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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 19/09/2025, n. 1782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1782 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
n. r.g. 4729/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Giudice dott.ssa Alice Buonafede, nella causa civile iscritta al n. r.g. 4729/2020, dato atto della sostituzione dell'udienza del 18.9.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti e viste le conclusioni dalle stesse precisate;
p.q.m.
decide come da provvedimento che deposita contestualmente, da considerare letto in udienza ai sensi dell'art. 127 ter, ultimo comma, c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
1 n. r.g. 4729/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4729 del
Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2020, a seguito di discussione orale tenutasi all'udienza del 18.9.2025, di cui è stata disposta la sostituzione con il deposito di note scritte, promossa da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Fonti Del Clitunno n. 4, presso lo studio dell'avv. Antonio Gallace, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto di citazione;
Opponente contro
HDI Assicurazioni s.p.a. (C.F. , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in Velletri, alla via A. Gramsci n. 19, presso lo studio dell'avv. Silvia Filippi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfonso Vincenzo Corsi ed
Emilio Artiglieri, che la rappresentano e difendono in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Opposta
2 Oggetto: contratto di assicurazione;
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate nel termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato introdotto dalla in opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1070/2020, emesso da questo Tribunale in data 20.6.2020, pubblicato in data 3.7.2020, con cui è stato alla stessa ingiunto il pagamento, in favore della HDI Assicurazioni s.p.a., della complessiva somma di euro 6.000,00, a titolo di franchigia dalla medesima dovuta in virtù della polizza sottoscritta in relazione a diversi sinistri, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
L'opponente ha, nella specie, sostenuto che i sinistri indicati dalla parte opposta e oggetto di richieste di risarcimento dalla medesima accolte non si sono in realtà mai verificati, come peraltro già reso noto dal legale rappresentante all'agenzia di riferimento;
che la compagnia, pur consapevole delle criticità riscontrate e segnalate in merito ai suddetti sinistri, ha comunque deciso di accogliere le richieste risarcitorie inoltrate;
che il comportamento dalla stessa tenuto è contrario ai principi di correttezza e buona fede e pregiudica l'assicurato.
La stessa ha, sulla scorta di tali deduzioni, così concluso: “accogliere la presente opposizione e conseguentemente revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1070/2020
(RG:1365/2020) emesso da codesto intestato Tribunale in data 20.06.2020 a favore della
HDI ass.ni, nei confronti della in atti notificato il 22.07.2020, in Parte_1
quanto nullo, inammissibile, infondato ed erroneo nella pretesa creditoria. Con vittoria di spese di causa, diritti e onorari come di legge”.
La HDI Assicurazioni s.p.a., costituitasi in giudizio, ha evidenziato che la parte opponente ha contestato in modo generico il verificarsi dei sinistri liquidati, per cui si domanda il pagamento della franchigia, e che, in ogni caso, la medesima, interrogata durante le procedure di liquidazione, non ha fornito tempestivamente le indicazioni richieste, come più nel dettaglio esposto nella comparsa di costituzione e risposta, ragione
3 per cui alcun rimprovero potrebbe essere mosso all'operato della stessa compagnia;
che, nella specie, il comportamento della società opponente ha impedito, di fatto, alla HDI di procedere ad una diversa gestione dei sinistri, non avendo la stessa potuto resistere alle pretese delle compagnie dei veicoli danneggiati, le quali hanno gestito i sinistri in regime di risarcimento diretto e hanno addebitato alla medesima la somma forfettaria di euro
1.000,00 per ciascun sinistro.
La società opposta ha, in ragione di ciò, rassegnato le seguenti conclusioni: “in via principale, rigettare l'avanzata opposizione perché destituita di ogni fondamento, in fatto
e in diritto, e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 1070/2020
(R.G. n. 1365/2020) e per l'effetto, condannare l'opponente CP_1
(C.F./P.IVA: , in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Anzio P.IVA_3
(RM), Via di Villa Claudia n. 1, a pagare all'opposta HDI Assicurazioni S.p.A. la somma di € 6.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di costituzione in mora al saldo;
in via subordinata, nell'impugnata e denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare la società (C.F./P.IVA: ),in CP_1 P.IVA_3 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle somme non contestate e di quelle che saranno accertate in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di costituzione in mora al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze sia del procedimento monitorio che del giudizio di opposizione”.
Assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., sono state ammesse le prove orali richieste dalla parte opposta.
Mutata, quindi, la persona fisica del giudice, per effetto del decreto del Presidente del
Tribunale n. 21 del 9.2.2023, è stata formulata una proposta conciliativa per la definizione della lite, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., a cui la parte opponente ha rappresentato di non potere aderire per essere stata destinataria di un provvedimento di sequestro ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011.
Ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è, pertanto, definita all'esito di discussione orale tenutasi, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 18.9.2025, di cui è stata disposta la sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
4 2. Così sinteticamente delineato l'oggetto del presente giudizio, si rileva, in via del tutto assorbente, che, all'udienza del 25.6.2024, la parte opponente ha rappresentato di non potere prestare adesione alla proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis
c.p.c., in quanto, nelle more del presente giudizio, le quote della società sono state sottoposte al sequestro di cui al d.lgs. n. 159 del 2011, ribadendo nelle note conclusive depositate in data 20.5.2025 la perdurante vigenza della misura di prevenzione applicata su tutte le quote della società e precisando che, trattandosi di crediti sorti anteriormente al procedimento di prevenzione, gli stessi devono essere accertati secondo il rito di cui agli artt. 57 ss. del decreto legislativo appena citato, circostanze queste ultime non contestate dalla parte opposta.
Al riguardo, deve osservarsi che, come recentemente chiarito dalla Suprema Corte,
l'art. 52 c. 2 del d.lgs. n. 159 del 2011 prevede che i crediti dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59 dello stesso decreto, i quali delineano una speciale procedura incidentale di verifica applicabile a tutti i crediti vantati nei confronti di soggetti rispetto ai quali il procedimento di prevenzione sia iniziato dopo la data di entrata in vigore del decreto, come è avvenuto pacificamente nel caso di specie (cfr. Cass., 9 gennaio 2024, n. 731).
La Suprema Corte ha, in particolare, affermato che “le disposizioni di cui agli artt. 57 e ss. d.lgs. 159/2011 (…) disciplinano un procedimento concorsuale davanti il giudice penale avente chiaro parallelismo a quello previsto dagli artt. 93 e ss. r.d. 16-3-1942 n.
267 e a quello previsto dagli artt. 205 e ss. r.d. 12-1-2019 n. 14; ciò nel senso che i tre procedimenti sono finalizzati ad assicurare un sistema unitario di accertamento e soddisfazione dei crediti e dei diritti vantati nei confronti di soggetti sottoposti a misura di prevenzione, dichiarazione di fallimento o di liquidazione giudiziale, attraverso una sequenza di fasi articolate secondo un modello uniforme e omogeneo (individuazione e informazione degli aventi diritto, presentazione, verifica e ammissione delle domande, formazione, discussione e approvazione dello stato passivo, impugnazioni, presentazione ed esame delle domanda tardive), su impulso di organo nominato dal tribunale
5 procedente e sotto il controllo di giudice delegato alla procedura. Quindi, ricorrono i presupposti per applicare all'ipotesi dell'accertamento di un credito nei confronti di soggetto sottoposto alla misura di prevenzione assoggettato al procedimento di cui agli art. 57 e ss. d.lgs. 159/2011, il principio secondo il quale, ove l'azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado,
l'improcedibilità, allorché la misura di prevenzione sia applicata nel corso del giudizio, trattandosi di una questione litis ingressus impedientes preclusa soltanto dal giudicato interno anche implicito (cfr. ancora in motivazione Cass., 9 gennaio 2024, n. 731).
Lo stesso Collegio ha ulteriormente precisato che, dalla lettura degli artt. 52 e 57 ss. sopra citati, “emerge, quindi, che la cognizione del giudice delegato, in relazione a beni sottoposti a misura di prevenzione patrimoniale, è determinata dall'esecuzione del sequestro dell'intero compendio aziendale e si riferisce all'accertamento dei crediti anteriori al sequestro stesso” (cfr. Cass., 16 maggio 2023, n. 13432).
Nell'ipotesi in esame, non si pone, peraltro, alcuna questione di giudicato sul punto, atteso che la circostanza dell'avvenuta applicazione della misura di prevenzione è stata allegata nel presente procedimento dalla stessa società opponente e non contestata dalla controparte.
Ne discende immediatamente, facendo applicazione dei principi appena ricordati, che, venendo qui in considerazione in modo incontestato un credito sorto e azionato prima dell'applicazione del sequestro previsto dal d.lgs. n. 159 del 2011, il suo accertamento deve reputarsi soggetto alla speciale procedura di accertamento di cui agli artt. 57 ss. dello stesso decreto, con l'immediato portato che la domanda azionata dalla società opposta deve essere dichiarata improcedibile e il decreto ingiuntivo opposto revocato.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene che la sopravvenuta applicazione della misura di prevenzione in pendenza del presente giudizio di opposizione costituisca una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare, ai sensi dell'art. 92 c. 2
c.p.c., l'integrale compensazione delle stesse (cfr. Corte cost., 19 aprile 2018, n. 77).
6
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara improcedibile la domanda proposta dalla HDI Assicurazioni s.p.a. e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1070/2020, emesso da questo Tribunale in data
20.6.2020, pubblicato in data 3.7.2020;
b) dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Velletri, 19 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
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TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Giudice dott.ssa Alice Buonafede, nella causa civile iscritta al n. r.g. 4729/2020, dato atto della sostituzione dell'udienza del 18.9.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti e viste le conclusioni dalle stesse precisate;
p.q.m.
decide come da provvedimento che deposita contestualmente, da considerare letto in udienza ai sensi dell'art. 127 ter, ultimo comma, c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
1 n. r.g. 4729/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4729 del
Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2020, a seguito di discussione orale tenutasi all'udienza del 18.9.2025, di cui è stata disposta la sostituzione con il deposito di note scritte, promossa da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Fonti Del Clitunno n. 4, presso lo studio dell'avv. Antonio Gallace, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto di citazione;
Opponente contro
HDI Assicurazioni s.p.a. (C.F. , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in Velletri, alla via A. Gramsci n. 19, presso lo studio dell'avv. Silvia Filippi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfonso Vincenzo Corsi ed
Emilio Artiglieri, che la rappresentano e difendono in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Opposta
2 Oggetto: contratto di assicurazione;
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate nel termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato introdotto dalla in opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1070/2020, emesso da questo Tribunale in data 20.6.2020, pubblicato in data 3.7.2020, con cui è stato alla stessa ingiunto il pagamento, in favore della HDI Assicurazioni s.p.a., della complessiva somma di euro 6.000,00, a titolo di franchigia dalla medesima dovuta in virtù della polizza sottoscritta in relazione a diversi sinistri, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
L'opponente ha, nella specie, sostenuto che i sinistri indicati dalla parte opposta e oggetto di richieste di risarcimento dalla medesima accolte non si sono in realtà mai verificati, come peraltro già reso noto dal legale rappresentante all'agenzia di riferimento;
che la compagnia, pur consapevole delle criticità riscontrate e segnalate in merito ai suddetti sinistri, ha comunque deciso di accogliere le richieste risarcitorie inoltrate;
che il comportamento dalla stessa tenuto è contrario ai principi di correttezza e buona fede e pregiudica l'assicurato.
La stessa ha, sulla scorta di tali deduzioni, così concluso: “accogliere la presente opposizione e conseguentemente revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1070/2020
(RG:1365/2020) emesso da codesto intestato Tribunale in data 20.06.2020 a favore della
HDI ass.ni, nei confronti della in atti notificato il 22.07.2020, in Parte_1
quanto nullo, inammissibile, infondato ed erroneo nella pretesa creditoria. Con vittoria di spese di causa, diritti e onorari come di legge”.
La HDI Assicurazioni s.p.a., costituitasi in giudizio, ha evidenziato che la parte opponente ha contestato in modo generico il verificarsi dei sinistri liquidati, per cui si domanda il pagamento della franchigia, e che, in ogni caso, la medesima, interrogata durante le procedure di liquidazione, non ha fornito tempestivamente le indicazioni richieste, come più nel dettaglio esposto nella comparsa di costituzione e risposta, ragione
3 per cui alcun rimprovero potrebbe essere mosso all'operato della stessa compagnia;
che, nella specie, il comportamento della società opponente ha impedito, di fatto, alla HDI di procedere ad una diversa gestione dei sinistri, non avendo la stessa potuto resistere alle pretese delle compagnie dei veicoli danneggiati, le quali hanno gestito i sinistri in regime di risarcimento diretto e hanno addebitato alla medesima la somma forfettaria di euro
1.000,00 per ciascun sinistro.
La società opposta ha, in ragione di ciò, rassegnato le seguenti conclusioni: “in via principale, rigettare l'avanzata opposizione perché destituita di ogni fondamento, in fatto
e in diritto, e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 1070/2020
(R.G. n. 1365/2020) e per l'effetto, condannare l'opponente CP_1
(C.F./P.IVA: , in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Anzio P.IVA_3
(RM), Via di Villa Claudia n. 1, a pagare all'opposta HDI Assicurazioni S.p.A. la somma di € 6.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di costituzione in mora al saldo;
in via subordinata, nell'impugnata e denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare la società (C.F./P.IVA: ),in CP_1 P.IVA_3 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle somme non contestate e di quelle che saranno accertate in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di costituzione in mora al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze sia del procedimento monitorio che del giudizio di opposizione”.
Assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., sono state ammesse le prove orali richieste dalla parte opposta.
Mutata, quindi, la persona fisica del giudice, per effetto del decreto del Presidente del
Tribunale n. 21 del 9.2.2023, è stata formulata una proposta conciliativa per la definizione della lite, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., a cui la parte opponente ha rappresentato di non potere aderire per essere stata destinataria di un provvedimento di sequestro ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011.
Ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è, pertanto, definita all'esito di discussione orale tenutasi, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 18.9.2025, di cui è stata disposta la sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
4 2. Così sinteticamente delineato l'oggetto del presente giudizio, si rileva, in via del tutto assorbente, che, all'udienza del 25.6.2024, la parte opponente ha rappresentato di non potere prestare adesione alla proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis
c.p.c., in quanto, nelle more del presente giudizio, le quote della società sono state sottoposte al sequestro di cui al d.lgs. n. 159 del 2011, ribadendo nelle note conclusive depositate in data 20.5.2025 la perdurante vigenza della misura di prevenzione applicata su tutte le quote della società e precisando che, trattandosi di crediti sorti anteriormente al procedimento di prevenzione, gli stessi devono essere accertati secondo il rito di cui agli artt. 57 ss. del decreto legislativo appena citato, circostanze queste ultime non contestate dalla parte opposta.
Al riguardo, deve osservarsi che, come recentemente chiarito dalla Suprema Corte,
l'art. 52 c. 2 del d.lgs. n. 159 del 2011 prevede che i crediti dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59 dello stesso decreto, i quali delineano una speciale procedura incidentale di verifica applicabile a tutti i crediti vantati nei confronti di soggetti rispetto ai quali il procedimento di prevenzione sia iniziato dopo la data di entrata in vigore del decreto, come è avvenuto pacificamente nel caso di specie (cfr. Cass., 9 gennaio 2024, n. 731).
La Suprema Corte ha, in particolare, affermato che “le disposizioni di cui agli artt. 57 e ss. d.lgs. 159/2011 (…) disciplinano un procedimento concorsuale davanti il giudice penale avente chiaro parallelismo a quello previsto dagli artt. 93 e ss. r.d. 16-3-1942 n.
267 e a quello previsto dagli artt. 205 e ss. r.d. 12-1-2019 n. 14; ciò nel senso che i tre procedimenti sono finalizzati ad assicurare un sistema unitario di accertamento e soddisfazione dei crediti e dei diritti vantati nei confronti di soggetti sottoposti a misura di prevenzione, dichiarazione di fallimento o di liquidazione giudiziale, attraverso una sequenza di fasi articolate secondo un modello uniforme e omogeneo (individuazione e informazione degli aventi diritto, presentazione, verifica e ammissione delle domande, formazione, discussione e approvazione dello stato passivo, impugnazioni, presentazione ed esame delle domanda tardive), su impulso di organo nominato dal tribunale
5 procedente e sotto il controllo di giudice delegato alla procedura. Quindi, ricorrono i presupposti per applicare all'ipotesi dell'accertamento di un credito nei confronti di soggetto sottoposto alla misura di prevenzione assoggettato al procedimento di cui agli art. 57 e ss. d.lgs. 159/2011, il principio secondo il quale, ove l'azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado,
l'improcedibilità, allorché la misura di prevenzione sia applicata nel corso del giudizio, trattandosi di una questione litis ingressus impedientes preclusa soltanto dal giudicato interno anche implicito (cfr. ancora in motivazione Cass., 9 gennaio 2024, n. 731).
Lo stesso Collegio ha ulteriormente precisato che, dalla lettura degli artt. 52 e 57 ss. sopra citati, “emerge, quindi, che la cognizione del giudice delegato, in relazione a beni sottoposti a misura di prevenzione patrimoniale, è determinata dall'esecuzione del sequestro dell'intero compendio aziendale e si riferisce all'accertamento dei crediti anteriori al sequestro stesso” (cfr. Cass., 16 maggio 2023, n. 13432).
Nell'ipotesi in esame, non si pone, peraltro, alcuna questione di giudicato sul punto, atteso che la circostanza dell'avvenuta applicazione della misura di prevenzione è stata allegata nel presente procedimento dalla stessa società opponente e non contestata dalla controparte.
Ne discende immediatamente, facendo applicazione dei principi appena ricordati, che, venendo qui in considerazione in modo incontestato un credito sorto e azionato prima dell'applicazione del sequestro previsto dal d.lgs. n. 159 del 2011, il suo accertamento deve reputarsi soggetto alla speciale procedura di accertamento di cui agli artt. 57 ss. dello stesso decreto, con l'immediato portato che la domanda azionata dalla società opposta deve essere dichiarata improcedibile e il decreto ingiuntivo opposto revocato.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene che la sopravvenuta applicazione della misura di prevenzione in pendenza del presente giudizio di opposizione costituisca una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare, ai sensi dell'art. 92 c. 2
c.p.c., l'integrale compensazione delle stesse (cfr. Corte cost., 19 aprile 2018, n. 77).
6
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara improcedibile la domanda proposta dalla HDI Assicurazioni s.p.a. e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1070/2020, emesso da questo Tribunale in data
20.6.2020, pubblicato in data 3.7.2020;
b) dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Velletri, 19 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
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