TRIB
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 08/05/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
II sezione civile – in persona del Giudice Onorario di Pace Avv. Rosario Molino – in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 719 R.G.A.C.C. dell'anno 2023, proposta inizialmente con ricorso ex art. 702bis c.p.c. in data 20.02.2023, poi convertito in rito ordinario, e vertente
TRA
, elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Pasquale Parte_1
Guastafierro, che lo rapp.ta e difende giusta mandato in calce all'atto di citazione
Attore
E
in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta Controparte_1
presso lo studio dell'Avv. Mariagrazia Parziale, che la rapp.ta e difende giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta Controparte_2
presso lo studio dell'Avv. Salvatore Ciccopiedi, che la rapp.ta e difende giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Terza chiamata in causa
Oggetto: Risarcimento del danno per responsabilità medico-sanitaria
CONCLUSIONI
All'udienza del 11.12.24 i difensori hanno precisato le conclusioni come da atti introduttivi e da comparse conclusionali in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 118 disp. att. e 132 CPC, come novellati ex lege n. 69/09, in virtù di quanto disposto ex art. 58, comma 2, l. cit.
Preliminarmente, si precisa che lo scrivente G.U. è subentrato nella trattazione del presente procedimento in data 11.10.2024.
ricorreva in giudizio con ricorso ex 702bis c.p.c. Parte_1
regolarmente notificato, a seguito di ATP n.r.g. 3060-20 presso questo stesso Tribunale, la in relazione alle conseguenze dell'intervento del Controparte_1
13.09.2018 che comportò il verificarsi di una spondilodiscite settica che causò un aggravamento del quadro clinico neurologico a carico degli arti inferiori e della deambulazione, chiedendo accertarsi la responsabilità del personale sanitario, il relativo nesso causale ed un danno pari a giorni ITT 100% di 28 giorni, ITP 75% per 60 giorni ed un'invalidità totale globalmente considerata pari al 55%, da cui doveva sottrarsi una percentuale del 40% per invalidità preesistente, riconoscendo un differenziale pari al
15%, oltre alla condanna all'effettivo risarcimento;
con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio con attribuzione.
Instauratosi il contraddittorio, la contestava tutto Controparte_1
l'avverso dedotto e l'assenza di qualsivoglia responsabilità a suo carico per assenza del nesso di imperizia, negligenza ed imprudenza nello svolgimento della propria attività avendo seguito uno scrupoloso programma contro le possibili infezioni ed avendo impartito le necessarie raccomandazioni farmacologiche;
in ogni caso, per assenza del nesso di causalità, chiedeva il rigetto delle attoree pretese, vocando in giudizio la propria assicurazione e chiedendo la rinnovazione della CTU in Controparte_3
quanto non era stato chiesto il parere di un infettivologo mentre questo elemento era quello che aveva ingenerato la valutazione del CTU di prime cure;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione. L'assicurazione, ritualmente vocata, si costituiva in giudizio associandosi alle difese della convenuta e deducendo l'esistenza di una franchigia per € 200.000,00 oltre alla necessità di sottoscrizione di polizza individuale dei medici intervenuti nell'intervento che avessero responsabilità in causa;
chiedeva anch'essa il rigetto del ricorso introduttivo con vittoria di spese, diritti ed onorari.
In prima udienza, il rito veniva mutato da sommario ex art. 702bis c.p.c. a rito ordinario con fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c.; all'esito venivano concessi i termini per il
2 deposito delle memorie nei termini ex art. 183, VI co, c.p.c. Rigettate le istanze di prova orale, si procedeva dunque alla rinnovazione della CTU esperita in fase di ATP con l'esperimento di consulenza medico-legale con nomina dei C.T.U. Dott. Persona_1
e Dott. all'esito del deposito della perizia, la causa veniva
[...] Persona_2
rinviata sino al 11.12.24 per la precisazione delle conclusioni con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pregiudizialmente, va specificato che la presente controversia tratta di un evento successivo all'entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco n. 24-17, in vigore dal
01.04.17; pertanto, ai fatti di causa dovranno essere applicati i principi e le disposizioni di questa normativa. Infatti, l'art. 7 della legge n. 24/2017 ha inquadrato la responsabilità della struttura ospedaliera quale responsabilità contrattuale, in ragione dell'avvenuta stipulazione del contratto atipico di spedalità, mediante l'acquisizione del consenso, anche implico (accettazione) del paziente e, per l'effetto, risponderà ai sensi degli artt.
1218 e 1228 c.c.; diversamente, si assiste ad una “decontrattualizzazione” della responsabilità del medico, la cui responsabilità è di natura extracontrattuale o aquiliana, salvo l'ipotesi della sussistenza di un pregresso contratto d'opera professionale stipulato con il paziente. Nell'ambito della responsabilità medica, il paziente-danneggiato che agisce in giudizio dovrà dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie illecita, ai sensi dell'art. 2043 c.c.; quindi, l'attore dovrà provare la sussistenza del nesso eziologico sia sotto il profilo della causalità materiale, ossia la discendenza dell'evento lesivo dalla condotta posta in essere dal sanitario, sia sotto il profilo della causalità giuridica, ossia la individuazione delle singole conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'evento, precisando che tale prova potrà essere raggiunta anche mediante presunzioni. Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione (Cass. sent. 28991-19) ha affermato il principio del c.d. “doppio ciclo causale”, l'uno relativo all'evento dannoso,
a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle: l'onere di provare la causalità tra condotta e danno-evento e tra questo e il danno-conseguenza grava sul paziente. Rimane a carico del debitore, ovvero il professionista, dimostrare il caso fortuito e l'assenza di nesso causale;
nel caso de quo, essendo stato provato il nesso causale secondo il principio dell'id quod plerumque accidit e l'assenza di caso fortuito o forza maggiore, dovrà essere accertata la responsabilità della struttura ospedaliera, pur con i limiti che si andranno a specificare.
3 Alla luce di quanto dedotto e provato, provata la legittimazione attiva, la domanda è fondata nei termini che seguono.
Nel corso del giudizio è stata esperita CTU medico-legale da parte dei Dott. Persona_1
e Dott. , i quali, dopo aver verificato tutta la documentazione in
[...] Persona_2
atti, hanno concluso che “Il ebbe a patire, per quanto derivante Parte_1
dagli atti secondo disposizione del G.I., un processo infettivo del disco intervertebrale
L3/L4 con coinvolgimento dei somi di L3-L4 (Spondilodiscite) quale diretta conseguenza dell'intervento di discectomia con foraminotomia bilaterale ed artrodesi posteriore. La mancata identificazione del germe, al di là dell'essere stata una precisa scelta della
U.O.C di malattie infettive, non scalfisce l'ipotesi della genesi infettiva che viene sostenuta/supportata dalle manifestazioni cliniche, dal tempo di insorgenza dei sintomi
(3-4 gg dall'atto chirurgico di discectomia con artrodesi posteriore), dagli esami di laboratorio e dalla risposta alla terapia antibiotica. Le manifestazioni cliniche sono documentalmente peggiorate ma una parte del predetto aggravamento è da attribuire anche al concorso, sinergico policrono, della patologia degenerativa cerebrale
(Alzheimer), anch'essa documentata. In virtù di quanto rilevabile agli atti, in specie per quanto riguarda l'obiettività clinica della menomazione residuale, antecedente e post intervento in valutazione, si può ritenere sussistere, per il caso di specie: − uno stato anteriore, ovvero una preesistente riduzione dell'integrità psico fisica, con uno stato menomativo anteriore, riducente la 'validità' dell'interessato in misura non inferiore al
42-43% (quarantadue-quarantatrèpercento); − una vasculopatia cerebrale con M. di
Alzhaimer valutabile, dal punto di vista d'incidenza concorsuale disfunzionale motoria, nella misura del 5-7% (cinque-settepercento); − uno stato attuale menomativo nella misura complessiva di riduzione della validità non inferiore al 55-56%
(cinquantacinquecinquantaseipercento); del predetto stato menomativo attuale il concorso, sinergico policrono, alla determina dello stesso ad opera delle sequele menomative generate dal fatto in valutazione, espressione di 'maggior danno', sono da considerarsi in misura non superiore all'8-9% (ottonovepercento), quale comprovata, oltre che scientificamente validata, espressione 'quantitativa' del maggior danno generatosi di natura iatrogena. Tener da conto, infine, della sussistenza di un 'maggior danno' anche con riferimento al danno biologico temporaneo ovvero un periodo di
'maggior danno biologico' temporaneo valutabile per gg. 40. (quaranta) in misura relativa del 60% (sessantapercento) (cfr. stante lo stato anteriore ovvero la normale
4 sequela convalescenziale a seguito dell'intervento di discectomia con artrodesi posteriore eseguito in data 13.9.2018).” L'analisi dei CTU, alla luce della stretta aderenza agli atti di causa prodotti ed alla completezza dell'analisi e della logica deduttiva ivi applicata, appare chiara e condivisibile;
peraltro, la riconduzione dell'infezione all'intervento nosocomiale è stata comune sia alla perizia dell'ATP che a Per_ quella del merito. Nel caso dei CTU Dott. e , riguardo alla responsabilità Per_1 nosocomiale nell'ambito dell'infezione, hanno dedotto che “Per quanto riguarda la
Spondilodiscite post-chirurgica: - La maggior parte degli autori ritiene che la causa principale di questo tipo di infezione sia l'inoculazione durante l'atto chirurgico. -
Fattori predisponenti sono rappresentati da diabete mellitomalattie cardiovascolari - obesità-insufficienza renale, fumo di sigaretta … …; - La maggior parte dei pazienti diventano sintomatici entro 4 settimane dalla discectomia… Alla luce di quanto sopra riportato, atteso quanto derivante dalla valutazione della documentazione esibita agli atti e dalla documentazione scientifica consultata (riportata in calce), si ritiene di poter affermare quanto segue. a) Il (all'epoca dei fatti di anni 68) a Parte_1
causa di rilevanti problemi di dolore e di manifestazioni di deficit neurologico agli arti inferiori, in data 13/9/2018 si sottoponeva a discectomia con artrodesi posteriore;
b)
Già dal giorno della dimissione cominciava a manifestare febbre intermittente con progressivo dolore lombare e malessere per cui, c) In data 1/10/2018 praticava RMN con e senza contrasto e si recava al P.S. dell'P.O. di Nocera Inferiore (SA) dove veniva ricoverato in NCH ed immediatamente trasferito in Malattie infettive dove veniva posta diagnosi di Spondilodiscite. Veniva immediatamente posto in terapia antibiotica e praticava emocolture che risultavano sempre negative.” Sul punto delle infezioni nosocomiali, la Suprema Corte è intervenuta più volte, da ultimo con la sentenza n. 6386-
23 ha ribadito il seguente principio: “spetta al paziente provare il nesso di causalità fra
l'aggravamento della situazione patologica ( o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre alla struttura sanitaria compete la prova di aver adempiuto esattamente la prestazione o la prova della causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione, con riferimento specifico alle infezioni nosocomiali, spetterà alla struttura provare: 1) di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive;
2) di dimostrare di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico;
di tal che la relativa fattispecie non integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva.” Risulta evidente, alla luce della documentazione in atti e di
5 quanto dedotto dai CTU, che il paziente presentava uno stato febbrile il giorno stesso della dimissione, con progressivo dolore e malessere;
il rispetto, pertanto, delle pratiche operatorie ordinarie non ha impedito il contagio. Nondimeno, la convenuta non ha adempiuto ai rigorosi criteri di dimostrazione indicati ed elencati dalla Suprema Corte per escludere una responsabilità oggettiva della clinica sanitaria nella medesima sentenza n. 6386-23: a) l'indicazione dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;
b) l'indicazione delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
c) l'indicazione delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami;
d) le caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;
e) le modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;
f) la qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento;
g) l'attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica;
h)
l'indicazione dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori;
i) le procedure di controllo degli infortuni e delle malattie del personale e le profilassi vaccinali;
j) l'indicazione del rapporto numerico tra personale e degenti;
k) la sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;
l) la redazione di un report da parte delle direzioni dei reparti da comunicare alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) l'indicazione dell'orario della effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio. In assenza di tali deduzioni e dimostrazioni, non può essere esclusa la responsabilità del personale sanitario e, dunque, non sussiste la prova dell'assoluta imprevedibilità dell'infezione. Peraltro, con riferimento alla condotta umana, in sostanza, è causale quella condotta (azione od omissione) alla quale segue sempre, o almeno, secondo l'“id quod plerumque accidit”, il verificarsi dell'evento dannoso e pericoloso, e ciò indipendentemente dal concorrere di condizioni preesistenti o simultanee ovvero sopravvenute, a meno che queste ultime risultino da sé sufficienti a determinarne l'evento (Cass. Pen., Sez. IV, 21.5.1998, n.
8217). Secondo la dottrina e la giurisprudenza consolidate in materia (Cass. Civ., Sez.
Un., 576/2008), ai fini dell'accertamento della sussistenza e della misura dell'obbligo risarcitorio occorre accertare un duplice nesso causale, quello tra la condotta illecita e la lesione dell'interesse (c.d. causalità materiale) e quello tra quest'ultima ed i danni che ne sono derivati (c.d. causalità giuridica). Alla luce dell'analisi operata dai CTU e delle considerazioni svolte, anche utilizzando tale ulteriore criterio si ravvisa chiaramente la negligenza del personale medico interessato nell'aver colposamente provocato l'infezione.
6 Alla luce della documentazione esaminata e della chiarezza della consulenza espletata, sono apparsi ridondanti gli ulteriori mezzi istruttori richiesti dalle parti nel corso del giudizio: il danno differenziale è stato acclarato da ben 4 CTU, benché in misura diversa.
Questo Giudice ritiene corretta e valida la computazione effettuata dai Dott.ri
[...]
Per_
e , sia per la maggior pregnanza e competenza, sia perché hanno tenuto in Per_1
maggior conto le specificità del caso e le condizioni del ricorrente: di conseguenza, deve essere riconosciuto al ricorrente uno stato menomativo differenziale del 9% e non oltre, riconoscendo un'invalidità antecedente pari al 42% con una vasculopatia cerebrale pari al 5% (per un totale del 47%) ed uno stato di invalidità attuale del 56%, con 40 giorni di invalidità temporanea al 50% (ridotta ex aequo). La quantificazione deve seguire il principio da tempo stabilito dalla Suprema Corte di conversione in valori monetari dell'invalidità: “Il calcolo del danno differenziale da invalidità permanente si opera sottraendo dal valore monetario dell'invalidità complessiva, inclusiva di menomazione preesistente e di quella causata dall'illecito, il valore monetario di quella preesistente all'illecito. Parametrare il risarcimento alla mera differenza dei punti percentuali, senza convertirli precedentemente in somme di denaro, comporta una sottostima del danno da risarcire.” (Cass. n. 28327-22) Stimando, sulla base delle vigenti tabelle milanesi, un danno del 56% all'età di 68 anni si ottiene l'importo di € 299.316,00 mentre, stimando un danno del 47% alla medesima età si ottiene l'importo di € 220.130,00: il risultato del differenziale è pari, dunque, ad € 79.186,00, oltre al danno biologico temporaneo che è pari ad € 2.300,00, per un totale complessivo di € 81.846,00. A tale importo non vanno aggiunte spese mediche, non dedotte né asseverate, né danno morale, altrettanto non dedotto e non asseverato: dato il fatto che trattasi di infezione, di danno differenziale e giacché non vi sono state particolari deduzioni in tal senso, deve essere denegata la personalizzazione dello stesso. Sono da riconoscersi gli interessi legali sull'importo a partire dalla domanda del presente giudizio (non di ATP in ragione della riforma della quantificazione), mentre la rivalutazione non è dovuta in quanto il danno è liquidato all'attualità.
Avendo riguardo alle domande dell'assicurazione dovrà riconoscersi non solo Pt_2 la validità dell'assicurazione, ma anche della franchigia dedotta secondo la dichiarazione di sussistenza della stessa: la condizione che i medici che operano devono essere dotati di polizza professionale individuale non inficia un'ipotesi del genere, in cui l'infezione può essere stata dovuta a molteplici fattori. Di conseguenza la condanna sarà a carico
7 della sola convenuta, in ragione dell'applicazione della franchigia iniziale di €
100.000,00 sussistente al momento della pronunzia del presente provvedimento. La validità della chiamata in causa, nondimeno, viene tenuta in conto ai fini delle spese;
ciò in quanto un riconoscimento superiore avrebbe potuto garantire al ricorrente il pagamento di un importo non necessariamente incluso nel limite di franchigia.
Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio;
unicamente per la CTU di secondo grado, in ragione della parziale rivalutazione del danno intervenuto, appare opportuna una compensazione delle spese con condanna in solido delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti della chiamata in causa
[...] Controparte_1
ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, Controparte_2
così provvede:
1) Accerta la responsabilità della convenuta nei Controparte_1 termini suesposti nella causazione dell'evento occorso al Sig. Parte_1
e descritto in premessa, ovvero l'infezione conseguente al suo
[...]
ricovero ed intervento del 13.09.18;
2) Per l'effetto, condanna la al risarcimento del Controparte_1 danno nei confronti di nell'importo Parte_1
omnicomprensivo di € 81.846,00 per quanto in parte motiva illustrato, oltre interessi legali dalla domanda del presente giudizio al soddisfo;
3) Accerta la validità dell'assicurazione stipulata dalla convenuta con
[...]
ma, stante la vigenza della franchigia contrattuale, Controparte_2
rigetta la domanda di manleva formulata dalla Controparte_1
4) Rigetta tutte le altre domande formulate in corso di causa;
5) Compensa integralmente le spese di lite tra e Controparte_1
er quanto specificato in parte motiva;
Controparte_2
6) Condanna la al pagamento delle spese di lite Controparte_1
del presente giudizio in favore di , che liquida in Parte_1
€ 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria, € 2.127,00 per la fase decisoria, per un totale di € 7.052,00,
8 oltre IVA, Cassa e spese generali, con attribuzione all'Avv. Pasquale
Guastafierro; si addebitano comunque a carico della convenuta € 406,50 per spese non imponibili;
pone le spese di CTU del presente grado a carico di
[...]
e di in solido;
Controparte_1 Parte_1
7) Condanna la al pagamento delle spese di lite Controparte_1
del presente giudizio in favore di , che liquida in Parte_1
€ 1.134,00 per la fase di studio, € 992,00 per la fase introduttiva, € 1.701,00 per la fase istruttoria, per un totale di € 3.827,00, oltre IVA, Cassa e spese generali, con attribuzione all'Avv. Pasquale Guastafierro;
si addebitano comunque a carico della convenuta € 406,50 per spese non imponibili;
pone le spese di CTU grado ti ATP esclusivamente a carico di Controparte_1
Benevento, lì 07 maggio 2025
IL GIUDICE ONORARIO DI PACE
Avv. Rosario Molino
9