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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/12/2025, n. 5478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5478 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di consiglio dell'11/12/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 4527/2022, promossa da: nato a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio degli Avv.ti SFORZA IPPOLITA e MARI CAROLINA RICORRENTE contro
nata a [...] il [...], Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. VASSALINI ADRIANA RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A d i S E P A R A Z I O N E
1. e contraevano matrimonio il 9.9.1989, Parte_1 Controparte_1 scegliendo il regime patrimoniale di comunione legale dei beni.
Dalla loro unione nascevano e , maggiorenni ed economicamente indipendenti. Per_1 Per_2
2. Con ricorso depositato il 19.4.22, il ricorrente ha chiesto la separazione dalla resistente.
La resistente ha depositato la memoria difensiva il 18.10.22.
Le parti sono quindi comparse il 25.8.22 per l'udienza presidenziale di separazione, dove il tentativo di conciliazione ha dato esito negativo.
Con ordinanza del 29.10.22, quali provvedimenti temporanei ed urgenti, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati ed è stata rigettata la richiesta di assegno di mantenimento per la moglie.
Il fascicolo è stato assegnato al sottoscritto relatore il 12.12.22.
Il 9.1.23 il ricorrente ha depositato la memoria integrativa.
Il 15.3.23 la resistente si è costituita in giudizio dando atto di aver proposto reclamo avverso l'ordinanza
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presidenziale del 29.10.22. La Corte d'Appello di Brescia ha riformato la suddetta ordinanza, prevedendo per la moglie un assegno di mantenimento di € 300.
All'udienza del 18.7.23 e del 28.11.23 le parti hanno chiesto rinvii per trattative.
Con istanza del 29.2.24 il ricorrente ha chiesto la revoca o la riduzione dell'assegno di mantenimento.
All'udienza del 5.3.24 la parte ricorrente ha chiesto l'emissione della sentenza parziale di separazione, pronunciata il 10.3.24. È seguito lo scambio delle memorie istruttorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Le parti hanno chiesto una serie di rinvii siccome prossime al raggiungimento di un accordo.
Con note scritte del 12-13.3.25, dando atto del fallimento dei tentativi di conciliazione, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle istanze istruttorie.
Con ordinanza del 21.4.25 è stata quindi disposta una c.t.u. economica per comprendere il reale tenore di vita della famiglia, mantenendo la riserva sui capitoli di prova orale.
Con note scritte del 31.7.25 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e chiesto che venisse fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Il 5.8.25 il c.t.u. nominato ha dichiarato di rinunciare al proprio compenso.
Il 10.9.25 le parti hanno depositato l'accordo raggiunto;
il giudice ha rimesso la causa in decisione.
Con ordinanza collegiale del 1.11.25 è stata chiesta tuttavia una riformulazione delle condizioni pattuite, siccome contenenti condizioni anche per il divorzio, non ancora procedibile.
3. Il 26-27.11.25 le parti hanno dunque precisato congiuntamente le seguenti nuove conclusioni:
«1.- Dichiararsi la separazione personale dei coniugi.
2.- Dare atto che a definizione dei rapporti economico-patrimoniali fra le Parti, anche relativamente allo scioglimento della comunione legale, il sig. ha riconosciuto alla sig.ra quanto segue: Pt_1 CP_1
- euro 15.000,00, versati con bonifico bancario in data 01.08.2025;
- l'intero controvalore degli investimenti presenti sul dossier n. 240-000-00999-000201230-000 cointestato alle Parti presso Banca Euromobiliare, importo che la sig.ra dà atto di aver incassato, alla quotazione di mercato del giorno CP_1 in cui si è proceduto alla vendita dei titoli, quotazione approvata ed accettata senza riserve da entrambe le Parti. Eventuali oneri fiscali relativi al controvalore dei titoli rimarranno integralmente a carico della sig.ra CP_1
3.- Dichiararsi che con decorrenza da novembre 2025, anche in forza degli accordi di cui sopra, cesserà l'obbligo a carico del sig. di pagamento del contributo al mantenimento della moglie. Pt_1
4. - Con l'esatto adempimento di quanto previsto nel presente accordo, le Parti dichiarano di aver definito ogni loro rapporto patrimoniale della separazione, anche relativamente allo scioglimento della comunione legale.
5.- Spese legali interamente compensate. I legali delle Parti sottoscrivono per rinuncia alla solidarietà professionale.
6.- Eventuali spese di CTU ad integrale carico di . Parte_1
Il 2.12.25 la causa è stata rimessa al Collegio.
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 27.4.22, non ha formulato osservazioni.
4. Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi alla legge e agli interessi delle parti: meritano pertanto di essere recepite nella sentenza del Tribunale.
5. Spese di lite compensate come richiesto;
nulla per il c.t.u.
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PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale – richiamata la sentenza parziale del 10.3.24, che ha pronunciato la separazione personale dei coniugi – provvedendo in via definitiva, disattesa ogni ulteriore istanza:
− dispone in conformità all'accordo raggiunto fra le parti, riportato in motivazione;
− compensa le spese del giudizio;
nulla per il c.t.u.;
− manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Brescia, 11/12/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Andrea Tinelli
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