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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/02/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 589 /2019 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 12/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Cessaniti, Piazza San Filippo, n. 04, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Nicola Costanzo (PEC: che lo rappresenta e difende, Email_1 giusta procura in atti.
RICORRENTE
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmusa, snc, presso gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: ) Email_2 che, congiuntamente e disgiuntamente, lo rappresentano e difendono, giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_2 tempore.
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Impugnazione avviso di addebito.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 22/03/2019, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 439201800011217570000, notificatogli il 14.02.2019, con cui l'Ente previdenziale chiedeva il versamento della pretesa contributiva, di importo pari a 2.020,78 euro e relativa alla Gestione Commercianti, per il periodo intercorrente fra gennaio 2017 e dicembre 2018.
Il ricorrente deduceva la non debenza della somma pretesa da , in ragione della cessazione della CP_1 sua attività lavorativa per gravi motivi si salute e per problemi economici.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) In via principale, previa immediata sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, accertare e dichiarare che il ricorrente non svolgeva l'attività di commerciante nel periodo di riferimento anno dal 01/2017 al 12/2018 per il quale si richiede i contributi dovuti a titolo di Gestione Commercianti che ammonterebbero ad €2.020,78 e per l'effetto dichiarare che il ricorrente non è tenuto a versare la somma, indicata nell'avviso di addebito n. 43920180001121757000 matricola 2773656310 Gestione commercianti per le causali di cui in narrativa, ove occorrendo previa disapplicazione dello stesso provvedimento;
2) in via subordinata disporre l'annullamento dell'avviso di addebito n. 43920180001121757000 matricola 2773656310 Gestioni commercianti, previo accertamento e dichiarazione della nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza della stessa, e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad essa presupposto, collegato, connesso, precedente e/o successivo, CP_ e per l'effetto: - dichiarare la non debenza delle somme (per contributi e sanzioni) pretese dall' relativamente al periodo 01/2017 al 12/2018 in quanto già corrisposte. 3.) in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare la illegittimità delle pretese dell' di Vibo Valentia, contenute CP_1 nell'avviso di addebito n. 43920180001121757000 matricola 2773656310 per i motivi descritti in epigrafe, nonché per errata determinazione dell'aliquota di imposta e/o per errata determinazione delle sanzioni irrogate;
4) in via ulteriormente subordinata, disporre per tutti i motivi sopra indicati la CP_ riduzione delle sanzioni di cui agli atti dell' indicati in oggetto al minimo edittale;
5) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento da distrarsi a favore del costituito procuratore.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , che contestando le avverse CP_1 pretese, chiedeva il rigetto del ricorso, con il favore delle spese di lite. Si dichiara la contumacia dell' , che – nonostante sia stato intimato Controparte_2 correttamente – non ha spiegato difese.
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Si dichiara, preliminarmente, la carenza di legittimazione passiva della Società di cartolarizzazione dei crediti , la come eccepito dall'Ente previdenziale trattandosi nel caso in esame CP_1 CP_3 di credito che non sono stati oggetto di cessione alla CP_3
3. Il ricorrente deduce di nulla dovere all'Ente impositore a titolo di contributi per Gestione Commercianti, richiamati dall'avviso di addebito n. 43920180001121757000, in ragione della cessazione della sua attività.
4. Come puntualmente documentato da (si cfr. allegato 4, “Dati aziendali ”) il ricorrente CP_1 Pt_1 ha dichiarato la cessazione della sua attività lavorativa il 26.03.2019.
5. Pertanto, considerato che la pretesa contributiva riportata dall'avviso di addebito impugnato fa riferimento al periodo intercorrente fra gennaio 2017 e dicembre 2018, e appurato come tale periodo sia antecedente, dunque, all'anno in cui provvedeva a cessare la sua attività lavorativa, il Pt_1 ricorrente è tenuto a regolarizzare la sua posizione contributiva, mediante il versamento dell'importo per cui è causa.
6. Per le ragioni sopra espresse, il ricorso va rigettato.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetto il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
€800.00, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di . CP_1
Vibo Valentia, 12/02/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 12/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Cessaniti, Piazza San Filippo, n. 04, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Nicola Costanzo (PEC: che lo rappresenta e difende, Email_1 giusta procura in atti.
RICORRENTE
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmusa, snc, presso gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: ) Email_2 che, congiuntamente e disgiuntamente, lo rappresentano e difendono, giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_2 tempore.
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Impugnazione avviso di addebito.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 22/03/2019, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 439201800011217570000, notificatogli il 14.02.2019, con cui l'Ente previdenziale chiedeva il versamento della pretesa contributiva, di importo pari a 2.020,78 euro e relativa alla Gestione Commercianti, per il periodo intercorrente fra gennaio 2017 e dicembre 2018.
Il ricorrente deduceva la non debenza della somma pretesa da , in ragione della cessazione della CP_1 sua attività lavorativa per gravi motivi si salute e per problemi economici.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) In via principale, previa immediata sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, accertare e dichiarare che il ricorrente non svolgeva l'attività di commerciante nel periodo di riferimento anno dal 01/2017 al 12/2018 per il quale si richiede i contributi dovuti a titolo di Gestione Commercianti che ammonterebbero ad €2.020,78 e per l'effetto dichiarare che il ricorrente non è tenuto a versare la somma, indicata nell'avviso di addebito n. 43920180001121757000 matricola 2773656310 Gestione commercianti per le causali di cui in narrativa, ove occorrendo previa disapplicazione dello stesso provvedimento;
2) in via subordinata disporre l'annullamento dell'avviso di addebito n. 43920180001121757000 matricola 2773656310 Gestioni commercianti, previo accertamento e dichiarazione della nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza della stessa, e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad essa presupposto, collegato, connesso, precedente e/o successivo, CP_ e per l'effetto: - dichiarare la non debenza delle somme (per contributi e sanzioni) pretese dall' relativamente al periodo 01/2017 al 12/2018 in quanto già corrisposte. 3.) in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare la illegittimità delle pretese dell' di Vibo Valentia, contenute CP_1 nell'avviso di addebito n. 43920180001121757000 matricola 2773656310 per i motivi descritti in epigrafe, nonché per errata determinazione dell'aliquota di imposta e/o per errata determinazione delle sanzioni irrogate;
4) in via ulteriormente subordinata, disporre per tutti i motivi sopra indicati la CP_ riduzione delle sanzioni di cui agli atti dell' indicati in oggetto al minimo edittale;
5) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento da distrarsi a favore del costituito procuratore.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , che contestando le avverse CP_1 pretese, chiedeva il rigetto del ricorso, con il favore delle spese di lite. Si dichiara la contumacia dell' , che – nonostante sia stato intimato Controparte_2 correttamente – non ha spiegato difese.
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Si dichiara, preliminarmente, la carenza di legittimazione passiva della Società di cartolarizzazione dei crediti , la come eccepito dall'Ente previdenziale trattandosi nel caso in esame CP_1 CP_3 di credito che non sono stati oggetto di cessione alla CP_3
3. Il ricorrente deduce di nulla dovere all'Ente impositore a titolo di contributi per Gestione Commercianti, richiamati dall'avviso di addebito n. 43920180001121757000, in ragione della cessazione della sua attività.
4. Come puntualmente documentato da (si cfr. allegato 4, “Dati aziendali ”) il ricorrente CP_1 Pt_1 ha dichiarato la cessazione della sua attività lavorativa il 26.03.2019.
5. Pertanto, considerato che la pretesa contributiva riportata dall'avviso di addebito impugnato fa riferimento al periodo intercorrente fra gennaio 2017 e dicembre 2018, e appurato come tale periodo sia antecedente, dunque, all'anno in cui provvedeva a cessare la sua attività lavorativa, il Pt_1 ricorrente è tenuto a regolarizzare la sua posizione contributiva, mediante il versamento dell'importo per cui è causa.
6. Per le ragioni sopra espresse, il ricorso va rigettato.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetto il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
€800.00, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di . CP_1
Vibo Valentia, 12/02/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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