inoltre, ha contestato l'insussistenza della decadenza dal beneficio del termine in quanto la relativa lettera è stata notificata unitamente alla diffida e regolarmente ricevuta da e, in ogni caso, il creditore, con la notifica del decreto ingiuntivo ha determinato T_ la decadenza dal beneficio del termine contrattualmente prevista. Ha ritenuto, poi, del tutto sfornita di prova l'affermazione per cui il contratto azionato in sede monitoria sia stato sottoscritto in un momento storico in cui era in stato T_
pagina 3 di 8 depressivo ed ha contestato che lo stesso sia stato stipulato al fine di estinguere un precedente finanziamento, bensì per acquistare un autoveicolo. Infine, ha ritenute infondate le contestazioni sull'importo del credito azionato stante la prova documentale dell'avvenuto pagamento delle rate, nonché la proposta transattiva avanzata dall'opponente. Ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda dell'opponente in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto. Con ordinanza, emessa in data 19.07.2021, il Giudice precedente assegnatario della causa ritenuta l'infondatezza dei motivi di opposizione concedeva la provvisoria esecuzione al decreto opposto e termine per instaurare la procedura di mediazione, fissando udienza per la data del 16 dicembre 2021, poi rinviata al 3 maggio 2022 per l'ammissione dei mezzi istruttori. Nelle more, avendo riacquistato la titolarità del credito depositava atto P_ di intervento volontario in data 12 aprile 2022 facendo proprie tutte le difese, eccezioni richieste e conclusioni già formulate da CP_2
All'udienza suindicata, il G.I. rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 06.10.2022 poi rinviata d'ufficio al 27.04.2023 e ulteriormente differita al 18 gennaio 2024. A tale udienza, mutato il Giudice nella persona fisica, sulle conclusioni delle parti come precisate in epigrafe la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusivi. Con successiva ordinanza in data 01 agosto 2024, il G.I. rimetteva la causa in istruttoria non risultando depositato l'esito dell'intrapreso procedimento di mediazione e fissando udienza per l'acquisizione agli atti dello stesso per la data del 30 gennaio 2025. All'udienza suindicata, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
-----------
L'opposizione è infondata e va respinta. In via preliminare, si osserva che l'opposta ha agito in via monitoria in forza del contratto di cessione di credito sottoscritto in data 15.02.2016 con CP_2 succeduta a titolo particolare nei rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità della cedente e nell'ambito del quale le medesime parti hanno Controparte_1 sottoscritto un contratto denominato servicing ai sensi del quale ha CP_2 nominato quale suo “Servicer” affinchè provvedesse per suo conto alle P_ gestione, all'incasso ed al recupero dei crediti ceduti(cfr. ricorso monitorio). In relazione al primo motivo di opposizione, inerente l'asserita mancata prova della qualità in capo a di procuratrice speciale di stante la Controparte_1 CP_2 mancata produzione del contratto denominato “servicing” si osserva. Tale assunto risulta smentito dalla documentazione prodotta già in sede monitoria, essendo in atti procura generale notarile conferita da a CP_2 P_ con la quale la prima conferisce alla seconda i poteri di rappresentanza
[...]
pagina 4 di 8 sostanziale e processuale necessari a procedere al recupero delle somme (rate, ivi inclusi accessori ed interessi anche di mora) relativi a contratti di credito al consumo, in caso di inadempimento del debitore.
Parte opponente afferma, inoltre, - invero, in maniera estremamente generica – la carenza di legittimazione attiva in capo a quale procuratrice speciale di P_ per “insussistenza dei presupposti per la cessione del credito in quanto non CP_2 documentati in sede monitoria” (cfr. pag. 3 atto di opposizione) e, dunque, a monte la mancanza di legittimazione di CP_2
Invero, dalla documentazione in atti risulta che parte opposta, unitamente al ricorso monitorio ha prodotto atto di cessione del credito sottoscritto in data 15.02.2016 con originaria titolare del credito derivante dal contratto di Controparte_1 finanziamento n.15451818 stipulato da in data 22.10.2015. Parte_1
La titolarità del credito in capo alla società cessionaria è dunque attestata dall'atto di cessione riportato nell'estratto della Gazzetta Ufficiale prodotto in atti (cfr. doc.1 fascicolo monitorio). Sul punto, è necessario osservare, in via generale, che il contratto di cessione di crediti e di cartolarizzazione non richiede la forma scritta né ad probationem né ad substantiam, con la conseguenza che la prova dell'esistenza dello stesso e del suo contenuto, quindi anche dei singoli crediti ceduti, può essere data liberamente, anche per presunzioni. Di recente, anche, la Suprema Corte ha affermato che “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (cfr. tra le altre, Cassazione civile 29/02/2024, n. 5478.) Pertanto, ne consegue che la prova dell'inclusione del singolo credito azionato nella cartolarizzazione può essere raggiunta, oltre che per presunzioni, anche tramite il solo avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, qualora esso contenga l'indicazione delle specifiche caratteristiche del credito ceduto. Ebbene, dalla lettura dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, nel caso di specie, emerge chiaramente che le categorie di crediti rientranti nella cessione siano state determinate in maniera puntuale. Ne consegue che la titolarità del credito in capo alla società cessionaria è dunque attestata dall'atto di cessione riportato nell'estratto della Gazzetta Ufficiale prodotto in atti (cfr. doc.1 fascicolo monitorio), con conseguente rigetto della relativa eccezione di carenza di legittimazione attiva formulata. Parimenti, non appare accoglibile, fra le altre eccezioni formulate, quella relativa all'inidoneità dell'avviso di cessione in atti tra l'altro, superata nel corso del giudizio dal pagina 5 di 8 riacquisto, intervenuto nelle more, del credito contestato da parte di P_
la quale, intervenuta nel giudizio, come da atto di intervento volontario, ex art.
[...]
111 cpc, in data 12.04.2022, ha prodotto il contratto di cessione, la lettera di riacquisto e la nuova procura alle liti. Del resto, il contenuto delle dichiarazioni rese dal legale dell'opponente, come si legge dal verbale in data 3.05.2022(ove si rileva “…che la cessione del credito da a CP_2
è avvenuta il 22.5.21 per cui nel momento in cui la convenuta si è costituita P_ già non era più titolare del credito”) appaiono contraddittorie rispetto alle difese precedentemente svolte e relative alla legittimità della cessione, quasi adombrando il riconoscimento della precedente cessione(cfr. verbale udienza 03.05.2022). Alla luce di quanto appena esposto, risulta, altresì, priva di rilievo anche l'eccezione inerente la nullità della procura alle liti, a seguito dell'intervento nel giudizio ex art. 111 cpc da parte di e della documentazione ad esso allegata (lettera di P_ riacquisto e nuova procura alle liti). Ancora, parte opponente, ha contestato l'esigibilità del credito al momento del deposito del ricorso per ingiunzione di pagamento, in quanto la lettera con la quale l'istituto di credito dichiarava la decadenza dal beneficio del termine non è mai stata ricevuta dal medesimo, con la conseguenza che, a suo dire, non si è prodotto l'effetto decadenziale dedotto da parte opposta a fondamento della propria azione. L'istituto di credito opposto, nel difendersi, ha precisato che la decadenza può verificarsi con la sola notifica dell'atto giudiziale senza che sia preceduta da una comunicazione stragiudiziale. Invero, occorre rilevare che la convenuta opposta con la comunicazione ricevuta dall'opponente in data 21.01.2020 abbia intimato al debitore di adempiere al pagamento dell'intero debito residuo, derivante dal finanziamento n. 15451817, oltre interessi e spese, in tal modo esercitando il diritto di risoluzione unilaterale del rapporto fra le parti, con conseguente decadenza dal beneficio del termine. Infatti, secondo principi consolidati della Suprema Corte e richiamati anche da recenti pronunce dei giudici di merito, “la richiesta di adempimento dell'intero debito residuo evidenzia inequivocabilmente la volontà di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine;
né osta alla configurabilità della decadenza dal beneficio del termine la previsione contrattuale che richiede l'invio di una lettera raccomandata di dichiarazione del cliente decaduto dal beneficio del termine, essendo la predetta dichiarazione necessariamente contenuta nella intimazione di adempimento per l'intero, con avvertimento che in caso di omesso pagamento sarebbe stata adita l'autorità giudiziaria.” (cfr. Tribunale di Verbania, sentenza n.128/23 del 12 maggio 2023, tra le altre anche sentenza Tribunale di Lecce 18.02.2021). Disattese, dunque, tutte le eccezioni sollevate dall'opponente, nel merito si osserva. L'opponente afferma che il contratto di finanziamento in oggetto debba essere annullato, in quanto sottoscritto in un momento storico in cui il medesimo si trovava in stato di incapacità di intendere e di volere.
pagina 6 di 8 Invero, la circostanza addotta non trova un adeguato supporto nella documentazione prodotta la quale, oltre ad essere temporalmente successiva alla stipula del contratto (2016), consiste in certificati di malattia inviati all' , prescrizioni di prime visite CP_3 psichiatriche e ricette contenenti i farmaci da assumere (cfr. doc. 3 parte attrice). Parte opponente inoltre asserisce che la malafede dell'istituto di credito si desume dalla circostanza che il finanziamento (per cui è la presente causa) risulterebbe stipulato, in via sostanzialmente contestuale, all'estinzione di altro contratto. Peraltro, tale affermazione, oltre a non rivestire rilievo ai fini del giudizio, risulta smentita dalla stessa documentazione prodotta in quanto non è possibile desumere, neanche per presunzione, il collegamento, nemmeno temporale, esistente tra il contratto in oggetto e il finanziamento estinto. In merito all'asserita non provata pretesa di sul presupposto che la Controparte_1 documentazione prodotta a corredo del procedimento monitorio non sia sufficiente a ritenere provato il credito si osserva. In sede monitoria ha allegato il contratto di cui al ricorso, Controparte_1 unitamente agli estratti conto ex art. 50 Tub, al piano di ammortamento, alle lettere di accettazione e liquidazione ed alla prova dell'inadempimento del debitore (cfr. allegati fascicolo monitorio ricorso d.i.). Ne consegue che il credito azionato risulta documentalmente provato, evidenziando, ad abundantiam, che nel corso del presente giudizio la banca opposta ha depositato, anche, estratto conto dettagliato (cfr. doc. allegato alla memoria di replica di parte convenuta depositata in data 12.04.2022). Tra l'altro, parte opponente non ha addotto e provato fatti modificati o estintivi della pretesa azionata in sede monitoria, non evincendosi, invero, dalla documentazione prodotta alcun disconoscimento del credito derivante dal contratto di finanziamento in oggetto, anzi vi è prova di una proposta transattiva formulata dallo stesso T_
, in data 17.04.2018, a che non contiene alcuna
[...] Controparte_1 contestazione né sull'an né sul quantum in esame (cfr. doc. 4 comparsa costituzione). In definitiva, l'opposizione deve essere rigettata e deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto. Le spese processuali seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così provvede, disattesa ogni ulteriore pretesa e domanda: 1) rigetta l'opposizione proposta da e conferma il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 4059/2020 emesso dal Tribunale di Monza in data 01/12/2020 dichiarandone l'esecutorietà ex art. 654 cod. proc. civ.; 2) condanna a rimborsare a le spese di Parte_1 Controparte_1 lite che liquida complessivamente in Euro 3.387,00 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
pagina 7 di 8 3) con sentenza esecutiva.
Monza, 21 febbraio 2025.
Il Giudice Dott.ssa Cinzia Fallo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1003/2021 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv.to Parte_1 C.F._1
Elio Bindi e dall'Avv. Alessandro Grassi, in via disgiunta tra loro, e con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Seregno, Via Palestro n. 12, giusta procura in atti ATTORE OPPONENTE
NEI CONFRONTI DI
, già (Cod. Fisc., ), procuratrice Controparte_1 P_ P.IVA_1 della società appresentata e difesa dagli Avv.ti Gennaro Ferrecchia e CP_2
Massimiliano Silvestri, con studio in Lecce, via Oberdan, n.14 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Filippo Gorreta, in Monza, Via Manzoni n.20, giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
CONVENUTA OPPOSTA Con l'intervento di
.F ), in persona dei legali rappresentanti Controparte_1 P.IVA_1
Procuratori speciali e rappresentata e difesa, Parte_2 Parte_3 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Gennaro Ferrecchia e Massimiliano Silvestri, con studio in Lecce, via Oberdan, n.14 ed ivi elettivamente domiciliata;
INTERVENUTA
OGGETTO del giudizio: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di finanziamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Gli Avv.ti E.Bindi e A.Grassi per l'attore opponente (come da foglio separato in data 26-27.04.2023): pagina 1 di 8 “Voglia il Giudice del Tribunale adito, disattesa ogni avversaria eccezione e conclusione, così giudicare:
- in via preliminare: accogliersi le eccezioni preliminari formulate all'udienza del 3 maggio 2022 in conseguenza dell'intervento di in proprio, di cui Controparte_1 all'atto di intervento dell'11 aprile 2022;
- Nel merito in integrale accoglimento dei motivi in fatto ed in diritto dedotti in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti:
- in accoglimento delle argomentazioni e deduzioni formulate in atti annullarsi il contratto di finanziamento per cui è causa, per i motivi dedotti in atti;
- annullarsi e privarsi di giuridici effetti l'ingiunzione di pagamento per tutti i motivi dedotti in atti;
- respingersi integralmente ogni avversaria domanda e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal signor all'opposta Parte_1 P_
. Competenze di lite rifuse.
[...]
Non si accetta il contraddittorio su eventuali nuove domande”
Gli Avv.ti G Ferrecchia e M. Silvestri per parte convenuta opposta P_
(come da foglio separato in data 17.04.2023):
[...]
NEL MERITO
“In via principale - rigettare la domanda formulata dall'opponente in quanto assolutamente infondata sia in fatto sia in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, emesso da Codesto On.le Tribunale, ai danni dei medesimi;
In ogni caso - condannare l'opponente al pagamento in favore di P_ delle spese di lite.
[...]
Gli Avv.ti G Ferrecchia e M. Silvestri per l'intervenuta (come da Controparte_1 foglio separato in data 17.04.2023): NEL MERITO
“In via principale - rigettare la domanda formulata dall'opponente in quanto assolutamente infondata sia in fatto sia in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, emesso da Codesto On.le Tribunale, ai danni dei medesimi;
In ogni caso - condannare l'opponente al pagamento in favore di P_ delle spese di lite.”
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. (già in qualità di procuratrice della società Controparte_1 P_ notificava il decreto ingiuntivo n. 4059/2020, R.G. n.7806 /2020, CP_2 emesso dal Tribunale di Monza il 01/12/2020 all'odierno attore in opposizione T_
, ingiungendogli il pagamento della somma di € 22.766,88 e interessi come da
[...] domanda, oltre spese e competenze professionali, a titolo di residuo non pagato del rapporto di prestito personale n , da rifondere in n.60 rate mensili per un totale P.IVA_2 di Euro 29.344,20, stipulato con Controparte_1
pagina 2 di 8 Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato ha Parte_1 convenuto in giudizio, davanti il Tribunale di Monza, Controparte_1
Ha contestato, in primo luogo, la carenza di legittimazione attiva di P_ nella sua qualità di procuratrice di in quanto la stessa non avrebbe CP_2 depositato in atti il contratto di servicing. Ha affermato inoltre l'insussistenza dei presupposti per la cessione del credito in quanto non documentati in sede monitoria. Ha poi asserito la nullità della procura alle liti rilasciata nell'interesse di P_ stante l'inesistenza delle firme dei legali rappresentanti della ricorrente/opposta nel
[...] documento informatico. Ancora, ha asserito che la lettera di decadenza dal beneficio del termine risulta priva di qualsivoglia prova dell'avvenuta spedizione e del corrispondente ricevimento ad opera di e deve conseguentemente ritenersi che non sia mai stata ricevuta dal T_ destinatario;
la stessa è pertanto inidonea a produrre qualsivoglia effetto con riguardo al rapporto contrattuale in oggetto. L'opponente evidenzia che il contratto di finanziamento per cui è causa debba essere annullato in quanto stipulato con un soggetto in stato di incapacità di intendere e di volere al momento della stipulazione in quanto affetto da grave sindrome depressiva, nonché la malafede di laddove risulta stipulato il nuovo finanziamento in P_ via sostanzialmente contestuale all'estinzione di altro contratto con debito residuo pari ad Euro 8.257,000. Contesta, infine, la quantificazione del credito azionato in quanto la documentazione prodotta non sarebbe sufficiente a ritenere provato il credito vantato dalla P_
Ha chiesto, pertanto, dichiararsi l'illegittimità e/o annullabilità del decreto ingiuntivo in oggetto ed accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal medesimo all'opposta.
procuratrice di si è costituita con comparsa in Controparte_1 CP_2 data 18.06.202, contestando l'eccezione di carenza di legittimazione attiva attesa la procura generale notarile conferita da a e quella CP_2 Controparte_1 inerente l'asserita insussistenza dei presupposti per la cessione del credito, stante l'avvenuta cessione in blocco del credito stesso. Ha poi affermato l'idoneità dell'avviso di cessione in atti, in quanto il formato digitale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica è reso disponibile dall'Istituto Poligrafico e dalla Zecca dello Stato proprio al fine di renderne più agibile la fruibilità. Ancora, ha esposto che la procura alle liti è valida atteso che la stessa è munita di tutte le firme digitali dei rispettivi soggetti menzionati. Inoltre, ha contestato l'insussistenza della decadenza dal beneficio del termine in quanto la relativa lettera è stata notificata unitamente alla diffida e regolarmente ricevuta da e, in ogni caso, il creditore, con la notifica del decreto ingiuntivo ha determinato T_ la decadenza dal beneficio del termine contrattualmente prevista. Ha ritenuto, poi, del tutto sfornita di prova l'affermazione per cui il contratto azionato in sede monitoria sia stato sottoscritto in un momento storico in cui era in stato T_
pagina 3 di 8 depressivo ed ha contestato che lo stesso sia stato stipulato al fine di estinguere un precedente finanziamento, bensì per acquistare un autoveicolo. Infine, ha ritenute infondate le contestazioni sull'importo del credito azionato stante la prova documentale dell'avvenuto pagamento delle rate, nonché la proposta transattiva avanzata dall'opponente. Ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda dell'opponente in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto. Con ordinanza, emessa in data 19.07.2021, il Giudice precedente assegnatario della causa ritenuta l'infondatezza dei motivi di opposizione concedeva la provvisoria esecuzione al decreto opposto e termine per instaurare la procedura di mediazione, fissando udienza per la data del 16 dicembre 2021, poi rinviata al 3 maggio 2022 per l'ammissione dei mezzi istruttori. Nelle more, avendo riacquistato la titolarità del credito depositava atto P_ di intervento volontario in data 12 aprile 2022 facendo proprie tutte le difese, eccezioni richieste e conclusioni già formulate da CP_2
All'udienza suindicata, il G.I. rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 06.10.2022 poi rinviata d'ufficio al 27.04.2023 e ulteriormente differita al 18 gennaio 2024. A tale udienza, mutato il Giudice nella persona fisica, sulle conclusioni delle parti come precisate in epigrafe la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusivi. Con successiva ordinanza in data 01 agosto 2024, il G.I. rimetteva la causa in istruttoria non risultando depositato l'esito dell'intrapreso procedimento di mediazione e fissando udienza per l'acquisizione agli atti dello stesso per la data del 30 gennaio 2025. All'udienza suindicata, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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L'opposizione è infondata e va respinta. In via preliminare, si osserva che l'opposta ha agito in via monitoria in forza del contratto di cessione di credito sottoscritto in data 15.02.2016 con CP_2 succeduta a titolo particolare nei rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità della cedente e nell'ambito del quale le medesime parti hanno Controparte_1 sottoscritto un contratto denominato servicing ai sensi del quale ha CP_2 nominato quale suo “Servicer” affinchè provvedesse per suo conto alle P_ gestione, all'incasso ed al recupero dei crediti ceduti(cfr. ricorso monitorio). In relazione al primo motivo di opposizione, inerente l'asserita mancata prova della qualità in capo a di procuratrice speciale di stante la Controparte_1 CP_2 mancata produzione del contratto denominato “servicing” si osserva. Tale assunto risulta smentito dalla documentazione prodotta già in sede monitoria, essendo in atti procura generale notarile conferita da a CP_2 P_ con la quale la prima conferisce alla seconda i poteri di rappresentanza
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pagina 4 di 8 sostanziale e processuale necessari a procedere al recupero delle somme (rate, ivi inclusi accessori ed interessi anche di mora) relativi a contratti di credito al consumo, in caso di inadempimento del debitore.
Parte opponente afferma, inoltre, - invero, in maniera estremamente generica – la carenza di legittimazione attiva in capo a quale procuratrice speciale di P_ per “insussistenza dei presupposti per la cessione del credito in quanto non CP_2 documentati in sede monitoria” (cfr. pag. 3 atto di opposizione) e, dunque, a monte la mancanza di legittimazione di CP_2
Invero, dalla documentazione in atti risulta che parte opposta, unitamente al ricorso monitorio ha prodotto atto di cessione del credito sottoscritto in data 15.02.2016 con originaria titolare del credito derivante dal contratto di Controparte_1 finanziamento n.15451818 stipulato da in data 22.10.2015. Parte_1
La titolarità del credito in capo alla società cessionaria è dunque attestata dall'atto di cessione riportato nell'estratto della Gazzetta Ufficiale prodotto in atti (cfr. doc.1 fascicolo monitorio). Sul punto, è necessario osservare, in via generale, che il contratto di cessione di crediti e di cartolarizzazione non richiede la forma scritta né ad probationem né ad substantiam, con la conseguenza che la prova dell'esistenza dello stesso e del suo contenuto, quindi anche dei singoli crediti ceduti, può essere data liberamente, anche per presunzioni. Di recente, anche, la Suprema Corte ha affermato che “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (cfr. tra le altre, Cassazione civile 29/02/2024, n. 5478.) Pertanto, ne consegue che la prova dell'inclusione del singolo credito azionato nella cartolarizzazione può essere raggiunta, oltre che per presunzioni, anche tramite il solo avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, qualora esso contenga l'indicazione delle specifiche caratteristiche del credito ceduto. Ebbene, dalla lettura dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, nel caso di specie, emerge chiaramente che le categorie di crediti rientranti nella cessione siano state determinate in maniera puntuale. Ne consegue che la titolarità del credito in capo alla società cessionaria è dunque attestata dall'atto di cessione riportato nell'estratto della Gazzetta Ufficiale prodotto in atti (cfr. doc.1 fascicolo monitorio), con conseguente rigetto della relativa eccezione di carenza di legittimazione attiva formulata. Parimenti, non appare accoglibile, fra le altre eccezioni formulate, quella relativa all'inidoneità dell'avviso di cessione in atti tra l'altro, superata nel corso del giudizio dal pagina 5 di 8 riacquisto, intervenuto nelle more, del credito contestato da parte di P_
la quale, intervenuta nel giudizio, come da atto di intervento volontario, ex art.
[...]
111 cpc, in data 12.04.2022, ha prodotto il contratto di cessione, la lettera di riacquisto e la nuova procura alle liti. Del resto, il contenuto delle dichiarazioni rese dal legale dell'opponente, come si legge dal verbale in data 3.05.2022(ove si rileva “…che la cessione del credito da a CP_2
è avvenuta il 22.5.21 per cui nel momento in cui la convenuta si è costituita P_ già non era più titolare del credito”) appaiono contraddittorie rispetto alle difese precedentemente svolte e relative alla legittimità della cessione, quasi adombrando il riconoscimento della precedente cessione(cfr. verbale udienza 03.05.2022). Alla luce di quanto appena esposto, risulta, altresì, priva di rilievo anche l'eccezione inerente la nullità della procura alle liti, a seguito dell'intervento nel giudizio ex art. 111 cpc da parte di e della documentazione ad esso allegata (lettera di P_ riacquisto e nuova procura alle liti). Ancora, parte opponente, ha contestato l'esigibilità del credito al momento del deposito del ricorso per ingiunzione di pagamento, in quanto la lettera con la quale l'istituto di credito dichiarava la decadenza dal beneficio del termine non è mai stata ricevuta dal medesimo, con la conseguenza che, a suo dire, non si è prodotto l'effetto decadenziale dedotto da parte opposta a fondamento della propria azione. L'istituto di credito opposto, nel difendersi, ha precisato che la decadenza può verificarsi con la sola notifica dell'atto giudiziale senza che sia preceduta da una comunicazione stragiudiziale. Invero, occorre rilevare che la convenuta opposta con la comunicazione ricevuta dall'opponente in data 21.01.2020 abbia intimato al debitore di adempiere al pagamento dell'intero debito residuo, derivante dal finanziamento n. 15451817, oltre interessi e spese, in tal modo esercitando il diritto di risoluzione unilaterale del rapporto fra le parti, con conseguente decadenza dal beneficio del termine. Infatti, secondo principi consolidati della Suprema Corte e richiamati anche da recenti pronunce dei giudici di merito, “la richiesta di adempimento dell'intero debito residuo evidenzia inequivocabilmente la volontà di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine;
né osta alla configurabilità della decadenza dal beneficio del termine la previsione contrattuale che richiede l'invio di una lettera raccomandata di dichiarazione del cliente decaduto dal beneficio del termine, essendo la predetta dichiarazione necessariamente contenuta nella intimazione di adempimento per l'intero, con avvertimento che in caso di omesso pagamento sarebbe stata adita l'autorità giudiziaria.” (cfr. Tribunale di Verbania, sentenza n.128/23 del 12 maggio 2023, tra le altre anche sentenza Tribunale di Lecce 18.02.2021). Disattese, dunque, tutte le eccezioni sollevate dall'opponente, nel merito si osserva. L'opponente afferma che il contratto di finanziamento in oggetto debba essere annullato, in quanto sottoscritto in un momento storico in cui il medesimo si trovava in stato di incapacità di intendere e di volere.
pagina 6 di 8 Invero, la circostanza addotta non trova un adeguato supporto nella documentazione prodotta la quale, oltre ad essere temporalmente successiva alla stipula del contratto (2016), consiste in certificati di malattia inviati all' , prescrizioni di prime visite CP_3 psichiatriche e ricette contenenti i farmaci da assumere (cfr. doc. 3 parte attrice). Parte opponente inoltre asserisce che la malafede dell'istituto di credito si desume dalla circostanza che il finanziamento (per cui è la presente causa) risulterebbe stipulato, in via sostanzialmente contestuale, all'estinzione di altro contratto. Peraltro, tale affermazione, oltre a non rivestire rilievo ai fini del giudizio, risulta smentita dalla stessa documentazione prodotta in quanto non è possibile desumere, neanche per presunzione, il collegamento, nemmeno temporale, esistente tra il contratto in oggetto e il finanziamento estinto. In merito all'asserita non provata pretesa di sul presupposto che la Controparte_1 documentazione prodotta a corredo del procedimento monitorio non sia sufficiente a ritenere provato il credito si osserva. In sede monitoria ha allegato il contratto di cui al ricorso, Controparte_1 unitamente agli estratti conto ex art. 50 Tub, al piano di ammortamento, alle lettere di accettazione e liquidazione ed alla prova dell'inadempimento del debitore (cfr. allegati fascicolo monitorio ricorso d.i.). Ne consegue che il credito azionato risulta documentalmente provato, evidenziando, ad abundantiam, che nel corso del presente giudizio la banca opposta ha depositato, anche, estratto conto dettagliato (cfr. doc. allegato alla memoria di replica di parte convenuta depositata in data 12.04.2022). Tra l'altro, parte opponente non ha addotto e provato fatti modificati o estintivi della pretesa azionata in sede monitoria, non evincendosi, invero, dalla documentazione prodotta alcun disconoscimento del credito derivante dal contratto di finanziamento in oggetto, anzi vi è prova di una proposta transattiva formulata dallo stesso T_
, in data 17.04.2018, a che non contiene alcuna
[...] Controparte_1 contestazione né sull'an né sul quantum in esame (cfr. doc. 4 comparsa costituzione). In definitiva, l'opposizione deve essere rigettata e deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto. Le spese processuali seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così provvede, disattesa ogni ulteriore pretesa e domanda: 1) rigetta l'opposizione proposta da e conferma il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 4059/2020 emesso dal Tribunale di Monza in data 01/12/2020 dichiarandone l'esecutorietà ex art. 654 cod. proc. civ.; 2) condanna a rimborsare a le spese di Parte_1 Controparte_1 lite che liquida complessivamente in Euro 3.387,00 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
pagina 7 di 8 3) con sentenza esecutiva.
Monza, 21 febbraio 2025.
Il Giudice Dott.ssa Cinzia Fallo
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