CASS
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/01/2025, n. 2599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2599 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CA IN, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 23-04-2024 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale dott. Luigi Giordano, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 2599 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 10/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23 aprile 2024, il Tribunale del Riesame di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta nell'interesse di IN CA, finalizzata a ottenere l'annullamento e/o la revoca dell'ordine di demolizione emesso in esecuzione della sentenza pronunciata dal Pretore di Napoli, Sezione distaccata di Pozzuoli, il 27 novembre 1997, irrevocabile il 30 ottobre 1998, semtenza relativa ad abusi edilizi realizzati nel Comune di Bacoli. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale partenopeo, CA, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa ha eccepito la violazione della legge n. 47 del 1985, della legge n. 724 del 1994, della legge n. 326 del 2003 e della legge n. 308 del 2004, oltre che il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, osservando che per le due unità immobiliari destinate ad abitazione del ricorrente e della sua famiglia sono state prodotte quattro istanze di condono non ancora definite che, a differenza di quanto ritenuto dal giudice dell'esecuzione, erano ammissibili e suscettibili di accoglimento, atteso che, alla data del 31 dicembre 1993, le opere realizzate, anche se in parte non ultimate, erano completate "al rustico" e, in quanto tali, presentavano già i requisiti minimi per farne ritenere acquisita a ogni effetto una specifica individualità, essendo complete nel reticolo di travi e pilastri, con relativi solai di interpiano e copertura, a ciò aggiungendosi che il giudice dell'esecuzione ha mancato di confrontarsi con la documentata pendenza di due domande di compatibilità paesaggistica presentate ai sensi dell'art. 1, commi 37 ss., della legge n. 308 del 2004, il cui eventuale accoglimento ha effetto estintivo con riferimento alla realizzazione delle due unità abitative oggetto di demolizione. Con il secondo motivo, è stata dedotta la violazione degli art. 6, 7 e 8 della C.E.D.U., con conseguente inosservanza dei principi di legalità e di proporzionalità della sanzione e con violazione degli art. 14 e 32 Cost. e del diritto all'abitazione, secondo i canoni fissati dalla sentenza della Corte europea nel caso "VA vs. Bulgaria": si evidenzia, in particolare, che le unità abitative oggetto di ingiunzione di demolire rappresentano l'unica dimora di CA e della sua famiglia. Si rileva inoltre che il ricorrente vive in disagiate condizioni economiche, per cui una eventuale demolizione dopo oltre 31 anni dalla data di realizzazione dell'abuso sarebbe una misura del tutto sproporzionata e oltremodo afflittiva, tanto più ove si consideri che CA ha fatto di tutto per sanare l'immobile, attraverso il deposito di ben sei istanze di condono edilizio, peraltro ancora pendenti. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Iniziando dal primo motivo, occorre richiamare, in via preliminare, la consolidata affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 35201 del 03/05/2016, Rv. 268032, Sez. 3, n. 47263 del 25/09/2014, Rv. 261212, Sez. 3, n. 42978 del 17/10/2007, Rv. 238145 - e Sez. 3, n. 23702 del 27/04/2007, Rv. 237062), secondo cui, in tema di reati edilizi, il giudice dell'esecuzione investito della richiesta di revoca o di sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive di cui all'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, è tenuto a esaminare i possibili esiti e i tempi di conclusione del procedimento amministrativo di sanatoria o di condono eventualmente intrapreso dall'interessato e, in particolare: a) il prevedibile risultato dell'istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento;
b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la sospensione dell'esecuzione solo nel caso in cui, sulla base di elementi concreti, sia ragionevolmente prevedibile un suo rapido esaurimento. Di tale principio il giudice dell'esecuzione ha operato buon governo, evidenziando che doveva escludersi il rilascio in favore del ricorrente, in tempi brevi, del titolo abilitativo, non essendo stato emesso alcun provvedimento concessorio rispetto alle quattro istanze di condono presentate nel corso degli anni, né era prevedibile che ciò accadesse, avendo il P.M. comunicato nel suo parere che le istanze indicate dalla difesa erano state oggetto di preavviso di diniego, essendosi in tal senso sottolineato nell'ordinanza impugnata che l'immobile in questione non solo insiste in un'area vincolata paesaggisticamente, ma è stato completato in epoca successiva al 1993, emergendo dalla sentenza di condanna che alla data del 26 agosto 1996 erano realizzate solo la tompagnatura perimetrale e le tramezzature interne mancanti alla data del sequestro, per cui il condono non era concedibile né ai sensi della legge n. 726 del 1994, né in forza della legge n. 326 del 2003. Di qui l'infondatezza della censura difensiva, non risultando adeguatamente smentiti i presupposti delle pertinenti considerazioni formulate dal Tribunale. 2. Anche il secondo motivo non è meritevole di accoglimento. Circa l'asserita violazione del principio di proporzione tra la sanzione e gli interessi della Comunità, occorre osservare che, come chiarito più volte da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 24882 del 26/04/2018, Rv. 273368 e Sez. 3, n. 18949 del 10/03/2016, Rv. 267024), in tema di reati edilizi, l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo non contrasta con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di cui all'art. 8 C.E.D.U., posto che, non essendo desumibile da tale norma la sussistenza di alcun diritto "assoluto" a occupare un immobile, anche se abusivo, solo perché casa familiare, il predetto ordine non viola in astratto il diritto individuale a vivere nel proprio legittimo domicilio, ma afferma in concreto il diritto della collettività a rimuovere la lesione 3 di un bene o interesse costituzionalmente tutelato e a ripristinare l'equilibrio urbanistico-edilizio violato. Su questa falsariga, è stato altresì affermato (cfr. Sez. 3, n. 5822 del 18/01/2022, Rv. 282950) che il giudice, nel dare attuazione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione di una persona, è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità enunciato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze della Corte EDU VA e HE c. Bulgaria del 21/04/2016 e SK c. IA del 04/08/2020, valutando la disponibilità, da parte dell'interessato, di un tempo sufficiente per conseguire, se possibile, la sanatoria dell'immobile o per risolvere, con diligenza, le proprie esigenze abitative, la possibilità di far valere le proprie ragioni dinanzi a un tribunale indipendente, l'esigenza di evitare l'esecuzione in momenti in cui sarebbero compromessi altri diritti fondamentali, come quello dei minori a frequentare la scuola, nonché l'eventuale consapevolezza della natura abusiva dell'attività edificatoria, consapevolezza nel caso di specie, stante il richiamo alla risalenza dell'ordine di demolizione e al mancato accoglimento delle istanze di condono, è stata ritenuta sussistente dal giudice dell'esecuzione all'esito di un percorso argomentativo non illogico e quindi non sindacabile in sede di legittimità. A ciò deve solo aggiungersi che, anche rispetto alla prospettazione della precaria situazione economica di CA e del suo nucleo familiare, il ricorso risulta non adeguatamente specifico, non essendovi alcuna allegazione circa la condizione economica del ricorrente e le attività esperite per trovare un diverso alloggio, anche presso il sistema di edilizia popolare, per cui (non risultando peraltro che tali elementi furono compiutamente sottoposti al giudice dell'esecuzione) non può ritenersi ravvisabile la violazione dell'invocato principio di proporzionalità. Da ultimo, nella pronuncia impugnata, è stato ricordato che l'ordine di demolizione non riveste, nel nostro ordinamento, una funzione punitiva, quale elemento di pena da irrogare al colpevole, ma, diversamente, una funzione ripristinatoria del bene interesse tutelato, per cui l'ordine, quando imposto dall'Autorità giudiziaria in uno con la sentenza di condanna, non si pone in rapporto alternativo con l'omologo ordine emesso dall'Autorità amministrativa, ferma restando la necessità di un coordinamento tra le due disposizioni in sede esecutiva;
da ciò consegue che, essendo privo di finalità punitive, l'ordine di demolizione non è soggetto alla prescrizione stabilita dall'art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, né alla prescrizione stabilita dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981 che riguarda solo le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva (cfr. in tal senso Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Rv. 265540 e Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015, Rv. 264736). 3. In conclusione, stante l'infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di CA deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4 •
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10.10.2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale dott. Luigi Giordano, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 2599 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 10/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23 aprile 2024, il Tribunale del Riesame di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta nell'interesse di IN CA, finalizzata a ottenere l'annullamento e/o la revoca dell'ordine di demolizione emesso in esecuzione della sentenza pronunciata dal Pretore di Napoli, Sezione distaccata di Pozzuoli, il 27 novembre 1997, irrevocabile il 30 ottobre 1998, semtenza relativa ad abusi edilizi realizzati nel Comune di Bacoli. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale partenopeo, CA, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa ha eccepito la violazione della legge n. 47 del 1985, della legge n. 724 del 1994, della legge n. 326 del 2003 e della legge n. 308 del 2004, oltre che il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, osservando che per le due unità immobiliari destinate ad abitazione del ricorrente e della sua famiglia sono state prodotte quattro istanze di condono non ancora definite che, a differenza di quanto ritenuto dal giudice dell'esecuzione, erano ammissibili e suscettibili di accoglimento, atteso che, alla data del 31 dicembre 1993, le opere realizzate, anche se in parte non ultimate, erano completate "al rustico" e, in quanto tali, presentavano già i requisiti minimi per farne ritenere acquisita a ogni effetto una specifica individualità, essendo complete nel reticolo di travi e pilastri, con relativi solai di interpiano e copertura, a ciò aggiungendosi che il giudice dell'esecuzione ha mancato di confrontarsi con la documentata pendenza di due domande di compatibilità paesaggistica presentate ai sensi dell'art. 1, commi 37 ss., della legge n. 308 del 2004, il cui eventuale accoglimento ha effetto estintivo con riferimento alla realizzazione delle due unità abitative oggetto di demolizione. Con il secondo motivo, è stata dedotta la violazione degli art. 6, 7 e 8 della C.E.D.U., con conseguente inosservanza dei principi di legalità e di proporzionalità della sanzione e con violazione degli art. 14 e 32 Cost. e del diritto all'abitazione, secondo i canoni fissati dalla sentenza della Corte europea nel caso "VA vs. Bulgaria": si evidenzia, in particolare, che le unità abitative oggetto di ingiunzione di demolire rappresentano l'unica dimora di CA e della sua famiglia. Si rileva inoltre che il ricorrente vive in disagiate condizioni economiche, per cui una eventuale demolizione dopo oltre 31 anni dalla data di realizzazione dell'abuso sarebbe una misura del tutto sproporzionata e oltremodo afflittiva, tanto più ove si consideri che CA ha fatto di tutto per sanare l'immobile, attraverso il deposito di ben sei istanze di condono edilizio, peraltro ancora pendenti. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Iniziando dal primo motivo, occorre richiamare, in via preliminare, la consolidata affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 35201 del 03/05/2016, Rv. 268032, Sez. 3, n. 47263 del 25/09/2014, Rv. 261212, Sez. 3, n. 42978 del 17/10/2007, Rv. 238145 - e Sez. 3, n. 23702 del 27/04/2007, Rv. 237062), secondo cui, in tema di reati edilizi, il giudice dell'esecuzione investito della richiesta di revoca o di sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive di cui all'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, è tenuto a esaminare i possibili esiti e i tempi di conclusione del procedimento amministrativo di sanatoria o di condono eventualmente intrapreso dall'interessato e, in particolare: a) il prevedibile risultato dell'istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento;
b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la sospensione dell'esecuzione solo nel caso in cui, sulla base di elementi concreti, sia ragionevolmente prevedibile un suo rapido esaurimento. Di tale principio il giudice dell'esecuzione ha operato buon governo, evidenziando che doveva escludersi il rilascio in favore del ricorrente, in tempi brevi, del titolo abilitativo, non essendo stato emesso alcun provvedimento concessorio rispetto alle quattro istanze di condono presentate nel corso degli anni, né era prevedibile che ciò accadesse, avendo il P.M. comunicato nel suo parere che le istanze indicate dalla difesa erano state oggetto di preavviso di diniego, essendosi in tal senso sottolineato nell'ordinanza impugnata che l'immobile in questione non solo insiste in un'area vincolata paesaggisticamente, ma è stato completato in epoca successiva al 1993, emergendo dalla sentenza di condanna che alla data del 26 agosto 1996 erano realizzate solo la tompagnatura perimetrale e le tramezzature interne mancanti alla data del sequestro, per cui il condono non era concedibile né ai sensi della legge n. 726 del 1994, né in forza della legge n. 326 del 2003. Di qui l'infondatezza della censura difensiva, non risultando adeguatamente smentiti i presupposti delle pertinenti considerazioni formulate dal Tribunale. 2. Anche il secondo motivo non è meritevole di accoglimento. Circa l'asserita violazione del principio di proporzione tra la sanzione e gli interessi della Comunità, occorre osservare che, come chiarito più volte da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 24882 del 26/04/2018, Rv. 273368 e Sez. 3, n. 18949 del 10/03/2016, Rv. 267024), in tema di reati edilizi, l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo non contrasta con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di cui all'art. 8 C.E.D.U., posto che, non essendo desumibile da tale norma la sussistenza di alcun diritto "assoluto" a occupare un immobile, anche se abusivo, solo perché casa familiare, il predetto ordine non viola in astratto il diritto individuale a vivere nel proprio legittimo domicilio, ma afferma in concreto il diritto della collettività a rimuovere la lesione 3 di un bene o interesse costituzionalmente tutelato e a ripristinare l'equilibrio urbanistico-edilizio violato. Su questa falsariga, è stato altresì affermato (cfr. Sez. 3, n. 5822 del 18/01/2022, Rv. 282950) che il giudice, nel dare attuazione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione di una persona, è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità enunciato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze della Corte EDU VA e HE c. Bulgaria del 21/04/2016 e SK c. IA del 04/08/2020, valutando la disponibilità, da parte dell'interessato, di un tempo sufficiente per conseguire, se possibile, la sanatoria dell'immobile o per risolvere, con diligenza, le proprie esigenze abitative, la possibilità di far valere le proprie ragioni dinanzi a un tribunale indipendente, l'esigenza di evitare l'esecuzione in momenti in cui sarebbero compromessi altri diritti fondamentali, come quello dei minori a frequentare la scuola, nonché l'eventuale consapevolezza della natura abusiva dell'attività edificatoria, consapevolezza nel caso di specie, stante il richiamo alla risalenza dell'ordine di demolizione e al mancato accoglimento delle istanze di condono, è stata ritenuta sussistente dal giudice dell'esecuzione all'esito di un percorso argomentativo non illogico e quindi non sindacabile in sede di legittimità. A ciò deve solo aggiungersi che, anche rispetto alla prospettazione della precaria situazione economica di CA e del suo nucleo familiare, il ricorso risulta non adeguatamente specifico, non essendovi alcuna allegazione circa la condizione economica del ricorrente e le attività esperite per trovare un diverso alloggio, anche presso il sistema di edilizia popolare, per cui (non risultando peraltro che tali elementi furono compiutamente sottoposti al giudice dell'esecuzione) non può ritenersi ravvisabile la violazione dell'invocato principio di proporzionalità. Da ultimo, nella pronuncia impugnata, è stato ricordato che l'ordine di demolizione non riveste, nel nostro ordinamento, una funzione punitiva, quale elemento di pena da irrogare al colpevole, ma, diversamente, una funzione ripristinatoria del bene interesse tutelato, per cui l'ordine, quando imposto dall'Autorità giudiziaria in uno con la sentenza di condanna, non si pone in rapporto alternativo con l'omologo ordine emesso dall'Autorità amministrativa, ferma restando la necessità di un coordinamento tra le due disposizioni in sede esecutiva;
da ciò consegue che, essendo privo di finalità punitive, l'ordine di demolizione non è soggetto alla prescrizione stabilita dall'art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, né alla prescrizione stabilita dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981 che riguarda solo le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva (cfr. in tal senso Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Rv. 265540 e Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015, Rv. 264736). 3. In conclusione, stante l'infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di CA deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4 •
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10.10.2024