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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 866/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
INDELLICATI CARLO ALBERTO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5604/2025 depositato il 27/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Cosoleto - Piazza Italia 1 89050 Cosoleto RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000206864 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 317/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Il difensore di parte resistente si riporta agli scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente notificato, Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti del Comune di Agenzia delle Entrate Riscossione e Comune di Cosoleto avverso e per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 094 2025 9000 2068 64 000 000 notificata in data 17.09.2025, delle sottese cartelle di pagamento n. 094 2022 0035 9583 85 000 relativa a IMU anno 2014 e n. 094 2023 0003 8629 387 000 relativa a IMU anno 2015 e dei sottesi avvisi n. 454 - TARI anno 2016 –, n. 229 - TARI anno 2017 – e n.
190 - TARI anno 2018 -.
Eccepiva di non avere mai ricevuto gli atti prodromici all'intimazione; contestava, inoltre, conseguentemente anche la decadenza e la prescrizione della pretesa tributaria.
Si costituivano le convenute che controdeducevano evidenziando l'infondatezza dellle eccezioni sollevate dal ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierna udienza – 26.01.2026 – la causa veniva decisa.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Va preliminarmente evidenziato che v'è la prova in atti della regolare notifica degli atti prodromici all'intimazione oggi impugnata.
In particolare, risulta dai documenti prodotti dal Comune convenuto che, prima dell'ingiunzione, erano stati tempestivamente e regolarmente notificati ( tramite ritiro presso l'ufficio postale ) gli avvisi di accertamento rispettivamente nelle date del 03.04.2023, 23.09.2022 e 29.07.2023.
Orbene, se il contribuente avesse voluto far valere il decorso del termine decadenziale avrebbe dovuto – e potuto - farlo impugnando il primo atto dal quale risulta l'emissione e la notifica di un avviso che si intende contestare.
Ciò detto, atteso che tra le date di notifica degli avvisi esecutivi sopra indicati e l'intimazione impugnata non sono decorsi 5 anni ecco che non appare decorso alcun termine di prescrizione.
Identicamente, Agenzia delle Entrate Riscossione ha fornito prova che le due cartelle di pagamento sopra indicate sono state notificate a mezzo posta rispettivamente in data 18.02.2023 e 28.07.2024.
Conseguentemente, se il contribuente avesse voluto far valere il decorso del termine decadenziale/ prescrizionale o la mancata notifica degli atti presupposti alle cartelle avrebbe dovuto – e potuto - farlo impugnando la cartella.
Va evidenziato che successivamente alla notifica delle cartelle sopra indicate non è decorso il termine quinquennale di prescrizione proprio delle imposte comunali prima della notifica dell'intimazione oggi impugnata.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessive € 300,00, oltre accessori di legge, in favore delle parti costituite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Reggio Calabria, Sez. 7, definitivamente pronunciandosi così provvede: Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessive € 300,00 oltre accessori di legge in favore delle parti costituite.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
INDELLICATI CARLO ALBERTO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5604/2025 depositato il 27/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Cosoleto - Piazza Italia 1 89050 Cosoleto RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000206864 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 317/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Il difensore di parte resistente si riporta agli scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente notificato, Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti del Comune di Agenzia delle Entrate Riscossione e Comune di Cosoleto avverso e per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 094 2025 9000 2068 64 000 000 notificata in data 17.09.2025, delle sottese cartelle di pagamento n. 094 2022 0035 9583 85 000 relativa a IMU anno 2014 e n. 094 2023 0003 8629 387 000 relativa a IMU anno 2015 e dei sottesi avvisi n. 454 - TARI anno 2016 –, n. 229 - TARI anno 2017 – e n.
190 - TARI anno 2018 -.
Eccepiva di non avere mai ricevuto gli atti prodromici all'intimazione; contestava, inoltre, conseguentemente anche la decadenza e la prescrizione della pretesa tributaria.
Si costituivano le convenute che controdeducevano evidenziando l'infondatezza dellle eccezioni sollevate dal ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierna udienza – 26.01.2026 – la causa veniva decisa.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Va preliminarmente evidenziato che v'è la prova in atti della regolare notifica degli atti prodromici all'intimazione oggi impugnata.
In particolare, risulta dai documenti prodotti dal Comune convenuto che, prima dell'ingiunzione, erano stati tempestivamente e regolarmente notificati ( tramite ritiro presso l'ufficio postale ) gli avvisi di accertamento rispettivamente nelle date del 03.04.2023, 23.09.2022 e 29.07.2023.
Orbene, se il contribuente avesse voluto far valere il decorso del termine decadenziale avrebbe dovuto – e potuto - farlo impugnando il primo atto dal quale risulta l'emissione e la notifica di un avviso che si intende contestare.
Ciò detto, atteso che tra le date di notifica degli avvisi esecutivi sopra indicati e l'intimazione impugnata non sono decorsi 5 anni ecco che non appare decorso alcun termine di prescrizione.
Identicamente, Agenzia delle Entrate Riscossione ha fornito prova che le due cartelle di pagamento sopra indicate sono state notificate a mezzo posta rispettivamente in data 18.02.2023 e 28.07.2024.
Conseguentemente, se il contribuente avesse voluto far valere il decorso del termine decadenziale/ prescrizionale o la mancata notifica degli atti presupposti alle cartelle avrebbe dovuto – e potuto - farlo impugnando la cartella.
Va evidenziato che successivamente alla notifica delle cartelle sopra indicate non è decorso il termine quinquennale di prescrizione proprio delle imposte comunali prima della notifica dell'intimazione oggi impugnata.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessive € 300,00, oltre accessori di legge, in favore delle parti costituite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Reggio Calabria, Sez. 7, definitivamente pronunciandosi così provvede: Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessive € 300,00 oltre accessori di legge in favore delle parti costituite.