Articolo 2 della Legge 3 agosto 1998, n. 287
Articolo 1Articolo 3
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20 agosto 1998
Art. 2. Sanatoria degli effetti
prodotti dal decreto-legge 3 luglio 1998, n. 211 1. Sono validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 3 luglio 1998, n. 211 .
Avvertenza:
Il testo della nota qui' pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 2:
- Il D.L. n. 211, di titolo identico a quello della presente legge, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 155 del 6 luglio 1998.
Entrata in vigore il 20 agosto 1998
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