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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 17/12/2025, n. 2755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2755 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01817/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 17/12/2025
N. 02755 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01817/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1817 del 2025, proposto dal Condominio
Paternò 1, Largo Paternò 1 - Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Licia Tavormina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, elettivamente domiciliato, in Palermo, via
SO PI n. 11;
contro il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Bellomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
nei confronti N. 01817/2025 REG.RIC.
della Presidenza della Regione Sicilia e dell'Autorità di Bacino del Distretto
Idrografico della Sicilia, in persona dei rispettivi Presidenti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Palermo, via
Mariano Stabile 182, sono per legge domiciliati;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Palermo sull'istanza/diffida dell'8.5.2025, con la quale era stato richiesto di “effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria che consentano il ripristino della copertura del canale
Passo di Rigano, del manto stradale e della regolare viabilità carrabile e pedonale sul largo Principe di Paternò, oltre che il ripristino del decoro urbano dell'area, oggi infestata da animali, vegetazione spontanea e rifiuti” e la conseguente condanna dell'amministrazione all'emanazione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Palermo, della Presidenza della
Regione Sicilia e dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il dott. Pierluigi
ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, il condominio ricorrente domanda: i) l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Palermo sull'istanza/diffida dell'8.5.2025, con la quale era stato richiesto di “effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria che consentano il ripristino della copertura del canale N. 01817/2025 REG.RIC.
Passo di Rigano, del manto stradale e della regolare viabilità carrabile e pedonale sul largo Principe di Paternò, oltre che il ripristino del decoro urbano dell'area, oggi infestata da animali, vegetazione spontanea e rifiuti”; ii) la condanna dell'amministrazione all'emanazione di un provvedimento espresso.
Il ricorso è articolato su un unico motivo di diritto: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 L. reg. 21 maggio 2019, n. 7; dell'art. 2 della l. 7 agosto 1990, n. 241, dell'art. 12 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e dell'art. 14 del D. Lgs. 30 aprile 1992,
n. 285”.
2.- Si costituivano la Presidenza della Regione Sicilia, l'Autorità di Bacino del
Distretto Idrografico della Sicilia ed il Comune di Palermo, con memoria di stile.
3.- Con memoria del 26.11.2025, la Presidenza della Regione Sicilia e l'Autorità di
Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia concludevano per il proprio difetto di legittimazione passiva.
4.- All'udienza camerale del 16.12.2025, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
5.- Il ricorso è fondato nei sensi e limiti di cui si dirà.
5.1- Osserva il Collegio:
- che sussiste l'obbligo del Comune resistente, in forza del principio sancito in linea generale dall'art. 2 della L. n. 241 del 1990 e s.m.i., di definire il procedimento avviato dalla parte ricorrente con l'istanza dell'8.5.2025, mediante l'adozione di un provvedimento espresso (di accoglimento o di diniego);
- che, di conseguenza, va dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di
Palermo sulla predetta istanza, con correlata declaratoria dell'obbligo del medesimo
Ente di adottare una determinazione esplicita e conclusiva sull'istanza di che trattasi;
- che a tal fine appare congruo assegnare, per l'adempimento, il termine di giorni 60
(sessanta), decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza; N. 01817/2025 REG.RIC.
- che, in caso di perdurante inadempimento, sarà nominato un Commissario ad Acta su istanza di parte.
5.2- Va altresì dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza della
Regione Sicilia e dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, che lo stesso ricorrente ha dichiarato di aver evocato in giudizio in via meramente prudenziale (ma sostanzialmente sono estranee al procedimento e, conseguentemente, al giudizio).
6.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei confronti del Comune di Palermo; spese compensate con le altre parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie il ricorso nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione;
- condanna il Comune di Palermo al pagamento delle spese di giudizio, in favore di parte ricorrente, quantificate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge;
- estromette dal giudizio la Presidenza della Regione Sicilia e l'Autorità di Bacino del
Distretto Idrografico della Sicilia, nei confronti delle quali compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RE EZ, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Pierluigi ON, Referendario, Estensore N. 01817/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Pierluigi ON
IL PRESIDENTE
RE EZ
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 17/12/2025
N. 02755 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01817/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1817 del 2025, proposto dal Condominio
Paternò 1, Largo Paternò 1 - Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Licia Tavormina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, elettivamente domiciliato, in Palermo, via
SO PI n. 11;
contro il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Bellomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
nei confronti N. 01817/2025 REG.RIC.
della Presidenza della Regione Sicilia e dell'Autorità di Bacino del Distretto
Idrografico della Sicilia, in persona dei rispettivi Presidenti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Palermo, via
Mariano Stabile 182, sono per legge domiciliati;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Palermo sull'istanza/diffida dell'8.5.2025, con la quale era stato richiesto di “effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria che consentano il ripristino della copertura del canale
Passo di Rigano, del manto stradale e della regolare viabilità carrabile e pedonale sul largo Principe di Paternò, oltre che il ripristino del decoro urbano dell'area, oggi infestata da animali, vegetazione spontanea e rifiuti” e la conseguente condanna dell'amministrazione all'emanazione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Palermo, della Presidenza della
Regione Sicilia e dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il dott. Pierluigi
ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, il condominio ricorrente domanda: i) l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Palermo sull'istanza/diffida dell'8.5.2025, con la quale era stato richiesto di “effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria che consentano il ripristino della copertura del canale N. 01817/2025 REG.RIC.
Passo di Rigano, del manto stradale e della regolare viabilità carrabile e pedonale sul largo Principe di Paternò, oltre che il ripristino del decoro urbano dell'area, oggi infestata da animali, vegetazione spontanea e rifiuti”; ii) la condanna dell'amministrazione all'emanazione di un provvedimento espresso.
Il ricorso è articolato su un unico motivo di diritto: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 L. reg. 21 maggio 2019, n. 7; dell'art. 2 della l. 7 agosto 1990, n. 241, dell'art. 12 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e dell'art. 14 del D. Lgs. 30 aprile 1992,
n. 285”.
2.- Si costituivano la Presidenza della Regione Sicilia, l'Autorità di Bacino del
Distretto Idrografico della Sicilia ed il Comune di Palermo, con memoria di stile.
3.- Con memoria del 26.11.2025, la Presidenza della Regione Sicilia e l'Autorità di
Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia concludevano per il proprio difetto di legittimazione passiva.
4.- All'udienza camerale del 16.12.2025, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
5.- Il ricorso è fondato nei sensi e limiti di cui si dirà.
5.1- Osserva il Collegio:
- che sussiste l'obbligo del Comune resistente, in forza del principio sancito in linea generale dall'art. 2 della L. n. 241 del 1990 e s.m.i., di definire il procedimento avviato dalla parte ricorrente con l'istanza dell'8.5.2025, mediante l'adozione di un provvedimento espresso (di accoglimento o di diniego);
- che, di conseguenza, va dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di
Palermo sulla predetta istanza, con correlata declaratoria dell'obbligo del medesimo
Ente di adottare una determinazione esplicita e conclusiva sull'istanza di che trattasi;
- che a tal fine appare congruo assegnare, per l'adempimento, il termine di giorni 60
(sessanta), decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza; N. 01817/2025 REG.RIC.
- che, in caso di perdurante inadempimento, sarà nominato un Commissario ad Acta su istanza di parte.
5.2- Va altresì dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza della
Regione Sicilia e dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, che lo stesso ricorrente ha dichiarato di aver evocato in giudizio in via meramente prudenziale (ma sostanzialmente sono estranee al procedimento e, conseguentemente, al giudizio).
6.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei confronti del Comune di Palermo; spese compensate con le altre parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie il ricorso nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione;
- condanna il Comune di Palermo al pagamento delle spese di giudizio, in favore di parte ricorrente, quantificate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge;
- estromette dal giudizio la Presidenza della Regione Sicilia e l'Autorità di Bacino del
Distretto Idrografico della Sicilia, nei confronti delle quali compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RE EZ, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Pierluigi ON, Referendario, Estensore N. 01817/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Pierluigi ON
IL PRESIDENTE
RE EZ
IL SEGRETARIO