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Sentenza 14 marzo 2024
Sentenza 14 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 14/03/2024, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 780/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna De Cristofaro Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Luciano Varotti Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 780/2021 promossa da:
C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
C.F. ), Parte_3 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. FRANCHI GIOVANNI e dell'avv. CACCAVO LUCIA ( ) VIA MARCONI N. 45 40122 BOLOGNA C.F._4
APPELLANTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. GUIDUCCI ELENA
RE MI (C.F. ), CP_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. FAZIO DOMENICO e dell'avv. MICELE ANTONELLA ( VIA MARCONI N. 9 40122 BOLOGNA C.F._5
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3 con il patrocinio dell'avv. MICELE ANTONELLA APPELLATI
Conclusioni
Per , e “Piaccia alla Corte Ecc.ma, in riforma della sentenza n. Pt_1 Pt_2 Parte_3
1285/2020 del Tribunale di Parma, comunicata a mezzo pec in data 4 dicembre 2020:
IN VIA PRINCIPALE: dichiarare che nulla era dovuto dai signori e Parte_1 Controparte_4 per il ricovero di quest'ultima presso la per essere la retta Controparte_1 Cont a carico del Servizio Sanitario regionale o, comunque della di;
CP_3 SEMPRE IN VIA PRINCIPALE: dichiarare nullo ex art. 1418 c.c. l'impegno assunto dai signori
[...]
e di provvedere al pagamento della retta di ricovero con contratto di Pt_1 Controparte_4 ingresso in data in data 2 settembre 2016, perché contrario a norme imperative e comunque privo di causa;
pagina 1 di 11 IN VIA SUBORDINATA: dichiarare privo di effetto a far tempo dal 4.10.16 l'impegno assunto dal signor di provvedere al pagamento della retta di ricovero della madre con contratto di Parte_1 ingresso in data in data 2 settembre 2016, stante in recesso del medesimo;
PER L'EFFETTO: dichiarare tenute e condannare, in solido fra loro, Controparte_1
(P. IVA , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede
[...] P.IVA_1 in 42124 REGGIO MI (RE), Via A. Gramsci n. 54/S; , (P.IVA Controparte_5
), in persona del suo legale rappresentane pro tempore, con sede 40121 BOLOGNA P.IVA_2
(BO), Via Aldo Moro n. 52; (P. IVA ), in persona del Controparte_3 P.IVA_3 suo legale rappresentante pro tempore, con sede in 42122 , Via Amendola n. 2 alla CP_3 restituzione in favore di , e , il primo anche in proprio, Parte_1 Parte_2 Parte_3 gli altri due quali eredi della signora deceduta a Correggio (RE) il 11 marzo Controparte_4 2021della complessiva somma di € 36.539,00, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, e, comunque nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. da dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese e competenze di lite dei due gradi del giudizio, oltre al rimborso forfettario ex art. 15 T.F., IVA e CPA come per legge da liquidarsi a favore del difensore ex art. 93 c.p.c.”.
Per “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Bologna, Controparte_6 contrariis rejectis, I) IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO dichiarare la inammissibilità, la improcedibilità e/o la nullità dell'atto di appello notificato dai signori
, , ed in conseguenza della impugnazione proposta per Parte_1 Parte_2 Parte_3 violazione dell'onere di specificità dei motivi della sentenza n. 1285/2020 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia e pubblicata il 4 dicembre 2020, accertare il suo avvenuto passaggio in giudicato;
II) NEL MERITO confermare in ogni sua parte la sentenza n. 1285/2020 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia e pubblicata il 4 dicembre 2020, oggetto di impugnazione e rigettare in conseguenza l'appello proposto dai , , e tutte le domande nello stesso contenute;
Parte_1 Parte_2 Parte_3
III) NEL MERITO in via riconvenzionale condannare , , : Parte_1 Parte_2 Parte_3
- al pagamento in favore di della somma di euro 5.000,00 a Controparte_6 titolo di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi ed effetti del primo comma dell'art. 96 c.p.c.,
- al pagamento in favore di di somma pari alle spese legali Controparte_6 liquidande in di lei favore, in caso di esito vittorioso, a titolo di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi ed effetti del terzo comma dell'art. 96 c.p.c.; IV) IN OGNI CASO condannare gli appellanti , , al pagamento delle spese e Parte_1 Parte_2 Parte_3 dei compensi sostenuti da in questo giudizio di appello”. Controparte_6
Per Regione Emilia Romagna: “Voglia l'Ill.ma Corte adita, ogni contraria azione ed eccezione disattesa, previe le declaratorie del caso in via preliminare
accertare e dichiarare la carenza di prova della qualità di eredi della sig.ra in Controparte_4 capo al sig. al sig. ed al sig. e la conseguente carenza Parte_1 Parte_2 Parte_3 di titolarità attiva dei medesimi con riferimento alle domande iure hereditario;
in via principale
respingere l'appello avverso la sentenza Tribunale di Reggio Emilia, Seconda Sezione Civile,
Giudice Unico dott.ssa Laura Fioroni n. 1285/2020; in accoglimento del primo motivo di appello incidentale condizionato
pagina 2 di 11 accertare e dichiarare la carenza di titolarità attiva del sig. con riferimento alle Parte_1 domande dal medesimo formulate in proprio;
in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale condizionato
accertare e dichiarare la carenza di titolarità passiva della Regione . CP_5 Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
Per : “Voglia l'Ill.ma Corte adita, ogni contraria Controparte_7 azione ed eccezione disattesa, previe le declaratorie del caso in via preliminare
accertare e dichiarare la carenza di prova della qualità di eredi della sig.ra in Controparte_4 capo al sig. al sig. ed al sig. e la conseguente carenza Parte_1 Parte_2 Parte_3 di titolarità attiva dei medesimi con riferimento alle domande iure hereditario;
in via principale
respingere l'appello avverso la sentenza Tribunale di Reggio Emilia, Seconda Sezione Civile,
Giudice Unico dott.ssa Laura Fioroni n. 1285/2020; in accoglimento del primo motivo di appello incidentale condizionato
accertare e dichiarare la carenza di titolarità attiva del sig. con riferimento alle Parte_1 domande dal medesimo formulate in proprio;
in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale condizionato
accertare e dichiarare la carenza di titolarità passiva dell' Controparte_7
;
[...] in via subordinata ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di condanna dell' Controparte_7
alla restituzione delle rette corrisposte alla
[...] Controparte_1 previi gli accertamenti del caso, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 tenere indenne ed a corrispondere all' gli importi tutti Controparte_7 dalla medesima versati alla sig.ra e/ al sig. Controparte_4 Parte_1 Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
IN FATTO
1. in proprio e quale amministratore di sostegno della madre Parte_1 Controparte_4 conveniva in giudizio la l' Controparte_6 Controparte_8
per sentir accertare e dichiarare a) l'insussistenza di alcun obbligo di
[...]
pagamento a proprio carico per il ricovero della signora presso per essere la retta a CP_4 CP_6
Cont carico del o, comunque, della di b) la nullità Organizzazione_1 CP_3 dell'impegno assunto in data 2.9.2016 di pagamento della retta di ricovero di c) la Controparte_4
condanna delle convenute alla restituzione delle somme complessivamente corrisposte a tale titolo, pari a € 36.539,00.
Allegava l'attore che impossibilitata, a causa della propria situazione clinica, a Controparte_4
rimanere presso la propria abitazione, era stata ricoverata presso in data 2.9.2016 e in pari CP_6
data si era impegnata, unitamente al figlio a corrispondere la retta di ricovero;
che la Parte_1
signora era affetta dal morbo di Alzheimer, da demenza senile, oltre a essere malata di lungo CP_4 pagina 3 di 11 corso e che quindi necessitava di prestazioni socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, tutte a carico del Servizio Sanitario.
Deduceva che, alla luce della normativa vigente e della giurisprudenza di legittimità e di merito, non era dovuto alcun pagamento in relazione al ricovero, in quanto alla degente venivano erogate prestazioni di rilievo sanitario e non soltanto di mera assistenza e vigilanza.
2. Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo che i costi relativi CP_6 all'insieme delle prestazioni di natura terapeutica, riabilitativa e di mantenimento, erano posti nella misura del 50% a carico del e per il residuo 50% a carico degli utenti, e Controparte_9
che difettava la prova in ordine alla tipologia di prestazioni effettivamente erogate in favore di durante il ricovero presso la convenuta;
svolgeva inoltre domanda riconvenzionale Controparte_4 volta ad ottenere la condanna di parte attrice al pagamento di € 3.053,27 a titolo di rette di assistenza non ancora corrisposta, oltre alla condanna per lite temeraria.
3. Si costituiva la eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione Controparte_5
attiva di con riferimento alle domande dal medesimo formulate in proprio, nonché il Parte_1 proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando che l'azione di ripetizione di indebito avrebbe dovuto essere rivolta nei confronti della sola nel merito deduceva l'infondatezza della CP_6
domanda di parte attrice in forza della normativa vigente in materia di regolamentazione delle spese di assistenza.
4. A sua volta costituendosi, eccepiva il difetto di legittimazione attiva Controparte_3
di in proprio, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo in via Parte_1
principale il rigetto della domanda, nonché in via subordinata e riconvenzionale di essere tenuta indenne rispetto a qualsiasi pretesa eventualmente accolta, con condanna di a CP_6
corrisponderle gli importi che la stessa fosse stata condannata a pagare a parte attrice.
5. Con sentenza n. 1285/2020 il Tribunale rigettava le domande proposte da parte attrice.
Osservava il giudice che, alla luce del quadro normativo vigente, risultavano poste integralmente a carico del SSN le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale nonché quelle socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria previste dai co. 1 e 3 dell'art. 3 D.P.C.M. 14.2.2001, mentre per le prestazioni di lungo assistenza destinate ad anziani e persone non autosufficienti affette da malattie croniche e degenerative era prevista la ripartizione del costo complessivo nella misura del 50% a carico del SSN e del 50% a carico del Comune, con la compartecipazione dell'utente.
Ciò posto, l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata, quindi della natura sanitaria delle prestazioni erogate alla paziente, incombeva in capo alla parte attrice e, se era pacifica la circostanza per cui la signora era affetta dal morbo di Alzheimer e demenza senile, che la CP_4
pagina 4 di 11 rendeva incapace di compiere gli atti della vita quotidiana senza assistenza, parte attrice aveva omesso di produrre, né aveva chiesto di acquisire, documentazione relativa alle prestazioni erogate in favore della degente.
Né alcuna relazione medica risultava prodotta in giudizio, così come era stata omessa la produzione della cartella clinica. Non risultava pertanto dimostrato, ciò essendo stato specificamente contestato da con la comparsa di costituzione, che nel caso in esame si vertesse nell'ambito di prestazioni CP_6
sanitarie a rilevanza sociale o ad alta integrazione sanitaria, in quanto inserite in un programma di riabilitazione volte a rimuovere gli esiti degenerativi della patologia o comunque rientrati tra quelle di particolare rilevanza terapeutica e della intensità della componente sanitaria.
La natura della patologia da cui la signora era affetta comportava che la paziente necessitasse CP_4 senz'altro di una continua assistenza del personale della struttura per sopperire alla sua mancanza di autosufficienza nel compiere gli atti della vita quotidiana;
inoltre occorreva considerare che la paziente si trovava ricoverata in regime di lungo degenza, essendo presso la struttura dal 2016, il che era un ulteriore indice del carattere prevalentemente assistenziale delle prestazioni erogate.
Alla luce degli elementi evidenziati poteva perciò affermarsi che, nel caso in esame, si vertesse in fattispecie, come delineata dai D.P.C.M. indicati in premessa, di erogazione di trattamenti di lungo assistenza e mantenimento funzionale a persona non autosufficiente per i quali era prevista la partecipazione a carico dell'assistito nella misura del 50%.
Ciò posto, mediante il “contratto di ingresso” stipulato in data 2.9.2016 padre di Persona_1
si era impegnato a corrispondere, in solido con la retta giornaliera per Parte_1 Controparte_4 il ricovero della predetta presso la e non era contestato che l'importo indicato in contratto CP_6
(pari a € 50,05) costituisse la quota posta a carico dell'utente, avendo il provveduto a versare, CP_10 tramite l' competente, la quota parte residua della tariffa di propria spettanza. CP_3
La retta richiesta da non afferiva dunque a prestazioni da erogarsi a titolo gratuito e non CP_6
comprendeva la parte di prestazioni a carico del Servizio Sanitario regionale o, comunque della di;
andava pertanto esclusa la nullità del contratto di ingresso, con conseguente CP_3 CP_7
insussistenza del diritto di parte attrice alla restituzione delle somme versate.
Era altresì infondata l'ulteriore domanda dell'attore volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia dell'impegno “assunto dal signor di provvedere al pagamento della retta di ricovero Parte_1 della madre con contratto di ingresso in data in data 2 settembre 2016”, stante il recesso comunicato a in data 4.10.16, essendo assorbente, in ogni caso, che detto “recesso” fosse stato esercitato CP_6
non da bensì dal solo Parte_1 Persona_1
pagina 5 di 11 Neppure poteva affermarsi una compartecipazione alla retta da parte del Comune di residenza della signora non risultando né allegata, né dimostrata la sussistenza dei presupposti per tale CP_4
contribuzione.
6. Contro la suddetta sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 Parte_3
il primo anche in proprio e tutti quali eredi di deceduta l'11.3.2021; hanno
[...] Controparte_4
resistito (queste ultime due Controparte_11
hanno spiegato appello incidentale condizionato).
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.5.2023, tenutasi con modalità telematiche, la causa
è stata trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
7. Preliminarmente va disattesa l'eccezione, sollevata dalla di difetto Controparte_3
di prova della qualità di eredi di deceduta successivamente alla pubblicazione della Controparte_4
sentenza primo grado, in capo agli appellanti, in quanto questi ultimi, marito e figli della defunta, sono tali per successione necessaria.
8. Ciò premesso, con il primo motivo parte appellante deduce “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1,3 19, 53 e 63 l. n. 833 del 1978, dell''art. 30 l. 730 del 1983 dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n.
502/92 e del D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e della Delibera della Giunta n. Controparte_5
2110/09”, in quanto le prestazioni rese a favore di persone affette dal morbo di Alzheimer sarebbero sempre ascrivibili alla categoria delle prestazioni socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria;
in particolare deve escludersi che necessitasse esclusivamente di un'attività di mera Controparte_4
assistenza e sorveglianza, necessitando ella di molteplici interventi sanitari.
9. Con il secondo motivo si deduce “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1418 c.c.” poiché da quanto in precedenza dedotto discenderebbe l'inesistenza di qualsiasi debito della signora a CP_4
titolo di pagamento della retta di ricovero.
In merito all'impegno assunto da e dal figlio con contratto del 2 settembre 2016, esso Controparte_4
sarebbe nullo ex art. 1418 c.c., perché contrario a norme imperative e perché privi causa, trattandosi di promesse inerenti a debiti inesistenti.
10. Con il terzo motivo si deduce “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 1373 c.c.” in quanto nel caso di specie si sarebbe di fronte ad una promessa unilaterale, la quale perde efficacia in seguito al recesso dell'obbligato, avvenuto in concreto con lettera del 4.10.16, sicchè da quella data nulla avrebbe potuto essere richiesto anche se le altre considerazioni non fossero state ritenute fondate.
pagina 6 di 11 11. Con il quarto motivo si deduce “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c.”, assumendosi che, nulla essendo dovuto dalla signora e dal figlio, quest'ultimo e gli altri eredi hanno diritto di CP_4
chiedere la restituzione di quanto da lei versato, ossia complessivi € 36.539,00, alle parti appellate.
12. I motivi primo, secondo e quarto possono essere congiuntamente esaminati, in quanto strettamente connessi.
Come correttamente osservato dal primo giudice, alla luce del quadro normativo vigente risultano poste integralmente a carico del SSN le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale nonché quelle socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria previste dai co. 1 e 3 dell'art. 3 D.P.C.M. 14.2.2001, mentre per le prestazioni di lungo assistenza destinate ad anziani e persone non autosufficienti affette da malattie croniche e degenerative era prevista la ripartizione del costo complessivo nella misura del 50%
a carico del SSN e del 50% a carico del Comune, con la compartecipazione dell'utente.
In particolare il D.P.C.M. 14 febbraio 2001, all'art. 3, comma 1 definisce le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale (“
1. Sono da considerare prestazioni sanitarie a rilevanza sociale le prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale. Dette prestazioni, di competenza delle aziende unità sanitarie locali ed a carico delle stesse, sono inserite in progetti personalizzati di durata medio/lunga e sono erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali” e ) e al comma 3 le prestazioni socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria (“Sono da considerare prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria di cui all'art.
3-septies, comma 4, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, tutte le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensita' della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e patologie terminali, inabilita' o disabilita' conseguenti a patologie cronico-degenerative. Tali prestazioni sono quelle, in particolare, attribuite alla fase post-acuta caratterizzate dall'inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali nell'ambito del processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza e dalla preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza. Dette prestazioni a elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie
e sono a carico del fondo sanitario. Esse possono essere erogate in regime ambulatoriale domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali e sono in particolare riferite alla copertura degli
pagina 7 di 11 aspetti del bisogno socio-sanitario inerenti le funzioni psicofisiche e la limitazione delle attività del soggetto, nelle fasi estensive e di lungoassistenza”; per entrambe è prevista la gratuità, mentre per le prestazioni di lungo assistenza destinate ad anziani e persone non autosufficienti affette da malattie croniche e degenerative, in base alla tabella di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2011, art. 4 comma 1 e di cui all'allegato 1 C del D.P.C.M. 29 novembre 2001, è prevista la ripartizione forfettaria del costo complessivo nella misura del 50% a carico del SSN e del 50% a carico del con la CP_12
compartecipazione dell'utente.
13. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 29 novembre 2001, e in riferimento alla approvazione del Piano sanitario 1998-2000, sono stati definiti i "Livelli Essenziali di Assistenza"
(LEA) ed è stato disciplinato il riparto di spesa per le prestazioni ricomprese nella allegata Tabella 1, punto "
1.0 AREA INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA", venendo definitivamente ad essere chiarito che, accanto alle "prestazioni sanitarie" in senso stretto, interamente a carico del Servizio sanitario pubblico, si collocano - in quanto ricomprese nei LEA - le "prestazioni sanitarie di rilevanza sociale", tali dovendo intendersi "le prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili e per le quali si è convenuta una percentuale di costo non attribuibile alle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale" (rimanendo fissato, in
Tabella, il tetto di partecipazione alla spesa del Servizio sanitario regionale nella misura del 50% del costo complessivo).
14. Il D.P.C.M. 12 gennaio 2017, non applicabile al caso di specie ratione temporis, ha confermato la regolamentazione contenuta nei precedenti decreti, e ha posto a carico del Controparte_9
"i trattamenti estensivi di cura e di recupero funzionale per persone richiedenti elevata tutela sanitaria con continuità assistenziale" e a carico del nella misura del 50% della Controparte_9
tariffa giornaliera "i trattamenti di lungo - assistenza, recupero e mantenimento funzionale, ivi compresi interventi di sollievo per chi assicura le cure, a persone non autosufficienti" nonché "le prestazioni rese nell'ambito dell'assistenza semi residenziale, di lungo assistenza, di recupero, di mantenimento funzionale e di riorientamento, a persone non autosufficienti con bassa necessità di tutela sanitaria".
15. Orbene, la sentenza della S.C. n. 22776/2016 ha affermato che: “In tema di prestazioni a carico del
l'art. 30 della l. n. 730 del 1983 - che per la prima volta ha menzionato le attività di rilievo CP_13
sanitario connesse con quelle assistenziali - deve essere interpretato, alla stregua della l. n. 833 del
1978 che prevede l'erogazione gratuita delle prestazioni a tutti i cittadini, entro i livelli di assistenza uniformi definiti con il piano sanitario nazionale, nel senso che, nel caso in cui oltre alle prestazioni socio-assistenziali siano erogate prestazioni sanitarie, tale attività, in quanto diretta in via prevalente
pagina 8 di 11 alla tutela della salute, va considerata comunque di rilievo sanitario e, pertanto di competenza del
, precisando che "tra i casi di rilievo sanitario deve farsi rientrare anche quello relativo alle CP_13
spese derivanti non da una mera attività di sorveglianza e di assistenza bensì da un trattamento farmacologico somministrato, in struttura residenziale protetta, in favore di un soggetto affetto da grave patologia psichiatrica, trattandosi di spese riconducibili alle prestazioni del Servizio Sanitario secondo le previsioni della L. n. 833 del 1978 e del D.P.C.M. 8 agosto 1985 (...). La corretta interpretazione di tali fonti normative consente, pertanto, di includere nelle prestazioni socio assistenziali di rilievo sanitario i trattamenti farmacologici somministrati con continuità a soggetti con grave psicopatologia cronica ospitati presso strutture che siano dotate di strumentazione e personale specializzato idonei ad effettuare terapie riabilitative. Tali ipotesi sono differenti dai casi in cui
l'assistenza fornita a degenti sia meramente sostitutiva delle cure familiari, ipotesi escluse dai livelli essenziali di assistenza garantiti gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale)".
16. Ciò che distingue la prestazione sanitaria integrata inscindibile da quella socio assistenziale non è pertanto la situazione di limitata autonomia del soggetto destinatario, non altrimenti assistibile che nella struttura residenziale, ma l'individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato che non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione socio - assistenziale (Cass., n.
28321/2017; Cass. n. 27452/2018; Cas., n. 31949/2018; Cass., n. 29334/2019; Cass., n. 21528/2021).
E dunque “Ciò che rileva ai fini dell'" assistenza sanitaria obbligatoria" è la esistenza di un piano di cura personalizzato. Al contrario, qualora la prestazione socio-assistenziale prescinda dalla congiunta realizzazione dello scopo terapeutico (ossia nel caso in cui il ricovero nella struttura residenziale non sia accompagnato da un "piano di cura personalizzato"), la prestazione rimane estranea all'ambito dell'assistenza sanitaria obbligatoria. In questo caso, ricade nella disciplina generale delle prestazioni sociali di cui alla L. n. 328 del 2000, che prevede soltanto una "integrazione economica" della relativa spesa a carico degli enti pubblici locali (Comuni) consentendo la conclusione di un contratto di ricovero tra l'utente (od altra persona che contrae in favore dell'utente-terzo) e la struttura residenziale. Tra tali soggetti il rapporto obbligatorio è regolamentato sulla base della autonomia negoziale delle parti, in difetto di norme imperative ostative all'esercizio di tale autonomia contrattuale dei privati. In tal caso, potrà essere pattuito un diverso corrispettivo, commisurato alla differente qualità dei servizi offerti dalla struttura residenziale” (Cass., n. 21528/2021, cit.). Vedi anche, da ultimo, Cass. n. 2083/2023, che ha affermato che: “Le prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario sono incluse in quelle a carico del S.S.N. laddove risulti, in base ad una valutazione in concreto, che per il singolo paziente - in relazione alla patologia dalla quale è affetto, allo stato di evoluzione al momento del ricovero e alla prevedibile evoluzione successiva della suddetta malattia -
pagina 9 di 11 siano necessarie, per assicurargli la tutela del suo diritto soggettivo alla salute e alle cure, prestazioni di natura sanitaria che non possono essere eseguite se non congiuntamente alla attività di natura socio-assistenziale, la quale è pertanto avvinta alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, a nulla rilevando la prevalenza o meno delle prestazioni di natura sanitaria rispetto a quelle assistenziali”.
17. Nel caso di specie, la parte oggi appellante non ha prodotto né la copia della cartella clinica relativa al ricovero di presso la casa di cura gestita da né documentazione sanitaria Controparte_4 CP_6
di sorta, limitandosi ad affermare laconicamente che quest'ultima era affetta da morbo di Alzheimer e che non poteva rimanere presso la sua abitazione a causa della sua situazione clinica;
non risulta pertanto provato, e la circostanza è contestata da che, nel corso del ricovero, la degente, CP_6
oltre ad essere assistita materialmente, sia stata sottoposta presso la struttura a un piano di cura personalizzato, e segnatamente a controlli, visite mediche, anche specialistiche, esami diagnostici.
Non può dunque ritenersi raggiunta la prova che durate l'intero periodo di ricovero Controparte_4
presso la suddetta struttura, sia stata sopposta a un trattamento terapeutico personalizzato, ossia calibrato sulle sue specifiche esigenze e di volta in volta modificato a seconda delle emergenze, con erogazione di prestazioni socio assistenziali inscindibilmente connesse a quelle sanitarie, in quanto a tal fine non è sufficiente la mera allegazione della patologia, peraltro non accompagnata da alcuna certificazione sanitaria che ne attesti il grado di evoluzione.
18. Non possono pertanto essere riconosciuti la natura inscindibile ed integrata della prestazione e il conseguente assorbimento dell'intervento sanitario - socio assistenziale nelle prestazioni erogate dal sistema sanitario pubblico;
pertanto il contratto di assistenza stipulato, recante la previsione di un corrispettivo relativo alla sola parte della prestazione non a carico del servizio sanitario regionale, non può essere considerato nullo ma, a contrario, valido ed efficace.
I motivi di appello in esame risultano pertanto infondati.
19. Il terzo motivo – con il quale parte appellante deduce che il contratto avrebbe perso efficacia in seguito al recesso dell'obbligato avvenuto con lettera del 4.10.16, con la conseguenza che almeno da tale data nulla potrebbe essere più preteso – è inammissibile, posto che non prende in considerazione e non sottopone a critica la motivazione del primo giudice, che ha correttamente rilevato l'inefficacia della comunicazione di recesso comunicato a in data 4.10.16 in quanto effettuata non già CP_6
dal sottoscrittore del contratto bensì dal solo terzo rispetto al Parte_1 Persona_1
contratto in questione.
pagina 10 di 11 20. L'appello principale va dunque respinto;
restano assorbiti gli appelli incidentali proposti da espressamente condizionati Controparte_8 all'accoglimento dell'appello incidentale.
22. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e condanna parte appellante a rifondere alle parti appellata le spese di lite del grado, che liquida, per ciascuna di esse, in
€ 6.940,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e CU.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte appellante.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il 20 febbraio 2024
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
dott. Manuela Velotti dott. Anna De Cristofaro
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna De Cristofaro Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Luciano Varotti Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 780/2021 promossa da:
C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
C.F. ), Parte_3 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. FRANCHI GIOVANNI e dell'avv. CACCAVO LUCIA ( ) VIA MARCONI N. 45 40122 BOLOGNA C.F._4
APPELLANTI contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. GUIDUCCI ELENA
RE MI (C.F. ), CP_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. FAZIO DOMENICO e dell'avv. MICELE ANTONELLA ( VIA MARCONI N. 9 40122 BOLOGNA C.F._5
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3 con il patrocinio dell'avv. MICELE ANTONELLA APPELLATI
Conclusioni
Per , e “Piaccia alla Corte Ecc.ma, in riforma della sentenza n. Pt_1 Pt_2 Parte_3
1285/2020 del Tribunale di Parma, comunicata a mezzo pec in data 4 dicembre 2020:
IN VIA PRINCIPALE: dichiarare che nulla era dovuto dai signori e Parte_1 Controparte_4 per il ricovero di quest'ultima presso la per essere la retta Controparte_1 Cont a carico del Servizio Sanitario regionale o, comunque della di;
CP_3 SEMPRE IN VIA PRINCIPALE: dichiarare nullo ex art. 1418 c.c. l'impegno assunto dai signori
[...]
e di provvedere al pagamento della retta di ricovero con contratto di Pt_1 Controparte_4 ingresso in data in data 2 settembre 2016, perché contrario a norme imperative e comunque privo di causa;
pagina 1 di 11 IN VIA SUBORDINATA: dichiarare privo di effetto a far tempo dal 4.10.16 l'impegno assunto dal signor di provvedere al pagamento della retta di ricovero della madre con contratto di Parte_1 ingresso in data in data 2 settembre 2016, stante in recesso del medesimo;
PER L'EFFETTO: dichiarare tenute e condannare, in solido fra loro, Controparte_1
(P. IVA , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede
[...] P.IVA_1 in 42124 REGGIO MI (RE), Via A. Gramsci n. 54/S; , (P.IVA Controparte_5
), in persona del suo legale rappresentane pro tempore, con sede 40121 BOLOGNA P.IVA_2
(BO), Via Aldo Moro n. 52; (P. IVA ), in persona del Controparte_3 P.IVA_3 suo legale rappresentante pro tempore, con sede in 42122 , Via Amendola n. 2 alla CP_3 restituzione in favore di , e , il primo anche in proprio, Parte_1 Parte_2 Parte_3 gli altri due quali eredi della signora deceduta a Correggio (RE) il 11 marzo Controparte_4 2021della complessiva somma di € 36.539,00, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, e, comunque nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. da dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese e competenze di lite dei due gradi del giudizio, oltre al rimborso forfettario ex art. 15 T.F., IVA e CPA come per legge da liquidarsi a favore del difensore ex art. 93 c.p.c.”.
Per “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Bologna, Controparte_6 contrariis rejectis, I) IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO dichiarare la inammissibilità, la improcedibilità e/o la nullità dell'atto di appello notificato dai signori
, , ed in conseguenza della impugnazione proposta per Parte_1 Parte_2 Parte_3 violazione dell'onere di specificità dei motivi della sentenza n. 1285/2020 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia e pubblicata il 4 dicembre 2020, accertare il suo avvenuto passaggio in giudicato;
II) NEL MERITO confermare in ogni sua parte la sentenza n. 1285/2020 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia e pubblicata il 4 dicembre 2020, oggetto di impugnazione e rigettare in conseguenza l'appello proposto dai , , e tutte le domande nello stesso contenute;
Parte_1 Parte_2 Parte_3
III) NEL MERITO in via riconvenzionale condannare , , : Parte_1 Parte_2 Parte_3
- al pagamento in favore di della somma di euro 5.000,00 a Controparte_6 titolo di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi ed effetti del primo comma dell'art. 96 c.p.c.,
- al pagamento in favore di di somma pari alle spese legali Controparte_6 liquidande in di lei favore, in caso di esito vittorioso, a titolo di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi ed effetti del terzo comma dell'art. 96 c.p.c.; IV) IN OGNI CASO condannare gli appellanti , , al pagamento delle spese e Parte_1 Parte_2 Parte_3 dei compensi sostenuti da in questo giudizio di appello”. Controparte_6
Per Regione Emilia Romagna: “Voglia l'Ill.ma Corte adita, ogni contraria azione ed eccezione disattesa, previe le declaratorie del caso in via preliminare
accertare e dichiarare la carenza di prova della qualità di eredi della sig.ra in Controparte_4 capo al sig. al sig. ed al sig. e la conseguente carenza Parte_1 Parte_2 Parte_3 di titolarità attiva dei medesimi con riferimento alle domande iure hereditario;
in via principale
respingere l'appello avverso la sentenza Tribunale di Reggio Emilia, Seconda Sezione Civile,
Giudice Unico dott.ssa Laura Fioroni n. 1285/2020; in accoglimento del primo motivo di appello incidentale condizionato
pagina 2 di 11 accertare e dichiarare la carenza di titolarità attiva del sig. con riferimento alle Parte_1 domande dal medesimo formulate in proprio;
in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale condizionato
accertare e dichiarare la carenza di titolarità passiva della Regione . CP_5 Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
Per : “Voglia l'Ill.ma Corte adita, ogni contraria Controparte_7 azione ed eccezione disattesa, previe le declaratorie del caso in via preliminare
accertare e dichiarare la carenza di prova della qualità di eredi della sig.ra in Controparte_4 capo al sig. al sig. ed al sig. e la conseguente carenza Parte_1 Parte_2 Parte_3 di titolarità attiva dei medesimi con riferimento alle domande iure hereditario;
in via principale
respingere l'appello avverso la sentenza Tribunale di Reggio Emilia, Seconda Sezione Civile,
Giudice Unico dott.ssa Laura Fioroni n. 1285/2020; in accoglimento del primo motivo di appello incidentale condizionato
accertare e dichiarare la carenza di titolarità attiva del sig. con riferimento alle Parte_1 domande dal medesimo formulate in proprio;
in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale condizionato
accertare e dichiarare la carenza di titolarità passiva dell' Controparte_7
;
[...] in via subordinata ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di condanna dell' Controparte_7
alla restituzione delle rette corrisposte alla
[...] Controparte_1 previi gli accertamenti del caso, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 tenere indenne ed a corrispondere all' gli importi tutti Controparte_7 dalla medesima versati alla sig.ra e/ al sig. Controparte_4 Parte_1 Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
IN FATTO
1. in proprio e quale amministratore di sostegno della madre Parte_1 Controparte_4 conveniva in giudizio la l' Controparte_6 Controparte_8
per sentir accertare e dichiarare a) l'insussistenza di alcun obbligo di
[...]
pagamento a proprio carico per il ricovero della signora presso per essere la retta a CP_4 CP_6
Cont carico del o, comunque, della di b) la nullità Organizzazione_1 CP_3 dell'impegno assunto in data 2.9.2016 di pagamento della retta di ricovero di c) la Controparte_4
condanna delle convenute alla restituzione delle somme complessivamente corrisposte a tale titolo, pari a € 36.539,00.
Allegava l'attore che impossibilitata, a causa della propria situazione clinica, a Controparte_4
rimanere presso la propria abitazione, era stata ricoverata presso in data 2.9.2016 e in pari CP_6
data si era impegnata, unitamente al figlio a corrispondere la retta di ricovero;
che la Parte_1
signora era affetta dal morbo di Alzheimer, da demenza senile, oltre a essere malata di lungo CP_4 pagina 3 di 11 corso e che quindi necessitava di prestazioni socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, tutte a carico del Servizio Sanitario.
Deduceva che, alla luce della normativa vigente e della giurisprudenza di legittimità e di merito, non era dovuto alcun pagamento in relazione al ricovero, in quanto alla degente venivano erogate prestazioni di rilievo sanitario e non soltanto di mera assistenza e vigilanza.
2. Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo che i costi relativi CP_6 all'insieme delle prestazioni di natura terapeutica, riabilitativa e di mantenimento, erano posti nella misura del 50% a carico del e per il residuo 50% a carico degli utenti, e Controparte_9
che difettava la prova in ordine alla tipologia di prestazioni effettivamente erogate in favore di durante il ricovero presso la convenuta;
svolgeva inoltre domanda riconvenzionale Controparte_4 volta ad ottenere la condanna di parte attrice al pagamento di € 3.053,27 a titolo di rette di assistenza non ancora corrisposta, oltre alla condanna per lite temeraria.
3. Si costituiva la eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione Controparte_5
attiva di con riferimento alle domande dal medesimo formulate in proprio, nonché il Parte_1 proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando che l'azione di ripetizione di indebito avrebbe dovuto essere rivolta nei confronti della sola nel merito deduceva l'infondatezza della CP_6
domanda di parte attrice in forza della normativa vigente in materia di regolamentazione delle spese di assistenza.
4. A sua volta costituendosi, eccepiva il difetto di legittimazione attiva Controparte_3
di in proprio, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo in via Parte_1
principale il rigetto della domanda, nonché in via subordinata e riconvenzionale di essere tenuta indenne rispetto a qualsiasi pretesa eventualmente accolta, con condanna di a CP_6
corrisponderle gli importi che la stessa fosse stata condannata a pagare a parte attrice.
5. Con sentenza n. 1285/2020 il Tribunale rigettava le domande proposte da parte attrice.
Osservava il giudice che, alla luce del quadro normativo vigente, risultavano poste integralmente a carico del SSN le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale nonché quelle socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria previste dai co. 1 e 3 dell'art. 3 D.P.C.M. 14.2.2001, mentre per le prestazioni di lungo assistenza destinate ad anziani e persone non autosufficienti affette da malattie croniche e degenerative era prevista la ripartizione del costo complessivo nella misura del 50% a carico del SSN e del 50% a carico del Comune, con la compartecipazione dell'utente.
Ciò posto, l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata, quindi della natura sanitaria delle prestazioni erogate alla paziente, incombeva in capo alla parte attrice e, se era pacifica la circostanza per cui la signora era affetta dal morbo di Alzheimer e demenza senile, che la CP_4
pagina 4 di 11 rendeva incapace di compiere gli atti della vita quotidiana senza assistenza, parte attrice aveva omesso di produrre, né aveva chiesto di acquisire, documentazione relativa alle prestazioni erogate in favore della degente.
Né alcuna relazione medica risultava prodotta in giudizio, così come era stata omessa la produzione della cartella clinica. Non risultava pertanto dimostrato, ciò essendo stato specificamente contestato da con la comparsa di costituzione, che nel caso in esame si vertesse nell'ambito di prestazioni CP_6
sanitarie a rilevanza sociale o ad alta integrazione sanitaria, in quanto inserite in un programma di riabilitazione volte a rimuovere gli esiti degenerativi della patologia o comunque rientrati tra quelle di particolare rilevanza terapeutica e della intensità della componente sanitaria.
La natura della patologia da cui la signora era affetta comportava che la paziente necessitasse CP_4 senz'altro di una continua assistenza del personale della struttura per sopperire alla sua mancanza di autosufficienza nel compiere gli atti della vita quotidiana;
inoltre occorreva considerare che la paziente si trovava ricoverata in regime di lungo degenza, essendo presso la struttura dal 2016, il che era un ulteriore indice del carattere prevalentemente assistenziale delle prestazioni erogate.
Alla luce degli elementi evidenziati poteva perciò affermarsi che, nel caso in esame, si vertesse in fattispecie, come delineata dai D.P.C.M. indicati in premessa, di erogazione di trattamenti di lungo assistenza e mantenimento funzionale a persona non autosufficiente per i quali era prevista la partecipazione a carico dell'assistito nella misura del 50%.
Ciò posto, mediante il “contratto di ingresso” stipulato in data 2.9.2016 padre di Persona_1
si era impegnato a corrispondere, in solido con la retta giornaliera per Parte_1 Controparte_4 il ricovero della predetta presso la e non era contestato che l'importo indicato in contratto CP_6
(pari a € 50,05) costituisse la quota posta a carico dell'utente, avendo il provveduto a versare, CP_10 tramite l' competente, la quota parte residua della tariffa di propria spettanza. CP_3
La retta richiesta da non afferiva dunque a prestazioni da erogarsi a titolo gratuito e non CP_6
comprendeva la parte di prestazioni a carico del Servizio Sanitario regionale o, comunque della di;
andava pertanto esclusa la nullità del contratto di ingresso, con conseguente CP_3 CP_7
insussistenza del diritto di parte attrice alla restituzione delle somme versate.
Era altresì infondata l'ulteriore domanda dell'attore volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia dell'impegno “assunto dal signor di provvedere al pagamento della retta di ricovero Parte_1 della madre con contratto di ingresso in data in data 2 settembre 2016”, stante il recesso comunicato a in data 4.10.16, essendo assorbente, in ogni caso, che detto “recesso” fosse stato esercitato CP_6
non da bensì dal solo Parte_1 Persona_1
pagina 5 di 11 Neppure poteva affermarsi una compartecipazione alla retta da parte del Comune di residenza della signora non risultando né allegata, né dimostrata la sussistenza dei presupposti per tale CP_4
contribuzione.
6. Contro la suddetta sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 Parte_3
il primo anche in proprio e tutti quali eredi di deceduta l'11.3.2021; hanno
[...] Controparte_4
resistito (queste ultime due Controparte_11
hanno spiegato appello incidentale condizionato).
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.5.2023, tenutasi con modalità telematiche, la causa
è stata trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
7. Preliminarmente va disattesa l'eccezione, sollevata dalla di difetto Controparte_3
di prova della qualità di eredi di deceduta successivamente alla pubblicazione della Controparte_4
sentenza primo grado, in capo agli appellanti, in quanto questi ultimi, marito e figli della defunta, sono tali per successione necessaria.
8. Ciò premesso, con il primo motivo parte appellante deduce “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1,3 19, 53 e 63 l. n. 833 del 1978, dell''art. 30 l. 730 del 1983 dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n.
502/92 e del D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e della Delibera della Giunta n. Controparte_5
2110/09”, in quanto le prestazioni rese a favore di persone affette dal morbo di Alzheimer sarebbero sempre ascrivibili alla categoria delle prestazioni socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria;
in particolare deve escludersi che necessitasse esclusivamente di un'attività di mera Controparte_4
assistenza e sorveglianza, necessitando ella di molteplici interventi sanitari.
9. Con il secondo motivo si deduce “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1418 c.c.” poiché da quanto in precedenza dedotto discenderebbe l'inesistenza di qualsiasi debito della signora a CP_4
titolo di pagamento della retta di ricovero.
In merito all'impegno assunto da e dal figlio con contratto del 2 settembre 2016, esso Controparte_4
sarebbe nullo ex art. 1418 c.c., perché contrario a norme imperative e perché privi causa, trattandosi di promesse inerenti a debiti inesistenti.
10. Con il terzo motivo si deduce “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 1373 c.c.” in quanto nel caso di specie si sarebbe di fronte ad una promessa unilaterale, la quale perde efficacia in seguito al recesso dell'obbligato, avvenuto in concreto con lettera del 4.10.16, sicchè da quella data nulla avrebbe potuto essere richiesto anche se le altre considerazioni non fossero state ritenute fondate.
pagina 6 di 11 11. Con il quarto motivo si deduce “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c.”, assumendosi che, nulla essendo dovuto dalla signora e dal figlio, quest'ultimo e gli altri eredi hanno diritto di CP_4
chiedere la restituzione di quanto da lei versato, ossia complessivi € 36.539,00, alle parti appellate.
12. I motivi primo, secondo e quarto possono essere congiuntamente esaminati, in quanto strettamente connessi.
Come correttamente osservato dal primo giudice, alla luce del quadro normativo vigente risultano poste integralmente a carico del SSN le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale nonché quelle socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria previste dai co. 1 e 3 dell'art. 3 D.P.C.M. 14.2.2001, mentre per le prestazioni di lungo assistenza destinate ad anziani e persone non autosufficienti affette da malattie croniche e degenerative era prevista la ripartizione del costo complessivo nella misura del 50%
a carico del SSN e del 50% a carico del Comune, con la compartecipazione dell'utente.
In particolare il D.P.C.M. 14 febbraio 2001, all'art. 3, comma 1 definisce le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale (“
1. Sono da considerare prestazioni sanitarie a rilevanza sociale le prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale. Dette prestazioni, di competenza delle aziende unità sanitarie locali ed a carico delle stesse, sono inserite in progetti personalizzati di durata medio/lunga e sono erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali” e ) e al comma 3 le prestazioni socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria (“Sono da considerare prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria di cui all'art.
3-septies, comma 4, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, tutte le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensita' della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e patologie terminali, inabilita' o disabilita' conseguenti a patologie cronico-degenerative. Tali prestazioni sono quelle, in particolare, attribuite alla fase post-acuta caratterizzate dall'inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali nell'ambito del processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza e dalla preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza. Dette prestazioni a elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie
e sono a carico del fondo sanitario. Esse possono essere erogate in regime ambulatoriale domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali e sono in particolare riferite alla copertura degli
pagina 7 di 11 aspetti del bisogno socio-sanitario inerenti le funzioni psicofisiche e la limitazione delle attività del soggetto, nelle fasi estensive e di lungoassistenza”; per entrambe è prevista la gratuità, mentre per le prestazioni di lungo assistenza destinate ad anziani e persone non autosufficienti affette da malattie croniche e degenerative, in base alla tabella di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2011, art. 4 comma 1 e di cui all'allegato 1 C del D.P.C.M. 29 novembre 2001, è prevista la ripartizione forfettaria del costo complessivo nella misura del 50% a carico del SSN e del 50% a carico del con la CP_12
compartecipazione dell'utente.
13. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 29 novembre 2001, e in riferimento alla approvazione del Piano sanitario 1998-2000, sono stati definiti i "Livelli Essenziali di Assistenza"
(LEA) ed è stato disciplinato il riparto di spesa per le prestazioni ricomprese nella allegata Tabella 1, punto "
1.0 AREA INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA", venendo definitivamente ad essere chiarito che, accanto alle "prestazioni sanitarie" in senso stretto, interamente a carico del Servizio sanitario pubblico, si collocano - in quanto ricomprese nei LEA - le "prestazioni sanitarie di rilevanza sociale", tali dovendo intendersi "le prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili e per le quali si è convenuta una percentuale di costo non attribuibile alle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale" (rimanendo fissato, in
Tabella, il tetto di partecipazione alla spesa del Servizio sanitario regionale nella misura del 50% del costo complessivo).
14. Il D.P.C.M. 12 gennaio 2017, non applicabile al caso di specie ratione temporis, ha confermato la regolamentazione contenuta nei precedenti decreti, e ha posto a carico del Controparte_9
"i trattamenti estensivi di cura e di recupero funzionale per persone richiedenti elevata tutela sanitaria con continuità assistenziale" e a carico del nella misura del 50% della Controparte_9
tariffa giornaliera "i trattamenti di lungo - assistenza, recupero e mantenimento funzionale, ivi compresi interventi di sollievo per chi assicura le cure, a persone non autosufficienti" nonché "le prestazioni rese nell'ambito dell'assistenza semi residenziale, di lungo assistenza, di recupero, di mantenimento funzionale e di riorientamento, a persone non autosufficienti con bassa necessità di tutela sanitaria".
15. Orbene, la sentenza della S.C. n. 22776/2016 ha affermato che: “In tema di prestazioni a carico del
l'art. 30 della l. n. 730 del 1983 - che per la prima volta ha menzionato le attività di rilievo CP_13
sanitario connesse con quelle assistenziali - deve essere interpretato, alla stregua della l. n. 833 del
1978 che prevede l'erogazione gratuita delle prestazioni a tutti i cittadini, entro i livelli di assistenza uniformi definiti con il piano sanitario nazionale, nel senso che, nel caso in cui oltre alle prestazioni socio-assistenziali siano erogate prestazioni sanitarie, tale attività, in quanto diretta in via prevalente
pagina 8 di 11 alla tutela della salute, va considerata comunque di rilievo sanitario e, pertanto di competenza del
, precisando che "tra i casi di rilievo sanitario deve farsi rientrare anche quello relativo alle CP_13
spese derivanti non da una mera attività di sorveglianza e di assistenza bensì da un trattamento farmacologico somministrato, in struttura residenziale protetta, in favore di un soggetto affetto da grave patologia psichiatrica, trattandosi di spese riconducibili alle prestazioni del Servizio Sanitario secondo le previsioni della L. n. 833 del 1978 e del D.P.C.M. 8 agosto 1985 (...). La corretta interpretazione di tali fonti normative consente, pertanto, di includere nelle prestazioni socio assistenziali di rilievo sanitario i trattamenti farmacologici somministrati con continuità a soggetti con grave psicopatologia cronica ospitati presso strutture che siano dotate di strumentazione e personale specializzato idonei ad effettuare terapie riabilitative. Tali ipotesi sono differenti dai casi in cui
l'assistenza fornita a degenti sia meramente sostitutiva delle cure familiari, ipotesi escluse dai livelli essenziali di assistenza garantiti gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale)".
16. Ciò che distingue la prestazione sanitaria integrata inscindibile da quella socio assistenziale non è pertanto la situazione di limitata autonomia del soggetto destinatario, non altrimenti assistibile che nella struttura residenziale, ma l'individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato che non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione socio - assistenziale (Cass., n.
28321/2017; Cass. n. 27452/2018; Cas., n. 31949/2018; Cass., n. 29334/2019; Cass., n. 21528/2021).
E dunque “Ciò che rileva ai fini dell'" assistenza sanitaria obbligatoria" è la esistenza di un piano di cura personalizzato. Al contrario, qualora la prestazione socio-assistenziale prescinda dalla congiunta realizzazione dello scopo terapeutico (ossia nel caso in cui il ricovero nella struttura residenziale non sia accompagnato da un "piano di cura personalizzato"), la prestazione rimane estranea all'ambito dell'assistenza sanitaria obbligatoria. In questo caso, ricade nella disciplina generale delle prestazioni sociali di cui alla L. n. 328 del 2000, che prevede soltanto una "integrazione economica" della relativa spesa a carico degli enti pubblici locali (Comuni) consentendo la conclusione di un contratto di ricovero tra l'utente (od altra persona che contrae in favore dell'utente-terzo) e la struttura residenziale. Tra tali soggetti il rapporto obbligatorio è regolamentato sulla base della autonomia negoziale delle parti, in difetto di norme imperative ostative all'esercizio di tale autonomia contrattuale dei privati. In tal caso, potrà essere pattuito un diverso corrispettivo, commisurato alla differente qualità dei servizi offerti dalla struttura residenziale” (Cass., n. 21528/2021, cit.). Vedi anche, da ultimo, Cass. n. 2083/2023, che ha affermato che: “Le prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario sono incluse in quelle a carico del S.S.N. laddove risulti, in base ad una valutazione in concreto, che per il singolo paziente - in relazione alla patologia dalla quale è affetto, allo stato di evoluzione al momento del ricovero e alla prevedibile evoluzione successiva della suddetta malattia -
pagina 9 di 11 siano necessarie, per assicurargli la tutela del suo diritto soggettivo alla salute e alle cure, prestazioni di natura sanitaria che non possono essere eseguite se non congiuntamente alla attività di natura socio-assistenziale, la quale è pertanto avvinta alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, a nulla rilevando la prevalenza o meno delle prestazioni di natura sanitaria rispetto a quelle assistenziali”.
17. Nel caso di specie, la parte oggi appellante non ha prodotto né la copia della cartella clinica relativa al ricovero di presso la casa di cura gestita da né documentazione sanitaria Controparte_4 CP_6
di sorta, limitandosi ad affermare laconicamente che quest'ultima era affetta da morbo di Alzheimer e che non poteva rimanere presso la sua abitazione a causa della sua situazione clinica;
non risulta pertanto provato, e la circostanza è contestata da che, nel corso del ricovero, la degente, CP_6
oltre ad essere assistita materialmente, sia stata sottoposta presso la struttura a un piano di cura personalizzato, e segnatamente a controlli, visite mediche, anche specialistiche, esami diagnostici.
Non può dunque ritenersi raggiunta la prova che durate l'intero periodo di ricovero Controparte_4
presso la suddetta struttura, sia stata sopposta a un trattamento terapeutico personalizzato, ossia calibrato sulle sue specifiche esigenze e di volta in volta modificato a seconda delle emergenze, con erogazione di prestazioni socio assistenziali inscindibilmente connesse a quelle sanitarie, in quanto a tal fine non è sufficiente la mera allegazione della patologia, peraltro non accompagnata da alcuna certificazione sanitaria che ne attesti il grado di evoluzione.
18. Non possono pertanto essere riconosciuti la natura inscindibile ed integrata della prestazione e il conseguente assorbimento dell'intervento sanitario - socio assistenziale nelle prestazioni erogate dal sistema sanitario pubblico;
pertanto il contratto di assistenza stipulato, recante la previsione di un corrispettivo relativo alla sola parte della prestazione non a carico del servizio sanitario regionale, non può essere considerato nullo ma, a contrario, valido ed efficace.
I motivi di appello in esame risultano pertanto infondati.
19. Il terzo motivo – con il quale parte appellante deduce che il contratto avrebbe perso efficacia in seguito al recesso dell'obbligato avvenuto con lettera del 4.10.16, con la conseguenza che almeno da tale data nulla potrebbe essere più preteso – è inammissibile, posto che non prende in considerazione e non sottopone a critica la motivazione del primo giudice, che ha correttamente rilevato l'inefficacia della comunicazione di recesso comunicato a in data 4.10.16 in quanto effettuata non già CP_6
dal sottoscrittore del contratto bensì dal solo terzo rispetto al Parte_1 Persona_1
contratto in questione.
pagina 10 di 11 20. L'appello principale va dunque respinto;
restano assorbiti gli appelli incidentali proposti da espressamente condizionati Controparte_8 all'accoglimento dell'appello incidentale.
22. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e condanna parte appellante a rifondere alle parti appellata le spese di lite del grado, che liquida, per ciascuna di esse, in
€ 6.940,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e CU.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte appellante.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il 20 febbraio 2024
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
dott. Manuela Velotti dott. Anna De Cristofaro
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